Contenuto
Ti trovi in: HOME »Programmi, progetti e risultati »I progetti »PRIN - Programmi di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale»Programma di ricercaINIZIO_TESTO_DA_INDICIZZARE
PROGRAMMA DI RICERCA
italiano - english
Unità di Ricerca
- Università degli Studi di GENOVA
DIRITTO PRIVATO, INTERNAZIONALE E COMMERCIALE "G. L. M. CASAREGI"
GENOVA(GE) - Università degli Studi di FERRARA
SCIENZE GIURIDICHE
FERRARA(FE) - Università degli Studi di GENOVA
DIRITTO DELL'ECONOMIA E DELL'IMPRESA
GENOVA(GE) - Università degli Studi di SALERNO
DIRITTO DEI RAPPORTI CIVILI ED ECONOMICI NEI SISTEMI GIURIDICI CONTEMPORANEI
FISCIANO - SALERNO(SA) - Università degli Studi di TORINO
SCIENZE GIURIDICHE
TORINO(TO)
Programmi di ricerca simili:
- 1 - Innovazione, scienza, tecnologia, regole e responsabilità. Profili giuridici ed economici
- 2 - Illecito ambientale e modelli di tutela nel Codice dell'Ambiente (d.lgs. n. 152/06): precauzione, riparazione e sanzioni.
- 3 - LA PERSONA NELL'ORDINAMENTO INTERNO E COMUNITARIO: NUOVI MODELLI DI TUTELA E GESTIONE DEI RISCHI AMBIENTALI E GENOTOSSICI.
- 4 - Il principio di efficienza nel diritto europeo della responsabilità civile: dalle pene private ai rimedi deterrenti
Classificazione scientifico-disciplinare
- Area scientifico disciplinare: Scienze giuridiche
Classificazione geografica
- Regione: Liguria
Bibliografia
Si considera essenziale la consultazione dei contributi sul tema della distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, su cui vedi: BUSNELLI, Itinerari europei nella «terra di nessuno tra contratto e fatto illecito»: la responsabilità da informazioni inesatte, in Contratto e impresa, 1991, 539 ss.; VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile. Fatti illeciti. Inadempimento. Danno risarcibile, III ed., Padova, 2005, cap. IV, 197 ss.; IDEM, Inadempimento, in Dieci lezioni di diritto civile, nella collana per la didattica nelle scuole di specializzazione per le professioni legali coordinata da G. Visintini, Milano, 2001; IDEM, Colpa contrattuale: un falso concetto?, in Contratto e impresa, 2002, ss. Sotto il codice abrogato la distinzione era fortemente accreditata: cfr. Polacco, Le obbligazioni nel diritto civile italiano, I, Verona-Padova, 1898; Chironi, La colpa nel diritto civile odierno. Colpa extracontrattuale I, Torino-Roma, 1903; Giorgi, Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano, II, Firenze, 1885: In particolare sul tema oggetto dell’indagine che fa capo al gruppo di ricerca, ovvero la responsabilità della P.A. vedi: Alessi, L’illecito e la responsabilità civile degli enti pubblici, Milano, 1964, Id. La responsabilità della pubblica amministrazione, 2ª ed. Milano, 1951; MONATERI, La responsabilità civile delle autorità garanti, in Danno resp., 2000, p. 361; RONCHI, La responsabilità della banca per false o inesatte informazioni nella giurisprudenza più recente, in Resp. civ. prev., 2000, I, p. 594; VISINTINI, Trattato cit., p. 325 ss; Busnelli, Dopo la sentenza n. 500. La responsabilità civile oltre il «muro» degli interessi legittimi, in Riv. dir. civ. 2000, I, p. 335 ss.; Visintini, Danno ingiusto e lesione degli interessi legittimi, in Contratto e impresa, 2001, p.9 ss.; V. Carbone, Provvedimento illegittimo e dannoso,: il nuovo orientamento della giustizia amministrativa, in Danno resp., 2001, 309 ss.; Id., Quale tutela garantisce al cittadino il G.A. in tema di risarcimento del danno nei confronti della P.A.? in Corriere giur., 2002, 883 ss.; Italo Franco, Gli strumenti di tutela nei confronti della Pubblica amministrazione. Dall'annullamento dell'atto lesivo al risarcimento, Cedam, 2 ed. 2003; Massimo Bianca, Danno ingiusto: a proposito del risarcimento degli interessi legittimi, in Riv. dir. civ., 2000, II, 689 ss; A. Falzea, Gli interessi legittimi e le situazioni giuridiche soggettive, in Riv. dir. civ., 2000, II, 679 ss.; G. Oppo, Novità e interrogativi in tema di tutela degli interessi legittimi, in Riv. . civ., 2000, II, 391 ss.; PINORI, La responsabilità degli intermediari finanziari, in Danno e resp. 1997, 297; FINARDI, Responsabilità oggettiva delle S.I.M. per fatto del preponente, in Società 2001, 968; LONGHINI, Le Sim e i promotori