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PROGRAMMA DI RICERCA

italiano - english
Programmi di ricerca simili:
Classificazione scientifico-disciplinare
Classificazione geografica
Bibliografia
P. CARETTI,Gli "accordi" tra Stato,Regioni e autonomie locali:una doccia fredda sul mito del "sistema delle conferenze"?,in Le Regioni n.5/2002,p.1169;
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P.CARETTI, Il sistema delle conferenze e i suoi riflessi sulla forma di governo regionale e locale,ivi,p.611;
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S.CECCANTI,Il servizio studi del Senato ricostruisce e suggerisce clausola tedesca, contestualità, limiti del bicameralismo paritario, in www.federalismi.it;
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MANGIAMELI STELIO, L’autonomia locale nel disegno della riforma costituzionale, in S. Mangiameli, La riforma del regionalismo italiano, Torino, Giappichelli, 2002;
SANDULLI MARIA ALESSANDRA, Commento all’art. 2, in L’attuazione del nuovo Titolo V, Parte seconda, della Costituzione. Commento alla legge “La Loggia” (legge 5 giugno 2003, n.131), a cura di P. Cavaleri, E. Lamarque, Torino, Giappichelli, 2004, 28 ss;
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PIZZETTI FRANCO, Le deleghe relative agli enti locali. Commento all’art. 2, in Stato, Regioni ed enti locali nella legge 5 Giugno 2003, n.131, a cura di G. Falcon, Bologna, Il Mulino, 2003, 41 ss.;
CAMERLENGO QUIRINO, Commento all’art. 4, in L’attuazione del nuovo Titolo V, Parte seconda, della Costituzione. Commento alla legge “La Loggia” (legge 5 giugno 2003, n.131), a cura di P. Cavaleri, E. Lamarque, Torino, Giappichelli, 2004, 76 ss.
PIERGIGLI VALERIA (a cura), Federalismo e devolution, atti del Convegno di Grosseto del 6 Novembre 2003, Milano, Giuffrè, 2005 (in corso di pubblicazione;
GROPPI TANIA, Autonomia costituzionale e potestà regolamentare degli enti locali, Milano, Giuffrè, 1994;
Parole Chiave
FEDERALISMO; POTESTA' LEGISLATIVA; CORTE COSTITUZIONALE; DIRITTI SOCIALI; GOVERNANCE; REGIONI; ENTI LOCALI; FUNZIONI NORMATIVE; COSTITUZIONALISMO MULTIVELLO

REGIONALISMO-FEDERALISMO TRA ISTANZE COOPERATIVE E SOLUZIONE GIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Università degli Studi di Palermo
Abstract
La riforma del titolo V, parte II della Costituzione sta conoscendo un percorso attuativo irto di difficoltà ed incertezze legate in parte alla scarsa chiarezza del nuovo testo ed in parte alla incompiutezza dello stesso disegno costituzionale. Sicché se da un lato, la nuova architettura scaturente dall'art. 114 Cost. sembra aver introdotto un sistema poliarchico in cui tutti gli elementi costitutivi della Repubblica dai Comuni allo Stato sono pariordinati, dall'altro il legislatore costituzionale non ha previsto idonei strumenti di raccordo tra i diversi livelli di governo. Ne è risultato un quadro normativo-costituzionale operante spesso sulla base di principi confliggenti che hanno contribuito ad aumentare la conflittualità Stato-Regioni e quindi hanno reso frequente il ricorso al giudice costituzionale per la risoluzione delle relative controversie. Si è assistito ad incisivi interventi della Corte costituzionale che hanno contribuito a rendere il sistema più razionale ed organico.
Muovendo dalla premessa secondo cui la riforma costituzionale ha introdotto un assetto costituzionale policentrico fondato sulla pariordinazione dei diversi livelli di governo, la ricerca si propone di affrontare i nodi problematici di aree cruciali affrontate dalla riforma (potestà legislativa statale e regionale, ripartizione della potestà amministrativa tra centro e periferia, livelli essenziali delle prestazioni, sistema degli enti locali) attraverso l'esame del contributo della giurisprudenza costituzionale e degli strumenti consensuali. <<<

