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PROGRAMMA DI RICERCA
italiano - english
Unità di Ricerca
Programmi di ricerca simili:
- 1 - L'evoluzione del diritto penale nei settori d'interesse europeo alla luce del nuovo progetto di riforma dei Trattati
- 2 - LA CIRCOLAZIONE INVESTIGATIVA NELLO SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO: STRUMENTI, SOGGETTI, RISULTATI
- 3 - Il diritto privato europeo: dal mercato interno alla cittadinanza europea
- 4 - Divenire europei. Attori, reti e processi nella costruzione dell'identità europea
- 5 - Diritto penale e Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa
- 6 - LA PROVA DICHIARATIVA NELLO SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO: MUTUO RICONOSCIMENTO E PROSPETTIVE DI ARMONIZZAZIONE
- 7 - MODELLI DI ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA NEL DIRITTO COMUNITARIO E COMPARATO
- 8 - La fiscalità dell'innovazione in Europa: profili di diritto tributario comunitario e comparato
- 9 - IL NUCLEO COMUNE DEL DIRITTO PRIVATO NELL'EUROPA 'ALLARGATA'
- 10 - PROGRESSO TECNOLOGICO E MUTAMENTI NORMATIVI: L'ADEGUAMENTO DELLE TECNICHE E DEI MODELLI DI TUTELA GIURIDICA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NEI PRINCIPALI SISTEMI GIURIDICI CONTEMPORANEI
Classificazione scientifico-disciplinare
- Area scientifico disciplinare: Scienze giuridiche
Classificazione geografica
- Regione: Veneto
Bibliografia
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*"Ordinanza della procedura civile dell'impero germanico", Milano, 2002, con Introduzione di Christian Wollschläger, "La Zivilprozessordnung del 1877/1898";
*"Ordinanza processuale di Francesco Giuseppe", Milano, 2004, con Introduzione di Claudio Consolo, "Il duplice volto della "buona" giustizia civile tardo-asburgica e del suo rigeneratore";
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- CASSANO, Le nuove forme di Alternative Dispute Resolution (ADR) nell'era di Internet, in Giur. it., 2005, 883;
- CARPI, in AA. VV., Arbitrato, a cura di F. Carpi, Bologna 2001; Profili del contraddittorio nell’arbitrato, in Riv. arb., 2002;
- COMOGLIO, Mezzi alternativi di tutela e garanzie costituzionali, in Riv. dir. proc. 2000;
- FAZZALARI, I processi arbitrali nell’ordinamento italiano, in Riv. dir. proc., 1968, 459; Processo arbitrale, in Enc. dir., XXXVI, Milano 1987, 298; Fondamenti dell’arbitrato, in Riv. arb., 1995, 1;L’arbitrato nella riforma del diritto societario, in Riv. arb., 2002, 443.
- GIARDINA, Riconoscimento in Francia di lodi esteri annullati nel Paese di origine, in Riv. arb. 1997, p. 394.
- LINSMEAU, L’arbitrage volontarie en droit privè belge, in R.P.D.P., Compl. T.7. Bruxelles, Bruylant, 1990, n. 84
- LUISO, Le impugnazioni del lodo dopo la riforma, in Riv. arb., 1995, 13;L’oggetto del processo arbitrale, in Riv. arb., 1996, 669.
- MARINELLI, La natura dell’arbitrato irrituale. Profili comparatistici e processuali, Torino, 2002
- MONTESANO, Domande e questioni nei giudizi arbitrali, in Riv. dir. proc., 2000, 621 ss.
- PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, Padova 2000;Relazioni fra l’arbitrato e le altre forme non giurisdizionali di soluzioni delle liti, in Riv. arb., 2003;Natura dell’arbitrato e regolamento di competenza, in Giust. civ., 2003, I, 720.
-RICCI E. F., La natura dell’arbitrato rituale e del relativo lodo: parlano le Sezioni Unite, in Riv. arb., 2000, 699 ss.;La “funzione giudicante” degli arbitri e l’efficacia del lodo, in Riv. dir. proc. 2002, 351;La Cassazione insiste sulla natura “negoziale” del lodo arbitrale. Nuovi spunti critici, in Riv. dir. proc., 2002, 1239.
-VERDE, Sul monopolio dello Stato in tema di giurisdizione, in Riv. dir. proc., 2003, 371.