finanziari nella giurisprudenza, Milano 2001, 159; CARBONE, La responsabilità degli intermediari, in Danno e resp. 2002, 106; DE GIORGI – THIENE, Il danno derivante da false informazioni, in Commentario Cian-Trabucchi, Padova 2004, sub art. 2043, 1986; THIENE, Rimedio risarcitorio e condotta del danneggiante: tramonto o riscoperta dell’ingiustizia del danno?, in Nuova g. civ. comm. 2002, II, 205 ss.; SALVATORE, Servizi di investimento e responsabilità civile, Milano 2004; PERRONE, Informazione al mercato e tutele dell’investitore, Milano 2003; BARCELLONA, Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti, Torino 2003, p. 50 ss., spec. p. 101 ss.; ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, 3° ed., Torino 2004; SARTORI, Le regole di condotta degli intermediari finanziari, Milano 2004, passim; SALVATORE, Servizi di investimento e responsabilità civile, Milano 2004, p. 397; GALLO, Responsabilità precontrattuale: la fattispecie, in R. d. civ. 2004, I, p. 311 ss.; LIACE, Responsabilità oggettiva della Sim per illecito del promotore finanziario, in Danno e resp. 2004, p. 301; VIGLIONE, Nota a Cas.. 19 luglio 2002, n. 10580, in Banca, borsa, tit. cred. 2004, II, p. 153 ss.; ID., Nullità del contratto, nota a Trib. Mantova 12 novembre 2004, in Studium iuris 2005, fasc. 3 . ALPA, Il diritto dei consumatori, Bari, 2002 BREDA, Danno da emoderivato infetto e responsabilità dell’azienda produttrice, Danno e resp., 2004, 671 CABELLA PISU, Responsabilità civile e tutela dei consumatori, in Le nuove aree di applicazione della responsabilità civile, a cura di Visintini, Milano, 2003, 227 CAPECCHI, Le Sezioni Unite penali sul nesso di causalità omissiva. Quali riflessi per la responsabilità civile del medico?, Nuova giur. civ., 2002, I, 409 DE MATTEIS, La responsabilità medica - Un sottosistema della responsabilità civile, Padova,1995; DE MATTEIS, Colpa omissiva, nesso di causalità e perdita di chances, Danno e resp., 1997, 470; DE MATTEIS, La responsabilità medica tra scientia iuris e regole di formazione giurisprudenziale, Danno e resp., 1999, 777 DE MATTEIS, Causalità e danno nella responsabilità professionale, in I fatti illeciti, a cura di Visintini, III, Padova, 1999, 591 DE MATTEIS, Il cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: una regola di formazione giurisprudenziale, in Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, a cura di Visintini, Milano, 1999, 399 DE MATTEIS, La colpa professionale, in I precedenti. La formazione giurisprudenziale del diritto civile italiano, a cura di Alpa, Torino, 2000, 1093 DE MATTEIS, Responsabilità medica per omessa diagnosi prenatale. Interessi protetti e danni risarcibili, Nuova giur. civ., 2003, 619 DE MATTEIS, La responsabilità medica ad una svolta?, Danno e resp., 2005, 34; FERRANDO, Libertà, responsabilità e procreazione, Padova, 1999 FERRANDO, Profili giuridici dei test genetici, in Santosuosso, Redi, Garagna, Zuccotti (a cura di), Le tecniche della biologia e gli arnesi del diritto, Pavia, 2003, 39 FERRANDO, Stato vegetativo permanente e trattamenti medici: un problema irrisolto, Familia, 2004, 1167; FRANZONI, L’illecito, in Tratt. resp. civ. a cura di Franzoni, Milano, 2004 IZZO, Il tramonto di un “sottosistema” della r.c.: la responsabilità medica nel quadro della recente evoluzione giurisprudenziale, Danno e resp., 2005, 130 MONATERI, Illecito e responsabilità civile, in Tratt. dir. priv. diretto da Bessone, Torino, 2002; S. Azzali - A. Zoppini, Commercio elettronico, autodisciplina e risoluzione extragiudiziale delle controversie, Milano, 2004; S. Sica, Recepita la direttiva sul commercio elettronico, in Corriere giuridico, 2003, p. 1247 ss.; 2001; P. Samuelson, Intellectual Property and the Digital Economy: Why the Anti-Circumvention Regulations Need to be Revisited, in 14 Berk. Tech. L. J., 519 (1999); C. Von Bar, The Common European Law of Torts, I, Oxford, 1998; A.M. Froomkin, Flood Control on the Information Ocean: Living With Anonymity, Digital Cash, and Distributed Databases, in 15 Univ. of Pittsburgh Jour. of Law and Commerce, 395 (1996); A. Strowel – N. Ide – F. Verhoestraete, La directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique: un cadre juridique pour l’internet, in Jour. des Tribunaux, 2001, n. 6000 ; R. Julià-Barceló - K.J. Koelman, Intermediary Liability in the E-Commerce Directive: So Far So Good, But It’s Not Enough, in 16 Computer Law & Security Report, 2000;AA.VV., Le commerce électronique européen sur les rails, Bruxelles, 2002; G. Spindler, Verantwortlichkeit in Netz – Der Richtlinienvorschlag der EU-Kommission, in ZUM, 1999;34) A. Palmieri, I contratti di accesso, Milano, 2003.