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Giovanni PITRUZZELLA Università degli Studi di PALERMO
Obiettivo del Programma di Ricerca
La ricerca nel suo complesso si propone di approfondire i nuclei problematici emersi in sede di attuazione della riforma del titolo v parte II della Costituzione con particolare riguardo alle refluenze che il contributo della giurisprudenza costituzionale e l'utilizzo di strumenti consensuali sono destinati ad avere sui processi federativi in atto. In particolare sotto il primo profilo si pone il problema dell'ambito entro cui confinare la funzione arbitrale della Corte costituzionale e del punto ove può spingersi la interpretazione costituzionale per evitare di superare lo steccato proprio delle scelte politiche relative alla costruzione della forma di Stato.
Pertanto il programma di ricerca ha come obiettivo lo studio: a) dei possibili strumenti di raccordo Stato-Regioni operanti a livello intergovernativo e di quelli che dovrebbero essere messi a punto e che dovranno operare invece a livello parlamentare; b) del sistema delle garanzie e delle tutele nei confronti degli enti locali; c) della ripartizione delle funzioni amministrative fra gli enti territoriali; d) dei livelli essenziali delle prestazioni relativi ai diritti civili e sociali e degli eventuali interventi che lo Stato centrale deve assicurare ai territori con minore capacità fiscale per abitante; e) della delimitazione degli ambiti materiali di competenza legislativa dello Stato e delle regioni; f) dell'attuale ruolo assunto dalla legge statale; g) dell'individuazione delle fonti competenti a disciplinare l'ordinamento degli enti locali. <<<
Durata
24 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
Il progetto di ricerca tocca alcuni dei nervi lasciati scoperti dalla riforma costituzionale del 2001: in un momento in cui, peraltro, si profila la possibilità di ulteriori interventi di trasformazione del regionalismo (si discute, infatti, di nuove leggi di revisione costituzionale che dovrebbero incidere sulla medesima materia), la tormentata vicenda, tutt'altro che conclusa, dell'attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione, evidenzia tutte le difficoltà interpretative connesse alla ricostruzione sistematica del nuovo testo costituzionale. Molteplici, e di notevole spessore, sono le incertezze che si riverberano sull'assetto complessivo dei pubblici poteri. Il nuovo modello di federalismo-regionalismo ha profondamente rivoluzionato, infatti, il sistema delle fonti del diritto, potenziando, almeno nelle intenzioni, l'ambito della potestà normativa delle Regioni e, specularmente, costringendo ad una totale rivisitazione della funzione legislativa dello Stato. E' stata rafforzata la potestà statutaria delle Regioni (incisa già dalla l.c. n. 1/1999), così come la potestà legislativa, che sembrerebbe diventare il perno della produzione normativa dell'ordinamento repubblicano nel suo complesso, anche se rimangono da sciogliere alcuni nodi cruciali concernenti non solo l'elencazione delle materie ex art. 117 Cost., ma anche l'esatta definizione del rapporto con la potestà esclusiva dello Stato. Parimenti problematica appare la questione della potestà regolamentare delle Regioni ex art. 117, comma 6, ancora tutta da configurare in relazione delle altre fonti regionali come anche delle fonti degli enti locali. Di converso, è da chiarire quale sia il nuovo ruolo della legge statale, che pare destinata ad abbandonare il precedente ruolo di fonte a competenza generale. L'art. 117 Cost., ribalta, infatti, il precedente rapporto tra legge statale e legge regionale: sullo sfondo di un'equiparazione dei limiti generali alla potestà normativa ai sensi del primo comma, la lettura del nuovo disposto costituzionale sembra porre una "presunzione di incompetenza" a carico del legislatore statale, chiamato ad intervenire soltanto ove risulti legittimato in via esclusiva o concorrenziale, mentre ogni possibile materia nuova, cioè non inquadrabile nelle definizioni costituzionali, dovrebbe, anche in futuro, essere attratta all'ambito della competenza regionale. Non meno problematica l'implementazione del nuovo assetto delle funzioni amministrative, che sottende, con la riserva di competenza a favore dei Comuni, ai sensi dell'art. 118 comma 1, il ripensamento complessivo del ruolo degli enti locali nell'ordinamento repubblicano. Ed invero, la costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà e la nuova formulazione dell'art. 114 Cost. danno corpo ad un potenziamento del ruolo politico degli enti locali, lasciando però insoluto il problema della capacità di tutela delle competenze che essi si vedono assegnate. Inoltre, l'art. 119 assegna alle Regioni e agli altri enti territoriali autonomia finanziaria di entrata e di spesa, secondo un sistema che dovrebbe finalmente portare a compimento la tendenza al decentramento fiscale già inaugurata dalle riforme legislative degli anni '90, ma che, sul piano dell'attuazione concreta, mostra tutte le complicazioni connesse non solo alla definizione delle competenze, di cui vanno calcolati i costi di esercizio, ma, più in generale, anche alla elaborazione di adeguati meccanismi perequativi, tali da contemperare il principio autonomistico con quello solidaristico. Ed infatti, la revisione del Titolo V Cost. ha posto importanti interrogativi sul piano del rapporto tra la realizzazione di una forma di Stato in senso federale e la salvaguardia dei diritti dei cittadini e del principio di eguaglianza sostanziale: la realizzazione dei diritti sociali, in altri termini, dovrebbe ricadere sulle Regioni in misura direttamente proporzionale all'incremento delle funzioni di cui esse sono depositarie. Di particolare interesse, anche a questo riguardo, è il fatto che la Corte costituzionale, nell'intento di razionalizzare l'assetto delle relazioni tra gli enti territoriali, abbia fatto più volte riferimento ai principi di collaborazione e di sussidiarietà, insistendo sulla necessità di idonei meccanismi di raccordo collaborativo quale strumento indispensabile per la messa in atto del nuovo sistema regionale. Ed invero, è di tutta evidenza il fatto che, in un quadro normativo caratterizzato da fluidità e incertezza, le difficoltà interpretative e applicative connesse alla nuova strutturazione dei poteri pubblici nell'ordinamento repubblicano siano destinate a generare importanti conflitti dinanzi alla Corte costituzionale; è giocoforza, in altri termini, che quest'ultima acquisti un ruolo di fondamentale importanza nel guidare l'evoluzione del regionalismo italiano. Sarà dunque la soluzione giudiziale delle controversie portate dinanzi al giudice delle leggi a determinare le soluzioni indispensabili per dare l'abbrivio al nuovo assetto istituzionale, traducendo gli elementi riscontrabili nei rapporti tra i livelli di governo ad un insieme sistematico e coerente, tale da chiarire, finalmente, il modello di regionalismo o di federalismo che le riforme costituzionali hanno inteso configurare. <<<