-BRIGUGLIO, L’arbitrato estero: il sistema delle convenzioni internazionali, Padova, 1999;L’art. 181 del Trattato CE fra giurisdizione e arbitrato (nota a Corte di Giustizia CE – 6 aprile 1999- c 299/93), in Riv. arb., 1996, 105.
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-LUZZATTO Accordi internazionali e diritto interno in materia di arbitrato: la Convenzione di New York del 1958, in Riv. dir. int. priv. proc. 1968, p. 24;Accordi internazionali e diritto interno in materia di arbitrato: la Convenzione di Ginevra del 21 aprile 1961, in Riv. dir. int. priv. e proc. 1971, p. 47.
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-SANGIOVANNI La costituzione del tribunale arbitrale nel diritto tedesco, in Riv. arb., 2001, 581; La forma della convenione arbitrale nel diritto tedesco, in Riv. arb.,2002, 591.
-SCHLOSSER, L’impartialitè et l’indipendance de l’arbitre en droit allemand, in Riv. arb., 2005,1.
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AULETTA, F., Le systeme des mesures provisoires en Italie, in Europa e dir. priv., 2000, p. 125-132;
BARBERINI, R., Lo spazio giudiziario europeo dopo Amsterdam, in Doc. giustizia, 1998, p. 1753 ss.;
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KLAUSER, A. ; Österreich JN-ZPO II : Europäisches Zivilprozessrecht : EuGVVO, EuEheVO, EuZVO, EuBVO, EuInsVO, Wien, 2002;
LANFRANCHI, L., Giusto processo: I) Processo civile, in Enc. Giuridica Treccani, X vol. Aggiornamento, Roma, 2002.
Parole Chiave
CODIFICAZIONE, STORIA DELLA CODIFICAZIONE, CANONI DI CODIFICAZIONE, PROVVEDIMENTI SOMMARI CAUTELARI E NON CAUTELAR, PROVVISORIA ESECUTORIETÀ, ESECUZIONE PRESSO TERZI, ARBITRATO, DIRITTO DELLE PROVECanoni europei per la codificazione processuale (verso un codice europeo di procedura civile)
Università degli Studi di PadovaAbstract
La ricerca è divisa in due distinte fasi.Prima fase
In una prima fase gli obiettivi della ricerca verranno a concentrarsi sull’esame dei principali presupposti storici, filosofici, politici ed ordinamentali che stanno alla base della codificazione del diritto processuale e contemporaneamente, sull’esame delle diverse discipline nazionali in tema di modelli di trattazione e di istruzione probatoria, di esecuzione provvisoria della sentenza, di procedimenti sommari (cautelari e non), di pignoramento presso terzi, di arbitrato e di altri strumenti di risoluzione o composizione delle controversie alternativi alla giurisdizione.
A tal fine, la ricerca si dedicherà in primo luogo alla ricognizione, ed eventuale traduzione e catalogazione del materiale (fonti normative, dottrinali, giurisprudenziali, interne e comunitarie) considerato utile al fine del conseguimento degli obiettivi che la ricerca di è prefissata.
I risultati di questa prima parte del lavoro saranno raccolti e ordinati all'interno di una banca dati che verrà realizzata via via che il materiale verrà acquisito e selezionato dalle singole Unità di ricerca.
Seconda fase
Nella seconda fase, la ricerca sarà finalizzata all’individuazione ed elaborazione di quei “canoni europei” che possano fungere da base di partenza per un eventuale lavoro di vera armonizzazione della disciplina processuale europea, e non di predisposizione di una disciplina articolata da imporsi agli Stati membri e come tale difficilmente compatibile con i sistemi di common law.
Obiettivo primario del lavoro in questa seconda fase, dunque, è individuare le possibili soluzioni ai problemi che emergono in materia di cooperazione giudiziaria europea con specifico riferimento:
a) all'armonizzazione della disciplina sui procedimenti giurisdizionali civili esistenti all’interno dei singoli Stati Membri;
b) alla determinazione degli aspetti procedurali fondamentali che garantiscono l'armonizzazione e che dovranno essere disciplinati in uno strumento legislativo, sia esso un regolamento o una direttiva;
c) all'intervento ed alla collaborazione nelle procedure legislative europee in corso o in quelle che dovessero emergere durante lo svolgimento della ricerca.
