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PROGRAMMA DI RICERCA

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Classificazione scientifico-disciplinare
Classificazione geografica
Bibliografia
Si indicano alcuni riferimenti bibliografici, poi meglio specificati nelle singole uinità di ricerca: Grossi, L'Ordine Giuridico Medievale, Laterza, Bari, 1994; Grossi, La scienza giuridica italiana; Giuffrè, MIlano, 2000; E. Grande, Imitazione e diritto. Ipotesi sulla Circolazione dei Modelli, Giappichelli 2001; U. Mattei, a Theory of Imperial Law. A Study on U.S. Hegemony and the Latin Resistance, 10 Indiana J Global Legal Studies (2002); U. Mattei Hard Code Now!, in The European Codification Process. Cut and paste, 2003; U. Mattei, Why the Wind Changed. Intellectual Leadershi in Western Law, Am J. Comp. Law, 2004; U. Mattei, Common Law, Utet, 1994; MR Ferrarese, Il diritto al presente, Il Mulino 2002; M.R. Ferrarese, Le Istituzioni della globalizzazione, Il Mulino 2000; D.Kennedy, Two Globalizations, Suffolk L. Rev. (2003); M. Lupoi, Sistemi giuridici Comparati, Giuffrè 2003; G. Ajani, Navigatori e Giuristi, A proposito di Trapianti di Nozioni Vaghe, in Bertorello ( Ed. ) Io Comparo tu Compari egli Compara; Mattei e Bussani, The Common Core of European Private Law, Kluwer (2003); L. Nader, Le forze vive del diritto, ESI 2003; A. di Robilant, The aestethics of law , Global Jurist Advances, 2003; M. Reimann, Archives de Philosophie du Droit, 2002; PRECHAL, Community Law in National Courts: the Lessons from van Schijndel, 35 C. Mkt. L. R., 1998, 681 ss.; HOSKINS, Tilting the Balance: Supremacy and National Procedural Rules, Eur. L. Rev., 1996; KAKOURIS, Do the Member States Possess Judicial Procedural Autonomy?, 34 C. Mkt. L. R., 1997, 1389; SCUFFI, Azione collettiva in difesa dei consumatori: legittimazione e tecniche processuali, in Il giudice di pace, 1998, p. 314 ss. CARPANETO, La tutela comunitaria del consumatore: il problema dell’accesso alla giustizia, con particolare riferimento all’Italia e all’Inghilterra, in Contratto e impresa, Europa, 2000, 739 ss., a p. 758; MAZZAMUTO, L’inattuazione dell’obbligazione e l’adempimento in natura, in Europa e diritto privato, 2001, 521 ss., a p. 526-527.
Parole Chiave
STATO DI DIRITTO; GLOBALIZZAZIONE; AMERICANIZZAZIONE; MEDIEVISMO; RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE

Stato di diritto e "rule of law". Espansione e regressione della civiltà giuridica occidentale nei processi di globalizzazione.

Università degli Studi di Torino
Abstract
L'elaborazione della Rule of Law o dello "stato di Diritto" costituisce uno degli aspetti fondamentali della tradizione giuridica occidentale come modello avanzato e meritevole di esportazione. Storicamente, per esempio, nell’ ambito dei paesi appartenenti a questa tradizione, un ruolo guida e’ sempre toccato a quei sistemi capaci di convincere gli altri di essere maggiormente avanzati, progrediti e civilizzati proprio dal punto di vista dell’ implementazione di questo ideale. A partire dal secondo dopoguerra, per la prima volta, proprio in virtù della provata resistenza della Rule of Law di fronte alle involuzioni autoritarie che sul continente avevano messo in ginocchio lo Stato di Diritto, una epifania del common law, il modello degli Stati Uniti d’ America, ha saputo conquistare autorità planetaria. Modelli e stilemi americani cominciarono così a circolare, in virtù del notevole prestigio conquistato, nei cinque continenti, contribuendo non poco ad una certa “globalizzazione” dei modi di pensare al diritto.
Se visti in un ottica globale, la rule of law, nella tradizione legata al common law e lo stato di diritto in quella di civil law, costituiscono due variazioni su uno stesso tema di fondo: quello della superiorità di una società organizzata sub legem e non sub hominem, capace quindi di resistere alle tendenze abusive del potere costituito.
