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PROGRAMMA DI RICERCA

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Bibliografia
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Parole Chiave
ACCESSO ALLA GIUSTIZIA; DIRITTI UMANI; INDIVIDUI; RIMEDI GIURISDIZIONALI; DIRITTO CONSUETUDINARIO; DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO; DIRITTO DELL'AMBIENTE; UNIONE EUROPEA; FORME ALTERNATIVE

Accesso alla giustizia dell'individuo nel diritto internazionale

Università degli Studi di Siena
Abstract
Il presente progetto di ricerca intende occuparsi della tematica dell'accesso alla giustizia nel diritto internazionale. Tale tematica si scompone in una pluralità di aspetti i quali proiettano i propri effetti sia nel contesto del diritto consuetudinario che in quello convenzionale. Nel primo ambito, la ricerca vuole accertare l'eventuale esistenza di una norma di diritto internazionale generale che, in quanto tale, vincoli gli Stati a rendere effettivo l'accesso alla giustizia degli individui per la tutela dei propri diritti fondamentali. A livello convenzionale il diritto di accesso alla giustizia è contemplato nella quasi totalità degli strumenti internazionali sui diritti umani, sia di carattere "universale" che regionale, incluse numerose convenzioni finalizzate alla tutela di specifici diritti. Alcune di esse sono caratterizzate dall'esistenza di organismi di controllo, anche di carattere giurisdizionale, la cui attività ha dilatato sensibilmente le opportunità offerte agli individui per accedere alla giustizia in modo concreto ed efficace. In tale contesto lo scopo della ricerca sarà quello di analizzare accuratamente le modalità di funzionamento dei regimi delimitati dai suddetti strumenti al fine di fare chiarezza sulle potenzialità e i limiti posseduti da ognuno di essi per rendere effettivo l'accesso alla giustizia. La ricerca sarà quindi estesa all'esame di alcune forme alternative di accesso alla giustizia (in particolare le Commissioni sulla verità e riconciliazione latinoamericane e del Sud Africa) che si sono sviluppate in tempi recenti, le quali sono spesso capaci di produrre risultati tangibili a favore degli individui che fanno su di esse affidamento.
I ricorsi relativi ai diritti umani costituiscono una delle vie percorse anche da quei soggetti che abbiano subito danni a seguito di azioni belliche, vista la carenza di mezzi di ricorso pertinenti nel diritto internazionale umanitario. In tale contesto, la ricerca si concentrerà, tuttavia, proprio sulla possibilità di istituire meccanismi che consentano agli individui un accesso diretto agli strumenti di diritto internazionale umanitario. Sarà anche dedicata attenzione alle opportunità emergenti di accesso alla giustizia nel contesto del diritto internazionale ambientale, sotto il duplice profilo della rivendicazione del diritto individuale ad un ambiente sano e dell'esistenza di diritti "procedurali" atti a garantire la partecipazione delle persone e dei gruppi interessati alle decisioni degli Stati in materia di tutela ambientale.
Infine, particolare attenzione sarà dedicata al tema dell'accesso alla giustizia nel contesto dell'Unione europea, in cui tale accesso è garantito ad un duplice livello, che si fonda sulla speciale interazione tra diritto nazionale e diritto dell'UE: da un lato, si riconosce agli individui la possibilità di adire direttamente le istituzioni giurisdizionali dell'UE; dall'altro, si attribuisce al giudice nazionale il compito di garantire la tutela giurisdizionale per le situazioni soggettive di origine comunitaria. In entrambi i casi, come affermato dalla Corte di giustizia, si deve tutelare il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale piena ed effettiva, come sancito dalla Convenzione europea dei diritti umani.
Le tematiche di cui sopra saranno esaminate tenendo in considerazione l'interazione delle stesse con alcuni principi di diritto internazionale potenzialmente idonei a ridurre le opportunità di accesso alla giustizia concretamente usufruibili da parte degli individui, in relazione in modo particolare alle norme sulle immunità degli Stati e agli agenti diplomatici stranieri.
