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PROGRAMMA DI RICERCA

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Bibliografia
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Parole Chiave
DIRITTO PRIVATO REGIONALE; DIRITTO COMPARATO; DECENTRAMENTO; DIRITTO GIURISPRUDENZIALE; DIRITTO EUROPEO

IL DIRITTO PRIVATO REGIONALE DOPO LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE: UNA PROSPETTIVA COMPARATISTICA

Università degli Studi di Macerata
Abstract
La riforma del titolo V della Costituzione attuata con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ha ridisegnato la distribuzione della potestà legislativa tra Stato e Regioni. In specie, l'art. 117 Cost. (nella sua attuale formulazione) attribuisce allo Stato competenza esclusiva in materia, tra l'altro, di "ordinamento civile".
Da ciò potrebbe trarsi la conseguenza che alle Regioni è negata ogni possibilità di incidere sulla materia privatistica. Tuttavia, ad un più attento esame, ci si avvede che in realtà una simile conclusione sarebbe del tutto affrettata, anche perché la Corte Costituzionale ha statuito che al legislatore regionale non è precluso in modo assoluto di dettare norme di diritto privato: anche la disciplina dei rapporti privatistici può subire un qualche adattamento, ove questo risulti in stretta connessione con la materia di competenza regionale e risponda al criterio di ragionevolezza (Corte Cost., sentenza n. 352 del 2002).
La presente ricerca intende contribuire al dibattito intorno al tema del diritto privato regionale, offrendo il contributo della comparazione giuridica. Invero, l'analisi di altre esperienze che hanno conosciuto lo sviluppo di un diritto privato "regionale" o locale consente di inquadrare in una prospettiva più ampia anche i temi e i problemi sorti in ambito nazionale.
L'attenzione, in particolare, verrà rivolta al Regno Unito, alla Germania e alla Spagna: quanto al Regno Unito, si analizzerà la riforma di decentramento legislativo e amministrativo (cd. devolution) realizzata con alcune leggi emanate nel 1998; quanto alla Germania, l'attenzione si concentrerà sul sistema costituzionale di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni delineato dalla Carta Costituzionale del 1948; quanto alla Spagna, infine, si prenderà in considerazione l'esperienza dei "fueros" e cioè degli usi e consuetudini anche di carattere privatistico aventi valore di legge scritta, nonché i rapporti con l'art. 149 della Costituzione spagnola.
Lo studio che ci si propone di svolgere consentirà di verificare se e come nei tre paesi presi in considerazione si è riusciti a conciliare l'uniforme applicazione del diritto privato in ambito nazionale con le autonomie riconosciute alle istituzioni e/o alle esperienze locali; esso consentirà altresì di valutare i problemi incontrati con riferimento al necessario adeguamento dei diritti interni al diritto comunitario.
Seguendo una prospettiva storico-comparativa, la ricerca intende identificare itinerari verso una possibile compatibilità tra il processo di integrazione europea e il processo di riconoscimento di più ampi poteri alle autorità locali. <<<

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Ermanno CALZOLAIO Università degli Studi di MACERATA
Obiettivo del Programma di Ricerca
La ricerca prende le mosse dalla riforma del titolo V della Costituzione, che ha ridisegnato la distribuzione della potestà legislativa tra Stato e Regioni, con effetti rilevanti in materia di diritto privato.
Di recente, autorevoli studiosi hanno sottolineato la scarsa attenzione sinora dedicata all'argomento dai civilisti italiani (vedi Roppo, in Il Corriere Giuridico, 1/2003), evidenziandone invece i risvolti particolarmente complessi e di profonda rilevanza, soprattutto nel contesto del processo in atto di integrazione europea e, in specie, di costruzione di un diritto privato europeo.
La presente ricerca intende contribuire a questo dibattito, offrendo il contributo della comparazione giuridica alla riflessione sul tema: l'analisi di altre esperienze che, prima di quella italiana, hanno conosciuto lo sviluppo di un diritto privato "regionale" consente di inquadrare in una prospettiva più ampia una serie di problematiche, che rimarrebbero difficilmente comprensibili ad una analisi circoscritta unicamente al diritto nazionale.
La ricerca si propone di studiare le esperienze di tre paesi dell'Unione Europea - Regno Unito, Germania e Spagna - in cui si assiste ad una valorizzazione del diritto privato "regionale", seppure secondo modelli anche profondamente divergenti.
