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PROGRAMMA DI RICERCA

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Bibliografia
- ARIOLLI-BELLINI, Una nuova ipotesi di incompatibilità del giudice tra rigide previsioni processuali e orientamenti giurisprudenziali evolutivi, in Cassazione penale, 2004, p. 174;
- DE RISIO, Udienza preliminare, incompatibilità del g.u.p. e sentenza di non luogo a procedere per insufficienza di prove: natura e incongruenza nell'evoluzione del dibattito dottrinale e giurisprudenziale, in Giurisprudenza di merito, 2004, p. 948;
- DI DEDDA, Natura dell'udienza preliminare e livelli di invalidità degli atti introduttivi, in L' indice penale, 2004, p. 327;
- FALATO, Sull'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. tra la richiesta di rinvio a giudizio e l'udienza preliminare, in Cassazione penale, 2004, p. 2283;
- MANCUSO, Avviso di fissazione dell'udienza preliminare, vocatio in iudicium e regime delle nullità; in L' indice penale, 2004, p. 343-356;
- CAPITTA, Nuova fisionomia della udienza preliminare e tutela della imparzialità del g.u.p., in Cassazione penale, 2003, p. 3357;
- CASATI, L'udienza preliminare come giudizio "di" merito, in Cassazione penale, 2003, pp. 3368-3379;
- AMODIO, L’udienza preliminare nel nuovo processo penale, in Cassazione penale, 1988, p. 2172;
- BIELLI, Natura e funzione dell’udienza preliminare, in Giustizia penale, 1991, III, c. 262;
- CARRERI, Il giudice dell’udienza preliminare: giudice di rito o giudice di merito?, in Cassazione penale, 1994, p. 2836;
- DI CHIARA, L’incompatibilità endoprocessuale del giudice, Giapichelli, Torino, 2000;
- SPANGHER, Le ricostruzioni - molto diverse - della Corte costituzionale sul ruolo dell’udienza preliminare, in Giurisprudenza cosituzionale., 2001, p. 1963;
- FERRAIOLI, La separazione delle fasi: limiti e proiezioni di uno schema, in Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, vol. II, Giuffré, Milano, 2000;
- GROSSO, “Il processo penale dopo la legge Carotti”, in Diritto e procedura penale, 2000, p. 287;
- GALANTINI, La nuova udienza preliminare, in Amodio-Galantini, Giudice unico e garanzie difensive. La procedura penale riformata, Giuffré, Milano, 2000, p. 104;
- RIVELLO, La Corte costituzionale amplia l’area dell’incompatibilità in relazione alla fase dell’udienza preliminare, in Giurisprudenza cosituzionale, 2001, p. 1964;
- DALIA, L’apparente ampliamento degli spazi difensivi nelle indagini e l’effettiva anticipazione della “soglia di giudizio”, in AA. VV., Le recenti modifiche al codice di procedura penale, Vol. I, Le innovazioni in tema di indagini e dell’udienza preliminare, a cura di KALB, Giuffrè, Milano, 2000, p. 10.
Parole Chiave
UDIENZA PRELIMINARE; CONTENIMENTO TEMPI PROCESSUALI

L'UDIENZA PRELIMINARE E IL CONTENIMENTO DEI TEMPI PROCESSUALI

Università degli Studi di Bari
Abstract
L'udienza preliminare è una fase processuale volta ad assicurare, con il filtro delibativo, la non instaurazione di giudizi superflui.