Con la caduta del Muro di Berlino, la rule of law e’ divenuta condizione necessaria per l’ appartenenza di un modello giuridico e politico alla famiglia dei sistemi civili. Negli anni a noi più vicini, e segnatamente con l’ inaugurazione del nuovo millennio, diversi tratti fondanti della rule of law hanno subito trasformazioni notevoli.
Tutto ciò risulta particolarmente importante nell’ attuale momento della cultura giuridica italiana. Apertasi a partire dagli anni ottanta del secolo scorso all’ influenza del modello statunitense, soprattutto ad opera dei privatisti, la cultura giuridica italiana attraversa un momento particolarmente travagliato, seppur fecondo, proprio nell’ ottica dell’ auto-percezione come sistema appartenente alla rule of law. Molto presente nel dibattito complesso sul nuovo diritto privato europeo (codificazione, common core); punto di riferimento nello studio del medioevo, tornato alla ribalta visto l’ accresciuto ruolo della c.d.nuova lex mercatoria (Quaderni Fiorentini); impegnata a fondo in un dibattito costituzionale interno ed Europeo in cui proprio sulla natura della rule of law sembrano giocarsi importanti partite anche politiche; protagonista nel proporre innovazioni istituzionali profonde, (Alternative Dispute Resolution) capaci di modificare nella struttura alcuni tratti classici della rule of law; coinvolta in posizione non secondaria nei progetti di riedificazione istituzionale dei paesi travagliati dalla guerra (da ultimo Afghanistan). La cultura giuridica Italiana vive profondamente ed in prima persona le trasformazioni globali della rule of law e da qualche tempo su esse riflette. <<<

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Ugo MATTEI Università degli Studi di TORINO
Obiettivo del Programma di Ricerca
Lo “Stato di Diritto” o la “Rule of law”, costituisce uno degli aspetti fondamentali dell’ auto-percezione della tradizione giuridica occidentale come modello avanzato e meritevole di esportazione. A partire dal secondo dopoguerra, per la prima volta, proprio in virtù della provata resistenza della Rule of Law di fronte alle involuzioni autoritarie che sul continente avevano messo in ginocchio lo Stato di Diritto, una epifania del common law, il modello degli Stati Uniti d’ America, ha saputo conquistare autorità planetaria. Modelli e stilemi americani cominciarono così a circolare, in virtù del notevole prestigio conquistato, nei cinque continenti, contribuendo non poco ad una certa “globalizzazione” dei modi di pensare al diritto.
Se visti in un ottica globale, la rule of law, nella tradizione legata al common law e lo stato di diritto in quella di civil law, costituiscono due variazioni su uno stesso tema di fondo: quello della superiorità di una società organizzata sub legem e non sub hominem, capace quindi di resistere alle tendenze abusive del potere costituito.
Con la caduta del Muro di Berlino, si e’ inaugurata, anche nel diritto, una stagione di pensiero unico nella quale la rule of law e’ divenuta condizione necessaria per l’ appartenenza di un modello giuridico e politico alla famiglia dei sistemi civili. La rule of law e’ divenuta così una nozione giuridica globale, la cui superiorità intrinseca come modello di organizzazione politica non è stata più sottoposta a vaglio critico. La cultura giuridica Italiana vive profondamente ed in prima persona le trasformazioni globali della rule of law e da qualche tempo su esse riflette.
La presente ricerca si pone in continuità con un lavoro interdisciplinare già intrapreso (Quaderni Fiorentini 31-2002) da diversi dei partecipanti e si propone di ampliarne gli orizzonti facendo tesoro degli apporti della cultura comparatistica più rinomata ed aperta alle culture diverse, in vista della produzione di un nuovo “Quaderno Fiorentino” capace di raccogliere gli esiti di questa riflessione congiunta.
Si tratta di riflettere sulla natura strutturale della rule of law, come nucleo comune (common core) strutturale dei sistemi giuridici occidentali variabile nel tempo e nello spazio. Ci si vuole interrogare sulla sua espansione oltre i confini della tradizione giuridica occidentale, riflettendo pure sull’ esperienza coloniale specialmente alla luce della sempre più insistente opinione che non soltanto la globalizzazione si presenti sotto le spoglie giuridiche di un neo-medievismo ma anche di un neo-colonialismo.
