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PROGRAMMA DI RICERCA

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Programmi di ricerca simili:
Classificazione scientifico-disciplinare
Classificazione geografica
Bibliografia
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Parole Chiave
AFFIDO CONGIUNTO, BIGENITORIALITÀ, MEDIAZIONE FAMILIARE, CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO, GESTIONE DEI CONFLITTI, AFFIDO CONDIVISO, DIRITTI DEI MINORI, RESPONSABILITA' GENITORIALE, SEPARAZIONE E DIVORZIO

Condivisione della genitorialità e interventi di sostegno

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Abstract
CORNICE TEORICA L’introduzione della legge 54/06 sancisce la parità delle relazioni genitoriali a seguito della separazione e del divorzio: infatti, tale legge si propone di equilibrare i ruoli genitoriali, disallineati dalla frattura coniugale, relativamente al diritto dei figli, sancito in via automatica, ad essere affidati ad entrambi i genitori.
Tale innovazione normativa è coerente con le pratiche di sostegno alla famiglia ed alla genitorialità e con i risultati di studiosi - appartenenti a diversi ambiti della psicologia - che concordano sul fatto che la condizione ottimale per lo sviluppo del minore nella famiglia separata è il mantenimento di una equilibrata e regolare relazione con entrambe le figure genitoriali. È evidente che la novità del dettato normativo implica, comunque, una riorganizzazione delle prassi di intervento nella direzione di una maggiore attenzione alle dimensioni dell’osservazione delle dinamiche triangolari, dell’ascolto del minore e della gestione dei processi conflittuali. La nuova norma tenta di contrastare l'indebolimento dei legami familiari a causa della separazione e del divorzio e sollecita, dunque, un maggior impegno fra istituzioni preposte alla famiglia, esperti e operatori. In rapporto a ciò, si rende necessario potenziare le competenze negoaziali rivolte a sviluppare le capacità di cooperazione genitoriale nell'interesse del minore.
OBIETTIVI: Al fine di studiare le ricadute applicative della legge 54/06 sugli interventi di sostegno alla genitorialità (Consulenza Tecnica d’Ufficio-CTU e Mediazione Familiare-MF), il programma di ricerca si propone di analizzare: a) le rappresentazioni sociali sull'affido condiviso degli esperti e della gente comune; b) le sentenze emesse dai Tribunali prima e dopo l’entrata in vigore della legge; c) le eventuali modifiche alla prassi degli interventi specialistici come le CTU e la MF. Particolare attenzione sarà rivolta alle metodologie scelte dagli esperti nelle CTU per mettere a punto tecniche di ascolto del minore più adeguate.
SOGGETTI: Il programma di ricerca coinvolgerà 300 operatori giudiziari e psico-sociali, 400 genitori e gente comune e 180 genitori separati che si rivolgono ad interventi specialistici. Inoltre, per la realizzazione del programma, ci si avvarrà di un corpus di dati costituito da 600 sentenze emesse dai Tribunali Ordinari di Roma e di Milano prima e dopo l'entrata in vigore della norma e dai testi di 100 relazioni scritte dai Consulenti Tecnici di Ufficio.
STRUMENTI: Gli strumenti verranno costruiti e condivisi nella prima fase del programma di ricerca da tutte le équipes coinvolte. Per quanto riguarda la rappresentazione di esperti e genitori e le eventuali modiche di prassi operative, verranno utilizzati questionari elaborati ad hoc per il presente programma. Per le analisi delle sentenze e dei testi delle CTU verranno utilizzate apposite griglie di analisi del contenuto già validate in precedenti studi. I dati saranno analizzati attraverso metodologie di analisi qualitative e quantitative (multilivello e categoriale).
RISULTATI ATTESI E RICADUTE APPLICATIVE: Dall'analisi dei dati raccolti ci aspettiamo una discrepanza tra il livello rappresentazionale e il livello della prassi sia giuridica che psicosociale. Le rappresentazioni sociali dovrebbero risultare più ancorate a credenze di tipo tradizionale mentre la prassi giudiziaria e psicosociale dovrebbe risultare più allineata al dettato normativo.
Ci si attende che tale discrepanza influisca sull'efficacia degli interventi di CTU e MF. Tale risultato se verificato metterebbe in evidenza alcune criticità a seguito della separazione nell'avvio della cultura parental condivisa.
