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PROGRAMMA DI RICERCA
italiano - english
Unità di Ricerca
- Università degli Studi di GENOVA
CULTURA GIURIDICA "GIOVANNI TARELLO" DI.GI.TA.
GENOVA(GE) - Università degli Studi di VERONA
STUDI GIURIDICI
VERONA(VR) - Università degli Studi di TORINO
SCIENZE GIURIDICHE
TORINO(TO) - Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli
SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
VERCELLI(VC) - Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO
SCIENZA E STORIA DEL DIRITTO
CATANZARO(CZ)
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Classificazione scientifico-disciplinare
- Area scientifico disciplinare: Scienze giuridiche
Classificazione geografica
- Regione: Liguria
Bibliografia
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Parole Chiave
STORIA DEL DIRITTO; IUS COMMUNE; UMANESIMO GIURIDICO; STORIA DEL DIRITTO CANONICO; IURISDICTIO; STORIA DELLA CHIESA; STORIA DEL PROCESSO CIVILEPermanenze e discontinuità nei processi di costruzione degli ordinamenti giuridici moderni (secc. XV-XVIII)
Università degli Studi di GenovaAbstract
Al centro della ricerca è stato posto il problema delle "permanenze" e dei "cambiamenti" che contraddistinguono l'esperienza giuridica tra XV e XVIII secolo, nella convinzione che si tratti di una prospettiva di indagine proficua per affrontare temi fondamentali della storia del diritto.Le trasformazioni delle istituzioni giuridiche e politiche europee nei secoli in esame hanno prodotto letteratura e fonti normative ancora in parte da studiare. La ricostruzione proposta dalla storiografia è risultata per alcuni aspetti non del tutto soddisfacente o parzialmente lacunosa.
Sono infatti ancora aperte, ad esempio, rilevanti questioni relative a:
- la periodizzazione stessa dei fenomeni presi in esame;
- l'identificazione di quali siano stati gli effetti dei processi di elaborazione dottrinale in rapporto alla cultura giuridica tardo-medievale (quella identificata come "tradizionale");
- le effettive pratiche delle amministrazioni, sia quelle statali (in primis quelle giudiziarie), sia quelle ecclesiastiche, sia i loro reciproci rapporti.
La subordinazione della "legge" al "principe" (in parte realizzata, in parte solo enunciata) ridisegna le relazioni tra "iura propria", "ius commune" e "interpretatio" dei giuristi, inducendo sia soluzioni normative sia opere scientifiche differenti da quelle del passato.
Un primo filone di analisi, a cavallo tra storia giuridica, storia istituzionale e storia del pensiero giuridico-politico (necessariamente collegate), riguarderà la dimensione della sovranità, cioè del modo in cui essa si viene profilando in questo periodo attraverso i testi legislativi e dottrinali, che ne danno fondamento giuridico, nonché attraverso le prassi amministrative, che ne sono verifica applicativa.
Uno spazio sarà naturalmente riservato al problema della feudalità, insieme di istituti e valori di matrice medievale che tipicamente accompagnano la realtà europea nel passaggio alla modernità (fattori di "permanenza" fino addirittura alla codificazione del XIX secolo). Un fronte di ricerca specifico riguarderà il tema centralissimo del rapporto che lega la Chiesa e gli stati a cavallo del concilio di Trento, tenendo anche conto di quella parte della letteratura teologica che si collega strettamente alla sfera giuridica.