Lo scopo principale della ricerca è di verificare se e come in questi paesi si è riusciti a conciliare l'uniforme applicazione del diritto privato in ambito nazionale con le autonomie riconosciute alle istituzioni e/o alle esperienze locali, per un verso, e con la necessità di conformare i diritti interni al diritto comunitario, per altro verso. <<<
Risultati parziali attesi
Un primo risultato parziale atteso è anzitutto quello di avere una ricostruzione più precisa del rapporto tra diritto privato nazionale e diritto privato locale in Spagna, Germania Regno Unito.
In secondo luogo, ci si attende di verificare come si pone la nostra riforma costituzionale nel contesto degli altri modelli emergenti dallo studio comparativo. Ad un primo esame la riforma costituzionale italiana ricalca il modello tedesco, ma a ben vedere realizza un assetto di distribuzione della competenze tra stato e regioni in materia privatistiva che appare molto più vicino alla esperienza del Regno Unito con riferimento al Galles.I risultati attesi all'esito della seconda fase della ricerca sono: a) identificare i profili di divergenza e di eventuale convergenza tra i modelli studiati, anche per raffronto con l'esperienza italiana dopo la riforma del titolo V della Costituzione;
b) trarre dallo studio storico-comparativo svolto itinerari che consentano di individuare una possibile compatibilità tra il processo di integrazione europea, da un lato, e il processo di riconoscimento di più ampi poteri alle autorità locali, dall'altro lato. <<<
Durata
24 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
) La modifica del titolo V della Costituzione Italiana, introdotta con la L. Cost. n. 3 del 18 ottobre 2001, impone un'attenta riflessione sul nuovo assetto dei rapporti Stato-Regioni anche sotto il profilo delle eventuali competenze delle Regioni a legiferare in materia di diritto privato.
Si tratta di un tema nuovo, che proprio ora sta attirando l'attenzione della nostra civilistica (v. al riguardo gli interventi di G. Alpa su Contratto e Impresa - fasc. n. 3 del 2002 - e di V. Roppo su Il Corriere Giuridico - fasc. n. 1 del 2003).
Prima dell'entrata in vigore della riforma costituzionale citata, l'art. 117 della Costituzione attribuiva allo Stato una generale competenza legislativa, mentre le Regioni potevano legiferare solo nelle materie espressamente previste ed elencate dalla norma e nei "limiti del rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello stato" (art. 117 Cost. abrogato).
2) L'attuale art. 117, così come novellato dopo la riforma citata, ribalta completamente il criterio di ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni. Infatti, l'articolo in esame, al quarto comma, stabilisce: "spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato"; il secondo comma elenca le materie di competenza esclusiva del legislatore statale; infine, il terzo comma prevede una competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni in una serie di settori.
La riforma sembrerebbe aver mutato il sistema tradizionale delle fonti, attribuendo un ruolo di primo piano ai Consigli Regionali. Occorre tuttavia valutare se al cambiamento della lettera dell'art. 117 Cost. corrisponda un effettivo capovolgimento della ripartizione della potestà legislativa tra potere centrale e locale: come è stato rilevato dalla dottrina, invero, la diversa formulazione della norma non assicura di per sè tale esito. Emerge allora la necessità di verificare in concreto quali spazi saranno coperti dalla legislazione regionale.
Il nuovo assetto di ripartizione della potestà legislativa disegnato dalla riforma costituzionale del 2001, sembra negare la possibile esistenza di un diritto privato regionale. La Costituzione, infatti, prevede l'ordinamento civile tra le materie di esclusiva competenza statale (art. 117, lett. l Cost.).
Un'interpretazione letterale della norma, quindi, induce a ritenere il diritto privato come territorio precluso alla potestà normativa regionale. Nella più autorevole dottrina, tuttavia, non mancano voci che richiamano ad una maggior cautela e sottolineano che la complessità dell'argomento non consente di trarre soluzioni affrettate.
Occorre innanzitutto evidenziare che l'equivalenza delle espressioni "ordinamento civile" e diritto privato non può essere presupposta ma è tutta da verificare (in tal senso apportano un contributo gli interventi di G. Alpa in Contratto e Impresa 3/2002 e E. Lamarque in Le Regioni 6/2001). Alcuni autori sostengono che l'equivalenza sopra indicata non é verificabile perché altrimenti il limite del diritto privato stabilito dalla nuova normativa risulterebbe ancora più rigido di quello previsto in precedenza. La ratio dell'art.117 Cost., inoltre, sembra piuttosto da rintracciarsi in una maggiore elasticità dei limiti regionali in materia privatistica, come è desumibile dal fatto che molte delle materie di competenza concorrente riguardano il diritto privato (si pensi a urbanistica, caccia, pesca nelle acque interne, agricoltura e foreste, artigianato e via di seguito).
