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PROGRAMMA DI RICERCA
italiano - english
Unità di Ricerca
Programmi di ricerca simili:
- 1 - Il diritto di famiglia e lo sviluppo sociale e tecnologico: sistemi, modelli ed esperienze a raffronto
- 2 - Enforcement ed effettività delle tutele nel diritto commerciale
- 3 - LAICITA', VALORI E DIRITTO PENALE
- 4 - Illecito ambientale e modelli di tutela nel Codice dell'Ambiente (d.lgs. n. 152/06): precauzione, riparazione e sanzioni.
- 5 - Il principio di efficienza nel diritto europeo della responsabilità civile: dalle pene private ai rimedi deterrenti
- 6 - Livelli di governo e integrazione multiculturale nell’esperienza europea: dalle istituzioni ai diritti
- 7 - Forme e strumenti della tutela nei confronti dei provvedimenti amministrativi nel diritto italiano, comunitario e comparato
- 8 - Innovazione, scienza, tecnologia, regole e responsabilità. Profili giuridici ed economici
- 9 - NUOVI MODELLI DI RELAZIONE FAMILIARE, DIRITTI DEL MINORE E MECCANISMI DI AUTOSTIMA E AUTOVALUTAZIONE.
- 10 - LA PERSONA NELL'ORDINAMENTO INTERNO E COMUNITARIO: NUOVI MODELLI DI TUTELA E GESTIONE DEI RISCHI AMBIENTALI E GENOTOSSICI.
Classificazione scientifico-disciplinare
- Area scientifico disciplinare: Scienze giuridiche
Classificazione geografica
- Regione: Emilia Romagna
Bibliografia
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Parole Chiave
FAMIGLIA; VIOLAZIONE DEI DOVERI FAMILIARI; VIOLENZA FAMILIARE; ILLECITI ESOFAMILIARI; RESPONSABILITA' CIVILE; DANNI RISARCIBILI; RESPONSABILITA' PENALE; IMPUTABILITA' DEL MINORE; EFFETTIVITA' DELLA PENAFamiglia e responsabilità
Università degli Studi di BolognaAbstract
Nel contesto dei rapporti familiari e della tutela dell'individuo si sono affacciate nuove problematiche e questioni con riferimento alle quali si assiste alla predisposizione tanto sul piano legislativo, quanto in sede di interpretazione ed applicazione giuriprudenziale, di strumenti di tutela sempre più incisivi. L'obiettivo della ricerca - avente uno spettro di indagine multidisciplinare e nel corso della quale verrà privilegiato l'approcio comparatistico - consiste pertanto nell'individuazione e nell'analisi delle ipotesi di responsabilità civile e penale, che, nell'ordinamento italiano ed in quelli stranieri, risultano collegate all'esistenza e all'eserczio delle situazioni soggettive inerenti ai rapporti familiari. Inoltre, la ricerca si propone di verificare quali siano i mutamenti, strutturali e funzionali, verificatisi nell'ambito della responsabilità civile e penale in relazione al diritto di famiglia, al fine di individuare e proporre nuove ipotesi ricostruttive. <<<Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Michele SESTA Università degli Studi di BOLOGNAObiettivo del Programma di Ricerca
Nel contesto dei rapporti familiari e della tutela dell'individuo si sono affacciate problematiche e questioni con riferimento alle quali si assiste alla predisposizione, sia sul piano legislativo che in sede di interpretazione e applicazione giurisprudenziale, di strumenti di tutela sempre più incisivi. L'obiettivo della ricerca, pertanto, consiste nell'individuazione e nell'analisi delle nuove ipotesi di responsabilità, civile e penale, che emergono non solo nel contesto delle relazioni tra familiari, ma anche nell'ambito del rapporto tra questi ed i soggetti estranei alla famiglia. Le Unità di ricerca, al fine di individuare quali siano gli strumenti di tutela più efficaci sul piano del diritto interno, si avvarranno peraltro di una approfondita analisi delle soluzioni adottate in altri ordinamenti europei ed extraeuropei, che, in taluni casi, offrono ipotesi di tutela maggiormente innovative ed adeguate. Lo studio di esperienze straniere può avere l'ulteriore pregio di raccogliere le sollecitazioni provenienti da più luoghi della dottrina e di privilegiare uno studio dei diversi temi del diritto di famiglia in una prospettiva comparatistica al fine di misurare nel concreto le distanze esistenti tra i diversi ordinamenti in questo settore del diritto privato e registrare le eventuali convergenze o divergenze nell'evoluzione delle legislazioni familiari. Invero, la ricerca si pone l'obiettivo di analizzare, in una prospettiva comparatistica, differenti profili, tra i quali, in primo luogo, la relazione tra la concezione sociale della famiglia e della sua organizzazione interna e l'applicazione delle regole di responsabilità all'interno del gruppo. In altri termini, i componenti delle Unità di ricerca si propongono di verificare quali siano i mutamenti, strutturali e funzionali, verificatisi nell'ambito della responsabilità civile e penale in relazione al diritto di famiglia, al fine di individuare e proporre nuove ipotesi