La nostra ricerca parte dal presupposto che qualunque costruzione ed ideologia giuridica, per quanto attraente, non possa mai essere esente da controllo critico in chiave storico-comparativa, specialmente in quanto essa si presenta in costante cambiamento nel tempo e nello spazio e non può quindi essere concepita come univoca ed immutabile. Il suo scopo e’ dunque un’ analisi ravvicinata dello stato storico ed attuale della rule of law tanto nei suoi contesti di origine quanto in quelli in cui essa viene esportata, tanto nelle sue fasi espansive che in quelle regressive. La rule of law, cifra caratterizzante l’ intera tradizione giuridica occidentale, deve essere osservata nella sua struttura e nella sua realtà operazionale, in diversi contesti applicativi per comprenderne l’ apporto culturale e le potenzialità nell’ attuale fase di globalizzazione economica. <<<
Risultati parziali attesi
La ricerca verrà condotta con continuo scambio di informazioni e risultati fra le unità operative per evitare che si perda strada facendo l’ uniformità degli intenti e la coerenza nell’ indagine. Naturalmente il primo anno verrà utilizzato per una raccolta di dati di prima mano, che verranno periodicamente controllati in incontri fra le diverse unità operative. Il secondo anno dovrebbe essere utilizzato per un maggiore approfondimento teorico e per un’ opera di sintesi comparativa dei risultati raccolti. Gli esiti del nostro lavoro, eventualmente arricchiti dai contributi di altri studiosi, anche internazionali, saranno oggetto di pubblicazione in un nuovo Quaderno Fiorentino tematico. <<<
Durata
24 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
L’ avvenuta costruzione dello “Stato di Diritto” o ( a seconda delle tradizioni giuridiche di riferimento) della “Rule of law”, costituisce uno degli aspetti fondamentali dell’ auto-percezione della tradizione giuridica occidentale come modello avanzato e meritevole di esportazione. Storicamente, per esempio, nell’ ambito dei paesi appartenenti a questa tradizione, un ruolo guida e’ sempre toccato a quei sistemi capaci di convincere gli altri di essere maggiormente avanzati, progrediti e civilizzati proprio dal punto di vista dell’ implementazione di questo ideale. A partire dal secondo dopoguerra, per la prima volta, proprio in virtù della provata resistenza della Rule of Law di fronte alle involuzioni autoritarie che sul continente avevano messo in ginocchio lo Stato di Diritto, una epifania del common law, il modello degli Stati Uniti d’ America, ha saputo conquistare autorità planetaria. Modelli e stilemi americani cominciarono così a circolare, in virtù del notevole prestigio conquistato, nei cinque continenti, contribuendo non poco ad una certa “globalizzazione” dei modi di pensare al diritto.
Se visti in un ottica globale, la rule of law, nella tradizione legata al common law e lo stato di diritto in quella di civil law, costituiscono due variazioni su uno stesso tema di fondo: quello della superiorità di una società organizzata sub legem e non sub hominem, capace quindi di resistere alle tendenze abusive del potere costituito.
