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PROGRAMMA DI RICERCA

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Classificazione scientifico-disciplinare
Classificazione geografica
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Parole Chiave
DIRITTI; SICUREZZA; GIUSTIZIA; DIRITTI DI 4° GENERAZIONE; BIOETICA; PLURALISMO; IMMIGRAZIONE; DIRITTO ALLA PRIVACY; BANCA DATI

Tutela dei diritti e sicurezza. Profili storici, filosofico-giuridici, politici e bioetici.

Università degli Studi di Bologna
Abstract
Il progetto di ricerca è volto all'analisi degli aspetti più importanti della relazione tra tutela dei diritti e sicurezza con riferimento ai suoi profili storici, filosofico-giuridici, politici e bioetici. Si tratta di aspetti che toccano sia la dimensione nazionale, sia quella internazionale e rappresentano un momento decisivo dell'attuale riflessione teorico-applicativa in materia. A partire dal complesso carattere di questa relazione, la ricerca intende affrontare alcuni ambiti teorici e pratici che ne definiscono il campo di analisi. Il primo è relativo (a) alla teoria dei diritti ed è centrato principalmente sul rapporto tra fondazione dei diritti e ruolo che, in questa dimensione, viene assegnato ai mezzi per la loro tutela. Dal punto di vista storico (a1), questa analisi si concentrerà sul pensiero filosofico-giuridico della prima modernità e sui diversi modi nei quali i differenti paradigmi teorici dei diritti soggettivi definiscono gli strumenti di tutela. Inoltre (a2) la ricerca si soffermerà sull'evoluzione del diritto internazionale e sul ruolo delle giurisdizioni fino (a3) alle tesi rawlsiane di una "law of peoples".
In relazione al dibattito contemporaneo (b), la ricerca affronterà il rapporto tra fondazione dei diritti e sicurezza in relazione principalmente alla contrapposizione che, nell'ambito fondativo, si pone tra universalismo e contestualismo (b1). Il confronto tra queste due diverse posizioni ha lo scopo di evidenziare anche modelli alternativi di fondazione di uno schema di diritti, come quello proposto dal cosiddetto "costituzionalismo islamico" (b2). La ricerca si propone inoltre di enucleare i diversi modi attraverso i quali sono state tematizzate e risolte differenti concezioni di "sicurezza dei diritti" (b3), nonché i caratteri determinanti di un nuovo "diritto di quarta generazione", quello alla sicurezza (b4).
Per quanto riguarda la parte applicativa, la ricerca affronterà innanzitutto (c) i caratteri di una nuova categoria di diritti non necessariamente individuali ma attribuibili a soggetti collettivi o vaghi, per poi concentrarsi sul vasto ambito della bioetica (d) e su alcune delle principali problematiche che scaturiscono, al suo interno, in relazione al rapporto tra diritti e sicurezza. In relazione a questo punto, si procederà a strutturare una banca-dati on-line di normativa consolidata e altre risorse su tali temi.
Verrà poi affrontato il problema del pluralismo normativo e della libertà religiosa (e), con particolare attenzione al difficile incontro tra Cristianesimo e Islam nell'area mediterranea. L'analisi prenderà poi in considerazione anche il fenomeno dell'immigrazione attraverso lo studio di alcune esperienze, significative in quanto espressione dei bisogni legati al binomio che connette "sicurezza dei diritti" e "diritto alla sicurezza", e in relazione alla regolamentazione coercitiva dell'immigrazione. Infine (f), saranno affrontate anche le questioni etico-giuridiche legate al tema della tutela della privacy in relazione alla sicurezza con particolare attenzione alle sue implicazioni con le questioni legate alla salute e alle problematiche etiche, giuridiche e sociali dell'eugenetica. <<<

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Carla FARALLI Università degli Studi di BOLOGNA
Obiettivo del Programma di Ricerca
Obiettivo principale del progetto di ricerca è l'analisi degli aspetti più importanti della relazione tra tutela dei diritti e sicurezza con riferimento ai suoi profili storici, filosofico-giuridici, politici e bioetici. Si tratta di aspetti che toccano sia la dimensione nazionale, sia quella internazionale e rappresentano sia un momento decisivo dell'attuale riflessione teorica internazionale (parte 1), sia una sfida importante e concreta nel loro aspetto propriamente applicativo (parte 2). A partire dal carattere complesso di questa relazione, la ricerca intende affrontare innanzitutto:
1 - alcuni ambiti teorici che ne definiscono il campo di analisi. Il primo è relativo (a) alla teoria dei diritti ed è centrato principalmente sul rapporto tra fondazione dei diritti e ruolo che, in questa dimensione, viene assegnato ai mezzi per la loro tutela. Il secondo (b) riguarda la sicurezza, intesa sia come sicurezza dei diritti sia come diritto alla sicurezza.