ricostruttive.Innanzitutto, per quanto attiene al profilo di indagine legato ai rimedi offerti dalla responsabilità civile, occorre rilevare come le nuove prospettive che al riguardo si stanno affacciando, soprattutto sul piano giurisprudenziale, impongano al giurista di verificare, alla luce dell'evoluzione che contraddistingue ogni ordinamento giuridico, le situazioni suscettibili di dar luogo ad interessi meritevoli di tutela. L'obiettivo finale della ricerca consiste pertanto nell'individuare in quale misura l'istituzione familiare, tradizionalmente ritenuta impermeabile rispetto all'applicazione del rimedio aquiliano, sia suscettibile di decretare l'emersione di interessi meritevoli di tutela in base all'art. 2043 c.c. In questa prospettiva, il risultato finale che si intende conseguire consiste nello stabilire alla stregua di quali condizioni e limiti le relazioni familiari, in ragione del particolare substrato affettivo di cui sono permeate, possano fondare una pretesa risarcitoria. Come detto, si cercheranno poi di individuare nuove soluzioni alla luce degli spunti che l'esperienze straniere possono fornire in termini evolutivi per il dibattito italiano sia sul terreno del diritto di famiglia sia nella disciplina del fatto illecito.
Sul fronte del diritto penale, la ricerca si prefigge l'obiettivo di esaminare sia le specifiche fattispecie che il diritto pone a tutela della famiglia e dei rapporti familiari, sia le numerose disposizioni del codice e delle leggi speciali che al rapporto di parentela ricollegano effetti penali. Lo studio dei singoli istituti, che saranno esaminati dando conto della più recente applicazione giurisprudenziale e delle ultime riflessioni dottrinali, è teso infatti a verificare l'effettività e l'efficacia della tutela che il sistema penale riserva agli interessi propri del nucleo familiare. Scopo della ricerca è, da un lato, accertare se il diritto penale vigente sia realmente idoneo e capace di garantire la tutela degli interessi afferenti il nucleo familiare, dall'altro quello di indagare se il ricorso alla sanzione penale rappresenti una via, per così dire, "obbligata" , ovvero se taluni interessi possano trovare adeguata protezione anche mediante il ricorso a strumenti alternativi di tutela, quale, appunto, quello civilistico.
Particolare attenzione sarà, inoltre, dedicata all'esame delle più rilevanti problematiche applicative ed interpretative che interessano il diritto penale della famiglia in conseguenza del continuo evolversi della realtà sociale. In questa prospettiva, la ricerca sarà, tra l'altro, indirizzata a delineare le modalità e i limiti del riconoscimento della "famiglia di fatto" da parte della normativa penale, nonché ad esaminare e a valutare – anche in una prospettiva de iure condendo - l'efficacia delle fattispecie criminose recentemente introdotte dal legislatore volte a regolamentare gli effetti dei progressi della scienza medica e biologica.
Al pari dell'indagine civilistica, la ricerca presenterà anche in ambito penale una marcata connotazione comparatistica e si estenderà, quindi, alla disamina dei principali istituti che gli ordinamenti europei (con particolare riguardo a quello spagnolo, tedesco, francese ed inglese) pongono a tutela della famiglia e delle relazioni familiari. Ciò in quanto, un ulteriore scopo del lavoro consiste nello stabilire se, nell'ottica della crescente "europeizzazione del diritto penale", le scelte di politica criminale compiute del legislatore a tutela di interessi unanimemente condivisi si pongano effettivamente in linea con il processo di "armonizzazione" delle singole legislazioni penali. <<<
Durata
24 mesiBase di partenza scientifica nazionale o internazionale
Recenti decisioni della giurisprudenza hanno posto all'attenzione della riflessione teorica alcune delle questioni legate alla relazione tra famiglia e disciplina della responsabilità, sia con riferimento alla commissione di illeciti, penali e civili, all'interno del gruppo familiare, sia con riferimento all'ambito esterno della problematica, ossia alle ipotesi di fatto illecito o di reato compiuto da un familiare nei confronti di un terzo.Sotto il profilo civilistico infatti la dottrina, nel ragionare le decisioni delle corti, non ha mancato di sottolineare il carattere innovativo del tema in oggetto soprattutto in relazione all'accoglimento di azioni di responsabilità esercitate da un membro della famiglia nei confronti di un altro soggetto appartenente al gruppo. Allo stesso tempo, la riflessione teorica è impegnata nella comprensione di quali siano le relazioni tra evoluzione dei rapporti familiari e nuove tendenze applicative adottate dalle corti, così come le ricadute sistematiche negli elementi strutturali e funzionali della responsabilità civile.
