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PROGRAMMA DI RICERCA
italiano - english
Unità di Ricerca
Programmi di ricerca simili:
- 1 - Livelli di governo e integrazione multiculturale nell’esperienza europea: dalle istituzioni ai diritti
- 2 - La tutela multilivello dei diritti sociali
- 3 - Rappresentazioni della persona umana: il modello storico-giuridico del tardo impero romano attraverso i Codices di V e VI secolo
- 4 - La rappresentazione dello straniero e il suo effetto sulle relazioni inter-etniche: basi cognitive, dinamiche sociali, differenze culturali.
- 5 - I PROBLEMI DELLA DIFFERENZA ASPETTI FILOSOFICI GIURIDICI SOCIALI
- 6 - Il potere e la parola: religione, politica, comunicazione
- 7 - La cultura europea e il problema dell'alterità: storiografia, politica e scienze dell’uomo in età moderna (XVI-XIX sec.)
- 8 - Disuguaglianza e coesione sociale
- 9 - Diritto del “Principe”, diritto della Chiesa: il problema della secolarizzazione e della tolleranza nella prospettiva della storia giuridica
- 10 - La ricerca qualitativa: teorie, metodi ed applicazioni
Classificazione scientifico-disciplinare
- Area scientifico disciplinare: Scienze giuridiche
- Area scientifico disciplinare: Scienze politiche e sociali
Classificazione geografica
- Regione: Emilia Romagna
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Parole Chiave
SOCIETÀ MULTICULTURALE; COSTITUZIONE; DIRITTI; IMMIGRAZIONE; RAZZISMO; SICUREZZA; INTEGRAZIONE SOCIALE; CARCERE; CRIMINALIZZAZIONESocietà multiculturale, immigrazione e sicurezza: problemi di integrazione sociale
Università degli Studi di Modena e Reggio EmiliaAbstract
La ricerca sarà organizzata in due fasi. Nella prima fase si metteranno a fuoco due problemi rilevanti della società contemporanea (multiculturale, caratterizzata da pluralismo normativo, presenza di immigrazione e minoranze culturali, discriminazione di soggetti vulnerabili, crisi della capacità della costituzione e del diritto di integrare sulla base di valori condivisi): la relazione tra costituzionalismo e multiculturalismo, e il fenomeno della criminalizzazione dei migranti. Attraverso una ricognizione dei "Critical Race Theory" (CRT) e della loro rilevanza per il contesto costituzionale europeo si indagheranno alcuni luoghi topici come lo statuto della libertà di espressione e del principio dell'eguale protezione in una società multiculturale. Come caso tipico si utilizzerà la questione delle mutilazioni genitali femminili e l'impatto che esso ha avuto sia sulla giurisprudenza costituzionale nordamericana sia sul dibattito teorico-giuridico italiano apertosi in Italia, a partire dalla Regione Toscana, in seguito alla proposta di una "Sunnah rituale". Inoltre, ci si soffermerà su quella che è stata considerata - anche su un piano teorico nell'ambito CRT - la principale manifestazione del razzismo di output: la detenzione dei migranti e la loro criminalizzazione, intesi come uno strumento di esclusione sociale.Nella seconda fase si valuteranno le strategie giuridico-istituzionali capaci di garantire una proceduralizzazione del conflitto multiculturale e i diritti fondamentali delle singole persone coinvolte. L'accento sarà posto su due diverse vie (la negoziazione conciliativa stragiudiziale e la giurisdizionalizzazione) che si presentano come complementari e sembrano promettenti per raggiungere il risultato di una società non omogenea, ma caratterizzata da conflitti "pacifici", nel senso di regolati dal diritto. I soggetti di riferimento dell'indagine saranno quelli particolarmente vulnerabili come le donne appartenenti a gruppi in senso lato culturali (etnici, linguistici, religiosi, o sessualmente orientati) con il fine di presentare forme di tutela giuridica. Portatori di differenze anche nei confronti della propria minoranza, tali soggetti possono essere tutelati - questa l'ipotesi di fondo - non tanto con procedure che terminano con una decisione autoritativa come quella del giudice, ma una procedura negoziale che cerchi di mediare tra le parti in causa. Il paradigma negoziale pare così aprire la strada all'ipotesi che sia più favorevole una soluzione di compromesso - per esempio proprio con riferimento alla tutela del diritto all'integrità fisica di contro al pericolo di subire una mutilazione genitale - che salvaguardi sia norme ed usanze tradizionali, sia i diritti delle donne.