I risultati contribuiranno alla costruzione di linee guida per individuare le potenzialità e superare le criticità delle due pratiche di aiuto sottoposte a verifica (CTU e MF) in rapporto alla nuova normativa dell'affido condiviso. <<<

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Marisa Malagoli Togliatti Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"
Obiettivo del Programma di Ricerca
L’affidamento condiviso dei figli implica la necessità da parte dei genitori di coordinarsi, con l’obiettivo di stabilire e sperimentare accordi soddisfacenti per sé e per i propri figli. Il nuovo scenario normativo proposto dalla Legge 54/06, nell’introdurre la "cultura del legame parentale condiviso", pone una sfida agli operatori giudiziari, agli operatori psicosociali e, in particolare, alle famiglie che affrontano la transizione critica della separazione e del divorzio, specie se costellata da aspri conflitti nel sistema coniugale, i quali si riflettono anche nell'esercizio della genitorialità. Quali significati sociali (rappresentazioni)verranno attribuiti alla norma dagli esperti, operatori giudiziari e psicosociali e dalla gente comune? Laddove i genitori non riescono autonomamente a trovare accordi che tutelino l’interesse morale e materiale dei figli, quali risposte potranno essere date da studiosi e operatori del campo giuridico e psico-sociale?
A queste domande, cerca di rispondere il presente programma di ricerca che si propone gli obiettivi di:
1. monitorare i processi psicosociali che potrebbero ostacolare e/o favorire la realizzazione dell'affidamento condiviso in quanto le innovazioni normative non necessariamente trovano corrispondenza nei sistemi di credenze, negli atteggiamenti e nelle aspettative che orientano il comportamento degli attori sociali;
2. analizzare le motivazioni ed i criteri presenti nelle sentenze dei giudici nel predisporre l'affido condiviso a confronto con la precedente prassi giuridica sbilanciata verso l'affidamento esclusivo alla madre;
3. verificare a seguito dell'introduzione della legge i cambiamenti nella prassi degli interventi psicologici specialistici (CTU e MF). In particolare, per quanto riguarda la CTU si darà maggior rilievo alle metodologie utilizzate per l'ascolto del minore previsto nella nuova normativa; per quanto riguarda la mediazione si darà maggior rilievo all'esito di tale intervento in rapporto all'invio giudiziario e, dunque, alla volontarietà dei genitori.
In particolare, le Unità di ricerca si porranno i seguenti obiettivi.
- Il gruppo di lavoro afferente all’Unità Locale di Roma (Centro di Ricerca per la Tutela della Persona del Minore dell'Università La Sapienza)si propone in integrazione con i ricercatori in ambito giuridico di a) analizzare la letteratura nazionale ed internazionale di riferimento in campo giuridico, b) approfondire l’iter della nuova legge con le trasformazioni che ha subito negli anni, prima della sua approvazione definitiva; c) fare una rassegna della giurisprudenza nel merito; d) confrontare la legislazione vigente in Italia in materia di affido condiviso con gli ordinamenti giuridici di alcuni Paesi europei, quali Francia, Germania, Inghilterra; e) confrontare – attraverso una ricerca d’archivio – 150 sentenze emesse prima dell’entrata in vigore della legge 54/06 e 150 sentenze emesse dopo l’emanazione della legge stessa su alcuni parametri quali i criteri adottati per definire la non idoneità educativa; l’audizione del minore; l’eventuale affidamento a terzi ed il possibile conflitto di competenze tra il Tribunale Ordinario e il Tribunale dei Minori. Altresì, il gruppo di lavoro degli psicologi si propone di: a) analizzare la letteratura nazionale ed internazionale di riferimento in campo psicodinamico e psicologico-clinico; b) analizzare le rappresentazioni (credenze e atteggiamenti) sulla nuova norma da parte di operatori del diritto al fine di evidenziare eventuali difficoltà nell’applicazione della norma stessa e nello svolgimento della prassi; c) confrontare gli obiettivi, le modalità di svolgimento (colloqui effettuati, metodologie scelte per l'ascolto del minore, strumenti testologici e metodologie scelte per l'osservazione delle dinamiche familiari) e i provvedimenti suggeriti in merito all’affidamento e ad eventuali interventi successivi delle CTU effettuate prima e dopo l’introduzione della nuova normativa.