Cionondimeno non verrà perso di vista il quadro d'insieme: non solo le unità di ricerca coopereranno tra di loro ed intraprenderanno congiuntamente una o più iniziative; ma tutte loro procederanno verso la realizzazione di un obiettivo comune: una raccolta della legislazione comunitaria in materia processuale civile, disponibile sia in versione cartacea, sia in versione informatica, che possa costituire la base di partenza per futuro “Codice europeo di procedura civile”.
Tale opera di sistemazione organica del materiale normativo sarà assistita da un esteso ed articolato Indice analitico, diretto a renderne più immediata e funzionale la consultazione.
Infine, per pubblicizzare i risultati della ricerca si progetta la realizzazione di un Convegno nazionale ed internazionale (per l'autunno 2008) per la presentazione e valutazione dei risultati della ricerca, e delle prospettive di ulteriore uniformazione ed armonizzazione delle norme processuali degli Stati europei nei settori oggetto di studio e di creazione di un futuro “Codice europeo di procedura civile”. <<<
Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Claudio Consolo Università degli Studi di PADOVAObiettivo del Programma di Ricerca
Nel contesto del più generale programma di ricerca volto ad individuare dei canoni comuni per la redazione delle norme processuali con modalità tali da rendere possibile una migliore reciproca comprensione tra gli operatori degli Stati membri dell'Unione, il programma di ricerca si prefigge i seguenti obiettivi:a) di indagare il "percorso" della codificazione del diritto processuale civile circa i presupposti storici, filosofici, politici ed ordinamentali, alla base della codificazione del diritto processuale, che si accompagna o addirittura singolarmente precede negli Stati europei a noi più vicini l'elaborazione del codice unitario di diritto sostanziale;
b) di approfondire alcune tematiche settoriali della codificazione processuale, al fine di far emergere canoni comuni da utilizzare per la futura codificazione interna ed europea. In particolare, l’approfondimento interesserà:
b1) i modelli possibili di trattazione e di istruzione probatoria alla luce di presupposti storico-ordinamentali che precedono la formazione di un nuovo codice di procedura civile;
b2) l'esecutività provvisoria della sentenza. I recenti sviluppi del diritto processuale comunitario impongono una riflessione approfondita, volta a superare in materia il tradizionale rinvio alla lex fori e le conseguenti disparità di trattamento che si realizzano secondo che la decisione provenga da uno piuttosto che da un altro Stato membro;
b3) il pignoramento presso terzi. Esso rappresenta - all'interno dell'esecuzione forzata - il campo in cui ricorre in modo più frequente la necessità di un'esecuzione all'estero (specie allorché oggetto del pignoramento siano conti bancari) ed in cui, pertanto, si presenta con maggiore urgenza la necessità di un'uniformazione delle norme processuali, onde consentire un'eguale efficienza delle procedure esecutive (non da ultimo a tutela del principio di parità di trattamento);
b4) l'analisi dei profili o "canoni" comuni che emergono dalla legislazione processuale europea con riferimento ai procedimenti di tutela giurisdizionale sommaria cautelare e non. Compito della ricerca, perciò, sarà quello di individuare e mettere in evidenza gli aspetti propri delle forme di tutela giurisdizionale sommaria, emergenti dalle legislazioni degli Stati operanti nell'ambito dello spazio giudiziario europeo, distinguendo - all'interno della più ampia categoria dei procedimenti sommari - quelli con struttura e funzione cautelare da quelli che tali non sono;
b5) le modalità in cui i diversi ordinamenti dello spazio europeo hanno disciplinato l’arbitrato e le altre forme non giurisdizionali di risoluzione o prevenzione delle controversie, per poter enucleare elementi differenziali e comuni. Obiettivo del lavoro è quello di individuare, per un verso, gli elementi comuni alla discipline legislative nazionali e, per altro verso, nell’ambito di quei principi, norme e disposizioni che risulteranno differenti, verificare se e in che misura sussista un grado di compatibilità tra gli stessi che possa condurre alla enucleazione di un concreto punto di contatto tra normazioni statuali. <<<
Durata
24 mesiBase di partenza scientifica nazionale o internazionale
