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PROGRAMMA DI RICERCA

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Bibliografia
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Parole Chiave
IMPUTATO MINORENNE; MINORENNE CONDANNATO; DIRITTO DI DIFESA; DIRITTI FONDAMENTALI; DIRITTI DEL MINORE; UNIONE EUROPEA; PRINCIPIO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO; GIUSTO PROCESSO; TRIBUNALE PER I MINORENNI

Studio per uno Statuto europeo dell'imputato e del condannato minorenne

Università degli Studi di Macerata
Abstract
La ricerca si propone di individuare le coordinate essenziali delle regole minime europee per l'imputato ed il condannato minorenne, alla luce della necessità di individuare un nucleo comune di garanzie fondamentali che assicurino il medesimo standard di civiltà giuridica all'interno dell'Unione, in questo delicato settore, ed agevolino i rapporti tra gli Stati, così assicurando una completa realizzazione del principio di fiducia reciproca e mutuo riconoscimento delle decisioni. Sulla base della ricognizione, per un verso, dell'assetto concreto dei sistemi di giustizia minorile in Europa, per altro verso, dello stato delle fonti sovranazionali in tema di protezione dei diritti dell'imputato e del condannato minorenne, la ricerca si propone di mettere a confronto tali dati, individuando i punti di maggiore prossimità e distanza tra i sistemi e le regole sovranazionali che dovrebbero assicurarne, invece, l'omogeneità. Verrà, in tal modo, verificato se le previsioni esistenti siano sufficienti o tecnicamente idonee a garantire il raggiungimento di livelli adeguati e comuni di garanzia per il minore protagonista del processo e dell'esecuzione della pena. Là dove non lo siano, ci si propone di tentare l'elaborazione di canoni di riferimento nuovi o la riformulazione di quelli preesistenti, in modo da redigere, al termine della ricerca, una sorta di bozza di regole minime per l'imputato minorenne. Non si ignora l'esistenza di fonti europee ed internazionali che già pongono seri capisaldi in materia; ma si deve altresì valutare l'opportunità di aggiornare e completare regole, spesso formulate con eccessiva genericità e scaturigine di non pochi equivoci. Persino quando esse promuovono modelli processuali avanzati, superando le logiche della mera repressione come quelle di una rieducazione svincolata dalle garanzie processuali, per approdare al cosiddetto "modello della responsabilità", non sembrano formulare previsioni di tutela per l'imputato e il condannato sempre coerenti con le scelte di fondo proposte. In specie, non sembra messo adeguatamente a fuoco nella disciplina esistente il profilo delle garanzie minimali del minorenne imputato, per il quale pure sono sanciti principi fondamentali fondati sulla preminenza dello scopo educativo su quello retributivo o la preferibilità di misure alternative alle sanzioni tradizionali o persino la tendenziale dannosità del processo e l'opportunità di ridurne al massimo grado l'impatto negativo sulla vita del minore. Tuttavia, questi pur lodevoli intenti spesso trascurano il punto di vista del minore nella struttura che devono assumere nel processo le garanzie classiche del fair trial, come il diritto di difesa, il diritto alla prova, il diritto al silenzio. Poiché i diritti dell'imputato e del condannato, invece, possono essere di fatto svuotati di senso dalla situazione di "minorata difesa" del minorenne, meritano una nuova specifica attenzione e un ulteriore sforzo di elaborazione. Va considerata e sfruttata l'efficacia promozionale che il diritto europeo può avere sull'allineamento dei singoli sistemi nazionali: nel settore del diritto penale minorile, in specie, esso può condurre all'adozione di regole comuni che, nel rispetto delle specificità nazionali, rimuovano intollerabili differenze, agevolino i rapporti tra Stati membri e le relazioni di reciproca fiducia, sanciscano un catalogo chiaro, inequivoco e intangibile, di garanzie tipiche del minorenne sottoposto a processo o a pena. In questa direzione, la ricerca intende muoversi. <<<