Si cercherà, infine, di mettere in luce i problemi che il modello teorico delineato - che esclude la soluzione offerta dalla criminalizzazione dei migranti e quindi una logica di esclusione a fini di sicurezza - pone sul piano dell'assetto costituzionale: è infatti evidente che il delinearsi di un conflitto tra democrazia (le scelte volute dalla maggioranza dei cittadini) e Stato di diritto (tutela dei diritti dei soggetti migranti, in primo luogo del loro diritto all'uguale trattamento rispetto a quel catalogo di diritti che la nostra Costituzione afferma essere "diritti dell'uomo" e non esclusivamente "diritti del cittadino"). Sotto questo profilo, piuttosto che professare un'astratta eguaglianza formale di fronte alla legge e procedere in via di principio, il comportamento del giudice più conforme a giustizia sembra essere quello di tenere un atteggiamento pragmatico, che lo porti a interpretare e applicare le norme, tenendo conto del fattore culturale (culture-sensitive adjudication), sulla base della generalizzazione di un principio efficace nell'ambito della produzione del diritto: il diritto integra solo se alla decisione si perviene con la collaborazione delle parti in causa e quindi con il compromesso e la negoziazione. <<<
Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Gianfrancesco ZANETTI Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIAObiettivo del Programma di Ricerca
La ricerca sarà organizzata in due fasi.Nella prima fase le due unità metteranno a fuoco due problemi rilevanti della società contemporanea, intesa come società multiculturale caratterizzata da pluralismo normativo, presenza di immigrazione e minoranze culturali, discriminazione di soggetti vulnerabili, crisi della capacità della costituzione e del diritto di integrare sulla base di valori condivisi: si tratta della relazione fra costituzionalismo e multiculturalismo, e del fenomeno della criminalizzazione dei migranti. L'unità di Modena guiderà una ricognizione della letteratura americana degli studiosi di "Critical Race Theory" e della loro rilevanza per il contesto costituzionale europeo. Ci si concentrerà in particolare sulla relazione fra costituzionalismo e multiculturalismo, indagando alcuni luoghi topici come lo statuto della libertà di espressione e del principio dell'eguale protezione in una società multiculturale (Raz 1995, 1998; Sunstein 1995). Come caso tipico si utilizzerà la questione delle mutilazioni genitali femminili e l'impatto che esso ha avuto sulla giurisprudenza costituzionale nordamericana (Coleman 1996; Heger Boyle 2002). Su questo stesso tema l'unità di Firenze analizzerà il dibattito che si è aperto sulla "Sunnah rituale" nella Regione Toscana (regione che fornisce ai suoi cittadini come servizio gratuito la circoncisione rituale), dibattito che ha visto coinvolti il Comitati etici locale dell'Asl di Firenze, il Comitato Etico Regionale e il Consiglio Regionale e che ha avuto tra i suoi promotori il responsabile dell'unità di ricerca fiorentina. Inoltre, l'unità di Firenze si soffermerà su quella che è stata considerata la principale manifestazione del razzismo di output: la detenzione dei migranti. Si cercherà di concettualizzare il fenomeno della criminalizzazione dei migranti, e quindi della loro carcerazione, come uno strumento di esclusione sociale di soggetti percepiti come pericolosi.
Nella seconda fase si valuteranno le strategie giuridico-istituzionali e politiche capaci di garantire una proceduralizzazione del conflitto multiculturale e un suo esito capace di garantire i diritti fondamentali delle singole persone coinvolte. In questa seconda fase le due unità metteranno l'accento su due diverse vie (la negoziazione conciliativa stragiudiziale e la giurisdizionalizzazione) che si presentano come complementari e sembrano insieme vie promettenti per raggiungere il risultato di una società non omogenea, ma caratterizzata da conflitti "pacifici", nel senso di regolati dal diritto.