Dal punto di vista storico (a1), questa analisi si concentrerà sul pensiero filosofico-giuridico della prima modernità e sui diversi modi nei quali i differenti paradigmi teorici dei diritti soggettivi definiscono gli strumenti di tutela. Questa indagine avrà come punto di riferimento privilegiato il modello del giusnaturalismo e le sue applicazioni relative allo statuto e alla dimensione dei diritti e quelle relative al rapporto tra gli Stati (unità IV).
La ricerca avrà poi ad oggetto (a2) l'evoluzione e il ruolo del diritto internazionale per lo sviluppo e la garanzia dei diritti. In questo campo, l'attenzione sarà rivolta alle trasformazioni del diritto internazionale e ai diversi modi nei quali può essere ipotizzato, nella prospettiva di J. Rawls, un "diritto dei popoli" volto alla creazione di relazioni paritarie tra gli Stati (a3). Si tratta in questo della valutazione di come una organizzazione monocentrica o policentrica delle diverse istituzioni internazionali possa contribuire allo sviluppo e alla tutela dei diritti. In questo stesso ambito, la ricerca intende valutare e approfondire il ruolo delle giurisdizioni per una effettiva implementazione dei diritti (unità IV).
In relazione al dibattito contemporaneo, la ricerca affronterà anche il rapporto tra fondazione dei diritti e sicurezza in relazione principale alla contrapposizione che, nell'ambito fondativo, si pone tra universalismo e contestualismo (b1). Si tratta, da un lato, delle teorie costituzionalistiche che, a partire dalle difficoltà delle fondazioni universalistiche tradizionali, hanno sviluppato nuovi modelli di giustificazione dei diritti, e, dall'altro lato, delle dottrine che mettono in evidenza la dimensione relativistica dei diritti e la loro connessione ai diversi contesti culturali e storici (unità I), con riferimento anche (b2) alla dogmatica dei diritti presente nei paesi non occidentali (teorie legate al contesto culturale islamico, dottrine derivanti dai c.d. asian values, unità IV)). Il confronto tra queste due diverse posizioni ha lo scopo di enucleare i diversi modi nei quali vengono tematizzati e risolti aspetti decisivi del rapporto tra fondazione dei diritti e sicurezza.
L'analisi delle diverse teorie sarà infatti volta anche allo studio dell'evoluzione delle diverse concezioni della sicurezza dei diritti (b3) (unità III e V) e alla definizione dei contorni di un nuovo diritto di "quarta generazione", il diritto alla sicurezza, la sua genesi nella paura e le sue diverse manifestazioni, il suo difficile bilanciamento con gli altri diritti e la peculiare importanza che esso riveste nel determinare l'effettiva tutela dalla persona (b4) (unità III e V). Importante infatti è il rapporto che viene fissato tra presenza di strutture democratiche ed effettiva esistenza dei diritti per valutarne le diverse condizioni di operatività.
A questi ambiti teorici si affianca:
2 - la riflessione sui problemi applicativi relativi al rapporto tra diritti e sicurezza.
La ricerca approfondirà dunque alcuni aspetti della tensione esistente tra domanda di "sicurezza" e garanzia e tutela dei diritti, sia in relazione (c) alla nascita recente di un nuovo elenco di diritti di "quarta generazione" riferiti a entità non più soggettive ma collettive (unità I e V), sia in relazione ad alcuni casi paradigmatici di applicazione di tale problematica.
Tra questi, una sezione particolarmente importante della ricerca si concentrerà innanzitutto sul significato che il tema della sicurezza assume in ambito bioetica (d). Tra le numerose questioni che emergono nel dibattito contemporaneo sul tema, la ricerca prenderà in considerazione i diritti dei malati, la normativa sul cosiddetto "consenso informato", la sperimentazione sui farmaci, i trapianti d'organo e i problemi di fine vita, le problematiche legate alla salvaguardia dell'ambiente e agli organismi geneticamente modificati (unità I, II e V). In relazione a tali tematiche di bioetica, inoltre, si provvederà a strutturare una banca dati on-line di normativa consolidata e altre risorse su tali temi (unità I).