I risultati della presente ricerca saranno diffusi tramite l'organizzazione di uno o più workshop in itinere e di un convegno finale, nonché tramite la pubblicazione di un volume collettaneo di carattere scientifico.In entrambi i casi è nostra intenzione coinvolgere giovani ricercatori e grandi esperti della materia a livello internazionale. <<<

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Francesco FRANCIONI Università degli Studi di SIENA
Obiettivo del Programma di Ricerca
L'effettiva realizzazione dei diritti fondamentali non può prescindere dalla azionabilità degli stessi a livello giudiziale. Come fu già rilevato nel corso dei negoziati relativi all'adozione del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, "if the States undertook to abide by the Covenant, they would have to provide for effective remedies against infringements". Da ciò consegue che gli Stati sono tenuti a predisporre le condizioni necessarie affinché gli individui possano godere in modo effettivo dei diritti loro riconosciuti dal diritto internazionale. Tale effettività può essere assicurata soltanto soddisfacendo un duplice ordine di esigenze, consistenti nella garanzia di un contesto socio-politico in cui sussistano le condizioni ambientali per il godimento concreto dei diritti in questione, e nell'accessibilità a rimedi giurisdizionali realmente funzionanti nel caso in cui essi siano violati.
Tenendo conto dell'importanza del diritto di accesso alla giustizia quale elemento essenziale per il godimento concreto dei diritti umani fondamentali, cercheremo di verificare il livello di effettività conseguito da tale diritto nel contesto del diritto internazionale, attraverso la valutazione del grado di idoneità delle norme internazionali pertinenti di imporsi nei diversi ordinamenti giuridici interni. A tal fine, ci si propone, innanzitutto, di valutare l'aspetto preliminare della materia, accertando il valore acquisito dal diritto di accesso alla giustizia nell'ordinamento giuridico internazionale generale. Si tratterà in particolare di verificare se, come sembra ancora emergere dalla prassi degli Stati, il diritto in questione rientri nell'area della domestic jurisdiction o, al contrario, se la progressiva erosione di quest'ultima abbia condotto alla formazione di una norma consuetudinaria in materia.
Successivamente sarà dedicata attenzione alla disciplina del diritto di accesso alla giustizia nel panorama del diritto convenzionale. In tale contesto ci poniamo l'obiettivo di accertare l'estensione acquisita dal diritto di accesso alla giustizia nella prassi internazionale grazie all'attività ermeneutica degli organismi di controllo istituiti dai trattati pertinenti sia a livello "universale", con particolare attenzione al sistema instaurato dal Patto Internazionale sui diritti civili e politici, che a livello regionale, in cui emergono gli ambiti di applicazione della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della Convenzione Americana sui diritti umani e della Carta Africana sui diritti umani e dei popoli. Per questo motivo sarà attentamente valutato l'approccio seguito, nel contesto della materia oggetto della ricerca, dal Comitato dei diritti umani, dalle corti europea ed interamericana dei diritti umani e dalla Commissione africana dei diritti umani e dei popoli. In tale ambito particolare attenzione sarà dedicata alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che si distingue per la complessità delle tematiche connesse con il diritto di accesso alla giustizia affrontate nelle varie decisioni pertinenti e per il contenuto evolutivo di queste ultime.
In considerazione dell'evoluzione contemporanea del diritto internazionale, la ricerca sarà poi concentrata sui numerosi mezzi alternativi di accesso alla giustizia offerti dall'attuale panorama giuridico internazionale, tra i quali emergono alcuni comitati istituiti sulla base di trattati inerenti alla salvaguardia di specifici diritti (quali ad esempio il Comitato contro la discriminazione razziale ed il Comitato contro la tortura), nonché numerose Commissioni di verità e riconciliazione. Lo scopo di queste commissioni è quello di indagare e fare luce sulle violazioni sistematiche dei diritti dell'uomo perpetrate in vari Stati; in tale contesto la ricerca si concentrerà sull'efficacia di tali Commissioni nel garantire adeguate forme di riparazione riconosciute alle vittime delle violazioni o ai loro familiari.
L'obiettivo complessivo di questa prima parte della ricerca, relativa all'accesso alla giustizia nel contesto della salvaguardia dei diritti umani, è quello di fornire un inquadramento sistematico delle opportunità di accesso alla giustizia negli ordinamenti interno ed internazionale, contribuendo ad accrescere la familiarità degli operatori giuridici del settore con le tematiche oggetto della ricerca e ad accrescere la consapevolezza dell'esistenza ed usufruibilità di tali opportunità da parte dei singoli individui.