Per svolgere l'attività di ricerca e per mettere a disposizione della comunità dei ricercatori i suoi risultati parziali si svilupperanno i siti web de "L'ALTRO DIRITTO. Centro di documentazione su carcere, marginalità e devianza" (http://dex1.tsd.unifi.it/altrodir/index.htm) e di JURA GENTIUM, Centre for Philosophy of International Law and Global Politics. (sul quale è già presente una documentata sezione sulle mutilazioni genitali femminili), entrambi attivi presso il Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto dell'Università di Firenze. L'attività dei gruppi di ricerca comprenderà, oltre alla gestione dei siti Internet, seminari interni e seminari allargati (con l'intervento di studiosi italiani e stranieri), convegni, missioni e soggiorni di studio, pubblicazioni scientifiche (convenzionali e informatiche). E' in programma un'antologia degli autori della CRT curata dal Professor Kendall Thomas (Ordinario di Diritto costituzionale alla Columbia Law School, New York) e dal proponente il progetto per i tipi dell'Editore Diabasis (Reggio Emilia). Questa pubblicazione renderà disponibile al pubblico italiano una interessante, e finora trascurata, scuola di pensiero. <<<
Risultati parziali attesi
Risultati attesi, per quanto riguarda la relazione fra costituzionalismo e multiculturalismo: nell'ottica di individuare modalità di integrazione sociale mediante gli strumenti forniti dal diritto, si tratta della ricostruzione di una dottrina pragmatica del I e del XIV emendamento che sia in grado di risolvere le questioni multiculturali che interessano i soggetti vulnerabili (intesi come individui o minoranze etnico-culturali) nel quadro costituzionale dei princìpi della dignità delle persone, della loro eguale considerazione e rispetto, e dell'eguale protezione da parte dell'ordinamento giuridico, e che, perciò, sia sensibile alle differenze culturali in una prospettiva non relativistica.Per quanto riguarda il fenomeno della criminalizzazione dei migranti: l'analisi della relazione esistente fra alti tassi d'incarcerazione e processi di criminalizzazione e la verifica dell'ipotesi secondo cui il carcere diviene strumento di integrazione sociale negativa, in quanto mira a legittimare l'esclusione dei membri delle sottoclassi svantaggiate (che in Europa sono spesso migranti spinti a delinquere dalla loro condizione di irregolarità) dalla fruizione dei diritti. Il carcere, abbandonata la tradizionale funzione rieducativa, diverrebbe secondo quest'ipotesi lo strumento principale di una politica integrativa che non si basa su un principio di equa ridistribuzione delle risorse (diritti sociali) in una società di differenze, ma che mira, piuttosto, a schermarle e a produrre forzosamente una omogeneità sociale apparente, attraverso l'espulsione dei migranti dallo spazio sociale e politico.In questa fase si valuteranno le strategie giuridico-istituzionali e politiche capaci di garantire una proceduralizzazione del conflitto multiculturale e un suo esito capace di garantire i diritti fondamentali delle singole persone coinvolte. In questa seconda fase le due unità metteranno l'accento su due diverse vie (la negoziazione conciliativa stragiudiziale e la giurisdizionalizzazione) che si presentano come complementari e sembrano insieme vie promettenti per raggiungere il risultato di una società non omogenea, ma caratterizzata da conflitti "pacifici", nel senso di regolati dal diritto.
