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PROGRAMMA DI RICERCA
italiano - english
Unità di Ricerca
- Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"
DIRITTO DELL'ECONOMIA
NAPOLI(NA) - Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"
DIRITTO DELL'ECONOMIA
NAPOLI(NA) - Seconda Università degli Studi di NAPOLI
DIRITTO ED ECONOMIA
CASERTA(CE) - Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"
DIRITTO DELL'ECONOMIA
NAPOLI(NA) - Università degli Studi del MOLISE
SCIENZE ECONOMICHE, GESTIONALI E SOCIALI
CAMPOBASSO(CB)
Programmi di ricerca simili:
- 1 - LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE: PROBLEMI IRRISOLTI E NUOVE SFIDE
- 2 - PATRIMONIO PUBBLICO:PROSPETTIVE NAZIONALI E INTERNAZIONALI. GESTIONE, VALORIZZAZIONE, LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE, DISMISSIONE.
- 3 - SiSMus Site Specific MUSeum research workshop
- 4 - IL DESIGN PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI. Strategie, strumenti e metodologie di progetto
Classificazione scientifico-disciplinare
- Area scientifico disciplinare: Scienze giuridiche
- Area scientifico disciplinare: Scienze economiche e statistiche
Classificazione geografica
- Regione: Campania
Bibliografia
Benini S., La tutela dei beni culturali e ambientali nelle procedure di dismissione del demanio pubblico, in Foro.it, 2003Bruti-Liberati, Pubblico e privato nella gestione dei beni culturali, in Aedon, n.3/2001
Cassese S., I beni pubblici. Circolazione e tutela, Milano 1969.
Colonna Dahlman R., Alienazione e utilizzazione del demanio storico-artistico nel d.p.r.283/2000: una prima lettura, in Aedon, n.1/2001.
Cuocolo, L’apparato sanzionatorio, in Aedon, n.2/2001
Fara, Rivistambiente, n.2 del 2002
Foà S., Patrimonio dello Stato Spa: i compiti, in Aedon, n.3/2002.
Gasparo, Commento a sent.35501/2003 della III Sezione penale della Cassazione sui reati contro il patrimonio ambientale, rinvenibile sul sito www.lexambiente.it
AA.VV.
La valorizzazione del patrimonio culturale per lo sviluppo locale.
Primo Rapporto Annuale Federculture
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Beni Culturali e imprese. Una collaborazione
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La formazione per la tutela dei beni culturali
Roma, Graffiti editore, 2001
· Argan Giulio Carlo
Storia dell'arte e politica dei beni culturali
Roma, Graffiti editore, 2002
· Associazione Culturale Bianchi Bandinelli (a cura di)
Il nuovo sistema giuridico dei beni culturali: testo unico, norme non abrogate, organizzazione del Ministero, con introduzione di G. Chiarante
Roma, Graffiti, 2002
· Bottari F., Pizzicanella F.
L’Italia dei tesori. Legislazione dei beni culturali, museologia, catalogazione e tutela del patrimonio artistico
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Il patrimonio insidiato (a cura di M. Capati)
Roma, Editori Riuniti, 2001
· Cappelli R.
Politiche e poietiche per l'arte
Milano, Electa, 2002
· Dell'Orso S.
Altro che Musei. La questione dei beni Culturali in Italia
Bari, Laterza, 2002
· Lazzeretti L., Cinti T.
La valorizzazione economica del patrimonio artistico delle città d'arte: il restauro artistico a Firenze
Firenze, Firenze University Press, 2002
· Maniscalco F.
Mediterraneum. Tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali
Napoli, Massa Editore, 2002
· Maniscalco F. (a cura)
La tutela dei beni culturali in Italia
Napoli, Massa Editore, 2002
· Navrud S., Ready R. C. (a cura di)
Valuing Cultural Heritage: Appling Environmental Valuation Techniques to Historic Buildings, Monuments and Artifacts
Cheltenham UK, Edward Elgar, 2002
· Recht R.
Penser le patrimoine: mise en scène et mise en ordre de l'art
Paris, Hazan, 1998
· Settis S.
Italia S.p.A. L’assalto al patrimonio culturale
Torino, Einaudi, 2002
· Tamiozzo R.
La legislazione dei beni culturali e ambientali. Guida ragionata per studenti, specializzandi e operatori, amministrativi e tecnici, delle pubbliche istituzioni di tutela. Seconda edizione
Milano, Edizioni Giuffrè, 2000
· Tonin E.