L'esperienza applicativa, tuttavia, ha messo in evidenza come la normativa attuale non consenta un autentica ed efficace operazione selettiva. La conseguenza, alquanto negativa, è l'approdo di numerosi procedimenti alla fase del dibattimento anche quando questo non è necessario con notevole dispendio di energie processuali.Occorre che l'ordinamento disponga, al suo interno, di efficaci autocorrettivi capaci di effettuare le necessarie operazioni valutative in ordine ai procedimenti che, per consistenza probatoria, siano meritevoli di giungere alla fase del giudizio. Sebbene dei tentativi, in tal senso, siano stati effettuati dal legislatore (si pensi ad esempio, alla facoltà riconosciuta al giudice, ai fini della sentenza di non luogo a procedere, di tener conto delle circostanze attenuanti, nonchè applicare l'art. 69 c.p. in tema di concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti limitatamente all'anticipazione di una pronuncia estintiva del reato) questi non possono reputarsi sufficienti, alla luce dei risultati che si sono conseguiti.Se l'intento è quello di valorizzare questa fase processuale e di renderla effettivamente "filtro delle imputazioni azzardate", appare opportuno chiarire la portata giuridica del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare. Sin dalle prime applicazioni della disciplina dell'udienza preliminare, si era sovente rilevato com il giudice fosse chiamato svolgere una delibazione di carattere processuale sulla necessità di dare seguito alla fase dibattimentale, escludendo che il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare potesse essere assimilato a una decisione sul merito. La nuova disciplina dell'udienza preliminare introdotta dalla legge 479/99 ha modificato la fisionomia e i profili funzionali dell'udienza preliminare: la decisione che conclude l'udienza preliminare ex art. 425, comma 3 c.p.p. consente al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere " anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio": questa formula richiama, da una parte quella prevista dall'art. 530, comma 2, c.p.p. per l'assoluzione dibattimentale, dall'altra, quella prevista dall'art. 125 disp. att. c.p.p. in materia di archiviazione. Non solo. Si pensi al conferimento di nuovi poteri istruttori al giudice dell'udienza preliminare: questi, infatti, ai sensi dell'art. 421-bis c.p.p., può indicare, qualora ravvisi l'incompletezza delle indagini preliminari, al pubblico ministero le ulteriori indagini da compiere. E, ancora, il giudice, ai sensi dell'art. 422 c.p.p., può decidere di procedere all'integrazione probatoria assumendo d'ufficio le prove decisive in vista di una sentenza di non luogo a procedere. La nuova previsione ha recepito l'orientamento secondo il quale la conclusione del procedimento giunto all'udienza preliminare è consentito non solo in presenza di prove di innocenza o in assoluta mancanza di prove a carico, ma anche nell'ipotesi di insufficienza o contraddittorietà della prova di colpevolezza, alla stregua di quanto accade nella decisione conclusiva del giudizio. Restituire all'udienza preliminare la sua funzione di filtro passa, innanzi tutto, da una "rivisitazione" delle regole di giudizio che presidiano la decisione dell'udienza preliminare. Sicchè, appare opportuno svincolarsi da una concezione di regola di giudizio dell'udienza preliminare che, facendo uso oltre misura dell'art. 125 disp. att. c.p.p., richiede una prognosi circa l'evoluzione del compendio probatorio dell'accusa nella successiva istruttoria dibattimentale. <<<

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Vincenzo Roberto GAROFOLI Università degli Studi di BARI
Obiettivo del Programma di Ricerca
L'esigenza di evitare che procedimenti dai contenuti probatori inconsistenti giungano alla fase dibattimentale ha portato il legislatore a rivedere più volte la disciplina dell'udienza preliminare.
La ricerca, sulla scia di questo dato fattuale, si pone come scopo, quello di offrire soluzioni nuove, anche de iure condendo, che siano capaci di valorizzare questa fase.
Il punto di partenza sarà rappresentato da un'analisi approfondita delle ragioni che hanno ridotto, nonostante gli interventi legislativi, la funzionalità di tale fase. Successivamente, occorrerà proporre soluzioni in grado, di dare dignità di fase di giudizio all'udienza preliminare, pur senza modificarne la natura di vocativo in jiudicium. All'uopo sarà necessario fare perno su nuovi criteri di giudizio che, evitando di spingersi fino ad effettuare veri e propri giudizi prognostici sul sviluppo probatorio dibattimentale, siano equiparabili a quelli utilizzati al termine del giudizio. <<<
Durata
24 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
L'udienza preliminare è una fase processuale volta ad assicurare, con il filtro delibativo, la non instaurazione di giudizi superflui.
Ma l'esperienza applicativa di un quindicennio ha messo in evidenza come la normativa attuale non consenta un autentica ed efficace operazione selettiva. La conseguenza, alquanto negativa, è l'approdo di numerosi procedimenti alla fase del dibattimento anche quando questo non è necessario e il procedimento si sarebbe potuto concludere anche prima.