In particolare, per quanto concerne il conflitto che si delinea fra le scelte della maggioranza dei cittadini e la tutela dei diritti dei migranti, saranno studiati i problemi connessi all'accesso dei migranti regolari al diritto di voto e al suo esercizio e sarà verificata l'ipotesi che il conflitto giudiziario sia la migliore forma di proceduralizzazione del conflitto politico di cui i migranti oggi dispongono. Infine, saranno analizzate le relazioni esistenti fra la strategia di composizione del conflitto in via giudiziaria e le politiche di inclusione sociale delle minoranze. <<<
Durata
24 mesiBase di partenza scientifica nazionale o internazionale
La società occidentale odierna è una società pluralista, culturalmente disomogenea e caratterizzata dalla presenza di più minoranze, autoctone o immigrate, che chiedono il "riconoscimento" (Taylor 1993) della propria identità culturale e cercano di affermare i propri stili di vita e comportamenti motivati dalla cultura di origine. In questo senso, la nostra può essere definita come "società multiculturale" (Belvisi 2000; Brena 2002; Facchi 2001; Kymlicka 1999; Raz 1995; Tully 1995). Da un punto di vista teorico, già sul piano terminologico questa definizione lascia trasparire chiaramente un problema centrale per la sussistenza della società: quello dell'unità sociale, ovvero quello della sua "integrazione" (Habermas 1996a).Il problema è stato classicamente affrontato richiamandosi alla capacità integratrice della costituzione (Heller 1992; Smend 1988), prendendo le mosse dal fondamento della omogeneità sociale. Oggi le scienze giuridiche e politiche continuano a pensare l'integrazione della società in forma di unità, da ultimo, facendo appello al "patriottismo costituzionale" (Habermas 1992) a fronte, però, di una realtà sociale pluralista e multiculturale. Le soluzioni prospettate da simili approcci teorici ruotano attorno ad un presupposto - un insieme condiviso di valori: i diritti fondamentali - che si ravvisa molto problematico, una volta che si prenda sul serio quello che è stato opportunamente definito "il fatto del pluralismo" (Rawls 1994): a rigore, esso dovrebbe impedire il ricorso ad una strategia universalista della fondazione della politica democratica e deliberativa (Bohman 1996).
In effetti, la compresenza di più comportamenti che si concretizzano secondo modalità spesso assolutamente estranee alle istituzioni fondamentali del vivere sociale (matrimonio, famiglia, culti religiosi, riti di passaggio, alimentazione, onoranze funebri, ecc.: Facchi 2001; Mancini 2000; Parekh 2000; Shweder, et al., eds. 2002) può provocare vari tipi di incomprensione e di conflitto, soprattutto quando tali comportamenti diano vita a pratiche istituzionali "incompatibili" (Raz 1995; Zanetti 2001, 2004) con i princìpi fondamentali della c.d. "cultura della maggioranza". In questo caso, può facilmente accadere che si realizzino posizioni percepite come di forte svantaggio e discriminazione nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili, come le donne e i bambini (Minow 2002; Nussbaum 2001, 2002; Okin 1998, 1999; Shachar 2001). Oltre a questo aspetto individualistico, la questione della vulnerabilità ne evidenzia anche uno relativo alla relazioni tra i gruppi (e per così dire di tipo "olistico"), poiché le minoranze in quanto tali possono essere oggetto di discriminazione, e su questa base si innescano conflitti di tipo etnico (Cotesta 1999) oppure - ciò che ai fini del presente progetto interessa di più - specificamente motivati su base razziale: circostanza - quest'ultima - indagata da un punto di vista giuridico e costituzionale dalla "Teoria critica della razza" (Crenshaw, et al. 1995; Thomas 2003).