a) Nel contesto del più generale programma di ricerca volto ad individuare dei canoni comuni per la redazione delle norme processuali si presenta di massimo interesse l'indagine circa i presupposti storici, filosofici, politici ed ordinamentali che stanno alla base della codificazione del diritto processuale, che si accompagna o addirittura precede negli Stati europei a noi più vicini l'elaborazione del codice unitario di diritto sostanziale (così è per la ZPO tedesca, di oltre due decenni anteriore al BGB, ma in fondo non completamente diverso è il giudizio circa il diritto francese, nel quale è ben vero che solo successivamente al Code civil si è avuta la codificazione del diritto processuale, ma questo risultava sostanzialmente unificato in un organico complesso normativo, l'Ordonnance civil di Luigi XIV, sin dalla metà del '600; analogo fenomeno si può riscontrare d'altronde negli USA, ove le Federal Rules of Civil Procedure precedono lo Uniform Commercial Code). Quali tematiche settoriali al cui approfondimento si dedicherà la ricerca dell'Unità di Padova, vanno annoverate l'esecutività provvisoria della sentenza ed il pignoramento presso terzi.In merito al primo argomento, i recenti sviluppi del diritto processuale comunitario impongono una riflessione approfondita, volta a superare in materia il tradizionale rinvio alla lex fori e le conseguenti disparità di trattamento che si realizzano secondo che la decisione provenga da uno piuttosto che da un altro Stato membro
Al riguardo, va tenuto presente, il recente Regolamento n. 2201/2003 laddove prevede, con norma processuale uniforme, che le decisioni in materia di diritto di visita e di sottrazione internazionale di minori possano essere certificate quali titoli esecutivi europei ove il giudice di origine le dichiari provvisoriamente esecutive anche qualora tale provvisoria esecutorietà non sia prevista dalla lex fori per consimili provvedimenti (art. 41, co. 1, ed art. 42, co. 1, Regolamento). Se con ciò abbiamo la conferma che la provvisoria esecutorietà delle sentenze di condanna è perfettamente conforme ai canoni europei del "giusto processo", vediamo d'altro canto che il percorso verso il titolo esecutivo europeo, oltre a rendere superfluo l'exequatur, porta ad annacquare lo stesso principio cardinale (art. 31 Conv. Bruxelles, art. 38 Regolamento "Bruxelles I") per cui l'exequatur presuppone l'esecutività del provvedimento nello Stato d'origine. La seconda tematica settoriale viene presa in considerazione poiché essa rappresenta - all'interno dell'esecuzione forzata - il campo in cui ricorre in modo più frequente la necessità di un'esecuzione all'estero ed in cui, pertanto, si presenta con maggiore urgenza la necessità di un'uniformazione delle norme processuali, onde consentire un'eguale efficienza delle procedure esecutive (non da ultimo a tutela del principio di parità di trattamento).Tale esigenza si presenta poiché nel panorama europeo sussistono diversi modelli di esecuzione su crediti, che hanno bensì tutti in comune il presupposto costituito dalla necessità di un "arresto" del credito nel momento iniziale della procedura, ma che poi si differenziano per le variegate modalità di prosecuzione dell'aggressione esecutiva, in particolare sotto il profilo del se e del quando si abbia l'assegnazione del credito in pagamento (ossia se essa sia immediata o subordinata ad una dichiarazione di esistenza del credito da parte del terzo pignorato o del giudice).
Come detto, la frequenza con cui si ricorre al pignoramento di crediti sul piano internazionale - quale strumento elettivo per la soddisfazione delle pretese creditorie - rende opportuna una valutazione circa le prospettive di armonizzazione di tali procedure: prospettive che vengono coltivate anche in ambito comunitario, dove il più recente studio di fattibilità di nuove discipline processuali uniformi di fonte comunitaria ha riguardato la tutela del credito e, in questo contesto, specificamente il settore del pignoramento di conti bancari.
b)I vari sistemi processuali europei disciplinano molteplici procedimenti speciali sommari, di natura cautelare e non.Fondamentali esempi della prima categoria sono costituiti - oltre che dai nostri procedimenti cautelari tipici e dai provvedimenti d’urgenza – dalle misure di référé degli ordinamenti francese e belga, dall’Arrest e dalle einstweilige Verfügungen dell’ordinamento tedesco, le injunctions dell’ordinamento anglosassone.