Con approccio analogo a quello appena individuato, un ulteriore obiettivo della presente ricerca sarà quello di verificare l'esperibilità da parte degli individui di azioni per il risarcimento dei danni derivanti da operazioni condotte in violazione del diritto internazionale umanitario. Allo stato attuale, tale esperibilità è soggetta ad una serie di limiti derivanti, in modo particolare dalla carenza di meccanismi specifici idonei a garantire il diritto di accesso alla giustizia nel contesto in esame, nonché dalla difficoltà di ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalle violazioni delle norme di diritto umanitario mediante l'utilizzo degli strumenti di tutela dei diritti umani. Alla luce di tale stato di fatto ci si propone di individuare le strade percorribili per poter superare i suddetti limiti e al contempo valutare le prospettive di istituire dei meccanismi che consentano l'accesso diretto degli individui a rimedi specifici rispetto alle violazioni del diritto internazionale umanitario.
Per quanto concerne il diritto internazionale dell'ambiente, lo scopo della ricerca sarà quello di analizzare compiutamente le opportunità di accesso alla giustizia esistenti in tale settore sia per ciò che concerne l'interpretazione estensiva delle norme contenute in strumenti convenzionali per le protezione dei diritti umani, sia con riguardo ai diritti ambientali procedurali sviluppati dagli strumenti pertinenti più recenti.
Infine, il tema dell'accesso alla giustizia nell'ordinamento dell'Unione Europea sarà oggetto di particolare attenzione. Esamineremo in particolare le peculiarità di tale sistema e i motivi che lo rendono probabilmente il più avanzato, quanto a opportunità effettive di accesso alla giustizia, nel contesto dell'ordinamento giuridico internazionale. Saranno poi analizzati i punti di contatto del sistema in oggetto con altri regimi di accesso alla giustizia esistenti a livello internazionale (come quelli delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa). Tutto questo ponendo particolare attenzione alle innovazioni previste dal Trattato Costituzionale adottato nel 2004.
Al fine di adottare un approccio costruttivo sarà infine necessario valutare gli ostacoli che si frappongono tra il riconoscimento del diritto di accesso alla giustizia e la concreta usufruibilità dello stesso a causa della sua interazione con alcuni principi di diritto internazionale generale, quali la problematica del carattere self-executing delle norme internazionali e quella delle immunità. Quanto a queste ultime l'obiettivo perseguito sarà quello di verificare le opportunità esistenti per garantire l'azionabilità dei diritti fondamentali da parte degli individui anche nelle fattispecie in cui la stessa sia limitata dall'esistenza di immunità dalla giurisdizione a favore degli Stati e degli agenti diplomatici stranieri.
I risultati della presente ricerca saranno diffusi tramite l'organizzazione di uno o più workshop in itinere e di un convegno finale, nonché tramite la pubblicazione di un volume collettaneo di carattere scientifico (che auspichiamo possa contribuire ad accrescere la conoscenza della materia e ad aumentare la consapevolezza dell'esistenza e dell'usufruibilità degli standards relativi all'accesso alla giustizia). In entrambi i casi è nostra intenzione coinvolgere sia giovani ricercatori che i più grandi esperti della materia a livello internazionale. <<<
Durata
24 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
Il diritto degli individui di avvalersi di rimedi giurisdizionali effettivi per la tutela dei propri diritti fondamentali è sancito dalla maggior parte degli ordinamenti giuridici interni fin dal XIX secolo, quando ad esempio era già applicato in modo costante nei paesi latinoamericani, sotto il nome di amparo, nella forma di una procedura semplice e veloce utilizzata per proteggere i diritti costituzionalmente riconosciuti agli individui contro gli abusi della legge o delle autorità pubbliche. Esso è oggi incluso in gran parte delle costituzioni nazionali e nella quasi totalità degli strumenti internazionali sui diritti umani sia di carattere "universale" che regionale, quali la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione Europea sui diritti umani (CEDU), il Patto Internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), la Convenzione Americana dei diritti umani (ACHR), la Carta Africana dei diritti umani e dei popoli e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, nonché in numerosi strumenti relativi alla tutela di specifici diritti (quali la libertà dalla tortura e dalla discriminazione razziale).
