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PROGRAMMA DI RICERCA

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Bibliografia
Monografie e commentari

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BONETTI, Riservatezza e processo penale, Milano, 2003

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DE GIACOMO, Diritto, libertà e privacy nel mondo della comunicazione globale: il contributo della teoria generale del diritto allo studio della normativa sulla tutela dei dati personali, Giuffrè, 1999

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SANTANIELLO (a cura di), La protezione dei dati personali, Cedam, 2005

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SICA, STANZIONE (a cura di), La nuova disciplina della privacy: commento al D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Zanichelli, 2004

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Articoli (su riviste e in volumi collettanei)

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CALVANESE, DE AMICIS, Appunti sulla nuova convenzione di assistenza giudiziaria penale tra gli Stati membri dell'Unione Europea, in Giur. merito, 2000, p. 1052

CASCONE, Diritto penale e Unione Europea, in Dir. giust., 2002, n. 17, p. 9

CESARI, Privacy, diritto di cronaca, intercettazioni: la ricerca di nuovi equilibri nelle proposte all'esame del Parlamento, in Dir. pen. proc., 1997, 1280

CHIAVARIO, La coopération policière et judiciaire en matière pénale, in AA. VV., Police and Judicial Co-operation in the European Union, a cura di A. Moore, Cambridge, 2004, pp. 381 ss.

CORSO, Disposizioni in materia di trattamento dei dati del casellario giudiziale. Commento al d.lg. 30 luglio 1999, n. 281, in Diritto penale e processo, 1999, p. 1381

CURTIN, EU police cooperation and human rights protection: building the trellis and training the vine, in AA. VV., Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini, vol. II, Milano, 1998, pp. 227 ss.

DE AMICIS, Riflessioni su Eurojust, in Cass. pen., 2002, p. 3606

DE LEO, Quale legge per Eurojust?, in Quest. giust., 2003, pp. 197 ss.

DE LEO, Note a margine della legge sull'acquisizione e conservazione dei dati di traffico telematico, in Diritto penale e processo, 2004, p. 1272

DE KERCHOVE, L'Europe pénale, bilan et perspectives, in AA. VV., Police and Judicial Co-operation in the European Union, a cura di A. Moore, Cambridge, 2004, pp. 335 ss.

DELFINO, Il «Data Protection Act 1984» sette anni dopo la sua emanazione: stato del dibattito e prospettive future, in Giur. it., 1992, IV, 450

FELICIONI, Accertamenti personali coattivi nel processo penale: linee di riforma, in Dir.
pen. proc. 2005

FUMU, La tutela della privacy nell'attività svolta ai fini di giustizia e sicurezza pubblica, in Rivista di polizia, 1999, p. 673

HUSTINX (garante europeo per la protezione dei dati personali), verbali degli interventi, in http://www.edps.eu.int/11_fr_nouveautes.htm

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LOSANO, Le polizie e il flusso transnazionale dei dati personali nei processi penali, in Il diritto dell'informazione e dell'informatica, 1989, fasc. 3, p. 841

LOSANO, La legge spagnola sulla protezione dei dati personali, in Dir. inform., 1993, 867

MAGLIO, Autorizzazioni del Garante rinnovate. Commento al provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 29 settembre 1999, in Diritto penale e processo, 2000, p. 23-26

MAGLIO, Rinnovate le autorizzazioni generali per chi utilizza dati sensibili e giudiziari. Commento a provv. Garante per la protezione dei dati personali 20 settembre 2000, in Diritto penale e processo, 2000, p. 1570

MARTINES, La protezione degli individui rispetto al trattamento automatizzato dei dati nel diritto dell'Unione europea, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2000, p. 719

NASCIMBENE, Cooperazione giudiziaria penale: diritto vigente e orientamenti futuri nel quadro della Costituzione europea, in Dir. pen. proc., 2004, pp. 1295 ss.