Nella ricerca saranno quindi approfonditi sia aspetti della prassi, correlati alla legislazione e alle istituzioni, sia la letteratura giuridica più orientata al (e dal) diversificato mondo professionale. Al contempo, per valutare se, e in che misura, permanenze e/o rotture siano state effettive, si studieranno comparativamente scuole dottrinali unanimemente riconosciute dalla storiografia come particolarmente innovative. Il fenomeno dell'umanesimo giuridico, movimento culturale che nei suoi sviluppi caratterizza più di qualsiasi altro il periodo considerato (anche se la sua efficacia è tutt'ora in discussione), si segnala come chiave di lettura ineludibile per le sue proposte di riforma sia della dottrina giuridica, sia dell'ordinamento politico. <<<
Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Rodolfo SAVELLI Università degli Studi di GENOVAObiettivo del Programma di Ricerca
Il gruppo di ricerca intende arricchire le conoscenze relative ad una tematica fondamentale della storiografia giuridica, benché fin'ora prevalentemente enunciata in scritti programmatici, ma solo parzialmente studiata negli snodi effettivi. Secondo un'immagine tralatizia, fra XV e XVIII secolo si sarebbe collocato un periodo ora contraddistinto dalla "crisi del diritto comune", ora definito come età del "diritto comune particolare", in cui il "diritto statuale" sarebbe "l'unica fonte normativa in quanto emana dal principe" [Calasso].Il gruppo di ricerca intende affrontare singoli aspetti e problematiche che si collocano cronologicamente all'interno di quella che convenzionalmente si definisce l'età moderna, per verificare se, in che misura e con quali modalità si siano verificati questi cambiamenti.
La scelta stessa di due termini presenti nel titolo della ricerca ("permanenze" / "discontinuità") indica quelli che possono essere i punti di riferimento entro cui verificare determinati assunti; la storia giuridica in età moderna non può essere presa come una mera, lunghissima transizione, teleologicamente predeterminata, il cui punto di partenza è un ordine tardo medievale (connotato dallo "ius commune") e quello di arrivo è il nuovo ordine otto-novecentesco, dominato dall'esperienza dei codici e delle costituzioni. Si intende pertanto verificare, attraverso ricerche di settore e tematiche tra loro correlate, significativi elementi che caratterizzano in modo specifico l'esperienza giuridica tra XV e XVIII secolo, sia identificandone gli elementi di "continuità" rispetto al passato (innanzi tutto il linguaggio "romanistico" e "canonistico" – ma c'è un linguaggio senza pensiero?), sia cogliendone le "discontinuità" (ruolo degli stati nella vita del diritto; cambiamenti nei rapporti tra stati e chiesa; pratiche giudiziarie; nuove elaborazioni dottrinali). <<<
Durata
24 mesiBase di partenza scientifica nazionale o internazionale
La categoria tradizionale del "tardo diritto comune" risulta oggi parzialmente logorata da un punto di vista storiografico: tale categoria identifica sia un periodo (collocabile tra la metà XV e la metà del XVIII secolo) sia un metodo (con una storia senz'altro più risalente). A fianco di quest'ultimo, apparentemente incomunicanti, si collocherebbero, in successione temporale, altre "scuole" poco legate al mondo della prassi, altri movimenti di pensiero (l'umanesimo giuridico, la scolastica spagnola, la scuola olandese, etc.).Volendo schematizzare ed estremizzare, si potrebbe affermare che questo orientamento ha portato ad un certo disinteresse verso una lunga fase della storia giuridica italiana, a prima vista appiattita sulla tradizione, in un'attesa plurisecolare di un "nuovo" che si sarebbe iniziato a intravedere solo dalla seconda metà del XVIII secolo. A questo parziale disinteresse ha contribuito anche la crisi politica degli stati italiani di quel periodo (la famosa età della dominazioni "straniere" e del predominio spagnolo) rispetto al formarsi dei coevi stati "nazionali" europei.
Un discusso saggio di Osler ha criticato la visione "teleologica" di uno sviluppo progressivo della cultura giuridica europea, connotato dal succedersi di tappe che avrebbero portato dalla scuola dei commentatori alla scienza giuridica tedesca dell'Ottocento. Bisogna riconoscere come nel pur breve articolo (a parte talune asprezze polemiche) sono stati messi a fuoco punti importanti della storiografia giuridica moderna, vale a dire: il problema della periodizzazione e della continuità/discontinuità tra tardo medioevo e il Cinque-Settecento; il formarsi di tradizioni di pensiero e di modelli "nazionali" di legislazione; gli effetti delle divisioni politiche e confessionali sulla cultura giuridica "europea". In tale prospettiva sono da ricordare anche i contributi di Berman e Witte.