- Il gruppo di lavoro afferente all’Unità Locale di Roma (Sezione di Mediazione Familiare del Dipartimento 38) si propone di: a) analizzare la letteratura nazionale ed internazionale di riferimento in campo psicosociale; b) analizzare le credenze, gli atteggiamenti verso l’affidamento condiviso degli operatori psico-sociali in merito all’applicabilità della norma e ad eventuali difficoltà nella prassi; c) analizzare le credenze, gli atteggiamenti verso l’affidamento condiviso da parte della gente comune (genitori); d) analizzare la dimensione dell’impegno genitoriale (parental commitment) - inteso come disposizione a gestire costruttivamente i conflitti per elaborare un piano di accordi condiviso nell’interesse dei figli - sia per quei genitori che, in seguito alla separazione e al divorzio, accedono volontariamente all’intervento di mediazione familiare sia per quelli che vengono inviati su suggerimento del giudice sia per coloro che si rivolgono in via esclusiva ai Tribunali; e) analizzare le variabili contestuali e di processo relative al percorso di mediazione che costituiscono un fattore di facilitazione o di ostacolo nel conseguimento della genitorialità condivisa.
- Il gruppo di lavoro afferente all’Unità Locale di Milano si propone di: a) analizzare comparativamente le sentenze emesse nell'anno precedente l'entrata in vigore della nuova legge (2005) ed il primo anno di applicazione della legge stessa (da giugno 2006 a giugno 2007) al fine di individuare i parametri distintivi che hanno determinato le diverse modalità di affidamento, con particolare riferimento ai parametri socio-strutturali del nucleo familiare ed alle variabili psicosociali relative al conflitto coniugale e genitoriale; b) analizzare le rappresentazioni degli operatori giudiziari e psicosociali in ordine all'affidamento condiviso e ai possibili cambiamenti nella prassi degli interventi di sostegno alla genitorialità, quali la mediazione familiare e la consulenza tecnica d'ufficio; c) valutare gli effetti e l’efficacia degli interventi di mediazione familiare e di consulenza tecnica nel promuovere e sostenere un esercizio condiviso della genitorialità al fine di valutare comparativamente non solo la differente idoneità ed efficacia delle due tipologie di intervento, ma anche individuare le specifiche variabili contestuali e di processo che, dal punto di vista dei fruitori, costituiscono un fattore di facilitazione o di ostacolo nel conseguimento di una genitorialità condivisa.
In sintesi, il programma di ricerca si propone di analizzare come i cambiamenti normativi possano tradursi in cambiamenti culturali al fine di consentire che la dicitura “affidamento condiviso” non rimanga una mera formula giuridica ma si declini in modifiche alle prassi d’intervento a sostegno della genitorialità condivisa. <<<
Durata
24 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
Nel corso degli ultimi decenni ricercatori di diversi ambiti della psicologia hanno concordato che lo studio sull’individuo non può prescindere dalla famiglia e dal contesto allargato in cui esso vive, in quanto ciascun individuo è parte di un sistema aperto ed è inserito fin dalla nascita in un ambiente sociale e relazionale (Bronfenbrenner, 1979). La famiglia, nei suoi aspetti “reali o praticanti” – i processi di regolazione delle relazioni - e “rappresentata” – le immagini mentali dell’esperienza relazionale - (Reiss, 1989), diventa così un oggetto di studio privilegiato per la comprensione dello sviluppo individuale. La ricerca che proponiamo si focalizza su una tipologia di famiglia sempre più diffusa nel nostro Paese ovvero la famiglia separata. L’interesse verso la separazione e il divorzio in situazioni ad elevata conflittualità costituisce da diversi anni il nostro interesse di ricerca specifico, soprattutto in connessione con gli interventi di sostegno alla genitorialità (Consulenza Tecnica d’Ufficio e Mediazione Familiare). Infatti, le attuali strutture familiari presentano scenari relazionali che, nel modificare il concetto di famiglia nucleare naturale, mettono in evidenza una serie di discontinuità (Fruggeri, 2005) “critiche” rispetto al passato che vertono su una non coincidenza tra coniugalità e genitorialità, da cui si originano tensioni e conflittti. La genitorialità può essere esercitata in assenza della coniugalità come ad esempio nelle famiglie separate/divorziate.