ORLANDI, Il problema delle indagini genetiche nel processo penale, in Medicina legale -
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ORLANDI - PAPPALARDO, L'indagine genetica nel processo penale germanico:
osservazioni su una recente riforma, in Dir. pen. proc., 1999, p. 762 ss.;

PAGANO, Tutela dei dati personali: evoluzione della legislazione europea e stato del dibattito, in Inform. dir., 1986, p. 67

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RODOTÀ, Persona, riservatezza, identità¸in Riv. crit. dir. priv., 1997, f. 4, p. 583

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WACKS, The concept of privacy, Dartmouth, 1993

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WHITAKER, The end of privacy: how total surveillance is becoming a reality, New York, The New Press, 1999
Parole Chiave
PROCESSO PENALE; RISERVATEZZA; DIVIETO PROBATORIO; INDAGINE PUBBLICA; INVESTIGAZIONE DIFENSIVA; BANCHE-DATI; EUROPOL; COOPERAZIONE GIUDIZIARIA; PROTEZIONE DATI PERSONALI

Protezione di dati personali e processo penale

Università degli Studi di Firenze
Abstract
Si tratta, in primo luogo di procedere alla classificazione dei dati personali (sensibili, giudiziari etc.) in rapporto alle modalità della loro acquisizione a fini preventivi, repressivi o di difesa. Questa parte della ricerca si gioverà di contributi comparatistici maturati in quegli ordinamenti (come quello statunitense, inglese e tedesco) che mostrano un maggior avanzamento sia nella normativa a tutela della privacy sia nelle correlative riflessioni dottrinali.
Tale sforzo ricostruttivo dovrà accompagnarsi allo studio della normativa e del concreto funzionamento delle banche-dati. Occorrerà qui distinguere le banche-dati istituite in Italia per finalità giudiziarie e di polizia (come, ad esempio, quella esistente da più di vent'anni presso il ministero dell'interno o quella di prossima istituzione presso la procura nazionale antimafia) dalle banche-dati istituite ad altri fini, ma sovente utilizzate dalle parti processuali per finalità investigative (si pensi agli archivi elettronici esistenti presso numerosi uffici della pubblica amministrazione o a quelli tenuti da soggetti privati come, ad esempio, i fornitori di servizi telefonici o i gestori di alberghi). Attenzione separata meriteranno le banche dati-europee: valga per tutti l'esempio di quella istituita presso Europol, in considerazione della peculiare importanza (anche politica) che essa riveste nell'attuazione del cosiddetto terzo pilastro.
Lo studio delle banche-dati non si limiterà a una semplice descrizione del loro concreto funzionamento. La ricerca dovrà puntare a cogliere le linee di coerenza o, viceversa, di contraddizione che caratterizzano la tenuta e l'uso processuale degli archivi elettronici rispetto alla necessaria tutela del diritto alla privacy, così come questa appare regolata nelle leggi statali, nelle norme comunitarie e nelle fonti internazionali (in particolare, art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e art. 17 Patto internazionale dei diritti civili e politici).
Modalità della ricerca: le quattro unità s'impegneranno a incontrarsi in riunioni periodiche, con frequenza almeno bimestrale, allo scopo di verificare lo stato di avanzamento dei lavori e al fine, altresì, di favorire quel vivo confronto e quel mutuo soccorso che solo la discussione seminariale intorno a un tavolo rende davvero possibile.
Il coordinatore nazionale si impegna, altresì, a far pubblicare progressivamente i risultati della ricerca sul sito web http://web.unife.it/progetti/crimen/ .
I singoli contributi delle unità locali troveranno la loro sintesi in un documento finale, redatto a cura del coordinatore nazionale, nel quale saranno tracciate le linee-guida di un'auspicabile riforma processuale che recepisca nel codice di rito la tutela del diritto alla protezione dei dati sensibili. Dove la materia lo consentirà, ci si spingerà anche a proporre concrete soluzioni normative, sulla scorta delle esperienze maturate altrove. In particolare, l'attenzione al diritto processuale degli altri ordinamenti dell'Unione europea s'impone in ragione del fatto che la tutela della privacy è il terreno sul quale per eccellenza e prima che in altri campi dovrà realizzarsi quella "armonizzazione" che dovrebbe preludere alla costruzione di uno spazio giuridico comune. <<<