Tra le questioni applicative oggetto d'indagine, verrà poi affrontato il problema del pluralismo normativo e della libertà religiosa (e), tema che riprende in chiave concreta la suddetta riflessione teorica sui diritti relativi alle culture "altre". In questo ambito la ricerca intende concentrarsi in particolare sul difficile incontro tra Cristianesimo e Islam nell'area mediterranea, ma anche su tematiche più generali come il pluralismo religioso e culturale e il problema del terrorismo (unità IV e V). Verrà dunque esaminato il fenomeno dell'immigrazione attraverso lo studio di alcune esperienze immigratorie, come quella ecuadoriana e senegalese a Genova, significative in quanto espressione dei bisogni legati al binomio che connette "sicurezza dei diritti" e "diritto alla sicurezza" (unità V). I temi dell'immigrazione saranno oggetto di analisi sociologico-giuridica anche in relazione alla regolamentazione coercitiva dell'immigrazione (unità I). La ricerca in tal senso intende valutare se l'utilizzo della coercizione produca effetti non voluti, traducendosi perciò nella inefficacia di tali politiche istituzionali e nella limitazione di diritti fondamentali.
Infine (f), saranno affrontate anche le questioni etico-giuridiche legate al tema della tutela della privacy in relazione alla sicurezza (un problema connesso in maniera decisiva allo sviluppo delle nuove tecnologie) e alla necessità di contemperare le esigenze legate a questo diritto con quelle espresse da altri diritti; un tema particolarmente rilevante in questo senso è il rapporto tra trattamento e tutela dei dati personali e diritti fondamentali (unità I). La problematica della privacy sarà in ultimo affrontata nel suo collegamento con le questioni legate alla salute e alle problematiche etiche, giuridiche e sociali dell'eugenetica (unità II). <<<
Durata
24 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
La ricerca prende avvio dall'ampio dibattito internazionale dedicato al fondamento e alla tutela dei diritti, e alla sicurezza. Uno degli aspetti decisivi di queste analisi è il loro essere incentrate, a partire da prospettive differenti, su una dimensione sia nazionale, sia internazionale.
Gli ambiti principali di queste analisi, svolte sia su un piano teorico che su un piano applicativo, possono essere così sintetizzati: (a) teoria dei diritti; (b) il tema della sicurezza, intesa sia come sicurezza dei diritti che come diritto alla sicurezza; (c) esame di nuova categoria di diritti sensibili alla tensione esistente tra diritto e sicurezza; (d) il tema della sicurezza in ambito bioetica; (e) una riflessione su pluralismo culturale e normativo, multiculturalismo, immigrazione e tutela dei diritti; (f) diritto alla privacy e sicurezza.
Il primo punto è certamente quello che ha visto i contributi più numerosi in quanto si tratta di una riflessione che tocca l'origine, le fondazioni, le tipologie e le garanzie dei diritti, e che ha prodotto diversi modelli teorici di definizione e fondamento dei diritti umani, declinandosi nei vari paradigmi fondativi – aristotelico-tomista, consuetudinario-particolarista, giusnaturalistico-universalista e repubblicano – attraverso i quali sono stati concepiti i diritti soggettivi dal XVI all'inizio del XIX secolo.
Le moderne Dichiarazioni dei diritti, ad esempio, accolgono il paradigma giusnaturalistico e universalistico, che attribuisce taluni diritti soggettivi a tutti gli uomini in quanto tali. Fra questi diritti, esse sembrano assegnare un ruolo di rilievo al diritto alla sicurezza, indicato già tra i "diritti innati" nella Dichiarazione dei diritti della Virginia (sez. II), tra i "diritti naturali ed imprescrittibili" nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 (art. 2), e in quella del 1793 (art. 2), tra i "diritti dell'uomo" nella Dichiarazione dei diritti e dei doveri anteposta alla Costituzione francese del 1795 (art. 1). La stessa Dichiarazione Universale dei diritti umani (1948), come è noto, afferma che «ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona» (art. 3).