Questi nodi dell'integrazione si ripercuotono in modo evidente a livello di politiche di sicurezza, nozione profondamente segnata dall'idea di omogeneità della comunità statale. L'esigenza della sicurezza ha presieduto alla fondazione dello Stato moderno a partire dalle teorie dei filosofi contrattualisti (Hobbes e Locke). Nell'epoca rivoluzionaria e nell'ottocento europeo la questione è stata affrontata su piani diversi: 1) sul piano ideologico, immaginando che la nazione (francese) o il popolo (tedesco), in quanto insieme di cittadini-proprietari riconducibili ad un unico ceto borghese (Sieyès e Kant), fossero entità politiche culturalmente omogenee; 2) sul piano sociale, attuando le prime politiche di assistenza a sostegno dei soggetti svantaggiati: la classe lavoratrice e i poveri; 3) sul piano giuridico, attraverso la funzione repressiva del diritto penale. In generale la "sicurezza" è stata declinata come assenza nell'individuo di un senso di incertezza o di paura, e si è generalmente realizzata mediante un processo di inclusione. A partire dal secondo dopoguerra la società del welfare ha cercato di preservare questa nozione di "sicurezza" pur cominciando a riconoscersi come non-omogenea, come caratterizzata dal "fatto" del pluralismo culturale. Oggi, però, tale modello welfaristico appare in grave crisi, ovvero non sembra più in grado di gestire la disomogeneità culturale e sociale e al suo interno si ripropone con forza, anche in forme inedite, la questione della sicurezza sociale.
La apparente incapacità del modello welfarista di governare un pluralismo sempre più variegato, ha portato ampi settori della popolazione a sentire la mancanza di "omogeneità" culturale e sociale come una minaccia alla propria "sicurezza". In questa situazione la nozione di "razza" sembra tornare a svolgere un ruolo di definizione dei confini della comunità politica. La ricerca intende dunque affrontare lo studio della nozione di "razza" nel suo possibile impatto sugli ordinamenti giuridici occidentali. Una prima ricognizione di questa categoria è stata offerta in un fascicolo monografico della rivista "Filosofia Politica" (3/2003) curato dal proponente del progetto. In questa prospettiva, la ricerca metterà a fuoco l'approccio sviluppato negli Stati Uniti dagli autori che vengono fatti ricadere nell'alveo della cosiddetta "Teoria Critica della Razza" (CRT), non ancora adeguatamente penetrata nel dibattito italiano.
Obiettivo della ricerca sarà, in primo luogo, di fare luce sulla controversa relazione fra razza e diritto e, in secondo luogo, di distinguere le diverse forme di "razzismo" che, secondo gli autori della CRT, possono essere identificate nei nostri sistemi giuridici. 'Razza' è una nozione plurale: se gli esseri umani appartenessero a una sola razza, non ci sarebbero affatto razze, perché la nozione non verrebbe concepita come categoria. Inoltre, la costruzione razziale di un "noi" politico non è che uno dei molti possibili modi di affrontare un classico problema di teoria politica - quello dell'identità collettiva. Un "noi" politico fondato razzialmente comporta necessariamente la costruzione di un "voi" politico e procede su un principio divisivo di esclusione. Si tenga presente che in base all'approccio qui prescelto, ogni "noi" politico non è che un costrutto culturale, e che da questo punto di vista la nozione di razza non è differente da quella di nazionalità, o di classe. In questo scenario, gli autori della CRT possono aiutare a mettere a fuoco e a meglio comprendere il ruolo specifico giocato dalla questione della razza.
Si può distinguere un "razzismo di input" da un "razzismo di output". Mentre il primo è palese in quanto afferma la rilevanza di differenze/ineguaglianze basate sulla razza, al contrario, il razzismo di output nega la rilevanza delle differenze basate sulla razza: in effetti, trascurare il fattore razza è l'altro modo di trasformare un discorso sulla razza in approccio razzista alle questioni sociali e giuridiche. Poiché non si tiene conto dello svantaggio di partenza, il razzismo si vede nel risultato, che - troppo spesso - è sfavorevole al soggetto o al gruppo vulnerabile.
La più vistosa manifestazione del razzismo di output in Italia è rappresentata dal tasso di carcerazione dei migranti. Sotto questo profilo, la ricerca intende muovere dall'analisi dell'andamento della crescita della popolazione detenuta nelle carceri italiane e, in particolare, dalla constatazione che il numero dei migranti reclusi va costantemente aumentando. I dati sulle presenze in carcere al I gennaio 2003 rivelano che gli stranieri sono oltre 1/3 dei detenuti (nelle carceri delle grandi città si arriva a percentuali che spesso superano il 50%). Se si esaminano gli "ingressi dalla libertà" la situazione non è molto differente: secondo il Ministero della Giustizia nel 2002 sono entrati in carcere 81.185 persone di cui 47.522 uomini e 3.513 donne di nazionalità italiana, e 27.250 uomini e 2.900 donne stranieri: gli stranieri rappresentano quindi il 37% degli ingressi.