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Renzo ORLANDI Università degli Studi di FIRENZE
Obiettivo del Programma di Ricerca
Nell'era dell'informatica, il diritto individuale alla protezione di dati personali ha assunto comprensibile importanza anche per le dinamiche concernenti la prevenzione e l'accertamento di reati. La possibilità, offerta dai computers, di raccogliere, archiviare, scambiare, incrociare, elaborare con estrema facilità enormi quantità di informazioni in brevissimo tempo ha contribuito a mutare le tecniche investigative, ma, al contempo, ha reso delicata la posizione dei soggetti "schedati" dalle diverse agenzie di controllo (sociale, economico, aziendale etc.). Di questa accresciuta importanza del diritto alla privacy è evidente espressione la legge approvata in Italia nel 1996, in coincidenza con l'ingresso del nostro Paese nell'area Schengen; legge recentemente sostituita dal testo unico in materia di protezione dei dati personali approvato nel 2003 (d. lgs. 196/2003).
In entrambi questi testi normativi, il diritto individuale alla protezione dei dati è enunciato con stile perentorio solitamente in uso nell'affermazione di diritti fondamentali. Siamo davvero di fronte all'emergere di un nuovo diritto, del quale la legge processuale penale deve tener conto quando attribuisce poteri o facoltà investigative ai soggetti processuali? Sciogliere questo nodo è, per l'appunto, uno dei primi obiettivi della nostra ricerca. Si tratta, innanzitutto, di stabilire la natura e, per così dire, il calibro del diritto in questione: è un diritto inviolabile, riconducibile alla generale previsione dell'art. 2 cost.? Oppure è un semplice diritto soggettivo (paragonabile, ad esempio, al possesso di cose mobili o alla proprietà privata)? La risposta a queste domande è preliminare alla soluzione dei nodi più propriamente processuali della ricerca, riguardanti principalmente
a) condizioni e presupposti in presenza dei quali è lecito procedere alla raccolta e all'elaborazione di dati a fini preventivi e/o repressivi;
b) poteri e competenze dei soggetti processuali (polizia, pubblico ministero, difensore, giudice) nella raccolta e nell'uso di dati personali.
Lo scopo della ricerca può essere sintetizzato in tre punti:
1. Effettuare una ricognizione completa delle norme processuali penali oggi in vigore in Italia, che dettano condizioni per (ponendo, quindi, limiti all') acquisizione e all'uso di dati personali;
2. Verificare se (anche alla luce del diritto europeo e della letteratura sviluppatasi sul punto in ordinamenti comparabili col nostro) il diritto alla privacy vada configurato come espressione del fondamentale diritto della persona (dignità umana);
3. Alla stregua dei risultati raggiunti nel perseguire l'obiettivo indicato al punto precedente, condurre una critica costruttiva dell'attuale legislazione italiana, mettendone in luce eventuali inadeguatezza o incoerenze e suggerendo opportuni ritocchi e modifiche. <<<
Durata
24 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
La tutela dell'individuo di fronte alla diffusione e al trattamento dei suoi dati personali è stata affrontata in Italia con ritardo rispetto a quanto accaduto negli ordinamenti nordamericani e nord-europei. La consapevolezza che, in questo campo, si presentano situazioni soggettive meritevoli di protezione ha condotto, da nemmeno un decennio, ad una tumultuosa produzione normativa e giurisprudenziale (BUSIA), che necessita di essere monitorata ed analizzata.
All'intempestività legislativa ha corrisposto, peraltro, una certa disattenzione da parte della dottrina processualpenalistica, che non sembra ancora essersi soffermata a sufficienza sul problema dei rapporti tra il nuovo statuto della privacy e l'accertamento penale. Eppure, per la ricostruzione della vicenda criminosa, i soggetti che si muovono nel processo procedono alla raccolta e all'uso di dati e informazioni, avvalendosi sempre più spesso di archivi elettronici.