Negli ultimi vent’anni, la ricerca clinica e psicosociale si è dedicata in misura crescente all’analisi degli effetti prodotti dalla separazione e dal divorzio sul benessere dei figli (Emery 1994; Kelly 1993; Hetheringhton, Law, O’Connor 1993; Giuliani, Iafrate, Rosnati 1997; Scabini, Cigoli 2000; Cigoli, Iafrate 1997). I risultati di tali ricerche hanno sottolineato la necessità di non parlare di effetti a lungo termine tout court della separazione sul benessere dei figli in quanto la separazione, in assenza di altri fattori sociali e contestuali, non sembra giocare un ruolo rilevante più di altri eventi nello sviluppo di un disagio psichico strutturato (di una psicopatologia) nei soggetti in essa coinvolti (Amato, 2000). Soltanto se la separazione è associata ad altri fattori come il conflitto della coppia a livello coniugale e genitoriale prima e dopo la separazione, il sentirsi contesi (Buchanan e coll., 1996), l'attribuzione di colpa per la separazione, la presenza di disturbi psicopatologici nei genitori, il decadimento delle condizioni economiche, la separazione si può trasformare da una situazione di rischio evolutivo per i figli a una condizione prodromica di disturbi psicopatologici veri e propri.
Quando la separazione è associata ad una riorganizzazione delle relazioni familiari più armoniosa, meno stressante, i figli presentano le stesse condizioni rispetto all’adattamento evolutivo dei figli di genitori uniti e non conflittuali con buone competenze sociali e cognitive (Booth, Amato, 2001). Negli anni, quindi, la grande diversità delle “risposte” al divorzio, non soltanto dei figli ma anche degli adulti, ha contribuito al diffondersi di una prospettiva secondo cui l’adattamento del minore alla separazione, è legata all’interazione tra fattori protettivi e fattori di rischio, associati con le caratteristiche individuali del figlio, ovvero le sue risorse interne, e il supporto familiare e extra-familiare. Il principale fattore di rischio per il benessere dei figli è la persistenza della conflittualità tra gli ex-coniugi (Emery, 1999; Hetherington e coll., 1998; Kelly, 2000; Booth, Amato, 2001; Grych, Fincham, 2001; Sbarra, Emery, 2005). Le ricerche sulla relazione tra conflitto interparentale e adattamento dei figli sono aumentate in questi ultimi anni e quasi tutti gli studi concordano sul fatto che i minori che vivono in famiglie caratterizzate da ostilità e scarsa capacità di risolvere il conflitto tra i genitori mostrano elevati livelli di problemi emozionali e comportamentali (Cummings, Davies, 1994; Grych, Fincham, 1990).
Gli studi classici hanno evidenziato che la presenza di una disfunzione nella relazione tra i coniugi pone il minore in una condizione di rischio, in quanto costui può essere coinvolto più frequentemente in dinamiche “triangolari” disfunzionali, quali le “triadi rigide” (Minuchin, 1974) o il triangolo perverso (Haley, 1973). Bisogna ribadire che in queste dinamiche il minore non è passivo, ma è un protagonista che gioca la sua parte attiva nel conflitto e spesso sceglie di aderire a certi ruoli, seppur disfunzionali, come strategia migliore. Il costo tuttavia, può essere molto elevato e manifestarsi attraverso sensi di colpa o di abbandono per la perdita del genitore “rifiutato”, adultizzazione precoce, vissuti depressivi e difficoltà di svincolo durante l’adolescenza. Buchanann e coll. (1991; 1996) hanno rilevato che i figli di genitori separati che presentano una condizione di malessere psicologico più evidente sono coloro che sperimentano più frequentemente la sensazione di essere abbandonati da uno dei genitori, di “essere contesi” (triangolazione) e sottoposti a forti conflitti di lealtà (Johnston e coll., 1989). Come ha sottolineato Bowen (1978) e in tempi più recenti Fivaz e coll. (1999), la triangolazione è un processo fondamentale per lo sviluppo di un Sé autonomo e per riuscire a mantenere un contatto emotivo con entrambe le parti del triangolo, definito come “nicchia ecologica dello sviluppo”. In alcune situazioni, tuttavia, i processi di triangolazione diventano disfunzionali (triadi rigide: Minuchin, 1974; triangolo perverso: Haley, 1973) e la famiglia, anche separata, vive una condizione di disagio che può manifestarsi attraverso la sintomatologia di uno o più dei suoi membri; a ciò si aggiunge il fatto che spesso il figlio non può godere dell’accesso ad entrambi i genitori e accedere ad una reale intersoggettività. L’intersoggettività nella famiglia viene intesa come capacità dei componenti del gruppo familiare di comunicare e di comprendere le intenzioni, le motivazioni e i significati dell’altro (Malagoli Togliatti, Mazzoni, in press, Stern, 2004).