Una soluzione può essere data dal potenziamento dei procedimenti c.d. "alternativi", ma questo non sposta il problema: l'obiettivo è quello di evitare che procedimenti dai contenuti "evanescenti" arrivino alla fase conclusiva, cioè al giudizio, sia esso conseguente al procedimento ordinario o a un procedimento alternativo.
In sostanza, l'ordinamento deve possedere al suo interno, una serie di efficaci "autocorrettivi" (si pensi, ad esempio, alla facoltà riconosciuta al giudice, ai fini della sentenza di non luogo a procedere, di tener conto delle circostanze attenuanti, nonché applicare l'art. 69 c.p. in tema di concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti limitatamente all'anticipazione di una pronuncia estintiva del reato) che siano capaci di selezionare i procedimenti meritevoli di giungere alla fase del dibattimento, con notevole vantaggio per le economie processuali e per la fiducia che i cittadini ripongono nel sistema giudiziario.
L'udienza preliminare, l'ultimo "baluardo" prima del dibattimento, ha proprio questa funzione (oltre ad essere la fase adibita alla scelta dei riti alternativi). Ma perché questa possa essere svolta in modo davvero efficace è necessario, in primo luogo, chiarire la portata giuridica della decisione che conclude questa fase.
Nel definire la natura dell'udienza preliminare, si era sovente rilevato come il giudice fosse chiamato a svolgere una delibazione di carattere processuale sulla necessità di dare seguito alla fase dibattimentale, escludendo che il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare potesse essere assimilato a una decisione sul merito .
L'originaria fisionomia dell'udienza preliminare, così come era stata delineata dal testo originario del codice di procedura penale, era stata concepita in funzione di "filtro delle imputazione azzardate" , con l'obbligo per il giudice dell'udienza preliminare di verificare semplicemente la fondatezza della richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pubblico ministero. Neanche con la prima modifica dell'art. 425 c.p.p., avvenuta nel 1993 con la legge n. 105 che ha eliminato la parola "evidente" in riferimento alle regole di giudizio, si era riuscito ad avere un mutamento della fisionomia dell'udienza preliminare, eliminando la natura meramente processuale della decisione conclusiva .
La Corte costituzionale, in aperto contrasto con l'interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione , aveva già da tempo affermato che la decisione emessa al termine dell'udienza preliminare non contiene in re ipsa una valutazione di merito di portata tale da coinvolgere l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza. Di talché, nell'ipotesi di rinvio a giudizio per un reato per il quale è stata applicata una misura cautelare e in assenza di nuovi elementi, non è preclusa al Tribunale del riesame la valutazione della "qualificata probabilità di colpevolezza" richiesta perché si possa parlare di "gravi indizi" di cui all'art. 273 c.p.p.
La nuova disciplina dell'udienza preliminare introdotta dalla legge 479/99 ha modificato la fisionomia e i profili funzionali dell'udienza preliminare, ormai non più tesa ad una verifica di natura meramente processuale sulla idoneità del procedimento ad addivenire alla fase dibattimentale, bensì ricostruita in funzione di giudizio preliminare sul merito della fondatezza dell'imputazione. La radicale trasformazione dell'udienza preliminare emerge da un assetto normativo che, oltre a delineare nuovi e più ampi poteri al GUP, apporta una serie di sostanziali novità in ordine alla regola di giudizio con riguardo alla sentenza di non luogo a procedere.
È noto che la decisione che conclude l'udienza preliminare ha assunto una diversa e maggiore pregnanza, in relazione alla nuova disposizione prevista nell'art. 425, comma 3 c.p.p. che consente al giudice la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere "anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio": questa formula richiama, da una parte quella prevista dall'art. 530, comma 2, c.p.p. per l'assoluzione dibattimentale, dall'altra, quella prevista dall'art. 125 disp. att. c.p.p. in materia di archiviazione .
Ma la nuova fisionomia del giudizio conclusivo dell'udienza preliminare è supportato anche dalle altre modiche che sono state apportate con la c.d. "legge Carotti" .
