Vai al contenuto| Home page|

   Ti trovi in: HOME »Programmi, progetti e risultati »I progetti »PRIN - Programmi di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale»Programma di ricerca
INIZIO_TESTO_DA_INDICIZZARE

PROGRAMMA DI RICERCA

italiano - english
Programmi di ricerca simili:
Classificazione scientifico-disciplinare
Classificazione geografica
Bibliografia
- G. Impallomeni, L'editto degli edili curuli, Padova, 1955
- G. Impallomeni, voce Edictum aedilium curulium, in Noviss.Dig.it., 6, Torino, 1960=Scritti di diritto romano e tradizione romanistica, Padova, 1996, 73 ss.
- R. Alessi, Risoluzione per inadempimento e tecniche di conservazione del contratto, in Riv. critica dir. priv., 1984
- M. Talamanca, voce Vendita in generale: a) Diritto romano, in ED, 46, Milano, 1993, 303 ss.
- C.M. Bianca - F.D. Busnelli (a cura di), Commentario al capo XIVbis del Codice civile: dei contratti del consumatore, Padova, 1999
- R. Alessi, Diritto europeo dei contratti e regole dello scambio, in Europa e diritto privato, 2000
- M. Kurylowicz, Zur marktpolizai der roemischen Aedilen, Au-delà des frontiéres Mélanges de droit romain offerts à W.Wolodkiewicz, 1, Varsovie, 2000, 439 ss.
- U. Breccia, Prospettive nel diritto dei contratti, in Riv. critica dir. priv., 2001
- B. Schmidlin, La risoluzione del contratto nella prospettiva storico-dogmatica: dalla nullità "ex tunc" al rapporto di liquidazione contrattuale, in Europa e diritto privato, 2001
- A. di Majo, La nozione di equilibrio nella tematica del contratto, in Dir. e Formazione, 2002
- L.Garofalo, La tutela del compratore: tra vizi del bene e difetto di conformità al contratto, in Strutture e forme di tutela contrattuali, a cura di V.Mannino, Padova, 2004, 123 e ss.
-L.Garofalo-V.Mannino-E.Moscati-M.P. Vecchi, Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo (Artt. 1519-bis – 1519-nonies cod. civ. e art. 2 d.lgs. 2 febbraio 2002 n. 24, (AA.VV.), Padova, 2003
- V.Mannino, L’attuazione della direttiva 1999/44/CE in Francia, in Europa e diritto privato, Milano, 2003
- A.Nicolussi, Diritto europeo della vendita dei beni di consumo e categorie dogmatiche, in Europa e diritto privato, 2003, fasc. 3, p. 525 e ss.
- A. Scalera, La revisione del contratto con particolare riferimento alle cosiddette clausole di rinegoziazione, in Dir. e Formazione, 2003
- R. Alessi, L'attuazione delle direttiva sulla vendita di beni di consumo nel diritto italiano, in Europa e diritto privato, 2004
- V.Mannino, L’attuazione della direttiva 1999/44/CE in Spagna, in Europa e diritto privato, Milano, 2004
- Commentario sulla vendita dei beni di consumo a cura di S. Patti, Milano, 2004
- A. Luminoso, la Compravendita, III ed., Torino, 2003
- AA. VV., Le tutele per le anomalie del bene venduto fra antico e postmoderno, in ‘La direttiva 1999/44/CE e il primo periodo di applicazione: esperienze europee a confronto, a cura di R. Alessi, Milano, 2005
Parole Chiave
GARANZIE EDILIZIE; STORIA; DOTTRINA; PRASSI; NON CONFORMITA' AL CONTRATTO; RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

Diritto europeo dei contratti e modelli codicistici di responsabilità: i diritti del consumatore nella vendita e nei "contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo" tra garanzie edilizie e right to specific perfomance

Università degli Studi Roma Tre
Abstract
La ricerca vuole individuare le radici delle scelte che hanno condotto alla normativa sulle garanzie edilizie prevista negli artt.1490 e seg. c.c. it. e la logica sottostante a tali disposizioni. In particolare si vogliono individuare le ragioni storiche a base dell'assetto dato dal codice civile del 1942 alla garanzia per i vizi del bene venduto, tenendo conto che su tale assetto, come generalmente si ritiene, devono aver inciso suggestioni con radici profonde, legate all'antico diritto romano classico e alla sua elaborazione scientifica plurisecolare. In connessione si vuole indagare sul modello di responsabilità contrattuale adottato dal codice civile italiano, anche attraverso la comparazione con altri sistemi. L'analisi verrà concentrata sulle tecniche di conservazione del contratto non esattamente adempiuto. Oggetto di indagine saranno le norme, sia codicistiche che extracodicistiche che testimoniano la presenza, nel nostro ordinamento, di rimedi ora offerti ora imposti all'autonomia privata, rispettivamente quale alternativa o impedimento alla risoluzione per inadempimento.