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Glauco GIOSTRA Università degli Studi di MACERATA
Obiettivo del Programma di Ricerca
La presente ricerca ha un obbiettivo ambizioso: fornire alle competenti sedi istituzionali nazionali ed europee un progetto organico che possa costituire la base di discussione per una proposta di decisione quadro in materia di giustizia penale minorile.
Inoltre ci si ripropone di offrire ai competenti organi legislativi nazionali uno studio e proposte operative per ottemperare alla decisione quadro adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 15 marzo 2001 su "La posizione delle vittime nel processo penale" che, auspicando il più ampio ricorso alla mediazione in materia penale (art.10) fissa il termine del mese di marzo 2006 per l'adeguamento normativo necessario, in ciascuno stato membro, all'attuazione della direttiva summenzionata (art.17).
Un interessante obbiettivo intermedio, essenziale al raggiungimento di quello finale, sarà costituito da una ricognizione dei tratti salienti dei sistemi processuali penali minorili nei Paesi dell'U.E. e dalla pubblicazione, in inglese, dei risultati di questo segmento della ricerca. <<<
Durata
24 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
C'è un significato politico e culturale di grande rilievo nella rinnovata attenzione che da qualche tempo si va registrando a livello soprannazionale con riguardo alla giurisdizione penale minorile: l' acquisita consapevolezza, cioè, che la giustizia penale minorile rappresenti uno dei temi di fondo su cui si misurano le ragioni di comunione politica tra Paesi europei , pur di assai diverse tradizioni e di differenti assetti istituzionali (in ciò allineandosi con quanto previsto dall'art. 1 Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile, O.N.U. 29 novembre 1985, secondo cui «la giustizia minorile fa parte integrante del processo di sviluppo nazionale di ciascun paese, in un quadro generale di giustizia sociale per tutti i giovani, e deve contribuire anche alla protezione e al mantenimento della pace e dell'ordine nella società»). Tra le forze centripete in grado di aggregare realtà sociali e politiche diverse, vi deve essere un eadem sentire in ordine ai diritti fondamentali del minorenne imputato ed alle risposte sanzionatorie e riabilitative per il minorenne condannato. Non che mancassero, anche in un passato non recentissimo, Carte internazionali che se ne facessero carico, nell'ambito di proclamazioni dei diritti fondamentali dell'individuo. Ma gli Stati erano liberi di sottoscriverle e di adeguarsi ai loro precetti, disegnando in tal modo aree politico-culturali a geometria variabile, aggregate di volta in volta intorno ad una Convenzione o ad un Trattato internazionale. L'elemento di novità è dato, oggi, da una pluralità di segnali (cfr. R (03)20 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sul trattamento della delinquenza minorile e sul ruolo della giustizia minorile; R (99)19 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa relativa alla mediazione in materia penale; R (87)20 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulle risposte sociali alla devianza minorile; R (85)11 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla posizione della vittima nel quadro del diritto penale e della procedura penale), che sembrano implicitamente riconoscere anche a questa tematica lo status di valore- simbolo del consorzio politico europeo: se stare insieme significa, appunto, condividere alcuni valori fondamentali; proscrivere talune opzioni (pena di morte, schiavitù, discriminazioni di carattere etnico, religioso, sessuale, ecc.); ammettere per il resto differenze anche rilevanti collocabili in un ambito politicamente neutro, si va facendo strada l'idea che talune scelte di fondo in materia di giustizia minorile debbono entrare a far parte dei primi e non più delle ultime. Che tali scelte siano ancora incerte nei loro contorni è senz'altro preoccupante , ma il percepire che fanno parte a pieno titolo della filigrana comune su cui i vari Paesi d' Europa possono poi imprimere le loro peculiarità nazionali è conquista straordinaria, da ribadire, da difendere e da declinare in contenuti più puntuali. Ed in questo solco si colloca, forse velleitariamente, la presente ricerca: un convinto contributo per una più attenta messa a fuoco dei valori irrinunciabili, a livello europeo, in materia di giustizia minorile. <<<