Per quanto riguarda il dibattito più recente, esso si è incentrato su alcuni nuclei fondamentali che ne rappresentano i punti di snodo più importanti. In particolare, la teoria giuridica e politica contemporanea ha posto al centro dell'analisi (b1) il rapporto tra universalismo e contestualismo dei diritti. Si tratta di due diverse fondazioni: le prime, che si richiamano in chiave normativa e come paradigma alla Dichiarazione Universale dei diritti del 1948, sostengono la possibilità di una giustificazione tendenzialmente universalistica dei diritti, mentre le seconde mettono in evidenza le difficoltà teoriche e le potenziali antinomie di tali posizioni e propongono una giustificazione dei diritti legata a criteri relativistici connessi ai diversi contesti culturali e storici. Al primo tipo di fondazione appartengono un'ampia serie di teorie contemporanee: basti ricordare, tra i più importanti, i diversi approcci "proceduralisti" (quali quelli di J. Rawls e dell'etica del discorso di K.O. Apel, J. Habermas e R. Alexy) e quelli legati a giustificazioni di tipo morale (ad es., R. Dworkin e A. Gewirth). Queste fondazioni sostengono, in chiave giuridica, una prospettiva "normativa" che risolve i diritti nella loro costituzionalizzazione e formulazione positiva. Al secondo approccio possono essere ascritte posizioni in generale "relativistiche" che vanno dal liberalismo "multiculturalista" (ad es., di J. Raz, W. Kymlicka, J. Waldron), al comunitarismo (ad es. di C. Taylor, M. Walzer, A. MacIntyre, M.J. Sandel), al neo-repubblicanesimo (ad es. di F. Michelman, C. Sunstein, Ph. Pettit), fino ai Critical Legal Studies, al femminismo, e all'analisi economica del diritto. Questi approcci sostengono una prospettiva giuridica che si basa sul rapporto tra diritti e efficacia e, perciò, rinviano alla esistenza di condizioni storiche e culturali per la loro affermazione. Tra queste due alternative è poi possibile individuare posizioni "intermedie" che cercano di sviluppare una sorta di "universalismo minimo" volto al contemperamento delle differenze culturali (si veda la posizione di M. Ignatieff). La contrapposizione universalismo/contestualismo tocca una serie di questioni importanti quali quella relativa al modo nel quale è possibile dare veste giuridica alle diverse rivendicazioni e valori e quella che riguarda le condizioni necessarie (giuridiche, culturali, storiche) per l'affermazione dei diritti. A questo tema è legato (b2) il ruolo che può essere assegnato ai valori dell'individualismo liberale per il processo di sviluppo dei diritti nei paesi nei quali prevalgono concezioni "comunitarie" della vita politica (quali quelle legate agli "asian values"). In questo caso, si tratta di stabilire se tali valori individualistici possono essere visti come un prerequisito necessario della affermazione dei diritti o, al contrario, se essi rappresentano una sorta di colonizzazione dei valori occidentali su altre culture.
Per indagare questo tema in una prospettiva storica è necessario prendere in considerazione innanzitutto la letteratura relativa ai tre grandi momenti dell'evoluzione del diritto internazionale: dapprima l'età dello jus gentium medievale caratterizzato dall'esistenza di una respublica christiana, all'interno della quale il papato e l'impero costituivano un'unità. In secondo luogo, l'affermazione, a partire dalla fine del Quattrocento, del "sistema degli Stati" (Dehio), le cui relazioni furono definite dallo jus publicum europaeum fino al sec. XX. In questo secondo periodo si interruppe la tradizione medievale della "guerra giusta". Venne meno infatti la necessità della "justa causa" per legittimare una guerra, giacché ad essa si sostituì il concetto di "justus hostis". Infine, in una terza fase, maturò la crisi dello jus publicum europaeum. Questa crisi si è manifestata in seguito alla Prima guerra mondiale e si è approfondita nel periodo 1919-1939. A partire da questa fase si è imposta la ricerca di un nuovo ordine giuridico e politico mondiale segnato dal confronto dei valori dell'Occidente con altri sistemi di valori: dapprima con i regimi comunisti e ora con altre civiltà, in particolare quella islamica.
Su quest'ultimo punto, a sua volta, la base di partenza è rappresentata, da una parte, dall'ampia letteratura sulla concezione dei diritti dell'uomo nell'Islam e,in particolare, sulle proposte di reinterpretazione della shari'a allo scopo di valorizzare l'ispirazione originaria e universalistica del Corano contro i condizionamenti storici che hanno impedito una interpretazione universalistica dei diritti umani (An-Na'im). Ciò pone le basi per considerare il dibattito sul "costituzionalismo islamico" a partire dalla letteratura che sottolinea la distinzione tra la persistenza dei principi e la mutevolezza della loro applicazione (B. Tibi), così come la graduale autonomizzazione del diritto, in seguito ai processi di codificazione nel mondo islamico a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, e la progressiva riduzione della Shari'a ad un insieme di principi morali (Dupret).