Il dibattito sottostante al tema in questione trova origine negli studi sorti intorno ai concetti di privacy e diritto alla riservatezza. In particolare, la necessità di riconoscere e consacrare un vero e proprio "right to privacy" inteso - secondo la nota formula - come right to be alone, venne sostenuta per la prima volta da due studiosi americani (WARREN and BRANDEIS) già nel 1890, in un articolo della Harvard Law Review (vol. IV, nr. 5) ben presto divenuto un classico. Tuttavia, anche negli Stati Uniti, occorrerà attendere qualche decennio prima che il diritto alla "privatezza", con tutte le sue implicazioni e sfaccettature, assuma un rilievo comparabile con quello che oggi si impone a ogni giurista del mondo occidentale. La svolta avviene sul finre degli anni Sessanta del secolo appena trascorso, quando ormai appariva chiaro (MILLER) che l'evoluzione tecnica stava creando le premesse materiali per un vero e proprio assault on privacy, assalto talmente violento da indurre qualche autore (ROSEMBERG) a constatare addirittura la morte della privacy.
La dottrina si dimostrava già all'epoca consapevole dei rischi insiti nel crescente ricorso a strumenti di memorizzazione e gestione elettronica dei dati, capaci di provocare una circolazione massiccia di informazioni del tutto sottratta al potere di controllo dei singoli interessati. La comunicazione computerizzata portava così prepotentemente alla ribalta la questione della pressoché istantanea e universale diffusione di notizie a carattere personale, suscettibili di essere conservate ed intrecciate con grande facilità e per gli scopi più disparati (SCOGLIO). Fu allora che si cominciò a prospettare in termini problematici la questione - oggi più che mai d'attualità - dell'«inferential relational retrivial», ovvero la possibilità di ricostruire, grazie al potere di elaborazione informatica, ampi scorci di attività individuali e sociali, a partire da dati apparentemente insignificanti e privi di correlazione (MILLER).
Il fenomeno, in concomitanza con un progresso tecnologico in rapidissima ascesa, ha da allora assunto dimensioni vieppiù allarmanti (lo ammetteva già Cass., 27 maggio 1975, n. 2129): la creazione di reti informatiche sempre più estese e sofisticate ha accresciuto in modo esponenziale la capacità di raccolta e classificazione di dati e informazioni, facilitandone al contempo il trasferimento e la reciproca integrazione (DE GIACOMO).
L'impatto di simili innovazioni tecnologiche sull'accertamento penale è evidente: la creazione di banche dati in ambito giudiziario e la possibilità di accedere ai molti data bases già esistenti nei diversi settori di attività sociali (pubbliche e private) si rivela strumento particolarmente efficace a fini investigativi e merita, pertanto, l'attenzione degli studiosi.
L'analisi dei limiti, dei controlli e delle garanzie che devono circodnare questo il potere di accesso ai dati personali presuppone anzitutto l'individuazione degli esatti contorni delle situazioni soggettive coinvolte e con le quali le esigenze dell'accertamento penale sono destinate a scontarsi.
Si deve in proposito dare atto di come all'evoluzione tecnologica abbia corrisposto una evoluzione dottrinale, giurisprudenziale e normativa del concetto di privacy, che è andato progressivamente trasformandosi ed affinandosi, così da abbracciare un numero crescente di interessi meritevoli di tutela (RODOTÀ, WESTIN). Dalla semplice esigenza di proteggere dall'altrui ingerenza la propria sfera intima e privata (right to be let alone), i contenuti del diritto alla "privatezza" si sono dilatati, sino ad includere una gamma assai differenziata di situazioni soggettive (BONETTI, CATAUDELLA), che spaziano dal diritto al segreto, all'anonimato, al riserbo, all'immagine, all'intimità, sino al diritto di mantenere il controllo sulle informazioni riguardanti la propria sfera personale.