Si pensi, innanzi tutto, al conferimento di nuovi poteri istruttori al giudice dell'udienza preliminare: il giudice, infatti, ai sensi dell'art. 421-bis c.p.p., può indicare, qualora ravvisi l'incompletezza delle indagini preliminari, al pubblico ministero le ulteriori indagini da compiere. Non solo, ai sensi dell'art. 422 c.p.p., può decidere di procedere all'integrazione probatoria assumendo d'ufficio le prove decisive in vista di una sentenza di non luogo a procedere . Va da sé, che il mutamento funzionale dell'udienza preliminare, verso la realizzazione di quelle finalità garantistiche proprie di una fase processuale che ha come scopo quello di impedire che "imputazioni azzardate" giungano sin al dibattimento, provoca l'accrescimento delle potenzialità operativa del giudice dell'udienza preliminare in relazione all'integrazione ex officio delle prove decisive a discarico. D'altro canto, anche il compendio probatorio su cui il giudice deve fondare la propria decisione non è più solo costituita dagli elementi probatori offerti dal pubblico ministero, ma anche ed eventualmente da quelli prodotti dalle difese delle parti private ai sensi dell'art. 391-octies c.p.p.
Anche la disciplina della documentazione dell'udienza preliminare depone in questo senso: la forma riassuntiva, come in precedenza, rimane la regola di compilazione del verbale di udienza preliminare (art. 140, comma 2 c.p.p.); tuttavia, ai sensi dell'art. 420, comma 4 c.p.p., il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con l'ausilio della stenotipia .
La nuova previsione ha recepito l'orientamento secondo il quale la conclusione del procedimento giunto all'udienza preliminare è consentito non solo in presenza di prove di innocenza o in assoluta mancanza di prove a carico, ma anche nell'ipotesi di insufficienza o contraddittorietà della prova di colpevolezza .
È opportuno, in questo senso, svincolarsi da una concezione di regola di giudizio dell'udienza preliminare che, facendo uso oltre misura dell'art. 125 disp. att. c.p.p., richiede una prognosi circa l'evoluzione del compendio probatorio dell'accusa nella successiva istruttoria dibattimentale, nel senso che il giudice dell'udienza preliminare, in presenza di elementi insufficienti o contraddittori, deve comunque rinviare a giudizio l'imputato se ritiene probabile (!) che nella successiva fase dibattimentale, vi potrà essere uno sviluppo degli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari, ai fini della decisione di condanna. Non è concepibile che il processo penale, in presenza di elementi insufficienti o contraddittori, continui sulla base di un mero giudizio di possibile integrazione nella successiva fase dibattimentale . E' in gioco la stessa funzione del processo come sistema di garanzia per la persona.
Il dato letterale dell'art. 425, comma 3, c.p.p. impone di superare il criterio della "probabilità" della conferma dell'ipotesi accusatoria nel dibattimento . Ai fini del rinvio a giudizio è richiesto uno standard di convincimento di grado superiore che, sebbene non sia identico a quello previsto a conclusione del giudizio, quanto meno sia capace di escludere qualsiasi epilogo assolutorio in fase dibattimentale .
D'altro canto, la possibilità per il giudice dell'udienza preliminare di effettuare un giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti ai fini della pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere in ordine al raggiungimento del termine prescrizionale del reato (art. 425, comma 2 c.p.p.), rende palese ipso facto come la valutazione conclusiva di questa fase abbia natura prettamente di merito . Anche se, va detto, lo "sparti acque" fra l'orientamento che voleva il giudizio conclusivo dell'udienza preliminare come una pronuncia meramente processuale e quello più efficace al fine di scongiurare il pericolo di dibattimenti inutili, vale a dire la concezione del giudizio del GUP in termini di vera e propria pronuncia di merito, lo si è avuto con l'ampliamento della sfera di operatività della disciplina dell'incompatibilità del giudice. Anzi, potremo dire che proprio il mutamento funzionale di questa fase ha reso necessario un intervento più incisivo dell'istituto dell'incompatibilità del giudice .
Invero, nell'ipotesi in cui vi siano pronunce dello stesso giudice dell'udienza preliminare sulla medesima res iudicanda, l'effetto che si produce qualora esse si considerino "atti compresi nella logica del giudizio" comporta la necessità di includere queste determinazioni assunte in udienza preliminare nell'ambito dell'istituto dell'incompatibilità. Poiché non avrebbe senso salvaguardare l'imparzialità e la terzietà del giudice, tramite l'estensione della disciplina dell'incompatibilità al caso de quo, se questi non debba prendere una decisione suscettibile di essere influenzata da una decisione assunta precedentemente, allora dobbiamo ritenere la decisione conclusiva dell'udienza preliminare una vera e propria decisione sul merito .
