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FAR - Fondo Agevolazioni Ricerca Industriale

Che cosa è il FAR

Il FAR – Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca – è un fondo di rotazione (ossia uno stanziamento pubblico che periodicamente viene alimentato) e si articola in due sezioni: area nazionale e aree depresse.
In base al Decreto Legislativo n. 297 del 1999 il FAR (erede del Fondo Speciale Ricerca Applicata) è gestito direttamente dal MIUR. È annualmente alimentato da appositi stanziamenti iscritti nello Stato di previsione della spesa del Ministero, dai "rientri" (capitale e interessi relativi ai crediti agevolati, eventuali rimborsi di finanziamenti ecc.), dalle economie di gestione derivanti da minori impegni rispetto a quanto stanziato negli anni precedenti, nonché da minori utilizzi rispetto all'importo dei finanziamenti concessi (rinunce, riduzione dei costi ammessi, interruzioni ecc.). Sul fondo vengono inoltre gestiti i progetti che rientrano nel Programma Operativo Nazionale (PON), cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di Rotazione per l'attuazione delle Politiche Comunitarie.
È operativo dal 17 febbraio 2001 con la normativa che ha riformato il sistema di sostegno alla Ricerca industriale, accorpando in un unico provvedimento tutta la normativa precedente composta da un elevato numero di norme e regolamenti susseguitesi in un arco di oltre 30 anni.

Il sostegno è concesso alle attività di Ricerca industriale, e può estendersi anche ad attività che mirino a concretizzare i risultati della Ricerca in un progetto o in un prototipo di nuovo prodotto (o impianto pilota per un nuovo processo).

Questa la nuova specializzazione:
  • su programmi nazionali di Ricerca industriale previsti dal decreto sulla competitività con il coinvolgimento di Imprese - Università - Enti pubblici di Ricerca
  • su spin-off e start-up connessi alla Ricerca
  • su progetti di Ricerca da parte delle PMI.


Chi sono i soggetti ammissibili ai finanziamenti

  • le imprese che esercitano attività industriale per la produzione di beni e/o di servizi
  • le imprese artigiane
  • i centri di ricerca con personalità giuridica autonoma
  • società, consorzi e società consortili comunque costituite, con partecipazione in ogni caso superiore al 50 per cento (o al 30 per cento, se hanno sede in aree depresse) da imprese e centri di ricerca compresi nelle categorie precedenti, nonché da soggetti come università, enti di ricerca, ENEA, ASI, società di assicurazione, banche, intermediari finanziari, fondi mobiliari chiusi, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo
  • società di recente costituzione o da costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, (con la partecipazione azionaria o il concorso, di soggetti come professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI, dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca sulla base di regolamenti delle università e degli enti di appartenenza, imprese che esercitano attività industriale per la produzione di beni e/o di servizi, imprese artigiane, centri di ricerca con personalità giuridica autonoma, società, consorzi e società consortili, università, enti di ricerca, ENEA ed ASI, società di assicurazione, banche, intermediari finanziari, fondi mobiliari chiusi, società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo)
  • università, enti di ricerca, ENEA e ASI


Chi valuta i progetti

Tutti i progetti, a esclusione di quelli automatici, sono sottoposti a valutazione ex-ante effettuata dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS)

Chi gestisce i progetti

Tra i nove gruppi bancari selezionati dal Ministero con gara europea, sono gli stessi soggetti proponenti a scegliere il gestore del progetto (il soggetto convenzionato) che, oltre a effettuare le verifiche sul rispetto dei parametri finanziari, provvede alla stipula e alla gestione contrattuale del progetto. Il soggetto convenzionato, inoltre, si occupa insieme all’esperto e per la parte di propria competenza, della valutazione in corso d’opera degli stati di avanzamento dei progetti e, dopo la conclusione, alla loro verifica finale.

Modalità di accesso

Le iniziative finanziabili sono classificate, in “iniziative con procedimento valutativo”, “iniziative con procedimento negoziale” e “iniziative con procedimento automatico”.