Il fenomeno non è soltanto italiano: le stesse tendenze si possono riscontrare in tutti i principali paesi europei. La letteratura sociologica ha interpretato in modi diversi questo processo. In particolare Zygmunt Bauman (1998) e Loïc Wacquant (1999, 2002) hanno ricondotto l'incarcerazione dei migranti in Europa e della popolazione di colore negli Stati Uniti ad una trasformazione generale delle politiche indirizzate alla gestione della marginalità. Quest'ultima sarebbe stata riformulata come un problema di sicurezza. Secondo le loro analisi gli Stati nord-occidentali avrebbero intrapreso la via del trattamento penale della miseria, spinti dall'indebolimento della loro capacità d'intervento sociale e dalla perdita di molte delle prerogative della loro sovranità politica. Lo slittamento verso una gestione giudiziaria e carceraria della povertà sarebbe tanto più accentuato quanto più le politiche economiche e sociali dei governi nazionali si ispirano alle teorie neoliberiste impegnate nella "privatizzazione" dei rapporti sociali e quanto più deboli sono le garanzie dello Stato sociale.
Questa analisi, che pure offre un utile quadro di riferimento, sembra troppo generica, specialmente per quanto concerne la realtà europea, segnata soprattutto dalla sovrarappresentazione dei detenuti stranieri. L'unità di ricerca ritiene che per comprendere il fenomeno della carcerazione dei migranti si debba costruire un teoria capace di tenere conto di molti fattori che rimangono oscurati dalle tesi di Bauman e di Wacquant (che ci pare possano essere assunte come rappresentative di un nutrito filone della riflessione sociologica europea).
La riflessione sociologica nel nostro paese ha tentato di fornire analisi più specifiche riguardo all'alta percentuale di stranieri, soprattutto irregolari, presenti nelle nostre carceri. Due sono state le principali interpretazioni: una prima corrente, rappresentata dalla tesi di Marzio Barbagli (1998), ha sostenuto che i dati sulla carcerazione degli stranieri in Italia non fanno che fotografare la realtà della forte criminalità "straniera". Mentre, un secondo filone interpretativo, di cui possono essere considerate esemplificative le tesi di Alessandro Dal Lago (1999), ha sostenuto che l'ingente quantità di detenuti stranieri nelle nostre carceri debba considerarsi come un dato socialmente costruito dall'azione congiunta del controllo sociale informale e di quello esercitato dalle agenzie istituzionali.
Entrambe le interpretazioni, per molti aspetti contrapposte, possono costituire un punto di partenza per una riflessione critica. Se, da una parte, il coinvolgimento di determinati gruppi di stranieri in fenomeni di devianza e di criminalità è talmente evidente che nessuna ideologia solidaristica può consentire di negarlo, dall'altra, appare altrettanto evidente il fatto che esso sia socialmente costruito: non nel senso che sia frutto di una ideologia esplicitamente razzista e xenofoba e neppure nel senso che sia il frutto di oscure trame ordite contro i migranti, ma nel senso che è il frutto di una visione del mondo diffusa e dei rapporti sociali che essa struttura. Il traffico delle sostanze stupefacenti e il mercato della prostituzione, insieme ai vari mercati dell'economia informale (che le statistiche più recenti dicono rappresentare circa un terzo dell'economia italiana), sono attrattori "irresistibili" di immigrazione. In una situazione in cui la mancanza di impiego regolare sospinge la forza-lavoro migrante verso il mercato del lavoro informale o verso i mercati illeciti, normalmente più remunerativi, il nesso estraneità-devianza tende a diventare una profezia autoavverantesi. Questo circolo vizioso è segno di un'esclusione che ha profonde radici sociali. La saldezza di questa costruzione è del resto mostrata dal fatto che l'operazione di "etichettamento" non è gestita da una élite sociale, ma trova ampi consensi nella opinione pubblica che tende a individuare la causa di fenomeni negativi, quali lo spaccio di droga e la prostituzione, nella presenza degli immigrati. Il fatto che la presenza di stranieri sia invece un effetto della capacità di attrazione dei mercati illeciti e informali preesistenti rimane per lo più oscurato (Melossi 2002).
