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PROGRAMMA DI RICERCA

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Bibliografia
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Parole Chiave
TESTIMONIANZA; TESTIMONE; MUTUA AMMISSIBILITà; INUTILIZZABILITà; PROCESSO PENALE; IMPUTATO; DIRITTI FONDAMENTALI; ARMONIZZAZIONE

LA PROVA DICHIARATIVA NELLO SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO: MUTUO RICONOSCIMENTO E PROSPETTIVE DI ARMONIZZAZIONE

Università degli Studi di Bologna
Abstract
Il progetto si propone di redigere una proposta di armonizzazione fra i Paesi membri dell'Unione europea in tema di prova dichiarativa. Il fiorire di una nuova criminalità transnazionale, favorita dalla caduta delle frontiere fra i paesi membri dell?unione europea, impone un ravvicinamento delle legislazioni nazionali al fine di rendere effettivo il principio del mutuo riconoscimento in materia di prova penale. La prova dichiarativa è stata scelta quale terreno di sperimentazione di uno studio che si prefigge quali obiettivi l'individuazione degli aspetti maggiormente bisognosi di armonizzazione e la proposta di soluzioni concrete che siano il frutto di un'approfondito studio di diritto comparato, oltre che della normativa e della giurisprudenza di carattere sovranazionale. L'esigenza è fortemente avvertita dagli organi comunitari: si vedano in proposito le proposte avanzate negli ultimi cinque anni, dirette sia ad una più incisiva tutela degli interessi finanziari dell?unione, sia a garantire effettività all'attività di contrasto di manifestazioni criminose, specie se di crimine organizzato. Forti segnali in questo senso si rinvengono nella Costituzione di recente approvata, che individua nella progressiva armonizzazione delle regole penali e processuali l'imprescindibile punto di partenza verso la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Quanto alla metodologia, essa si comporrà dei seguenti momenti: l’operazione di repertorio relativamente al materiale normativo comunitario ed internazionale; lo studio delle pronunce rese dalle corti sovranazionali che trattano della prova dichiarativa; la selezione degli aspetti maggiormente bisognosi di armonizzazione in tema di prova dichiarativa; l’analisi comparata di diversi sistemi nazionali presi a campione quanto ai punti specifici individuati in precedenza; l’elaborazione di tavole sinottiche che racchiudano le soluzioni offerte dai paesi membri; la definizione di garanzie minime essenziali nell’ambito della disciplina della prova dichiarativa; la individuazione di possibili regole minime comuni in materia di disciplina della prova dichiarativa; infine, la redazione di una proposta di armonizzazione da sottoporre ai competenti organi comunitari. <<<