In tale ambito, si iscrive anzitutto la tematica della risarcibilità del danno derivante dalla violazione dei doveri coniugali, dal momento che, anche in considerazione della crescente importanza del ruolo ricoperto dalla persona e dei valori che essa è in grado di esprimere alla luce dell'ordinamento costituzionale, si è posto il problema di verificare se sussistano margini per l'operatività del meccanismo della responsabilità civile ogniqualvolta uno dei coniugi violi uno dei doveri nascenti dal matrimonio, soprattutto se con condotte reiterate e di particolare gravità. Al riguardo, infatti, si è prospettata, tanto in sede giurisprudenziale, quanto in sede dottrinale, la possibilità di applicare le regole della responsabilità civile ai rapporti tra coniugi, atteso che la pronuncia di addebito della separazione, il più delle volte, non risulta idonea a riparare le conseguenze negative determinate dalla condotta illecita posta in essere da uno dei coniugi e lesiva degli interessi dell'altro. Orbene, ai fini dell'applicabilità delle norme compendianti la responsabilità civile ai rapporti coniugali, il profilo di indagine che assume rilevanza preminente concerne la clausola generale dell'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. Secondo l'intendimento del Supremo organo giurisdizionale, il principio espresso dalla norma in questione deve essere interpretato nel senso che il risarcimento può essere accordato ogniqualvolta si verifichi un danno che l'ordinamento non può tollerare che rimanga a carico della vittima, dovendo essere trasferito sull'autore del fatto, in quanto lesivo di interessi giuridicamente rilevanti, quale che sia la loro qualificazione formale. Alla stregua di quanto sin qui osservato, anche nell'ambito dei rapporti di famiglia, si dovrà applicare l'art. 2043 c.c., qualora si accerti che la condotta di un coniuge abbia cagionato un danno ingiusto, lesivo di interessi meritevoli di tutela di cui l'altro sia titolare.
Non meno problematica e scevra di implicazioni pratiche risulta l'applicabilità delle regole della responsabilità civile ad altri profili concernenti i rapporti tra coniugi. Ci si interroga, invero, sulle possibili conseguenze derivanti dall'inconsumazione del matrimonio, dalla nullità dello stesso determinata da uno dei coniugi, o, ancora, dall'uso illegittimo del cognome dell'ex coniuge, nonchè dall'eventuale lesione del diritto alla paternità che potrebbe discendere dalla decisione della moglie di interrompere la gravidanza.
Ulteriori questioni possono porsi all'attenzione dell'interprete anche per quanto riguarda i rapporti patrimoniali tra coniugi, dal momento che una pretesa risarcitoria potrebbe eventualmente essere avanzata da parte di uno di essi nei confronti dell'altro nell'ipotesi di ingiustificato rifiuto di partecipazione all'atto di acquisto di un bene ex art. 179, comma 2, c.c., o nel caso di sperpero dei beni facenti parte della comunione de residuo.
Rilevanti implicazioni della tematica della responsabilità civile in ambito familiare si colgono anche laddove la lesione di interessi meritevoli di tutela si verifichi nell'ambito del rapporto tra genitori e figli. In tale ultimo contesto, riveste significativo intertesse il problema concernente il risarcimento dei danni cagionati alla prole dalla violazione dei doveri facenti capo a ciascuno dei genitori, che già trova specifico rimedio nei provvedimenti di cui agli artt. 330 ss. c.c. Sotto tale profilo, si pongono infatti molteplici questioni, in quanto è controversa la possibilità di estendere al figlio la tutela aquiliana, tanto nel caso in cui il genitore affidatario ostacoli i rapporti tra la prole e l'ex coniuge, quanto nelle ipotesi di mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza e di mancato esercizio del diritto di visita da parte del genitore non affidatario. La capacità espansiva dell'art. 2043 c.c. merita altresì di essere verificata allorquando l'illecito sia compiuto da un genitore nell'esercizio dello ius corrigendi, ovvero nell'ambito dell'attività di amministrazione del patrimonio del minore.