Questa regola iuris, tra l'altro, trova conferma nel fatto che la nuova normativa prevede ampie possibilità di colmare le lacune delle indagini preliminari.
In tal senso non appaiono degne di essere accolte le censure che, muovendo dall'art. 111, comma 4 Cost., sostengono che si potrebbe avere una violazione del contraddittorio nella formazione della prova, dato che questo si ha solo nella fase dibattimentale .
A parte il dato letterale dell'art. 111, comma 5 Cost., in forza del quale "La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato", occorre ricordare, infatti, che il contraddittorio è posto a garanzia del soggetto nei cui confronti si svolgono le indagini, dandogli il diritto di poter vagliare l'apporto probatorio degli elementi forniti dagli organi della pubblica accusa nel corso delle indagini preliminari (fase in cui, normalmente, il contraddittorio non c'è). Prova ne è il fatto che gli imputati, optando per il rito abbreviato (in realtà il codice prevede numerose ipotesi in cui l'esplicazione del contraddittorio è nella disponibilità delle parti), ha la possibilità di rinunciare al contraddittorio per addivenire a una decisione allo stato degli atti.
Nello stesso senso, recentemente, la Corte Costituzionale che, ricollegandosi a una precedente pronuncia , ha configurato la fase dell'udienza preliminare come "un apprezzamento del merito, ormai privo di quei caratteri di sommarietà che prima della riforma … erano tipici di una decisione orientata soltanto, secondo la sua natura, allo svolgimento del processo" .
Sicché, considerando che, stando alla normativa attuale, la mancata emissione della sentenza di non luogo a procedere all'esito dell'accertamento operato dal giudice, anziché tradursi in un provvedimento motivato di rinvio a giudizio, nella forma dell'ordinanza o del decreto quanto meno motivato, viene espresso in un decreto, sottratto all'onere della motivazione , appare necessario introdurre una norma che imponga al giudice dell'udienza preliminare di esporre le ragioni che lo hanno condotto a ritenere necessario il dibattimento. Sì, da trasformare il provvedimento conclusivo di rinvio a giudizio, benché continui ad aver una valenza di giudizio preliminare finalizzato alla vocativo in judicium, in una autentica decisione sul merito, in grado di dar contezza del ragionamento condotto dal giudice circa la prevedibilità di una affermazione di condanna .
È chiaro che l'inserimento di un obbligo di motivazione per il GUP orientato verso il decreto che dispone il giudizio potrebbe creare pregiudizio, qualora fosse trasmesso con il fascicolo del dibattimento a norma dell'art. 432 c.p.p., poiché il giudice del dibattimento potrebbe farsi condizionare dalla precedente interpretazione effettuata dal giudice dell'udienza preliminare.
Sarebbe il caso, pertanto, che l'art. 432 c.p.p. fosse modificato disponendo, magari, che con il fascicolo del dibattimento ex art. 431 c.p.p., non vada la parte relativa alla motivazione fornita dal giudice dell'udienza preliminare.
Solo così, si riuscirà ad evitare che procedimenti dai contenuti probatori inconsistenti arrivino al dibattimento, sulla scorta di un giudizio, peraltro non motivato, di prognosi circa la possibile evoluzione del compendio probatorio dell'accusa nella successiva istruttoria dibattimentale. Occorre "responsabilizzare" il giudice dell'udienza preliminare a prendere delle decisioni che possano comportare la fine del procedimento sin dall'udienza preliminare, mettendo in moto un meccanismo che porterà anche gli organi della pubblica accusa a valutare meglio l'idoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio, sapendo che, diversamente, il procedimento rischia di concludersi all'udienza preliminare.
Tutto ciò potrà raggiungersi solo trasformando l'udienza preliminare in un giudizio sul merito, finalizzato a valutare la innocenza o la colpevolezza ai fini dell'eventuale prosecuzione dell'azione penale e non più meramente processuale, inteso come valutazione contenutistica dell'ipotesi accusatoria. Questa è senza dubbio la soluzione più efficace per evitare dibattimenti inutili. <<<