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PROGRAMMA DI RICERCA

italiano - english
Programmi di ricerca simili:
Classificazione scientifico-disciplinare
Classificazione geografica
Bibliografia
Riferimenti bibliografici
- VERSIGLIONI, Accordo e disposizione nel diritto tributario. Contributo allo studio dell’accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale, Milano, 2001
- FERLAZZO NATOLI – FUSCONI, Guida al concordato fiscale, Milano, II ed., 2003
- FALSITTA, I condoni fiscali tra rottura di regole costituzionali e violazioni comunitarie, in Il Fisco, 2003
- PUGLIATTI, La trascrizione. La pubblicità in generale, Vol.I, Tomo I, Milano, 1957, p.403
- CARNELUTTI, Contratto e diritto pubblico, in Riv. Dir. Pubbl., 1929, I, p.665;
-MIELE, La manifestazione di volontà del privato nel diritto amministrativo, Roma, 1931;
-QUARTA, Commentario all’imposta di ricchezza mobile, III, Milano, 1902, p-482; --D’ALBERGO, Il concordato tributario, in Riv.dir. pubbl., 1935, p.456
-GIANNINI (A.D.), Il rapporto giuridico d’imposta, Milano, 1969, p.211;
-COCIVERA, voce Concordato tributario, in Enc. Dir., vol. VIII, Milano, 1961, p.528;
-UCKMAR, Il concordato nella legge di registro, in Dir. prat. trib., 1943, p.8;
-INGROSSO, Sul contenuto nella legge di registro, in Foro it., 1939, I, p.1541;
-LICCARDO, L’accertamento tributario, Napoli, 1956, p.167 ss.;
-DI PIETRO, Il principio e le regole del contraddittorio nella fase del riesame, in Adesione, conciliazione ed autotutela: disponibilità o indisponibilità dell’obbligazione tributaria, relazione di sintesi a cura della Fondazione Luca Pacioli, n.10, 2002;
-LUPI, Prime considerazioni sul nuovo regime del concordato fiscale, in Rass. Trib., n.4/1997;
-MICCINESI, Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, in Commento agli interventi di riforma tributaria, Cedam, Padova, 1999;
-BATISTONI FERRARA, La conciliazione giudiziale, in Riv. dir. trib., 1995, I, p.1032; ID, voce accertamento con adesione, in Enc. dir., Agg., vol. II, 1998
-STEVANATO, Istanza di adesione, mancato accordo e immediata ripresa del termine per ricorrere, in Rass. Trib., 2000, p.654. .
-GAFFURI, Il concordato tributario come accordo transattivo, in Riv. dir. fin. Sc. Fin., 1978, I.
-TESAURO, Spunti problematici sull’imposizione concordata, in relazione a un caso di invalidità, in Giur. It., 1970, III.- M. LECCISOTTI (a cura di), Per un imposta sul reddito normale, Atti del Convegno tenutosi a Roma il 3-4 ottobre 1989, Bologna, 1990 ed in seno ad esso si vedono in particolare i contributi di: F. MOSCHETTI, La tassazione del reddito normale i lineamenti costituzionali; E. PACE, Forme di normalizzazione della base imponibile della disciplina delle imposte dirette; V. RUSSO, Criteri di determinazione forfetaria in materia di IVA e di imposte sui redditi; F. GALLO, Il dilemma reddito normale o reddito effettivo: il ruolo dell’accertamento induttivo;
- L. TOSI, Le predeterminazioni normative nell’imposizione reddituale, Milano, 1999;
- L. TOSI, Su un’ipotesi di tassazione del reddito normale problematiche applicative e costituzionali, in Riv. dir. fin., 1990, I, 97 ;
- P. BOSI I tributi nell’economia italiana: aspetti istituzionali e di politica economica, Bologna, 1992.
- VERSIGLIONI, Prime riflessioni sul prefigurato “concordato triennale preventivo”, in Riv. dir. trib., 2002, I, 373;
- F. SAPONARO, Concordato triennale preventivo e acuerdos previos de valoraciòn: modelli giuridici a confronto, in Riv. dir. trib., 2003, I, 525;
- A. MERCATALI, Concordato preventivo biennale assetto definitivo e prime osservazioni dopo l’approvazione parlamentare, in Boll. trib., 2004, 32;
- A. MERCATALI, Il nuovo concordato preventivo biennale, in Boll. trib., 2003, 1534.
Parole Chiave
CONCORDATO; FISCALE; PREVENTIVO; ACCERTAMENTO; PROCEDIMENTO

IL CONCORDATO: PROFILI SOSTANZIALI, PROCEDURALI E PROCESSUALI.

Seconda Università degli Studi di Napoli
Abstract
1.METODOLOGIA

Il programma di ricerca sarà svolto da diverse unità che Affronteranno i differenti profili del "concordato preventivo". Si procederà partendo dalla raccolta di materiale attraverso:
- Campionamento dei siti
- Materiale bibliografico;
- Partecipazione a incontri di studio quali convegni, seminari, forum, conferenza di trattazione on line.
Si passerà poi all'analisi del materiale raccolto per pervenire alla redazione di un elaborato finale.