Il problema della definizione dei diritti riconducibili alla complessa nozione di privacy, dei loro rapporti, della loro posizione nella gerarchia delle fonti (MODUGNO) ha trovato sino ad oggi origine e sviluppo in seno a discipline diverse da quelle processualistiche (diritto costituzionale, teoria generale del diritto, filosofia del diritto, informatica giuridica, diritto civile e amministrativo). In ambito processuale penale, al contrario, la questione - che attiene agli spazi di garanzia della persona a fronte delle ingerenze delle autorità inquirenti - ha continuato a ruotare intorno a concetti tradizionali, quali la libertà personale, la segretezza nelle comunicazioni, l'inviolabilità del domicilio; concetti che rischiano tuttavia di rivelarsi inadeguati a soddisfare compiutamente i nuovi bisogni di tutela processuale che il diritto in questione pone.
Di grande importanza è il capitolo delle indagini genetiche. La sentenza della nostra Corte costituzionale (nr. 238 del 1996) ha posto il problema (non ancora affrontato dal nostro legislatore) di una regolamentazione normativa dei prelievi ematici coattivi finalizzati ad accertamenti genetici. In realtà, la limitazione di libertà personale necessaria per procurarsi il campione da esaminare rappresenta solo uno degli aspetti di questa nuova (ed efficace) tecnica investigativa. L'altro aspetto, molto delicato, tocca proprio il diritto alla privacy, considerato che l'analisi del DNA è in grado di svelare delicati segreti sulle costituzione fisica dell'individuo (quali, ad esempio, la predisposizione a determinate malattie), sicché la perizia genetica - se non disciplinata in maniera da escludere l'accesso a simili informazioni - potrebbe prestarsi ad abusi facilmente immaginabili.
Importante e imprescindibile termine di raffronto sono le esperienze maturate in altri ordinamenti, che - ben prima di quello italiano - hanno avvertito l'esigenza di conferire autonoma dignità al diritto al controllo sui dati personali (CAHALTON, CERRI, DELFINO, SOMMA).
Particolarmente preziosa l'analisi dell'evoluzione dell'ordinamento tedesco, dove - a partire da una storica decisione del Bundesverfassungsgericht (sentenza del 15 dicembre 1983, così detta Volkszählungsurteil) - fu riconosciuto rango di diritto fondamentale al cosiddetto informationelles Selbstbestimmungsrecht (diritto del cittadino di disporre autonomamente delle informazioni che lo riguardano). Tale pronuncia ha imposto una capillare revisione della disciplina processuale, conducendo a regolamentare minuziosamente quelle operazioni investigative consistenti nella raccolta, nel trattamento e nell'elaborazione di dati personali archiviati in memorie elettroniche (ORLANDI, SIMITIS, SCHLINK).
Sull'onda della citata sentenza del Bundesverfassungsgericht si è sviluppata, in Germania, una dottrina che addirittura nell'informationelles Selbsbestimmungsrecht il fulcro del diritto probatorio (AMELUNG), posto che l'intero accertamento penale si fonda su informazioni riguardanti la persona dell'imputato.
Frammentaria e tuttora priva di fondamentali contributi teorici è lo stato dell'arte concernente il funzionamento delle banche dati a fini di prevenzione e repressione. Questa parte della ricerca dovrà pertanto prendere le mosse dalla cospicua normativa (statale ed europea) sulle banche dati, attingendo direttamente da determinati siti web (Europol, Polizia di Stato, Garante della privacy etc.) le informazioni utili e necessarie a perseguire gli obiettivi indicati nel punto precedente. <<<