La consapevolezza in merito a questo background consente di meglio apprezzare le novità espresse dalla direttiva 44/1999/CE e l'inserimento nel codice civile italiano degli artt. 1519-bis e seguenti per dotare l'acquirente di beni di consumo degli strumenti necessari a contrastare l'acquisto di un bene non conforme al contratto. La nuova normativa privilegia l'aspetto della conservazione del contratto (art. 1519-quater c.c.); inoltre traspone premesse, contenuti e rimedi, ascritti dalla tradizione di civil law al modello della garanzia per vizi e mancanza di qualità promesse, sul terreno dell'inadempimento dell'obbligo di consegnare cose conformi al contratto, imponendo al giurista nazionale il doppio e non facile compito di indagare sulla natura della responsabilità del venditore/fornitore e dei rimedi offerti al consumatore, verificandone i margini di ortodossia e/o compatibilità nel sistema. Occorre, perciò, tornare a interrogarsi sia sulla resistenza e coerenza del modello delle azioni edilizie già nell'originario impianto codicistico. In questa indagine è essenziale avere coscienza dell'originaria configurazione delle garanzie edilizie nelle fonti romane e sui 'passaggi' storici principali che dall'originaria configurazione ne hanno caratterizzato l'inserimento nei codici moderni. Questa indagine consente una più profonda e proficua valutazione della compatibilità del sistema codificato italiano tradizionale con il nuovo (o presunto tale) modello di responsabilità introdotto dalla disciplina della vendita dei beni di consumo e di altri contratti ad essa assimilati sotto questo profilo. <<<