2.CONTENUTI

2.1.Profili sostanziali

- sono ammessi i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo;
- non rileva la forma giuridica;
- possono accedere anche gli enti non commerciali per l'eventuale attività d'impresa esercitata;
- possono accedere al concordato preventivo anche le società che dall'anno di imposta 2004 hanno optato per il regime della trasparenza;
- non rileva il regime di contabilità adottato;
- possono aderire solo i contribuenti in attività al 31/12/2000;
- i soggetti con periodo di imposta "a cavallo" possono accedere al concordato a condizione che A) alla data dell'invio della comunicazione non sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al primo dei due periodi di imposta concordabili B) sia già concluso il secondo dei predetti periodi di imposta.
- non possono accedere i soggetti che nell'anno di imposta 2001 abbiano dichiarato ricavi o compensi superiori a 5.164.569,00 euro;
- per i soggetti in perdita nel 2001 si assume per l'anno 2003 l'importo di 1.000,00 euro come reddito sul quale calcolare gli incrementi previsti.
- sono concordabili il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003 ed il successivo;
- i contribuenti non congrui agli studi di settore per l'anno 2001 possono rimuovere la condizione ostativa all'adesione 1. Adeguando ricavi o compensi e pagando le relative imposte; 2. definendo con sanatoria l'anno; 3. Definendo con tombale completo IVA e dirette per l'anno 2001 o con definizione ex art. 7, L. 289/02;
- relativamente ai ricavi ed ai compensi per l'anno 2003 rispetto al 2001 è previsto un incremento dell'8%;
- relativamente ai ricavi ed ai compensi per l'anno 2004 è previsto un incremento, rispetto al2003 del 5%;
- con riguardo ai redditi l'incremento per il 2003, base 2001, è del 7%;
- rispetto ai redditi l'incremento per il 2004 è del 3,5% sui redditi concordati per il 2003;
- introduzione delle nuove aliquote IRPEF sul maggior reddito dichiarato rispetto a quello determinato nell'esercizio in corso al 1/1/2001;
- possibilità anche per i soci persone fisiche di soggetti IRES di godere dell'aliquota agevolata al 23% nell'ipotesi di tassazione per trasparenza


2.2.Profili procedimentali

- presentazione in via telematica entro il 16 marzo della adesione al concordato preventivo biennale con impegno di adeguamento;
- viene meno l'obbligo di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale;
- permane l'obbligo di registrazione dei corrispettivi e delle norme sulla tenuta dei registratori fiscali;
- la dichiarazione IVA annuale dovrà indicare separatamente le operazioni nei confronti di soggetti IVA e di consumatori finali.
- il contribuente concordatario non potrà subire accertamenti di tipi analitico-induttivo;
- l'accertamento induttivo è ammesso solo in caso di omissione o mancata esibizione delle scritture contabili;
- introduzione di una franchigia;
- il contribuente decade se non rispetta l'impegno assunto;
- soppresse le sanzioni a carico dei consumatori senza scontrino;
- per effetto della decadenza vengono meno le limitazioni in fase di accertamento, la franchigia del 50% e viene emesso accertamento parziale;
- è attuabile l'istituto dell'accertamento con adesione.

2.3.Profili processuali

- sono attivabili le procedure di deflazione previste dalla l. n. 218 del 1997;
- limitazione degli strumenti presuntivi utilizzabili in sede contenziosa;
- è onere probatorio dell'ufficio, in caso di accertamento analitico, provare il superamento della franchigia del 50%; <<<

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Manlio INGROSSO Seconda Università degli Studi di NAPOLI
Obiettivo del Programma di Ricerca
OBIETTIVO