Con la caduta del Muro di Berlino, si e’ inaugurata, anche nel diritto, una stagione di pensiero unico nella quale la rule of law e’ divenuta condizione necessaria per l’ appartenenza di un modello giuridico e politico alla famiglia dei sistemi civili. La rule of law e’ divenuta così una nozione giuridica globale, la cui superiorità intrinseca come modello di organizzazione politica non è stata più sottoposta a vaglio critico. Negli anni a noi più vicini, e segnatamente con l’ inaugurazione del nuovo millennio, diversi tratti fondanti della rule of law hanno subito trasformazioni notevoli. Da un lato, soprattutto negli Stati Uniti, sembrano essere riemersi tratti di squilibrio a favore del potere esecutivo tali da far pensare ad una maggior debolezza del modello rispetto alle aspettative, e comunque sufficienti a farne declinare visibilmente il prestigio in parte significativa della cultura giuridica di diversi ordinamenti della periferia. D’ altra parte, la Rule of law, esportata con scarsa sensibilità per il substrato locale, non di rado con metodi violenti, (non soltanto la guerra ma anche le condizioni imposte per l’ accesso al credito internazionale) comincia a mostrare segni di debolezza come retorica di legittimazione dell’ intervento occidentale nei paesi poveri ed in quelli emergenti. In particolare, riesce sempre più difficile occultare il doppio standard utilizzato per i paesi ricchi e per quelli poveri (liberismo declamato vs. protezionismo operazionale; tutela per i diritti umani v. discriminazione sociale e razziale ecc.) sicché i fenomeni di resistenza e di regressione del modello dominante non mancano. Infine, anche nei paesi dell’ Europa occidentale, più soggetti all’ egemonia culturale Statunitense, stanno emergendo processi autoctoni di grande importanza in cui il modello americano, un tempo oggetto di ammirazione indiscriminata, pare collocarsi in posizione maggiormente ambigua. Mentre gran parte della cultura giuridica europea, continua a giudicare l’ esperienza di integrazione giuridica ed economica statunitense come una stella polare, altra parte non trascurabile di essa comincia a rendersi conto che il modello americano e’ come ogni altro sistema istituzionale, un’ esperienza profondamente imbibita di storicità, sicché nel farne uso come modello di riferimento occorre conoscerne le realtà operazionali che si nascondono dietro alle descrizioni di facciata.
Tutto ciò risulta particolarmente importante nell’ attuale momento della cultura giuridica italiana. Apertasi a partire dagli anni ottanta del secolo scorso all’ influenza del modello statunitense, soprattutto ad opera dei privatisti, la cultura giuridica italiana attraversa un momento particolarmente travagliato, seppur fecondo, proprio nell’ ottica dell’ auto-percezione come sistema appartenente alla rule of law. Molto presente nel dibattito complesso sul nuovo diritto privato europeo (codificazione, common core); punto di riferimento nello studio del medioevo, tornato alla ribalta visto l’ accresciuto ruolo della c.d.nuova lex mercatoria (Quaderni Fiorentini); impegnata a fondo in un dibattito costituzionale interno ed Europeo in cui proprio sulla natura della rule of law sembrano giocarsi importanti partite anche politiche; protagonista nel proporre innovazioni istituzionali profonde, (Alternative Dispute Resolution) capaci di modificare nella struttura alcuni tratti classici della rule of law; coinvolta in posizione non secondaria nei progetti di riedificazione istituzionale dei paesi travagliati dalla guerra (da ultimo Afghanistan). La cultura giuridica Italiana vive profondamente ed in prima persona le trasformazioni globali della rule of law e da qualche tempo su esse riflette.
La presente ricerca si pone in continuità con un lavoro interdisciplinare già intrapreso (Quaderni Fiorentini 31-2002) da diversi dei partecipanti e si propone di ampliarne gli orizzonti facendo tesoro degli apporti della cultura comparatistica più rinomata ed aperta alle culture diverse, in vista della produzione di un nuovo “Quaderno Fiorentino” capace di raccogliere gli esiti di questa riflessione congiunta.
Si tratta di riflettere sulla natura strutturale della rule of law, come nucleo comune (common core) strutturale dei sistemi giuridici occidentali variabile nel tempo e nello spazio. Ci si vuole interrogare sulla sua espansione oltre i confini della tradizione giuridica occidentale, riflettendo pure sull’ esperienza coloniale specialmente alla luce della sempre più insistente opinione che non soltanto la globalizzazione si presenti sotto le spoglie giuridiche di un neo-medievismo ma anche di un neo-colonialismo.
La nostra ricerca parte dal presupposto che qualunque costruzione ed ideologia giuridica, per quanto attraente, non possa mai essere esente da controllo critico in chiave storico-comparativa, specialmente in quanto essa si presenta in costante cambiamento nel tempo e nello spazio e non può quindi essere concepita come univoca ed immutabile. Il suo scopo e’ dunque un’ analisi ravvicinata dello stato storico ed attuale della rule of law tanto nei suoi contesti di origine quanto in quelli in cui essa viene esportata, tanto nelle sue fasi espansive che in quelle regressive. La rule of law, cifra caratterizzante l’ intera tradizione giuridica occidentale, deve essere osservata nella sua struttura e nella sua realtà operazionale, in diversi contesti applicativi per comprenderne l’ apporto culturale e le potenzialità nell’ attuale fase di globalizzazione economica. <<<