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Santino Vincenzo MANNINO Università degli Studi ROMA TRE
Obiettivo del Programma di Ricerca
La ricerca vuole individuare le radici delle scelte che hanno condotto alla normativa sulle garanzie edilizie prevista negli artt.1490 e seg. c.c. it. e la logica sottostante a tali disposizioni. In particolare si vogliono individuare le ragioni storiche a base dell'assetto dato dal codice civile del 1942 alla garanzia per i vizi del bene venduto, tenendo conto che su tale assetto, come generalmente si ritiene, devono avere inciso suggestioni con radici profonde, legate all'antico diritto romano classico e alla sua elaborazione scientifica plurisecolare. In connessio, si vuole indagare sul modello di responsabilità contrattuale adottato dal codice civile italiano, anche attraverso la comparazione con altri sistemi. La consapevolezza su tale background può consentire di meglio apprezzare le novità espresse dalla direttiva 44/1999/CE e l'inserimento nel codice degli artt. 1519-bis e seguenti per dotare l'acquirente di beni di consumo degli strumenti necessari a contrastare l'acquisto di un bene non conforme al contratto. La nuova normativa privilegia l'aspetto della conservazione del contratto; inoltre traspone premesse, contenuti e rimedi, ascritti dalla tradizione di civil law al modello della garanzia per vizi e mancanza di qualità promesse, sul terreno dell'inadempimento dell'obbligo di consegnare cose conformi al contratto, imponendo al giurista nazionale il doppio e non facile compito di indagare sulla natura della responsabilità del venditore/fornitore e dei rimedi offerti al consumatore, verificandone i margini di ortodossia e/o compatibilità nel sistema. Occorre, perciò, tornare ad interrogarsi sia sulla resistenza e coerenza del modello delle azioni edilizie già nell'originario impianto codicistico sia sulla compatibilità del nuovo (o presunto tale) modello di responsabilità con la disciplina della vendita ed eventualmente di altri contratti ad essa assimilati sotto questo profilo.
L'unità di Roma Tre indagherà sul fondamento storico degli artt. 1490 e seguenti c.c.: in particolare, proprio sulla coerenza del modello di garanzie con esso disciplinato, tenuto conto del lungo dibattito dottrinario e delle soluzioni indicate dalla prassi. In questa indagine risulta essenziale analizzare le 'tappe' che hanno condotto alla formulazione normativa del codice civile del 1942, muovendo dal complesso delle fonti giustinianee in tema di actio aestimatoria e actio redhibitoria: quindi, dal titolo 21.1 (de aedilicio edicto et redhibitione et quanti minoris) del Digesto e dal titolo 4.58 (de aedliciis actionibus) del Codice. E' da queste fonti che è seguita la disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta nella lunghissima stagione dominata dal ius commune e, poi, nelle codificazioni degli ordinamenti di tradizione romanistica, nelle quali penetra de plano.
Il coordinamento dell'indagine dell'Unità di Roma Tre, prevalentementemente sul tema delle garanzie edilizie con la ricerca dell'Unità di Palermo sul versante delle novità di origine europea e del loro eventuale riscontro con preesistenti prospettive simili al livello del diritto italiano, renderà possibile la valutazione più profonda dell'impatto degli art. 1519-bis e seg. sul sistema delle garanzie per i vizi della cosa venduta preesistente.
Quanto si è sintetizzato, rende possibile delineare le tappe principali che dovrebbero caratterizzare la ricerca e i relativi risultati attesi.
Unità di Roma Tre
Primo anno:
1)si indagherà sui rapporti della responsabilità per inadempimento con la disciplina della garanzia per i vizi del bene venduto come prevista dagli artt. 1490 e seguenti c.c.;
2)si ricomporrà l'iter genetico degli artt. 1490 e seguenti del codice civile del 1942, portando alla luce sia le fonti formali che le fonti sostanziali utilizzate; risalendo indietro nel tempo, dovrebbe risultare possibile la ricostruzione delle ragioni più profonde della disciplina codicistica della garanzia per i vizi del bene venduto.
Sotto il punto di vista della ricerca delle fonti sostanziali, data la loro indubbia difficoltà, si prevedono le seguenti tappe dislocate fra il primo e il secondo anno:
a)individuazione delle opere della dottrina anteriori e coeve, nonché del materiale giurisprudenziale, utilizzati nell'elaborazione degli artt. 1490 e seguenti c.c.; in proposito, il criterio che verrà utilizzato sarà il ricorso alla prova filologicamente documentabile della disponibilità di tali fonti da parte dei commissari e/o della loro concreta utilizzazione
b)analisi del materiale individuato in merito agli effetti della sua utilizzazione sulle scelte normative concretamente realizzate.
Unità di Palermo
Primo anno:
si procederà alla ricognizione della dottrina sugli artt. 1519-bis e seguenti c.c. e si determinerà la qualificazione delle tutele assicurate all'acquirente di un bene di consumo non conforme al contratto. La ricerca tenderà anche a verificare il rapporto tra regole di garanzia e regola di responsabilità contrattuale, avuto riguardo sia alla vendita sia agli altri contratti, distinti per causa e prestazione che ne è oggetto e, tuttavia, oggi, assimilati da questo profilo(dalla permuta, all'appalto, alla fornitura di beni). Una particolare attenzione verrà dedicata alla comparazione del modello italiano di responsabilità contrattuale adottato dal codice civile italiano con quello presente in altri sistemi.