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Giulio ILLUMINATI Università degli Studi di BOLOGNA
Obiettivo del Programma di Ricerca
L’obiettivo prefissato è quello di realizzare uno studio sull’armonizzazione della prova dichiarativa.
In particolare, tale studio dovrebbe comporsi delle seguenti parti. 1) Quadro di sintesi delle regole europee già vigenti e dei principi e delle garanzie imposti dalla convenzione europea dei diritti umani 2) Studio di sintesi delle diverse discipline nazionali europee 3) Studio sulla fattibilità di una particolare proposta di armonizzazione.
L’obiettivo del progetto è la redazione di un elaborato scritto- seguendo l’esempio del Libri verdi di matrice comunitaria. Tale studio vorrebbe porsi non solo come punto di riferimento per un avvio sulla discussione delle regole minime in materia di prove dichiarativa – con particolare attenzione alle garanzie coinvolte –, ma anche come concreta proposta di armonizzazione rivolto alle autorità competenti (Commissione europea in primis, ma anche organi interni agli Stati membri). <<<
Durata
24 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
L'approvazione del Trattato che istituisce una costituzione per l'Europa conferma, se ancora ve ne fosse il bisogno, l'irreversibilità della costruzione d'una Europa politica. Questo processo non può non investire sempre più anche la giustizia penale, sino a poter immaginare un vero e proprio processo penale dell'Unione. Ma se l'idea di un processo europeo si iscrive ancora nel novero delle utopie, sono indubitabili i cospicui passi avanti che l'Unione ha compiuto nel settore della cooperazione giudiziaria. L'evoluzione in questo settore si è resa necessaria per poter fronteggiare più efficacemente la criminalità. Del resto, il principio della libera circolazione dei cittadini europei comporta, quale logico corollario, che anche le autorità incaricate delle indagini penali non incontrino l'ostacolo delle frontiere nazionali.
Molti organi sono stati istituiti (Olaf, Europol, Eurojust) e strumenti creati (magistrati europei di collegamento, rete giudiziaria europea, squadre investigative comuni) per consentire una più proficua collaborazione tra le autorità nazionali che perseguono gli autori di gravi reati.
Soprattutto, però, dal Consiglio di Tampere (1999) si è andato sempre più affermando il principio del mutuo riconoscimento dei provvedimenti giudiziari. La tematica dell'ammissibilità reciproca della prova fra gli Stati membri è esplicitamente inserita dal legislatore comunitario fra i settori che abbisognano di armonizzazione, tanto che il testo costituzionale di recente approvazione prevede la possibilità di emanare una legge quadro europea in cui si stabiliscano norme minime, seppur nel rispetto delle tradizioni nazionali (art. III-270).
Nell'ottica del reciproco riconoscimento, oltre alla Carta fondamentale, si muovono altri testi normativi già emanati a livello comunitario: si pensi alla decisione quadro sul mandato d'arresto europeo (2002/584/GAI del 13 giugno 2002), alla decisione quadro sul blocco del beni e sul sequestro probatorio (2003/577/GAI del 22 luglio 2003) o ad altre recenti proposte di decisioni quadro sul mandato europeo di ricerca delle prove (2003/0270 (CNS) del 14 novembre 2003), sulle garanzie minime dell'imputato nel processo penale (2004/0113 (CNS) del 28 aprile 2004) sul riconoscimento delle decisioni di condanna tra gli Stati membri (2005/0018 (CNS) del 17 marzo 2005). Nell'ottica dell'unificazione delle regole probatorie, inoltre, vanno considerati sia il progetto Corpus Juris (presentato nel 1996 e modificato nel 2000) che il Libro verde della Commissione sulla tutela degli interessi finanziari (19 febbraio 2003, COM (2003) 75 def.).
E' poi recentissima l'entrata in vigore anche la Convenzione europea sull'assistenza giudiziaria in materia penale (Convenzione adottata a Bruxelles il 29 maggio 2000).
Ai fini della migliore efficacia della cooperazione, però, manca ancora un tassello: «è impossibile organizzare una cooperazione efficace senza un'armonizzazione delle norma di diritto sostanziale e di procedura» (DELMAS-MARTY, Necessità, Legittimità e Fattibilità del Corpus juris, in GRASSO-SICURELLA (a cura di), Il Corpus juris 2000, Milano, 2003, 241).
Si tratta di uno scenario direttamente e dettagliatamente proiettato dalla stessa costituzione. In particolare, l'art. III-270 § 2 afferma che «Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, la legge quadro europea può stabilire norme minime. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Esse riguardano: a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri; b) i diritti della persona nella procedura penale; c) i diritti delle vittime della criminalità; d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione europea; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo».
L'armonizzazione legislativa, infatti, consente alla fiducia reciproca tra stati membri di accrescersi notevolmente e di facilitare l'affermarsi del principio del reciproco riconoscimento, oltre che l'operare degli organi di cooperazione. L'evoluzione dell'Unione nella materia del diritto e del processo penale passa, dunque, per la via del ravvicinamento delle legislazioni.
La Costituzione europea disegna una armonizzazione delle norme di diritto penale sostanziale, ma anche delle norme di diritto processuale. Il ravvicinamento di queste ultime, soprattutto, è utile al migliore funzionamento della cooperazione giudiziaria tra Stati membri.
Certo, l'armonizzazione è un'operazione delicatissima, ad altissima difficoltà: essa, infatti, tocca da vicino le tradizioni giuridiche nazionali e spaventa gli Stati, gelosi della loro sovrana originalità normativa. Senza voler deprimere specificità e tradizioni nazionali, si tratta di conciliare la peculiarità delle legislazioni nazionali con l'esigenza di dotarsi a livello europeo di regole comuni che, facilitando la mutua comprensione e il reciproco riconoscimento giuridico, consentano una più alta efficacia repressiva del fenomeno criminale. Ma, al tempo stesso, l'armonizzazione è anche espressione del desiderio delle comunità nazionali d'Europa di testimoniare la comune appartenenza e di contribuire ad affermare sempre più la civiltà e la cultura europea.
D'altronde, l'armonizzazione non sembra ormai più procastinabile, soprattutto con riferimento alla materia delle prove: troppo importante, infatti, è che le prove raccolte in uno Stato possano valere in un altro Stato (principio di libera circolazione della prova), come sottolinea il Libro verde della commissione sulla tutela penale degli interessi finanziari e sulla creazione di una procura europea (COM (2001) 715).
A fronte di questa esigenza di armonizzazione le iniziative sono purtroppo ancora frammentarie. Quando vengono avviate, poi, scontano la mancanza di studi cui fare riferimento per delineare le prospettive possibili della convergenza tra legislazioni.
Tra le proposte dell'Unione già indirizzate nella direzione dell'armonizzazione si rileva la proposta di decisione quadro sulle garanzie minime dell'indagato che debbano valere nei procedimenti penali (COM (2004) 328).
Si avverte l'assoluta necessità di studi che sappiano, anzitutto, riassumere con adeguata precisione il panorama legislativo europeo nei vari ambiti della procedura penale. E' essenziale affrontare uno studio che compari le soluzioni offerte dalle varie legislazioni rispetto ai vari istituti della procedura penale. Al tempo stesso, è necessario analizzare dettagliatamente il case-law della Corte del Consiglio Europa sui singoli argomenti di procedura, facendo emergere le garanzie che vengono ritenute essenziali dai giudici di Strasburgo. Inoltre, va effettuata un'adeguata ricognizione delle fonti dell'Unione e degli altri strumenti giuridici che vincolino tra loro gli Stati europei, per rinvenire eventuali tracce, già presenti, di norme minime nei vari settori. <<<