Parole Chiave
RESPONSABILITÀ CIVILE; PROFESSIONALE; OGGETTIVA; PROCESSO INGIUSTO; SERVIZI SANITARI; SERVIZI INFORMATICI; PRODUZIONE DI FARMACI; AGGIUDICAZIONE DI APPALTI; INFORMAZIONI FINANZIARIEDalla responsabilità per colpa professionale alla responsabilità oggettiva
Università degli Studi di GenovaAbstract
Il gruppo di ricerca si propone lo studio di un'area di espansione dell'istituto della responsabilità civile con riferimento a quelle ipotesi caratterizzate da uno status professionale del responsabile e da un trend giurisprudenziale e/o legislativo che ancora la responsabilità a standards oggettivi. Si tratta dei settori di responsabilità degli intermediari finanziari, oggi regolamentata in via comunitaria in modo molto rigido, delle responsabilità informatiche, delle responsabilità nell'ambito dei servizi sanitari e di produzione di farmaci e, per finire, della responsabilità dello Stato e delle Pubbiliche Amministrazioni rispettivamente nell'ambito processuale (dalla responsabilità per lite temeraria soltanto a carico delle parti alla responsabilità per ingiusto processo a carico dello Stato) e nell'ambito dell'attività di aggiudicazione degli appalti (ove le istanze risarcitorie degli imprenditori estromessi illegittimamente dalla gara hanno trovato accoglienza grazie all'influenza del diritto comunitario). L'obbiettivo del programma di ricerca è quello, previo esame sistematico dei dati giurisprudenziali e dottrinali raccolti, di verificare l'emergere di un tipo di responsabilità, basata su criteri di imputazione oggettivi collegati a conoscenze tecnico professionali, e il progressivo abbandono del criterio della colpa come fondamento delle fattispecie di responsabilità oggetto di analisi, tipo soggetto a un regime specifico, trasversale rispetto alle tipologie tradizionali della responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. In questo senso si è usato il termine di responsabilità oggettiva nel titolo del programma di ricerca, per alludere cioè, non già ad una responsabilità per rischio quali sono quelle del custode e del committente ex artt. 2051 e 2049 c.c., ma ad una responsabilità fondata su criteri oggettivi correlati ad uno standard professionale o alle specifiche competenze tecniche dei soggetti che, con il loro comportamento, hanno creato affidamenti giustificati nei danneggiati (si pensi specialmente ai risparmiatori ingannati dalle false informazioni economiche e agli utenti di servizi sanitari inadeguati).In altri termini si potrebbe anche pervenire al risultato della elaborazione di un modello di responsabilità che prescinde dalla colpa in senso tradizionale con i connotati morali e la valutazione in concreto e che si fonda sulla non conformità della condotta dell'agente a un modello di comportamento astrattamente esigibile.Il gruppo di ricerca si propone inoltre di presentare alla comunità scentifica in una serie di incontri di studio i risultati conseguiti in forma di pubblicazioni e di proposte legislative. <<<
Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Giovanna VISINTINI Università degli Studi di GENOVAObiettivo del Programma di Ricerca