Un concetto chiave, soprattutto in relazione alla recente introduzione della legge 54/06, ci sembra quello di coordinazione triangolare con il quale si prende in considerazione la coregolazione dei comportamenti interattivi e degli affetti; questo concetto fornisce un valore aggiunto rispetto al termine cogenitorialità che sottende la regolazione reciproca dei genitori in relazione ai bisogni di crescita del figlio (McHale, 1995; 1997). La legge infatti propone l’affido condiviso come soluzione principale, ordinaria e non residuale rispetto all’affidamento monogenitoriale con il tentativo di superare il concetto stesso di affido ed affermare il principio secondo il quale anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Tale disposizione porterà notevoli ricadute dal punto di vista culturale, della rappresentazione sociale e della prassi giurisprudenziale. Nel 2003 i minori coinvolti in procedimenti di separazione è stato pari a 62.050: di questi l'83.9% è stato affidato alla madre, mentre i minori affidati ad entrambi i genitori con la modalità dell'affido congiunto e/o alternato sono stati l'11.9%. I dati sui divorzi indicano un andamento simile: l'83.8% dei 20.627 figli minori coinvolti è stato affidato alla madre, mentre il 9.8% ad entrambi in modo congiunto e/o alternato (fonte Istat, 2003). Questi dati evidenziano un trend discendente nell'affidamento esclusivo alla madre che nel 2000 raggiungeva 86.7% di tutti gli affidamenti, mentre nel 1996 era del 92.1%. L’entrata in vigore della legge n°54/2006, che modifica l’art. 155 del Codice Civile, si propone di equilibrare i ruoli genitoriali disallineati dalla frattura coniugale, relativamente al diritto dei figli ad essere affidati ad entrambi i genitori. Infatti, l’art. 1 recita “il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori”. Ci si aspetta, quindi, che il nuovo quadro normativo modifichi ulteriormente le statistiche sopra citate, in relazione alla modalità di affidamento dei figli minori. La legge attribuisce centralità alla funzione genitoriale vs. quella coniugale e sancisce la parità delle relazioni genitoriali, la continuità dei legami genitore-figlio a seguito della separazione e del divorzio. La nuova norma introduce una "cultura del legame parentale" che ben si coniuga con i principi ispiratori della teoria dell'attaccamento [Bowlby, 1969/80], la quale vede nella promozione del sentimento di sicurezza l'obiettivo fondamentale delle relazioni umane. Il legame di attaccamento si distingue da altri legami sociali per la presenza di 4 caratteristiche già descritte da Bowlby [1980]: mantenimento della vicinanza, sconforto alla separazione, rifugio sicuro e base sicura. In particolare, le caratteristiche del rifugio sicuro - fonte di supporto emozionale [Steinberg e Silverberg, 1986] e della base sicura si possono riferire alla funzione di cura, di aiuto, di supporto che i genitori "devono" avere nei confronti dei figli. Secondo la teoria dell'attaccamento è importante per un bambino avere un sentimento di sicurezza, che si sviluppa nelle relazioni con i caregiver e che riflette una storia di interazioni con genitori supportivi e amorevoli che apportano conforto e sollievo soprattutto nei momenti di stress [Bowlby, 1980].
Considerando le perplessità e le contraddizioni emergenti relativamente ad un modello di affidamento esistente già da molto tempo, ci si pone quindi il dubbio sulla fertilità e la sensibilità del contesto sociale e culturale nel quale affonda le radici la nuova legge che, non solo promuove una modalità di affidamento condiviso ma, lo rende tendenzialmente l’unica modalità di affidamento possibile, considerandolo privilegiato rispetto agli altri. L’affidamento condiviso disposto dal giudice potrebbe svolgere una potenziale funzione positiva verso il superamento dei conflitti come emerge dai risultati di alcune ricerche (Mazzoni, 2002; Lombardi 2002).