Nonostante il carattere reiterato delle norme internazionali che proclamano il principio del diritto all'accesso alla giustizia, la questione della collocazione di tale principio nel diritto consuetudinario rimane non sufficientemente sceverata dalla dottrina, divisa dalle apparenti discrasie esistenti tra il riconoscimento del diritto in esame a livello teorico e l'aspetto pragmatico della prassi degli Stati, che sembra ancora ricondurre il problema dell'effettivo esercizio all'accesso alla giustizia nell'ambito della domestic jurisdiction. La progressiva erosione dell'area di quest'ultima e la conseguente sostituzione (seppure ancora parzialmente in fieri) del concetto di "individuo" a quello di "straniero" quale entità destinataria degli obblighi di protezione gravanti sugli Stati inducono a chiedersi se anche il diritto di accesso alla giustizia si sia sottratto a tale area e abbia quindi acquisito una propria rilevanza nel contesto del diritto internazionale generale. Del resto, come sostiene parte della dottrina, il diritto degli individui di accedere alla giustizia deriverebbe implicitamente dall'obbligo degli Stati di assicurare la protezione di ogni essere umano dalle violazioni gravi dei diritti c.d. "primari., Ciò in quanto l'esistenza di un diritto individuale derivante da norme consuetudinarie impone agli Stati di renderne effettivo il godimento, implicando la titolarità da parte di coloro che ne sono destinatari di un locus standi davanti ai giudici nazionali per ottenere giustizia qualora esso sia violato (cfr., ad esempio, la nota sentenza della Corte d'Appello USA nel caso Filartiga v. Peña Irala (1980)).
Per quanto riguarda il diritto convenzionale, la portata applicativa delle norme che sanciscono il diritto di accesso alla giustizia contenute nei trattati internazionali pertinenti è stata sensibilmente estesa dall'attività ermeneutica degli organismi di controllo istituiti da tali strumenti. A livello "universale" emerge l'attività del Comitato dei Diritti umani in relazione all'interpretazione dell'art. 2(3) dell'ICCPR. La visione del Comitato, in particolare, amplia sensibilmente l'area applicativa della norma includendovi obblighi specifici non inclusi nel testo della stessa, quali quelli di fornire misure concretamente idonee ad assicurare la riparazione in forma specifica e il pagamento di un risarcimento adeguato, garanzie di non ripetizione (cfr. Mpandanjila v. Zaire; Hermoza v. Perù). È inoltre importante sottolineare che il Comitato ha considerato la norma in questione, sebbene non espressamente contemplata dall'art. 4, come inderogabile anche nelle situazioni di emergenza, in quanto funzionale alla tutela giudiziale dei diritti la cui inderogabilità è specificamente riconosciuta dall'articolo ultimo citato (si veda il Commento Generale n. 29).
Nel contesto dell'ICCPR la disciplina dell'art. 2(3) è inoltre integrata dal principio dell'uguaglianza davanti alle corti proclamato dall'art.14, il quale non si limita a garantire l'uguale trattamento davanti alle corti con riferimento all'esercizio dei diritti garantiti dal Patto, ma costituisce norma di carattere generale in rapporto alla difesa in giudizio di qualsiasi diritto o interesse individuale (cfr. Comitato dei Diritti umani, Report on Iceland, 1981).
A livello regionale, va sottolineato il taglio evolutivo adottato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nell'interpretazione delle norme della CEDU inerenti al diritto di accesso alla giustizia, contemplato agli artt. 6 e 13. Quest'ultimo, diversamente dall'art. 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel quale ne è rinvenibile il fondamento, non ha portata generale, ma limita il diritto ad un ricorso effettivo ai soli "rights and freedoms as set forth in this Convention". Peraltro, sulla disciplina europea del diritto di accesso alla giustizia può incidere anche il recente Protocollo n. 12, il quale sancisce l'obbligo di assicurare il godimento dei diritti individuali, con ampiezza analoga a quella dell'art. 14 dell'ICCPR, senza operare discriminazioni di alcun genere. I giudici di Strasburgo hanno più volte sottolineato la centralità dei diritti di uguaglianza davanti alla legge e di accesso alla giustizia, sostenendo la posizione di preminenza che essi hanno in una società democratica (cfr. Golder v. the United Kingdom e Airey v. Ireland) ed affermando che il riconoscimento di alcune garanzie più prettamente processuali (tra cui i diritti ad un'udienza equa e pubblica in contraddittorio, ad una ragionevole durata del processo, e ad esser giudicati da un tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge; cfr. Z e altri c. Regno Unito). D'altro canto la Corte ha statuito che il diritto di accesso alla giustizia può essere soggetto a restrizioni, sia di carattere formale che sostanziale, grazie alla discrezionalità di cui gli Stati possono usufruire nelle fasi di regolamentazione interna di cui esso necessita, ma soltanto nella misura in cui dette restrizioni perseguano uno scopo legittimo e sussista proporzionalità fra quest'ultimo ed il mezzo utilizzato per raggiungerlo (Tinnelly & Sons Ltd and others v. the United Kingdom). I medesimi limiti sono altresì applicabili anche qualora lo Stato intenda circoscrivere l'accesso alla giustizia nel caso in cui sussista immunità di un paese straniero dalla giurisdizione (Al-Adsani v. the United Kingdom).