L'indagine è volta non solo a rilevare gli aspetti più propriamente operativi del neonato strumento tributario, quanto piuttosto, il ruolo da assegnare allo stesso nell'ambito del più vasto sistema impositivo cercando di stabilire, con la dovuta accortezza su quale piano, di diritto sostanziale, ovvero di diritto procedurale, collocare l'"accordo" stretto tra il contribuente e il Fisco.
Gli obiettivi che ci si prefigge risultano, pertanto, piuttosto complessi e sicuramente di non facile raggiungimento.
A fondamento della nostra ricerca la ferma convinzione che una determinazione "preventiva" della misura di commisurazione dell'imposta, non rappresenti altro che un meccanismo di quantificazione della ricchezza prodotta dagli imprenditori e dai lavoratori autonomi attraverso lo svolgimento della loro attività, vale a dire quella ricchezza che i legislatore colpisce in quanto espressione della capacità contributiva intesa come parametro in base alla quale i soggetti sono chiamati concorrere alla spesa pubblica.
In altre parole, ove possibile, si adombra qui in modo maggiormente esplicito, l'assunto in base al quale si nega l'asserzione secondo cui il concordato preventivo biennale possa essere assimilato a quegli strumenti di natura spiccatamente procedimentale e quindi di accertamento, quali parametri e studi di settore. Per meglio dire, si cercherà risolutamente di confutare quelle ricostruzioni che vedono nel concordato la naturale evoluzione degli studi di settore.
In termini maggiormente espliciti, la difformità del piano sul quale si andrà ad esaminare la normativa concordataria rispetto alla fase propria delle procedure d'accertamento emerge nitida ove solo si rifletta sulla eventuale concorrenza di un procedimento accertativo da innestare, successivamente, su di una, per altri versi, già concordata predeterminazione della base imponibile (si pensi alla eventualità, tutt'altro che remota, ricorrendo la quale, nei limitati casi in cui sia consentito l'esperimento dell'attività accertatrice con metodo induttivo extracontabile, l'amministrazione adoperi strumenti parametrici al fine di esprimere un giudizio di congruità rispetto ad un reddito precedentemente dichiarato a nulla rilevando che quest'ultimo sia stato il frutto non già di una determinazione analitica, bensì di una misurazione forfetaria).
E' inoltre opportuno sottolineare le rilevanti implicazioni sorgenti dall'istituzione del concordato preventivo e sin da subito riflettentisi sui piani più strettamente procedimentali e processuali. All'esame di questi ultimi sarà possibile procedere, però, solo dopo aver sufficientemente sviscerato il dubbio riguardante la natura giuridica del concordato, ora da assumere nell'alveo delle predeterminazioni normative, ora da incasellare tra gli "accordi" intervenuti tra contribuenti e amministrazione. <<<
Risultati parziali attesi
Il risultato che ci si prefigge di raggiungere al termine di questa prima fase consiste nell'organizzazione di seminari nel corso dei quali verranno prospettati gli esiti provvisori della ricerca alla comunità scientifica tributaria.I risultati parziali attesi al termine di questa seconda fase consistono nell'oraganizzazione di incontri con le categorie professionali interessate all'applicazione del concordato preventivo.Il risultato che ci si propone di raggiungere al termine di questa ultima fase è la redazione e la successiva pubblicazione di un elaborato finale quale sintesi dei risultati raggiunti dalle tre unità e la elaborazione di papers da parte dei partecipanti al progetto. <<<
Durata
12 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
L'articolo 33 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha introdotto, in attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale, un concordato preventivo biennale per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003 e per quello successivo. Gli obiettivi che ci si pone con l'introduzione dello strumento concordatario è:
1. Aumento del gettito. I contribuenti interessati si impegnano a dichiarare un reddito almeno pari a quello del periodo di imposta preso a riferimento(2001), incrementato da aliquote predeterminate. In tal modo si spera di far emergere ricchezza da soggetti, spesso marginali, che occultano sistematicamente parte dei proventi.
2. Riduzione del fenomeno dell'economia sommersa. Tale strumento dovrebbe far venire meno la convenienza a sviluppare parte del proprio volume di affari "in nero" in quanto, l'eventuale maggior reddito prodotto rispetto a quanto concordato va a godere di una aliquota d'imposta più mite rispetto a quelle attualmente vigenti.
3. Riduzione della platea dei soggetti da sottoporre a verifica. La presunta maggiore fedeltà fiscale dei soggetti che aderiscono al concordato dovrebbe indirizzare i controlli essenzialmente verso i soggetti che non hanno aderito alla proposta.
Tale strumento presenta comunque, per come è stato formulato e per la tempistica con cui è stato introdotto, notevoli punti di criticità:
1. E' verosimile che chi ha aderito a tale concordato lo abbia fatto in base ad un calcolo di convenienza puramente economico. Tale convenienza è tanto più stimabile quanto più l'imprenditore sia già a conoscenza dei dati consuntivi per il 2003 della propria attività e tanto più riesca a stimare con ragionevole certezza i risultati del 2004. Quindi deciderà di aderire chi ha preventivato di dichiarare redditi superiori ai minimi concordabili al fine di fruire dell'aliquota agevolata sull'eccedenza.
2. Così come strutturato lo strumento concordatario "legalizza" l'occultamento di reddito entro determinati limiti. L'accertamento di maggiori ricavi e o compensi in via analitica può essere opposto al contribuente solo a condizione che il recuperato sia superiore al 50% del reddito dichiarato. E' ovvio che, inibite le modalità induttive di accertamento, il contribuente tenderà quanto meno ad applicare in modo erroneo, comunque a se favorevole, la normativa sui redditi professionali e/o d'impresa confidando tanto in una scarsa probabilità di subire un accertamento quanto sull'esistenza di un limite che comunque deve essere valicato per consentire all'ufficio l'emissione di un avviso di accertamento.
3. Si ritiene abbastanza singolare che lo strumento non preveda l'esclusione con effetto retroattivo dal concordato nell'ipotesi dell'accertamento di fatti di rilievo penale. Paradossalmente l'inserimento in contabilità di un documento "falso" ed il suo recepimento nelle dichiarazioni d'imposta, comportamento di sicura rilevanza penale, potrebbe essere totalmente irrilevante ai fini dell'applicazione del concordato.

Quanto premesso costituisce la necessaria cornice in cui si va ad inserire la ricerca che toccherà, in una visone sintetizzante e complessiva, i diversi profili sostanziali, procedimentali e processuali dell'istituto. <<<