In una prima fase l'obiettivo del programma di ricerca è quello di raccogliere tutte le decisioni della giurisprudenza civile italiana sulle fattispecie di responsabilità oggetto di analisi e di operare un confronto tra l'esperienza italiana e quella di altri ordinamenti europei quali Francia, Germania, Spagna e Inghilterra raccogliendo i contributi dottrinali e giurisprudenziali di questi paesi. In particolare per quanto riguarda il tema della responsabilità della P.A. occorre anche ricostruire gli orientamenti degli ultimi anni della giurisprudenza amministrativa italiana a partire dal momento in cui le è stata attribuita la competenza a decidere sul risarcimento di danni ingiusti in determinate materie e, per quanto riguarda la responsabilità per ingiusto processo, si dovrà estendere la raccolta alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Mentre l'esame del diritto comunitario sarà di particolare importanza rispetto alle tematiche delle responsabilità informatiche, ove da tempo si discute sulla possibile costruzione di un diritto europeo, e della responsabilità del fornitore di servizi (spec. in campo sanitario ) ove è pendente un progetto di direttiva sulla responsabilità del prestatore di servizi potenzialmente dannosi per la salute umana. In una seconda fase il materiale raccolto verrà catalogato e organizzato per temi e inserito in una banca dati elettronica. L'analisi sistematica di questo materiale consentirà di realizzare, oltre a questo risultato, anche l'obiettivo di pubblicare diverse opere, in forma di Casebooks, Guide alla lettura della giurisprudenza, Monografie e Saggi destinati alle Riviste giuridiche più accreditate sia in Italia che all'estero.Infine un altro obiettivo che i responsabili scientifici del progetto intendono perseguire è quello di presentare alla comunità scientifica i risultati della ricerca e di predisporre alcune proposte legislative su specifici aspetti, ad esempio sulla configurabilità nel nostro ordinamento di nuovi strumenti collettivi di tutela risarcitoria dei cittadini e sull'impiego della tecnica della responsabilità civile rivolta, non solo alla riparazione dei danni, ma anche a perseguire in modo punitivo comportamenti particolarmente censurabili sotto il profilo della qualità professionale del responsabile e di abuso di posizione dominante. <<<
Durata
24 mesiBase di partenza scientifica nazionale o internazionale
La nascita di un Mercato Comune Europeo ed il proliferare delle direttive comunitarie, così come i recenti sviluppi in campo scientifico hanno portato il mondo del diritto italiano ad affrontare e studiare nuove problematiche. Tali novità hanno avuto particolare ripercussione nel settore della responsabilità dando, così, vita a <<nuove aree di applicazione della responsabilità civile>>.Base di partenza per l'analisi di questi recenti settori di responsabilità è, quindi, lo studio della normativa comunitaria e, di concerto, lo studio delle problematiche che l'applicazione delle direttive medesime ha portato nel Nostro paese.
In tale ottica sono di indubbio rilievo gli sviluppi scientifici nei differenti settori della responsabilità informatica, professionale (medica, del produttore-venditore, degli intermediari finanziari ecc.) nonché della P.A. nelle fattispecie in cui la P.A. è chiamata a rispondere di danni subiti dai cittadini nell'esercizio del suo potere di discrezionalità tecnica (emblematico il settore dell'aggiudicazione degli appalti).
In particolare si pensi alle disposizioni comunitarie che hanno inciso direttamente su quelle posizioni soggettive, che solo nel mondo giuridico italiano conosciamo come interessi legittimi, alle quali garantiscono risarcimenti (art. 13 legge di recepimento delle normative CEE n.142/92) e che hanno spinto il legislatore e la giurisprudenza verso nuovi modelli di responsabilità civile della P.A., ma non solo. In Italia la recente legislazione sul procedimento amministrativo che implica una maggiore partecipazione del cittadino alla cosa pubblica e maggiori oneri di informazione a carico della P.A., unitamente alla legge che ha riconosciuto la possibilità da parte dei giudici di accertare il risarcimento del danno ingiusto connesso alla lesione degli interessi legittimi (L.21.7.2000, n.205); alla legge che ha introdotto la legittimazione ad agire dei consumatori e degli utenti a tutela degli interessi collettivi (L.30.7.1998, n.281); nonché alla legge costituzionale che ha introdotto nella Costituzione una serie di principi che affondano la propria origine nell'esigenza di assicurare una maggiore celerità ed equità nell'espletamento dei processi (L.Cost. 23.11.1999, n.2) sono tutti dati legislativi che sorreggono la necessità di una ricerca volta a studiare gli strumenti di tutela più efficaci nei confronti degli abusi del potere statale e della P.A.