Il dibattito museale negli anni 1970-1990 (Materiali e considerazioni per una bibliografia),
Bologna, in Atti e memorie. Accademia Clementina , 41, 2001
· Urbani Giovanni
Intorno al restauro (a cura di B. Zanardi)
Milano, Skira, 2000
· Urbani Giuliano
Il tesoro degli italiani. Colloqui sui beni e le attività culturali
Milano, Mondadori, 2002
· Vaccaro Giancotti W. (testi e commento a cura di)
Il Nuovo Sistema giuridico dei Beni Culturali: Testo Unico, Norme non abrogate, organizzazione del Ministero
Roma, Editori Riuniti, 2002
· Ventura Francesco (a cura di ), con contributi di S. Moroni, V. Pracchi, C. Rostagno, F. Ventura
Beni culturali. Giustificazione della tutela
Torino, Utet, 2001
· AA.VV.
Il patrimonio culturale musicale e la politica dei beni culturali
Roma, Graffiti editore, 2003
· Biasin E., Canci R., Perulli S. (a cura di)
I nuovi sentieri dei beni culturali in Italia: tra storia, economia e legislazione
Udine, Forum, 2003
· Chiarante G.
Sulla Patrimonio S.P.A. e altri scritti sulle politiche culturali
Roma, Graffiti editore, 2003
· Cordaro Michele
Restauro e tutela. Scritti scelti
Roma, Graffiti editore, 2003
· Dezuanni E. (a cura di), interventi di L. Baldin, E. Bianchin Citton, C. Limentani Virdis, D. L. Jallà, L. Puppi, G. Rallo, G. Sbarra, G. C. F. Villa
Risorse culturali a Treviso. Ipotesi progettuali tra arte e territorio.
Treviso, Edizioni Antilia, 2003
· Foà S.
Lo statuto-tipo della fondazione museale: il caso del Museo egizio di Torino
in Aedon, n. 2, 2003
· Simonati A.
La Corte costituzionale decide: via libera agli sfratti degli studi d'artista. Riflessioni sulla sentenza n. 185/2003
in Aedon, n. 2, 2003
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La trasformazione delle organizzazioni culturali in fondazione: la prospettiva manageriale
in Aedon, n. 2, 2003
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Gili Luigi, In tema di beni culturali, paesaggistici, ambientali in (Osservazioni a Cons. Stato ad. Plen. 14 dicembre 2001, n.9).
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Parole Chiave
BENI CULTURALI; AMBIENTE; INFORMATICA; TELERILEVAMENTO; DIRITTI SOGGETTIVI; REALITA'; INALIENABILITA'; BENI DEMANIALI; BENI PATRIMONIO INDISPONIBILEmutazioni nei rapporti tra persona e bene nel complessivo disegno di tutela e valorizzazione dei nuovi diritti soggettivi: beni culturali, ambiente , energia, telerilevamento, informatica.
Università degli Studi di Napoli "Federico II"Abstract
Le mutazioni intervenute nei rapporti tra persona e bene nel complessivo disegno di tutela e valorizzazione del diritto soggettivo sono tali da attrarre nel settore scientifico disciplinare IUS 01 anche tematiche tradizionalmente collocate a confine tra il diritto pubblico e il diritto privato o nel diritto dell'economia. Il riferimento normativo è alla più recente legislazione su beni culturali, ambiente ed energia.La svolta è complessa e richiede particolare attenzione dal punto di vista sistematico.
Il rapporto di realità, inteso quale relazione intercorrente tra titolare e res, assume nuove connotazioni nell'ambito della sistemazione legislativa conferita ai beni (culturali, ambientali e demaniali) nella l. n.40/2004 : il carattere pubblicistico , di riserva e di destinazione a interessi collettivi si affievolisce per assurgere al rango di interessi diffusi.
L' ampliamento dell'ambito oggettivo di competenza del diritto privato per le implicazioni conseguenti alla riforma dei beni culturali si pone in rapporto direttamente proporzionale al ridimensionamento della titolarità pubblica dei medesimi in seguito alla previsione di soggetti privati che possono alternarsi ai pubblici (persone giuridiche non lucrative) nella titolarità di beni culturali o addirittura sostituirsi agli stessi nelle fasi della gestione e valorizzazione.
La svolta sistematica, è anche indotta dalla riforma del titolo V della Costituzione che innovando il sistema di ripartizione Stato Regione nelle materie menzionate ritaglia un ruolo precipuo a soggetti privati sia singoli, sia costituiti in forme societarie , che sortiscono il rilevante effetto di ampliare la rilevanza privatistica delle situazioni soggettive.