Particolare interesse riveste altresì il tema della violenza domestica. In tale contesto, l'analisi delle nuove norme introdotte nel codice civile (342 bis e ss.g. nonché le modifiche apportate agli artt. 330 e 333) ed in quelli di procedura civile e procedura penale ad opera della legge n. 149/2001 e della legge n. 154/2001, da un lato evidenzia l'apprezzabile intento di apprestare una più efficace tutela ai diritti dei singoli componenti del nucleo familiare laddove si prevede la possibilità che il giudice adotti misure urgenti a tutela delle vittime di violenze commesse all'interno del nucleo familiare, disponga l'allontanamento dell'autore delle violenze dalla casa familiare, imponga a carico del medesimo l'obbligo di versare un assegno periodico a favore dei familiari. D'altra parte, però, non si può fare a meno di rilevare l'esistenza di lacune che l'attuale sistema di tutela presenta, soprattutto laddove non prevede la possibilità di domandare il risarcimento dei danni da parte della vittima della violenza. Proprio muovendo da questa osservazione si manifesta l'esigenza di indagare circa la possibilità che le modalità di difesa di ciascun coniuge (o convivente) nei confronti dell'altro relativamente alle offese ed ai pregiudizi di natura patrimoniale e non patrimoniale subiti nel corso del ménage esauriscano la loro rilevanza in ambito giusfamiliare oppure se il raggiungimento di quell'obiettivo di tutela non possa in alcuni casi giovarsi di misure ulteriori di protezione, quali quelle immediatamente riconducibili alla responsabilità da fatto illecito.
Rilevanti implicazioni della tematica della responsabilità civile in ambito familiare si colgono anche laddove la lesione di interessi meritevoli di tutela provenga da soggetti estranei alla famiglia. In questo contesto riveste particolare interesse il problema della tutela della personalità del minore in relazione ad una serie di potenziali pericoli insiti nel costante sviluppo dei mezzi comunicazione di massa e delle tecniche di diffusione dei messaggi. Ai tradizionali problemi presi in considerazione con riferimento ai mezzi della stampa e della televisione - rispetto ai quali la tutela legislativa offerta dalle leggi n. 47/1948, n. 1591/1960, n. 223/1990 appare sotto certi aspetti datata - si aggiungono quelli collegati alla rapida diffusione di nuovi strumenti di comunicazione (internet).Anche le problematiche riconducibili entro il tema del "danno da procreazione", infine, sebbene involgano interessi di natura completamente diversa rispetto a quelli poc'anzi delineati, pongono interrogativi rispetto ai quali la giurisprudenza non ha ancora individuato risposte sicure. In questo contesto particolare attenzione rivestono le questioni relative alla "nascita indesiderata" imputabile ad una non perfetta esecuzione di interventi volti ad assicurare un effetto contraccettivo, nonché quelle legate alla corretta informazione riguardo allo stato di salute del nascituro al fine di poter consapevolmente scegliere se portare a termine la gravidanza, e l'analisi della casistica giurisprudenziale in argomento.
Le tematiche che l'Unità di ricerca intende indagare presentano peraltro importanti risvolti anche con riferimento al diritto internazionale privato,in quanto più che mai controverso è il problema della legge applicabile alla responsabilità per fatti avvenuti all'interno di nuclei familiari caratterizzati da elementi di internazionalità. La notevole rilevanza, in conseguenza dell'accresciuta mobilità, assunta dalla famiglia composta da persone aventi diverse nazionalità, impone infatti di porre in adeguato rilievo l'importanza dei criteri di collegamento volti a determinare caso per caso la legge applicabile.
Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sui temi sin qui illustrati mostra tuttavia una scarsa considerazione di quale sia lo stato attuale di queste problematiche nell'esperienze giuridiche straniere. Una riflessione del tema "Famiglia e responsabilità" sviluppata in una prospettiva comparatistica permetterebbe, in primo luogo, di confrontare le tendenze che ora si affacciano nel sistema giuridico italiano con quelle più consolidate in altri sistemi giuridici. Infatti, in questi sistemi si è già da qualche tempo assistito al graduale tramonto del principio d'immunità applicato alla famiglia con riferimento alle regole di responsabilità civile, che ha, per lungo tempo, impedito l'accertamento della responsabilità di un familiare per il fatto illecito compiuto nei confronti di un altro membro del gruppo. Il sistema di torts, nel momento in cui si è ammessa l'applicazione delle sue regole nell'ambito della famiglia, ha contribuito ad eliminare il carattere autoritario dei rapporti, di guisa che la sua potenziale applicabilità e divenuta un deterrente per gli abusi di potere perpetrati da un membro nei confronti di un altro. Inoltre l'osservazione di alcuni sistemi socialmente più avanzati, come l'ordinamento americano, offre lo spunto per osservare un ulteriore tassello di questo processo evolutivo che coincide con il profilo della socializzazione dei costi determinati dal riconoscimento di danni civili in materia familiare attraverso il trasferimento del rischio in capo alle compagnie assicuratrici. L'esistenza quindi di un vivace dibattito e la maturazione di una serie di esperienze sia normative che giurisprudenziali anche in sistemi giuridici stranieri convince dell'opportunità di arricchire il programma di ricerca con lo svolgimento di una serie di profili del tema in una prospettiva comparatistica al fine quindi di analizzare le soluzioni pratiche adottate e le proposte teoriche avanzate in quegli ordinamenti. E' una prospettiva d'indagine che offre pertanto la possibilità non solo di allargare lo spettro della ricerca ma di comprendere le connessioni esistenti tra il perseguimento di nuovi obiettivi funzionali da parte della responsabilità civile (torts) e mutamenti sociali registrabili nelle relazioni familiari (family relations).
Ciò posto relativamente ai profili civilistici, resta da segnalare come dal punto di vista del diritto penale, siano previste diverse fattispecie incriminatrici a tutela di interessi facenti capo al nucleo familiare, tanto all'interno del codice, quanto in altre disposizioni inserite in leggi speciali. Da una panoramica sulle norme di indole penale risulta infatti evidente come la scelta legislativa sia quella di garantire alla famiglia una tutela normativa forte, che non si esaurisca nella previsione civilistica dei diritti e dei doveri scaturenti dal rapporto familiare, ma che alla lesione di determinati interessi facenti capo al nucleo familiare ricolleghi l'inflizione della sanzione più "drastica" dell'ordinamento, ossia la sanzione penale.
Ciò detto, la dottrina è oggi impegnata a verificare l'effettività e l'efficacia della tutela che il diritto penale riserva agli interessi propri del nucleo familiare, esaminando le singole fattispecie con particolare riguardo alla loro effettiva portata applicativa. Da un lato, occorre infatti accertare se il diritto penale vigente sia realmente idoneo e capace di garantire la tutela di beni afferenti il nucleo familiare, dall'altro, è necessario chiedersi se il ricorso alla sanzione penale rappresenti una scelta obbligata per la tutela dei beni in oggetto, ovvero se taluni interessi, possano trovare adeguata protezione e soddisfacimento anche mediante il ricorso a strumenti alternativi di tutela, quale ad esempio quello civilistico.
Le riflessioni odierne sul diritto penale della famiglia non possono inoltre trascurare le problematiche interpretative ed applicative, comuni anche al diritto civile e ad altri settori dell'ordinamento, correlate al continuo evolversi della realtà sociale.
Il problema che si pone, quindi, in relazione al diritto penale della famiglia, così come per il diritto civile, è quello di delineare le modalità e i limiti del riconoscimento della "famiglia di fatto" per la rilevanza che la stessa assume nella società di oggi e per le esigenze di tutela, anche penale, che ne derivano. Un altro profilo di grande attualità, sul quale si impongono approfondite riflessioni, è rappresentato dalle scelte di politica criminale adottate in risposta ai progressi della scienza medica e biologica. Il ricorso alle tecniche di fecondazione assistita, l'impianto di embrioni, la possibile attuazione di pratiche qiali la clonazione umana esigono una regolamentazione specifica mirante a tutelare beni di rilievo costituzionale, quali i diritti del concepito e il diritto all'identità e all' unicità genetica dell'individuo. In questa prospettiva si inserisce la nuova L. 40/2004 recante "Norme in materia di procreazione assistita", che indubbiamente rappresenta la "nuova frontiera" del diritto penale della famiglia. Come evidenzia la più recente dottrina, al penalista si impongono quindi due ordini di valutazioni: da un lato occorre verificare se le scelte di fondo cui è ispirata la novella legislativa siano compatibili con una Costituzione "personalistica" come quella italiana, che pone al vertice dei valori il rispetto della dignità umana, dall'altro si impone la necessità di indagare se l'utilizzo dello strumento penalistico sia conforme ai principi costituzionali e se la copiosa previsione di sanzioni punitive -penali e amministrative - possa dirsi in sintonia con i moderni criteri di politica criminale. <<<