Il dibattito sulle odierne trasformazioni del diritto internazionale si è inoltre sviluppato con riferimento alla individuazione dei principi che debbono fondare la coesistenza di popoli appartenenti a civiltà e culture diverse. Un buon punto di partenza in proposito è sicuramente rappresentato dai più recenti lavori di J. Rawls e dal dibattito che essi hanno suscitato (S. Hofmann).
A questo ambito teorico si affianca la riflessione sui problemi di applicazione dei diritti. Il dibattito contemporaneo ha posto in evidenza soprattutto alcuni aspetti. Tra questi hanno una rilevanza particolare quelli relativi (b1) alla nascita di diritti fondamentali di "quarta generazione", stimolati anche dallo sviluppo della biomedicina e delle biotecnologie, comprendenti categorie eterogenee che vanno dalle garanzie contro la manipolazione genetica all'autodeterminazione in materia bioetica, alla difesa dell'ambiente, alla riservatezza, alla pace ecc. Caratteristica peculiare di questi diritti è il loro riferimento ad una richiesta di sicurezza come assenza di timore e certezza di fronte agli abusi del potere, nell'ambito del sistema giuridico e in relazione al soddisfacimento di necessità fondamentali (così già Peces Barba nella sua Teoria dei diritti fondamentali del 1991). Altra loro caratteristica è il non essere, per lo più, riferibili ad un soggetto individuale. La loro titolarità infatti è riferita a gruppi, popoli e a soggetti sempre più indefiniti, come le "generazioni future". E' in questo che sta l'elemento critico, sul piano strettamente giuridico, di questi diritti, in quanto questa loro caratteristica rende difficile l'individuazione della parte legittimata ad agire ed il detentore dell'obbligo corrispondente. Ne risulta un panorama di complessa e difficile decifrazione caratterizzato da rivendicazioni esprimenti bisogni e disagi nascenti spesso dalla mancanza di una regolamentazione giuridica dei fenomeni.
All'interno di questo panorama, anche il c.d. "diritto alla sicurezza" sembra aver perso quel suo connotato originario di "diritto assoluto ai diritti" (Hegel), o di "diritto umano ai diritti civili" (Preuβ), che sembrava rivestire all'atto della sua prima consacrazione nella dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. Mentre all'articolo 2 della dichiarazione francese di fine Settecento, con la formula "diritto alla sicurezza" si faceva riferimento alla sola pretesa di mantenimento e stabilità nel tempo dei diritti naturali che erano stati positivizzati come diritti fondamentali del cittadino, oggi la stessa formula spesso manifesta una valenza ideologica: almeno nei casi in cui tende ad operare come criterio selettivo di alcuni diritti di gruppi privilegiati e/o come artificio diretto a limitare la "sicurezza dei diritti", in particolare di coloro che appartengono a categorie socialmente più svantaggiate (è il caso degli stranieri e dei "diversi" in generale).
A fianco e a rafforzamento di questa problematica stanno poi altri complessi rapporti di estrema attualità.
Innanzitutto, le nuove possibilità e le potenzialità offerte dal progresso delle scienze biologiche e biomediche e dalle tecniche biomediche e biotecnologiche nei settori della cura, della produzione agricola e animale propongono situazioni nuove che prospettano rischi di lesione di diritti fondamentali degli individui e della collettività, rispetto ai quali le norme giuridiche e sociali non sempre offrono garanzie sufficienti per la loro tutela.
Numerose questioni prospettano concreti e specifici rischi di lesione dei diritti: tra queste, ad esempio, la condizione dei malati, l'«eugenetica», gli organismi geneticamente modificati e la salvaguardia dell'ambiente.