Una visione analoga del diritto in esame è seguita anche dalla Corte Interamericana dei diritti umani, la quale ha più volte sottolineato come l'art. 25 dell'ACHR incorpori il principio dell'effettività dei mezzi processuali finalizzati a garantire l'esercizio dei diritti fondamentali. Da ciò consegue l'esistenza di un obbligo a carico degli Stati di fornire rimedi giurisdizionali effettivi alle vittime di violazioni di tali diritti, nel rispetto dei principi dell'equo processo previsti dall'art. 8 della Convenzione (cfr. Velásquez Rodríguez e Fairen Garbi). La natura dell'art. 25 quale norma funzionale all'effettivo godimento dei diritti "primari" previsti dalla Convenzione implica inoltre che tale disposizione sia applicabile anche nei casi di emergenza, ovviamente nei limiti in cui si faccia valere in giudizio la violazione di uno dei diritti espressamente previsti quali inderogabili dall'art. 27(2) (cfr. le opinioni consultive del 1987 sull'Habeas Corpus in Emergency Situations e sulle Judicial Guarantees in States of Emergency).
L'interpretazione del diritto di accesso alla giustizia seguita dal Comitato dei diritti umani, dalla Corte Europea e dalla Corte Interamericana è anche condivisa dalla Commissione Africana dei diritti umani e dei popoli, secondo la quale l'espulsione di un individuo dal territorio di uno Stato parte della Carta senza che questi abbia avuto la possibilità di impugnare il provvedimento espulsivo costituisce una violazione del diritto di poter usufruire di un appello davanti agli organi nazionali competenti contro le violazioni dei diritti fondamentali previsto dall'art. 7(1)(a) della Carta (cfr. Communication n. 159/96).
L'evoluzione del diritto internazionale ha fatto sì che ai mezzi tradizionali di accesso alla giustizia si siano aggiunte forme alternative che incrementano le opportunità a disposizione degli individui di usufruire in modo effettivo del diritto in esame. Sebbene la maggior parte di tali meccanismi non siano di per sé vincolanti, il valore che essi hanno acquisito nel contesto dell'ordinamento giuridico internazionale li ha dotati di una forza persuasiva tale da indurre i governi, nella maggior parte dei casi, ad uniformarvisi. Tra tali meccanismi emergono le opportunità di ricorso ad organi internazionali non giudiziali quali il Comitato contro la discriminazione razziale, il Comitato contro la tortura ed altre istituzioni analoghe istituite da trattati, nonché le commissioni nazionali di verità e conciliazione il cui compito principale è quello di investigare casi di "gross violations" dei diritti umani e, ove possibile, di creare le condizioni affinché le vittime di tali violazioni possano essere risarcite.
Venendo all'accesso alla giustizia nel diritto internazionale umanitario, esso soffre di gravi carenze, sia a causa della mancanza di meccanismi specifici a favore degli individui per accedere in modo diretto a rimedi effettivi, sia per la natura delle norme di diritto umanitario, che in genere non hanno carattere self-executing. La difficoltà di far valere il diritto in questione nel contesto in esame è confermata dall'esito negativo dei recenti ricorsi presentati davanti a giudici sia interni che internazionali (cfr. il caso Bankovic). Per questo motivo si stanno oggi esplorando altre vie, quale quella consistente nell'utilizzo degli strumenti relativi ai diritti umani per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione del diritto umanitario. Nell'ambito della giustizia penale va inoltre segnalata l'introduzione nello Statuto della Corte penale internazionale dell'art. 75, che riconosce appunto il diritto delle vittime di chiedere il risarcimento del danno.
L'accesso alla giustizia nel diritto internazionale ambientale è strettamente legato al tema dei cosiddetti "diritti ambientali" degli individui, sulla cui esistenza la dottrina è profondamente divisa. I recenti sviluppi del settore, concretizzatisi soprattutto in strumenti di soft law, hanno fatto emergere la questione della configurabilità di diritti ambientali individuali. L'estensione e l'effettiva azionabilità di tali diritti rimangono tuttavia assai dubbi. Per questo l'attenzione si è spostata, dal riconoscimento del diritto individuale ad un ambiente sano e pulito, agli strumenti procedurali (ad es. l'accesso all'informazione, la partecipazione ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale) idonei a consentire agli individui la concreta attuazione dei loro diritti ed interessi legati alla protezione dell'ambiente. Tale sviluppo è recentemente confluito nell'adozione della Convenzione di Aarhus sull'accesso all'informazione, la partecipazione pubblica nei processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (1998), in vigore dal 2001. Contestualmente, si è comunque assistito allo sviluppo di un filone giurisprudenziale volto a perseguire obiettivi di tutela dell'ambiente attraverso un'interpretazione estensiva di norme contenute nei trattati sui diritti umani, come ad esempio il ICCPR (cfr. Port Hope c. Canada, 1990; Bordes c. Francia, 1995) e la CEDU (cfr. i casi Lopez Ostra e Guerra).