Quanto sopra esposto tuttavia, non può condurre alla conclusione di negare l'esistenza di un limite al diritto privato regionale, nel nuovo assetto costituzionale introdotto nel 2001.
La possibile esistenza di un diritto privato regionale dipende in buona parte dalla interpretazione accolta del problema posto e quindi l'attenzione deve essere rivolta alle posizioni che dottrina e giurisprudenza assumeranno in merito.
Sotto il profilo giurisprudenziale, va subito precisato che la Corte Costituzionale è recentemente intervenuta contribuendo in parte a far luce sui limiti in concreto che i Consigli Regionali incontrano in materia privatistica. Numerosi sono tuttavia i problemi ancora irrisolti.
Nella sentenza n.352/2001, la Corte afferma che "il diritto privato si pone quale limite alla legislazione regionale in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati", ma nel proseguio della motivazione è pure possibile leggere che la preclusione al legislatore regionale di dettare norme di diritto privato "non opera in modo assoluto, in quanto anche la disciplina dei rapporti privatistici può subire un qualche adattamento, ove questo risulti in stretta connessione con la materia di competenza regionale e risponda al criterio di ragionevolezza, che vale a soddisfare il rispetto del richiamato principio di eguaglianza".
La Corte Costituzionale ha quindi evidenziato che il limite dell'ordinamento civile, come ambito di competenza esclusiva statale, non é così rigido come potrebbe desumersi dalla lettera dell'art.117 Cost. Le leggi regionali possono incidere in ambiti privatistici quando:
a) hanno una stretta connessione con la materia;
b) non ledono il principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.
Si apre quindi un nuovo scenario: per la Costituzione il diritto privato deve mantenere una unitarietà, ma la Corte Costituzionale precisa che ciò non implica necessariamente uniformità assoluta, sicché il diritto privato nazionale può sopportare ragionevoli differenziazioni locali.
Ma vi è di più: il diritto privato, presumibilmente, assumerà volti in parte diversi a causa delle influenze esercitate indirettamente dalle leggi regionali su un piano privatistico. La Costituzione infatti prevede una potestà legislativa regionale in molte materie come ad esempio: commercio con l'estero, istruzione, professioni, ricerca scientifica e tecnologica, alimentazione, ordinamento sportivo, protezione civile e via di seguito; è agevole rilevare che si tratta di materie che presentano indubbi riflessi privatistici e che quindi il "diritto privato" potrà in concreto assumere accenti diversi e differenziazioni locali.
Il diritto privato regionale, tema trascurato dal legislatore del passato e dal mondo accademico, a seguito della riforma del titolo V della costituzione sembra affacciarsi sul panorama giuridico odierno, seppur con tutte le riserve di cui abbiamo fatto cenno. Nessuno pone in discussione l'unità del diritto privato e la fonte nazionale di tutti gli interventi legislativi in campo privatistico; tuttavia, forse non si può più negare che discipline identiche in contesti giuridici diversi possono dar luogo a una pluralità di sistemi normativi.
3) Di fronte alle problematiche sin qui prospettate, sembra utile indagare, secondo il metodo della comparazione, sulle altre esperienze europee in cui, sebbene in modi diversi, si presenta comunque la stessa dialettica tra diritto privato nazionale e diritto privato "locale". E' invero quanto meno utile conoscere le modalità con cui altrove si é lasciato spazio ai legislatori e/o alle tradizioni locali, anche in materia di diritto privato, senza intaccare l'unità nazionale e l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Questo studio può contribuire ad un più preciso inquadramento del modello introdotto in Italia con la legge costituzionale n. 3 del 2001. In particolare, l'attenzione si deve rivolgere ai sistemi giuridici di Spagna, Germania e Regno Unito, dove, prima che da noi, si sono realizzate forme di decentramento che hanno interessato anche la materia del diritto privato.
Sotto questo profilo, la ricerca che ci si propone di svolgere è al momento radicalmente innovativa, in quanto seppure non mancano (ed anzi abbondano) studi che in varia misura si sono occupati di tali singole esperienze, tuttavia nessuno ha sino ad ora studiato il tema nella prospettiva sopra descritta. <<<