Altro ambito in cui il dettato comunitario ha inciso notevolmente è quello riguardante le "informazioni" e la relativa tutela del singolo nella veste di privato risparmiatore. In particolare, con riferimento alla responsabilità degli intermediari finanziari per le informazioni rese al risparmiatore inesperto si segnala la necessità di tenere distinte le ipotesi in cui l'intermediario si limita a svolgere una funzione meramente promozionale, dall'ipotesi in cui assuma nei confronti dell'investitore una autonoma posizione contrattuale. Alla base dello studio de quo si individuano il d.lgs. 24.2.1998, n.58 (T.U.delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6.2.1996, n.52), il d.lgs.23.7.1996, n.415 (che ha recepito la direttiva 93/22/CEE del 10.5.1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e la direttiva 93/6/CEE del 15.3.1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi) ed il Reg. Consob n. 11522/98, normative che impongono agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e da ultimo la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del consiglio "relativa ai mercati degli strumenti finanziari". Di grandissima attualità, anche per novità della materia, è lo studio delle responsabilità civili informatiche, ed in particolare lo studio comparatistico delle soluzioni regolamentari adottate in sede nazionale, rispetto alle scelte operate in ambito comunitario e transnazionale.
Il maggior problema che si è posto nella recente giurisprudenza nazionale e non, riguarda il criterio di imputazione applicabile alla figura del provider: se questa deve essere di natura oggettiva ovvero colposa.
Nel sistema giuridico italiano, con il d.lgs. n. 70/2003 il legislatore nazionale si è adeguato alla disciplina europea, recependo la direttiva n. 31 dell'8 giugno 2000, <<relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno>>. In particolare il decreto de quo, così come la direttiva recepita, si occupa dei problemi di natura contrattuale e precontrattuale connessi con le pratiche del commercio elettronico, e anche della responsabilità aquiliana degli intermediari di rete.
Altro settore emblematico del trend in esame è quello della responsabilità nell'ambito dei servizi sanitari e in quello strettamente collegato della produzione di farmaci. Tale ambito assume particolare rilievo sia per le recenti pronunce giurisprudenziali che hanno reso sempre più certa una condanna del sanitario, sia per il proliferare delle azioni giudiziali nei confronti dei medici e delle strutture ospedaliere. In tale ottica si discute in parlamento un disegno di legge - disegno di legge Tommasini, n.108, Nuove Norme di responsabilità civile di responsabilità professionale del personale sanitario - . Sul punto, la base di partenza della ricerca deve essere rinvenuta nell'individuazione delle cause poste all'origine dei danni subiti dal paziente, come utente del servizio, sovente indistintamente ricondotte ad episodi di medical malpractice, onde individuare nella loro specificità (errori medici, eventi avversi, disfunzioni organizzative, rischi iatrogeni) risposte adeguate in termini di prevenzione oltrechè di reazione al danno. E in questa prospettiva che assume rilievo l'analisi del ruolo che può assumere la responsabilità civile come strumento di controllo sociale di attività incidenti su beni primari del cittadino, come la salute, valorizzando nel risarcimento del danno le molteplici funzioni che esso può acquisire, oltre quelle -compensativa e sanzionatoria- sempre riconosciute, in vista anche di una prevenzione dei danni e di una assicurazione nei confronti del rischio del danno tenedo conto del dato già segnalato secondo cui l'evoluzione giurisprudenziale che ha portato a fondare una responsabilità di tipo oggettivo a carico delle strutture influenza il mercato assicurativo, nel senso che le nuove polizze assicuratrici tendono a sottrarre l'assicuratore dalla copertura dei danni collegati ai nuovi modelli di responsabilità (emblematica Cass. 15 marzo 2005 n. 5624). <<<