Per far fronte allo svilupparsi del razzismo di output si possono trovare nella letteratura risorse per una proposta che prenda sul serio il pluralismo costitutivo della società multiculturale, conferendogli una forza vincolante per la sfera della riflessione della filosofia normativa. Una tale proposta, non volendo comunque rinunciare alla potenzialità integrativa della costituzione, dovrebbe tentare di cambiare l'ottica con cui guardare all'integrazione, invertendola. Anziché partire da una concezione dell'ordine, cioè della costituzione come un'"ingiunzione ad integrarsi" (Integrationsgebot: Katzenberger 2001), per cui la coesione sociale è data dall'unità intorno ad un nucleo di valori condivisi a cui l'agire individuale deve fare riferimento, si potrebbe pensare di prendere le mosse dalle circostanze del conflitto e concepire i diritti fondamentali come "princìpi operativi" (Galston 2000; Parekh 2000) da utilizzare come strumenti per "comporre" l'eventuale conflitto (Belvisi 2003). In questo modo, l'esito a cui si potrebbe pervenire non sarebbe di tipo omogeneizzante, ma di tipo inclusivo, fondato su una concezione "mite" (Zagrebelsky 1992) della costituzione concepita come una "offerta di integrazione" (Integrationsangebot: Katzenberger 2001).
Tale concezione dimostra di avere delle connessioni rilevanti rispetto alla situazione di pluralismo che caratterizza la società multiculturale: in primo luogo, oltre che sui princìpi stabiliti dall'art. 3, 1 c. Cost. it. e dal XIV Emendamento Cost. fed. USA (eguale trattamento e protezione), essa imposta il problema dell'integrazione sociale sulla tolleranza, cioè su un principio costitutivo della società multiculturale (Walzer 1998) ed è, quindi, a questa congruente. In secondo luogo, questa concezione prende le mosse anche da un'altra caratteristica fondamentale della nostra società: il conflitto. Già a livello intuitivo, la pluralità richiama sia l'esigenza di tolleranza, sia la condizione del conflitto. Questo aspetto spinge a mettere a fuoco l'assetto istituzionale del sistema politico variamente democratico-costituzionale che si propone di governare la società multiculturale. La letteratura, in genere, sostiene che la democrazia è un requisito essenziale per una società multiculturale, poiché solo in questa forma politica è possibile che le minoranze culturali manifestino senza pericolo e legittimamente le loro pretese di vivere secondo le norme della propria cultura (Kymlicka 1999). È evidente che per avere una società multiculturale pacifica è indispensabile una proceduralizzazione del conflitto: i conflitti devono poter trovare non una soluzione armata, ma uno sbocco giurisdizionale o legale. Appare opportuno indagare, pertanto, se la contemporanea riflessione filosofico-giuridica sia in grado di elaborare una concezione della costituzione e del diritto adeguata alla situazione pluralista della nostra società (Brugger 1998, 1999; Denninger 1998; Dworkin 1996, 2000; Frankenberg 1996; Tully 1995). In particolare si intende verificare se rispetto al paradigma decisionale autoritativo (decisione della maggioranza) sia più opportuno adottare una modalità negoziale di trattamento delle controversie culturali, come proposto - ad esempio - da Ayelet Shachar (2001) e se la risoluzione giurisdizionale, che pur essendo una soluzione autoritativa del conflitto è una decisione del caso singolo (basata sulle caratteristiche peculiari di questo e rivedibile in un caso analogo) non possa rappresentare una modalità di proceduralizzazione del conflitto più soddisfacente della decisione della maggioranza (Santoro 2001-02). <<<