Nel corso del secondo anno, sotto il coordinamento dell'unità di Roma Tre si procederà, infine, alla sistemazione organica dei risultati della ricerca delle due unità per la predisposizione finale di un cd che renda i risultati raggiunti più facilmente fruibili a chi opera nel mondo della prassi e nel mondo scientifico, ma anche al livello didattico avanzato. <<<
Durata
24 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
Nel civil law si è andato perpetuando il modello sviluppatosi nella tradizione romanistica: il contratto è, innanzi tutto, fonte di obbligazioni e, quindi, la funzione del contratto tende ad arrestarsi a questo risultato. Tutto quanto segue alla conclusione di un contratto riguarda la teoria dell'obbligazione.
In questa prospettiva, i meccanismi di integrazione del contratto hanno un ruolo limitato e risulta marginalizzata l'idea che il rimedio possa essere oggetto di una specifica disciplina al di là di quella relativa ai diritti e agli obblighi contrattuali.
Le varianti del quadro generale sono molteplici, ancorché riconducibili alla logica evidenziata. Lo dimostra già un'osservazione superficiale dei due diritti codificati che rappresentano i ‘sistemi-guida' di civil law: quello francese e quello tedesco.
La codificazione francese traduce gli effetti del contratto negli effetti delle obbligazioni, secondo il titolo del capitolo III del libro III del code civil («De l'effet des obligations»), con la conseguente conclusione che l'interprete deve guardare allo statuto dell'obbligazione, per individuare quanto accade con la mancata esecuzione del contratto. In definitiva, non si riscontra una dottrina in tema di inesecuzione del contratto e dei rimedi utilizzabili, eccettuato il rinvio surrettizio alla regola che i contratti «doivent être exécutées de bonne foi», in base al disposto dell'art. 1134, comma 3. Tuttavia, la buona fede, sia con riguardo al momento dell'esecuzione del contratto che a quello della formazione di quest'ultimo, viene intesa con riguardo alle parti contrattuali: nel senso che esse non devono profittare della fiducia reciproca a base della contrattazione e tale fiducia si trova al centro del contratto.
La situazione non si presenta molto diversa nel diritto codificato tedesco, ancorché alcuni significativi elementi di novità derivino dalla recente Schuldrechtsreform che ha formalizzato l'apertura verso una configurazione del contratto pure come ‘programma di azioni e di risultati', con il conseguente riconoscimento della ‘filosofia' dei rimedi.
La scelta più recente del legislatore tedesco riecheggia una connotazione diffusa nell'esperienza di common law, dove, la mancanza del medio dell'obbligazione consente al contratto di esplicare le sue potenzialità fino all'eventuale dissolvimento, con ampio spazio per la strategia rimediale e l'evidente frattura rispetto agli atteggiamenti dell'esperienza legata alla tradizione romanistica. Il rimedio è lo strumento messo nelle mani della parte c.d. fedele.
Questa prospettiva corrisponde a quella del diritto uniforme europeo, in cui i rimedi e i meccanismi di integrazione del contratto dominano.
La dialettica contratto produttivo di diritti e obblighi/contratto come insieme di regole si propone con particolare evidenza, ora, in Italia, anche nel campo specifico della vendita di beni di consumo. Infatti, accanto alla tutela per i vizi del bene venduto, basata sull'idea di garanzia di tipo oggettuale risalente all'antico diritto romano, codificata negli artt. 1490 e seguenti c.c., si pone la disciplina prevista dagli artt. 1519-bis e seguenti c.c., attuativi della direttiva 44/1999/CE, in cui parrebbe dominare la ‘filosofia' della conservazione del contratto non esattamente adempiuto.
Più in particolare, gli artt. 1519-bis e seguenti c.c. hanno introdotto la tutela dell'acquirente di beni mobili di consumo per il caso di acquisto di beni non conformi al contratto, aprendo un ampio dibattito sulla qualificazione del sistema di tutele previsto per l'acquirente dalla nuova normativa e, soprattutto, sul rapporto con le antiche garanzie per i vizi. In sintesi, può dirsi che agli estremi di questo dibattito si collocano, da un lato, la persistente adesione all'idea di una qualificazione delle nuove tutele nei termini tradizionali di garanzia di tipo oggettuale, da altro lato, l'idea di una qualificazione delle stesse tutele nei termini di ‘rimedi'. A distanza di più di due anni dal D.lg. che ha introdotto gli artt. 1519-bis e seguenti c.c. e di quasi sei anni dal provvedimento comunitario, appare, ormai, possibile una riflessione su questo particolare profilo problematico in rapporto alla disciplina prevista dagli artt. 1490 e seguenti c.c., per verificare l'impatto del nuovo sistema di origine europea sul vecchio sistema. Nell'approfondimento di questo impatto risulta essenziale indagare sulla genesi della garanzia per i vizi, risalendo all'esperienza romana nell'elaborazione di tale garanzia per i vizi, posto che le fonti romane hanno indiscutibilemente costituito la base per la disciplina codicistica in materia.
La collaborazione nell'Unità di ricerca di storici del diritto romano, con specifiche competenze sul tema anche di natura giuspositivistica (Unità di Roma Tre), e di civilisti (Unità di Palermo) consente di realizzare una ricerca sinergica. <<<