Il sistema di diritto internazionale particolare in cui la tutela giurisdizionale degli individui ha raggiunto il livello di maggiore efficienza è probabilmente costituito dall'Unione Europea. Esso è infatti caratterizzato da un doppio livello di accesso alla giustizia, che si fonda sulla speciale interazione tra diritto nazionale e diritto dell'UE: da un lato, si riconosce agli individui la possibilità di adire direttamente le istituzioni giurisdizionali dell'UE; dall'altro, si attribuisce al giudice nazionale il compito di garantire la tutela giurisdizionale per le situazioni soggettive di origine comunitaria. In entrambi i casi, come affermato dalla Corte di giustizia, si deve tutelare il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale piena ed effettiva, come garantito nella CEDU (Johnston, 1986). In tal modo si determina un' importante interazione con la prassi in materia di accesso degli individui alla giustizia sviluppata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Tale interazione, tuttavia, non è immune dall'evidenziare rilevanti ipotesi di contrasto, soprattutto con riguardo alle condizioni apposte dal sistema UE per l'accesso dei singoli alla tutela giurisdizionale (cfr. Unión de Pequeños Agricultores e Jégo-Quéré, 2002). Il tema dei rapporti con altri strumenti di diritto internazionale (spec. con il sistema ONU, la Corte penale internazionale e la cooperazione sviluppata sotto l'egida del Consiglio d'Europa) emerge anche nell'analisi delle modalità di tutela delle posizioni individuali nell'ambito del II e del III pilastro dell'UE. In tale contesto è importante sottolineare le innovazioni introdotte in materia dal Trattato-Costituzione dell'Unione adottato nel 2004.
Come principio sviluppatosi nel contesto dell'ordinamento giuridico internazionale, il diritto di accesso alla giustizia interagisce con le regole generali che informano il suddetto ordinamento, le quali ne ostacolano l'applicazione concreta. Anzitutto, a livello nazionale, l'esercizio di tale diritto non può prescindere dall'incorporazione della norma internazionale che attribuisce il diritto che si assume violato negli ordinamenti interni. Infatti, in genere è soltanto tramite il ricorso al giudice nazionale che l'individuo può concretamente rivendicare la titolarità dei diritti ad esso attribuiti da norme internazionali. Perché ciò avvenga, a meno che il legislatore non abbia adattato il proprio ordinamento domestico a queste ultime, è necessario che esse abbiano natura self-executing, cioè che presentino determinate caratteristiche (inter alia, che impongano obblighi di condotta, che non abbiano carattere programmatico, e che non necessitino l'adozione di norme o meccanismi ad hoc per la loro applicazione). In caso contrario, il carattere internazionale delle norme invocate precluderà l'esercizio del diritto di accesso alla giustizia. Problemi analoghi sorgono nel contesto dell'interazione tra il suddetto diritto e altri principi di diritto internazionale, quali quelli relativi alla dottrina dell'Act of State e alle immunità. In merito a queste ultime sussistono varie problematiche, tra cui quella inerente alla possibilità che uno Stato possa essere convenuto in giudizio davanti ai tribunali di un altro paese, che in linea di principio è oggi riconosciuta soltanto per ciò che concerne gli atti iure gestionis nel contesto dell'esercizio della giurisdizione civile e nei procedimenti riguardanti i contratti di lavoro stipulati con i cittadini dello Stato del foro. Della questione si occupano, inter alia, la Convenzione europea sull'immunità degli Stati del 1972 e la recentissima Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, adottata dall'Assemblea Generale con la ris. n.59/38 del 02.12.2004 ed aperta alla firma il 17.01.2005. Negli stessi termini in cui ammette l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione, il diritto internazionale contemporaneo la riconosce anche dall'esecuzione forzata e dai procedimenti cautelari. È evidente le immunità a favore degli Stati e degli agenti diplomatici pregiudicano in modo evidente il diritto individuale di accesso alla giustizia (cfr. Corte Cost., sent. n. 48/1979). <<<