In quest’ottica, la legge introduce il principio secondo cui la potestà genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior rilievo, riguardanti l’istruzione, l’educazione e la salute sono assunte di comune accordo tenendo in conto le capacità, l’inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli, mentre in caso di disaccordo le decisioni vengono rimesse al giudice. Ulteriore ricaduta importante nella prassi giurisprudenziale ha l’art. 155-sexies (poteri del giudice e ascolto del minore). Tale articolo sancisce la possibilità per il giudice di "assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento". Tale articolo permette di dare voce ai bisogni del minore che dovrebbe essere "ascoltato" e non "sentito" ovvero la sua audizione dovrebbe avvenire in un contesto relazionale non traumatizzante e con adeguati metodi di indagine. Da un punto di vista psicologico questa disposizione pone agli esperti del settore il compito di strutturare procedure di osservazione e di colloquio adeguate all’ascolto del minore “conteso” differenziandole a secondo della sua età. In tal senso il Lausanne Trilogue Play clinico (LTPc), una procedura di osservazione standardizzata delle relazioni familiari e già messa a punto dai ricercatori (Malagoli Togliatti, Mazzoni, in press), potrebbe risultare uno strumento adeguato per far emergere i bisogni relazionali e affettivi del minore e le capacità di coordinazione triangolare dei genitori. Questa procedura potrebbe essere inserita tra gli strumenti che il consulente tecnico d’ufficio, chiamato dal Giudice, può utilizzare nelle sue indagini e la consulenza potrebbe diventare uno spazio d’elezione per l’ascolto del minore stesso, oltre che “preparare” la famiglia ad interventi più specifici quali la Mediazione Familiare. Quest’ultima si caratterizza, infatti, come intervento elettivo per la riorganizzazione dei legami genitoriali nella separazione e divorzio [Ardone, Lucardi, 2005].
Essa recepisce l’importanza di prevenire il disagio dei figli coinvolti nelle liti familiari, teorizzando che le questioni familiari – a seguito della scissione del nucleo - non possono essere solo delegate al sistema giudiziario per la loro pacifica composizione, ma devono rientrare entro profili di etica e responsabilità degli adulti genitori impegnati a raggiungere accordi per i figli (Scabini, Rossi, 2003).
In tal senso, la mediazione familiare si pone in linea con l’attuazione dei diritti del minore, sanciti dalla legge 54/06, in primis l’affidamento condiviso, sostenendo la parità genitoriale, la continuità dei legami dei figli con entrambi i genitori e la responsabilità congiunta da parte dei genitori nel mantenimento, allevamento e cura dei figli. La mediazione ripropone il concetto di idoneità genitoriale e lo rafforza operativamente, valorizzandolo nell’intervento ed estendendo ad entrambi i genitori le competenze relazionali sottese a tale costrutto, con un forte richiamo alla responsabilità degli adulti a fronte dei diritti dei bambini a vivere al riparo dai conflitti che pervadono l’area coniugale e minacciano l’esercizio delle competenze genitoriali (Ardone, 2003).
La nuova norma, nel sollecitare le parti sociali verso la cultura del “conflitto costruttivo” dovrà tuttavia confrontare la sua applicabilità rispetto al fatto che non vi sarà un'automatica sovrapposizione tra la definizione legale dell'affido dei minori ed il reale esercizio della genitorialità: La recente innovazione introdotta nella legislazione costituisce, quindi, una sfida per le pratiche di aiuto alla famiglia ed alla genitorialità: infatti, l'esercizio condiviso della genitorialità richiede una sostanziale consensualità e collaborazione tra i due genitori. Condizione tutt'altro che garantita dalla semplice definizione giudiziaria dell'affido. Al contrario, l'imposizione autoritativa di una condivisione dell'affido in assenza di un'autentica elaborazione e superamento della frattura coniugale induce con molta probabillità un incremento della conflittualità tra i genitori e, conseguentemente, un acuirsi delle criticità nell'esercizio della genitorialità. In questo scenario, per molti aspetti incerto anche per gli stessi operatori giudiziari, assumono un rilievo del tutto peculiare gli interventi di mediazione familiare e di consulenza tecnica d’ufficio, cui probabilmente si rivolgeranno sempre più frequentemente sia gli operatori giudiziari, sia i genitori stessi. Diventa, quindi, importante sviluppare un programma di ricerca volto a studiare a) l'efficacia di tale pratiche di sostegno e la loro capacità di favorire l'accesso ad un esercizio condiviso della genitorialità, sia nelle procedure di separazione consensuale, sia nelle procedure di separazione giudiziale; b) analizzare l'impatto della nuova normativa, tanto nella pratica concreta dei procedimenti giudiziari, quanto nelle rappresentazioni degli operatori. <<<