Al di là della portata meramente nominalistica, il nuovo assetto dei beni proposto dal legislatore (l.410/2001,l.112/2002,art.89, l.289/2002............) introduce profonde innovazioni nell'assetto proprietario dei beni, nelle funzioni, nel trasferimento dei diritti induce la revisione del rapporto tra situazione di appartenenza e funzione sociale, al di là del richiamo solo formale agli artt. 823 e 829 c.c.
La politica legislativa degli anni 2000 in materia di beni culturali, demaniali e patrimoniali dello Stato esalta l'elasticità codicistica attraverso la valorizzazione della molteplicità di modelli contrattuali tipici e atipici di appartenenza dei beni. Il sistema codicistico tradizionale viene pienamente traslato nel sistema della circolazione, valorizzazione, tutela e gestione dei beni culturali e ambientali. <<<
Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Francesco LUCARELLI Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"Obiettivo del Programma di Ricerca
Obiettivo primario è l'inquadramento del rapporto tra beni artistico-culturali e beni naturali. La difficile convivenza tra tutela del bene culturale e nozione di ambiente.Il giurista e l'insostenibile leggerezza dell'essere, tra Direttive e Convenzioni internazionali; Direttive comunitarie, Legislazione locale, regionale e nazionale.
la complessa disciplina dei beni culturali nelle sue molteplici componenti di diritto privato, pubblico,amministrativo pone in evidenza i due volti dell'ambiente: dall'oggetto "estetico" della tutela (il paesaggio) alla rilevanza dell'aspetto umano: salute e vivibilità. Ambiente umano, ambiente urbano.
Alla domanda preliminare se si possa parlare di diritto all'ambiente quale tipologia autonoma, la prima risposta, positiva potrebbe riflettere la considerazione che l'ambiente rientra a pieno titolo tra i nuovi diritti di rilevanza sociale, unitamente alla tutela del consumatore e al diritto all'informazione.
A questo punto, però, si evidenzia la complessità dell'oggetto della tutela ambientale per cui sembra più opportuno parlare di un sistema ambientale che abbia come componenti la terra, l'aria, l'acqua, rispetto alle quali l'uomo, che è il grande trasformatore della natura, se esige tutela deve sottoporsi a controllo. Inoltre, la pluralità degli interessi in gioco nell'ambiente crea ulteriori difficoltà all'operatore giuridico: diritti soggettivi, interessi legittimi, diritti collettivi, interessi diffusi, diritti soggettivi pubblici. Si aggiungano problemi territoriali per la interazione spaziale dei fenomeni ambientali. Di qui nascono ulteriori difficoltà per scegliere il "protagonista" legislativo delle azioni di tutela dalle Comunità internazionale, allo Stato, alle associazioni ambientaliste, al privato; nonché le diverse tipologie di tutela, preventiva o sanzionatoria, e le forme di responsabilità, ripristino, risarcimento del danno, sanzioni penali, sanzioni pecuniarie ed amministrative.
Sarà affrontata la distinzione tra ambiente umano ed ambiente naturale ed in entrambi i casi l'elemento della salute e le garanzie della personalità scandiscono questa relazione potenzialmente conflittuale natura-uomo-persona. Ancora, circa l'oggetto della tutela, settori scientifici nuovi, per lo meno per il giurista, quale tutela della biodiversità ed ecosistema che determinano una soggezione dell'operatore giuridico alle scienze fisiche e naturali. La complessità di quello che abbiamo definito sistema ambientale suggerisce anzitutto al giurista un approccio multidisciplinare al tema dei beni culturali, sfuggendo alle chimere della interdisciplinarietà; certo è che il giurista non può pretendere di essere un protagonista sistematico, ma deve offrire quella che è la sua arma migliore rispetto alle scienze umane e naturali, cioè il metodo della ricerca e della sintesi attraverso cui garantire la regolamentazione, dinamica, elastica, di fenomeni a lui estranei. Si tratta di adottare per tali tematiche, leggi speciali ed una processualità permanente che garantisca l'attualità della norma rispetto alla situazione da regolamentare.
Sotto altro aspetto sarà considerato il telerilevamento quale componente del « Patrimonio dell'umanità »
I caratteri fondamentali che emergono dalla Convenzione ONU del 1986 fanno ritenere che il «diritto al telerilevamento» abbia acquisito piena valenza di diritto positivo. La sua fonte primaria, la Convenzione votata dalle Nazioni Unite per «consenso», ha carattere consuetudinario, assunta all'unanimità e accettata per prassi susseguente dagli altri Stati. Tale forma di prassi costituisce fonte consuetudinaria autonoma rispetto alla tradizionale prassi consuetudinaria fondata sul decorso pregresso del tempo.