Non si può non riconoscere, per altro, come negli ultimi decenni siano riscontrabili anche segni diversi di un'inversione di tendenza: sono stati messi in luce fonti e problemi in precedenza parzialmente trascurati. Si ricordano, a mero titolo esemplificativo, il rinnovato interesse per i "consilia", le "decisiones" (unitamente al ruolo dei grandi tribunali), e la sempre maggiore attenzione rivolta alla legislazione statutaria e il diritto proprio degli stati regionali [Ascheri-Baumgärtner-J. Kirshner; Pene Vidari; Savelli; Wijffels 1997].
Uno degli ambiti relativamente ancora poco studiati, invece, è proprio quello delle dottrine giuridiche nei secoli XVI-XVII in rapporto alle reali pratiche in uso [Bellomo 2000]. Si può dire che solo recentemente si è tentato un significativo bilancio [Birocchi], cogliendo così uno dei suggerimenti più pertinenti venuti nei decenni passati, vale a dire che senza guardare anche al mondo dei pratici non si poteva "capire quali tendenze metodologiche rendono omogenea larga parte della giurisprudenza continentale"[Bellomo 1988].
A garantire continuità e omogeneità nell'elaborazione dottrinale medievale e moderna è indubbiamente il linguaggio e l'uso di determinate fonti, che resero possibile ai membri della "respublica iurisconsultorum" di leggersi e di comprendersi vicendevolmente in Europa, al di sopra e al di là dei confini istituzionali e religiosi.
È anche vero, però, che nuove elaborazioni serpeggiano all'interno di questo mondo apparentemente compatto e coerente, una nuova strumentazione concettuale si interseca e si intreccia con la precedente, a volte in modo lento e sotterraneo, a volte con rotture. Il mondo dei giuristi, inoltre, non può non reagire, partecipando attivamente alle sfide che vengono da più fronti – si pensi ai processi di costruzione statale, all'incontro con i nuovi mondi, alla formazione di un mercato internazionale del credito, o (su di un piano più prettamente spirituale) alla rottura dell'unità religiosa dell'Europa, alle nuove ideologie storiche e filosofiche: quale parte ha avuto la "nuova scienza" cinque-seicentesca nella (ri)elaborazione del concetto "antico" di legge di natura?
Non è quindi un caso che nel XVI secolo trovino origine e poi sviluppo sia le (diverse) correnti dell'umanesimo giuridico sia quelle che possono essere ascritte alla cosiddetta "seconda scolastica": Vitoria, Covarrubias, Vázquez de Menchaca, ad esempio, interagiscono con Bodin, du Moulin, Hotman (autori tutti con più di un "volto"), con esponenti del mondo luterano quali Oldendorp, o erasmiani come Zasius. I giuristi italiani non sono certo insensibili né restano disinformati, soprattutto in talune aree di "confine", o in realtà politicamente più connotate, o in ambiti parzialmente privilegiati come gli "studia" universitari.
A fronte di un controllo attivo della censura ecclesiastica si contrappongono sia la circolazione libraria clandestina sia la necessità da parte degli apparati statali di proteggere i propri uomini. Negli ambienti di Curia si guarda senz'altro con grande diffidenza a un Vitoria o a un Covarrubias, ma sono autori "intoccabili", mentre altri saranno costretti al silenzio, all'autocritica o a pratiche "nicodemitiche".
In questo quadro culturale si colloca il nuovo ruolo giocato dall'azione degli stati a livello sia di amministrazione (a incominciare da quella della giustizia, oggetto di dibattiti e riforme ininterrote) sia di pratiche legislative.
Una delle idee-guida dell'esperienza moderna, infatti, è quella che subordina la legge all'autorità sovrana. Il concetto ha indubbie e notorie origini medievali, ma non si può sottovalutarne il diverso rilievo a partire almeno dalla metà del Quattrocento, destinato a crescere nei secoli successivi [Costa; De Lagarde; Pennington]. L'assioma è talmente forte che un illustre giurista come il cardinal De Luca non solo negò validità alle fonti romane estranee al Corpus iuris civilis giustinianeo così come era stato trasmesso dalla consuetudine, ma pose in discussione la vigenza dello stesso Decretum Gratiani ("istud non habet legis vel canonum auctoritatem, cum privati Doctoris collectionem contineat"); giungeva a tale drastico giudizio amplificando un parere espresso da un canonista spagnolo come Francisco Peña, che si riallacciava a sua volta ad una tradizione esegetica tre-quattrocentesca. Quello che può colpire non è la (maggiore o minore) innovatività di un tale concetto, quanto la sensibilità nuova che si percepisce in queste parole.