Sul tema della condizione dei malati appare specialmente importante considerare i rischi di lesione dei loro diritti fondamentali con particolare riferimento ai seguenti aspetti: l'accettazione/il rifiuto delle cure mediche, la sperimentazione dei farmaci, i trapianti d'organo, le scelte di fine vita. In tutti questi aspetti vi è un serio rischio di violazione dei diritti fondamentali dei cittadini e delle cittadine. Più specificamente:
1) Per quanto concerne l'accettazione/il rifiuto delle cure innanzi occorre considerare anzitutto il problema dell'informazione e della raccolta del consenso alle cure, analizzando nei dettagli le garanzie e la reale efficacia della normativa sul cosiddetto "consenso informato"; in secondo luogo occorre valutare la concreta possibilità di utilizzare le cosiddette Carte di autodeterminazione come strumento per la piena realizzazione delle volontà dei malati, anche di coloro che non sono più in grado di esprimerle in modo autonomo.
2) Per quanto attiene la sperimentazione sui farmaci, occorre prendere in considerazione e valutare la normativa esistente sia per quanto riguarda l'effettività del consenso espresso dalle persone che si sottopongono alle sperimentazioni sia per quanto riguarda la reale ed effettiva informazione che viene loro data sia infine per quanto riguarda gli strumenti di garanzia che la normativa sulla sperimentazione farmacologica offre, tramite in particolare il controllo operato dai comitati etici locali.
3) Per quanto attiene i trapianti di organo, i temi di maggiore interesse riguardano l'organizzazione e la gestione delle liste di attesa, i problemi posto dei trapianti da vivente, la discussione sulla realizzabilità sociale del cosiddetto silenzio/assenso. Sotto questi aspetti occorre soprattutto soffermarsi, da un lato, sul problema dell'informazione all'opinione pubblica sia relativamente ai criteri che vengono attualmente utilizzati per la realizzazione delle liste di attesa dei malati, sia relativamente alle modalità di espressione del consenso/dissenso alla donazione e, dall'altro lato, sul problema dell'effettività dei criteri del consenso informato per quanto attiene ai trapianti di organo da vivente.
4) Per quanto attiene ai problemi di fine vita appaiono di particolare interesse i seguenti temi specifici: l'accanimento terapeutico, valutando l'efficacia della norma giuridica; le cure palliative, verificando le reali possibilità di accesso a tali cure in relazione alle diverse malattie incurabili; il suicidio assistito e l'eutanasia, anche con riferimento da una parte ai diversi progetti di legge che sul tema sono stati presentati in Parlamento.
Sul tema dell'«eugenetica» appare soprattutto interessante considerare i problemi etici, giuridici e sociali che la terapia genica e la diagnosi genetica sollevano in relazione ai rischi di lesione dei diritti fondamentali, quali quello alla privacy, all'identità genetica, alla salute, alla differenza e alla non discriminazione. In particolare occorre soffermarsi sul problema della tutela dei diritti delle persone handicappate, che non rispondono ai criteri di "normalità" della nostra società; sul problema del diritto alla privacy per coloro che si sottopongono a test genetici e sulla necessità di prevedere delle regole che garantiscano la piena libertà di accesso o di rifiuto a tali diagnosi da parte dei cittadini e delle cittadine; sul problema della ricerca sugli embrioni umani e più in generale sulle cellule staminali.
Sul tema degli organismi geneticamente modificati e su quello della tutela dell'ambiente sembrano temi particolarmente rilevanti per quanto attiene ai rischi di lesione di diritti fondamentali quello delle garanzie di tutela dei diritti alla salute, alla libertà di scelta del consumatore (sia di non consumare ogm, sia di poterli comprare) e alla biodiversità, intesa come diritto collettivo, e alla tutela dai pericoli di inquinamento. Sotto questo profilo appare inoltre importante considerare il problema degli xenotrapianti sempre dal punto di vista della tutela della salute delle persone.
Infine, altre tematiche rilevanti in relazione al rapporto tra diritti e sicurezza sono quelle relative a sicurezza e privacy (intesa in senso ampio) e alla disciplina normativa dei fenomeni migratori. Nel primo caso, si tratta del difficile bilanciamento tra diritto collettivo alla sicurezza e diritto individuale alla privacy. Il dibattito si incentra tra posizioni che rivendicano la priorità al diritto individuale e quelle che sostengono la necessità di un contemperamento, in chiave proporzionale, delle diverse esigenze. Anche l'ultimo tema, infine, pone la necessità di un confronto tra esigenze collettive, legate non solo alla sicurezza, ma anche a motivazioni di tipo economico e culturale, e diritti individuali, poiché si tratta di valutare la legittimità di misure coercitive, finalizzate al contrasto dell'immigrazione irregolare, che toccano direttamente alcuni diritti umani fondamentali. <<<