La tutela ambientale del telerilevamento, nella visuale dei contenuti si presenta concentrata nell'ottica della difesa dell'uomo (Le développement centré sur l'homme), nella tutela della vivibilità umana sulla Terra dove ne risiedono le radici e dove si sviluppa la sua personalità, nell'arco temporale.
La disciplina del «diritto al telerilevamento» trova profonde e radicate analogie tematiche nella Convenzione Unesco del 1972 avente ad oggetto la protezione di beni e siti qualificati quali «Patrimonio dell'Umanità». Nel contesto di tale Convenzione, firmata a Parigi ed entrata in funzione nel 1975, si evidenziano direttive mirate alla tutela di centri storici, parchi naturali, beni storico-artistici, reperti archeologici, considerati nella loro funzione universale di «Patrimonio dell'umanità». Tale funzione prescinde dalla contingente sovranità territoriale, in quanto in essi viene tutelato ed esaltato il concetto di universalità nel riferimento alla storia dell'uomo, valorizzandone e difendendone la personalità attraverso la protezione delle sue radici storiche e socio-economiche.
La Convenzione UNESCO sottolinea, fra l'altro, l'interazione profonda con quegli elementi essenziali che garantiscono la continuità della specie. Difatti, analogamente alla Convenzione ONU del 1986, emergono nella Convenzione UNESCO la protezione dell'ambiente originario, sia esso città o sito, quale patrimonio dell'Umanità. Da essa nasce il diritto consuetudinario dell'uomo a promuovere la protezione dell'habitat fisico o naturale da mutazioni, pur talora necessarie allo sviluppo economico «sostenibile, compatibile e durevole»; mutazioni che devono svilupparsi in armonia con la «vivibilità» sociale che è sinonimo di continuità, utilizzando a tal fine ogni strumento giuridico, scientifico e tecnologico che ne garantisca i risultati senza pregiudizio per l'ambiente. Principi di solidarietà riaffermati nella necessità di cooperazione ai Paesi in via di sviluppo e di riequilibrio dei Paesi industrializzati; solidarietà che si esprime nelle direttive intese a soddisfare lo sviluppo armonico della vita sociale nell'obbligo di prevenire anche fenomeni di alterazione dell'ambiente naturale
Saranno altresì, presi in considerazione i criteri per l'inclusione di beni culturali nella Lista del Patrimonio Mondiale
Agli effetti della presente Convenzione, un monumento, insieme o luogo secondo la definizione data nell'art. 1 della Convenzione - proposto per essere incluso nella Lista del Patrimonio Mondiale - sarà considerato di valore eccezionale universale quando il Comitato ritenga che soddisfi uno o più dei seguenti criteri e la prova di autenticità. Conseguentemente ogni bene proposto deve:
1) costituire una perfezione artistica unica, un capolavoro del genio creatore;
2) aver esercitata una grande influenza, in un periodo di tempo o in un'area culturale del mondo, sull'evoluzione dell'architettura, le arti monumentali o la pianificazione urbana e paesaggistica;
3) essere una testimonianza unica o per lo meno essenziale di una civiltà scomparsa;
4) costituire un esempio eccezionale di un tipo di struttura che illustri una tappa significativa della storia;
5) costituire un esempio eccezionale di una sistemazione umana tradizionale rappresentativa di una cultura vulnerabile a seguito di un degrado irreversibile;
6) essere direttamente e percettibilmente associato ad avvenimenti, idee e credenze di importanza universale eccezionale:
a) soddisfare la prova di autenticità per quel che riguarda il disegno o mano d'opera.
I seguenti fattori addizionali saranno tenuti in conto da parte del Comitato quando si tratti di stabilire la scelta di un bene culturale perché possa essere incluso nella Lista;
b) Lo stato di preservazione del bene deve essere valutato paragonandolo con lo stato di altri beni simili nello stesso periodo;
c) Non saranno tenute in conto le proposte riferite a beni immobili che potranno cambiarsi in beni mobili. <<<
Durata
24 mesiBase di partenza scientifica nazionale o internazionale
Catalogo sull'ambiente e i beni culturali1922 – Legge … che per la prima volta accomuna i beni storico ambientali regolati nei decenni precedenti alla tutela del paesaggio.
1931/33 – Carta e Convenzione di Atene, la tutela dei beni culturali e paesaggistici.
1939 – Leggi sui beni culturali e sulla tutela del paesaggio.
1948 – Costituzione, art. 9 "la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".
1966 – Parigi, Unesco. La diga di Assuan e l'internazionalizzazione della tutela.