Questa preminenza del ruolo della legge "sovrana" fu forse più auspicata che effettivamente ed estesamente realizzata [per la Francia si vedano le considerazioni di Durand]. Un ambito particolare di studi è quello indirizzato verso il concetto di "legge fondamentale", "costituzione", di cui (sia a livello europeo sia italiano) sono stati indagati in modo prevalente gli aspetti dottrinali e consuetudinari. Per l'Italia in particolare resta ancora da portare alla luce quelle che erano le effettive pratiche nelle singole esperienze statuali; in proposito si possono infatti riscontrare anche significative difformità di giudizio (ad esempio in un recente e importante saggio sulla storia giuridica tardo-medievale si assimila il sistema di governo veneziano ad una forma di monarchia [Cortese]).
La (apparente) centralità del fenomeno legislativo, però, non deve far dimenticare altre dimensioni dell'esperienza giuridica ugualmente significative: l'esercizio della "iurisdictio" può essere presa a cifra di un complesso di problemi che riguardano l'insieme delle pratiche del diritto (e delle stesse dottrine). Come è enunciato nei progetti particolari delle unità di ricerca, una significativa porzione di problemi connessi alla costruzione e trasformazione degli ordinamenti giuridici è connessa con singoli aspetti di esercizio della "iurisdictio": dal problema dei rapporti stati-Chiesa alla questione feudale, dalle immunità territoriali alla concreta organizzazione della giustizia (laica ed ecclesiastica).
Anche per quanto concerne gli aspetti più specifici della storia della cultura giuridica moderna, risulta evidente che un fenomeno complesso quale quello dell'umanesimo giuridico necessita ancora lavori di scavo e di approfondimento tematici: l'esperienza (soprattutto francese) tende ad essere messa "tra parentesi", quasi un incidente di percorso, perché sarebbe stata poco funzionale alle esigenze della pratica ("Si Cujas comblait d'aise les érudits, il n'était d'aucun secours aux praticiens. En face du bartolisme condamné, la nouvelle école ne constituait pas une alternative réaliste" [Carbasse]; "the sixteenth-century school of legal humanism … probably did not to the same extent meet the needs of legal practice" [Wijffels 1992]).
Or bene, se è (ipoteticamente) vero che determinate ricerche storico-antiquarie siano state sostanzialmente irrilevanti per la pratica forense, non si può dimenticare quanto il problema storico della trasmissione dei due grandi "corpora" della tradizione giuridica medievale abbia condizionato cultura (e prassi) nel corso del Cinquecento: l'edizione torelliana del Digesto incise profondamente sulle pratiche editoriali successive; tutte le iniziative post-tridentine di edizione del Decretum e delle Decretales, così come i diversi progetti di preparazione di un "liber septimus", rinviano, da un lato, a tematiche tipiche della filologia umanistica, e, dall'altro, a questione cruciali della storia giuridica e politica.
D'altro canto la leggenda di una cultura giuridica italiana impermeabile alle novità d'oltralpe risulta, appunto, parzialmente "leggendaria": nelle biblioteche dei giuristi italiani (così come nelle pagine delle loro opere) circola molta più aria nuova di quanto non si creda abitualmente. Se vi sono modelli "nazionali" di sviluppo del diritto (fra tutti si ricordi la questione dell'emergere del "droit français"; ma perché solitamente si dimentica, ad esempio, l'esperienza iberica?) è pur vero che si assiste ad una intensa circolazione e ad un utilizzo di prodotti culturali e di modelli provenienti da parti differenti dell'Europa continentale. In tale prospettiva non può non essere evidenziato almeno il tema della giurisprudenza dei cosiddetti grandi tribunali e della diffusione europea del genere letterario delle "decisiones". <<<