1968 – Parigi, Conferenza sulla biosfera. Nasce la nozione di sviluppo sostenibile.
1968 – Italia, Le zone urbane e la tutela dei centri storici. L'ambiente quale componente dei piani regolatori.
1972 – Stoccolma, Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano. Gli ecosistemi. La Commissioni Bruntland: ecosistemi, etica mondiale, sopravvenienza, benessere umano.
1972 – Parigi. Nasce il Patrimonio Mondiale dell'Umanità, Beni culturali e beni ambientali.
1974 – Parigi, Unesco. Programma MAB, L'uomo e la biosfera.
1977 – Italia. Legge n. 457, titolo IV. La tutela dei centri storici e la conservazione integrata. Le radici umane.
1985 – Italia. Legge Galasso. Protezione di zone di particolare interesse ambientale (Paesaggio).
1986 – Italia. Legge sull'ambiente.
1986/87 – Corte costituzionale: sentenze nn. 139, 151, 152, 153 del 1986 e nn. 210 e 651 del 1987: l'ambiente diritto fondamentale della persona, primario e sovraordinato agli interessi economici.
1987 – Politica comunitaria. Integrazione con la politica ambientale.
1989 – Amsterdam. Conferenza Governatori BID. Seminario sull'ambiente. Ignacy Sacs: Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente. Le cinque dimensioni della sostenibilità: sociale, economica, ecologica, geografia, culturale.
1989 – Italia. Programma triennale e Legge sulla difesa del suolo.
1992 – Rio de Janeiro. Conferenza mondiale sull'ambiente (Eco 92, Agenda 21): convenzioni sulla biodiversità, ecosistema, deforestazione, effetto-serra (inquinamento, buco d'ozono). Ambiente urbano e ambiente naturale. La città vivibile. Scissione dell'ambiente dai beni culturali.
1992 – Maastricht. Comunità europea. Ambiente, rapporto tra sviluppo economico e crescita socioeconomica. Controllo e tutela della persona umana, quale soggetto modificatore dell'ambiente.
1993 – Italia. Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile in attuazione dell'Agenda 21.
1994 – Parigi, Unesco. Centro del Patrimonio Mondiale e Lista del Paesaggio Culturale: interazione tra uomo e natura.
1995 – Berlino. Conferenza ONU sul clima.
1997 – Kyoto. Conferenza ONU sul clima. Convenzione sulle riduzioni in atmosfera.
1997 – Stato e Regioni. La devoluzione e la distinzione tra e gestione-valorizzazione.
2000 – Comunità europea. Libro bianco della Comunità sull'ambiente.
2000 – Trattato di Nizza, Art. 37. Tutela dell'ambiente: "un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile".
2000 – Trattato di Nizza. I nuovi valori condivisi: sicurezza e assistenza sociale (art. 34); protezione della salute (art. 35); accesso ai servizi di interesse economico generale (art. 36); tutela dell'ambiente (art. 37); protezione dei consumatori (art. 38). Manca il riferimento alla tutela dei beni culturali. Rovesciamento della impostazione tradizionale. Il paesaggio quale componente dell'ambiente.
2005 – Attuazione del protocollo di Kyoto per il raggiungimento del numero minimo di adesioni alla convenzione.
2005 – Il Codice Urbani. L'alienazione dei beni culturali ed il silenzio-assenso.
2005 – Italia. Delega al Governo in materia ambientale. Elementi di crisi nella tutela ambientale e paesaggistica.
Tutela dell'ambiente e diritto al telerilevamento
1967 Nazioni Unite - il "Trattato dello spazio". Art. 1 libertà di esplorazione e di utilizzo dello spazio extra-atmosferico.
1973 Convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi.
1974 21 maggio - Convenzione di Bruxelles
1978 19 maggio - Convenzione di Mosca
1986 4 dicembre - Risoluzione ONU n. 4162 annessa alla risoluzione n. 4165
1990 7 giugno - Direttiva del Consiglio di Europa. "Libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente".
1991 Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 687. Commissione speciale delle Nazioni Unite sull'Iraq.
1992 2-4 giugno - Strasburgo: colloquio internazionale "Diritto e tecniche di telerilevamento a servizio dell'ambiente"
2000 Frascati ESA-ESRIN. Carta di Sorveglianza della Terra
2003 Washington - Conferenza sui disastri
2004 Tokio - Gruppo per l'osservazione terrestre
2005 22 gennaio - vertice ONU di Kolbe - Riduzione dei disastri.
2006 16 febbraio - Riunione della International Charter for Space and Major Disasters. <<<