Mentre, con riferimento alla seconda categoria (quella dei procedimenti sommari non cautelari), gli esempi più significativi sono dati dal procedimento ingiuntivo esistente in numerosi Stati europei (Francia, Belgio, Grecia, Lussemburgo, Italia, Spagna, Austria, Germania, Finlandia, Svezia, Portogallo), dal summary judgement e dall’interim payment del sistema anglosassone.
A livello di evoluzione della normativa comune europea, l’entrata in vigore del trattato di Amsterdam ha comportato il passaggio della cooperazione giudiziaria in materia civile dal terzo pilastro (art. K.1, paragrafo 6, del TUE) al primo pilastro. L'art. 61, lett. c) e l'art. 65 del trattato che istituisce la Comunità europea prevedono che il Consiglio adotti “misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere […] e per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno”. Ai sensi dell’art. 65, lett. c), queste misure comprendono l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri. In seguito al trattato di Amsterdam, il Consiglio di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle altre decisioni giudiziarie che, a suo parere, dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione. Nel capitolo “Maggiore convergenza nel settore del diritto civile”, il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione a predisporre una nuova legislazione procedurale nelle cause transnazionali, in particolare sugli elementi funzionali ad una cooperazione agevole e ad un migliore accesso alla legislazione. Tra questi elementi fondamentali vengono esplicitamente menzionati gli “ordini di pagamento”.
Il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio e la Commissione a adottare, entro il dicembre 2000, un programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento che prevedesse anche l’avvio di lavori su un titolo esecutivo europeo e sugli aspetti del diritto procedurale per i quali sono reputate necessarie norme minime comuni per facilitare l'applicazione di detto principio.
La Commissione ha optato per una strategia da realizzarsi in due fasi: 1) l’abolizione dell’exequatur subordinatamente al rispetto di determinate norme minime per tutti i titoli esecutivi relativi a crediti non contestati e indipendentemente dalla natura dei procedimenti che hanno portato alla decisione o al titolo esecutivo; 2) l’istituzione di un procedimento speciale armonizzato per il recupero dei crediti che si presume rimangano non contestati, vale a dire l’ingiunzione di pagamento europea.
Per raggiungere il primo obiettivo è stato introdotto il Regolamento CE n. 805/2004.
Per raggiungere il secondo obiettivo, invece, il Parlamento europeo ed il Consiglio si avviano all’adozione di un Regolamento che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento dei crediti non contestati (v. la proposta della Commissione COM(2004)0173 e la Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2005).
Partendo da questo stato di cose, l'Unità di Macerata si prefigge – nell’ambito degli strumenti di tutela giurisdizionale sommaria (cautelare e non) – l’individuazione di “canoni” o profili comuni che consentano di prospettare la possibilità di armonizzazione della disciplina in materia, nella prospettiva della formazione di un Codice europeo di procedura civile, e di possibile introduzione di nuovi procedimenti europei di tutela sommaria, tesi a superare i problemi che nascono alla circolazione di questi provvedimenti nello spazio giudiziario europeo in applicazione della disciplina generale dell’art. 31 del Regolamento CE n. 44/2001.
c)Nel contesto del più generale programma di ricerca volto ad individuare dei canoni comuni per la redazione delle norme processuali, il programma di ricerca dell'Unità di Parma si prefigge di analizzare i diversi modelli di trattazione (scritta, orale e altri schemi intermedi) e di istruzione probatoria (basata sul modello c.d. inquisitorio o su quello dispositivo). Della prova, abbiamo oggi una concezione per così dire istintiva: pensiamo, cioè, alla prova come ad uno strumento razionale e razionalmente controllabile in base al quale vengono ricostruiti fatti specificamente individuati e la cui rilevanza sia predeterminata dall’ordinamento. Questa concezione è l’esito finale di una lenta e contorta vicenda storica, che ha visto un continuo rincorrersi di richiami alla ragione e di spinte all’irrazionalità; si pensi alle esperienze ancora recenti che esaltano la confessione come la più accettabile delle prove e che, su tale base hanno ammesso qualsiasi mezzo per ottenerla. Andando indietro di appena qualche secolo, si pensi alle concezioni ancora resistenti di “globalità della prova”, dove si voleva che la prova non dovesse riguardare singoli fatti, ma il modo di essere e di porsi delle persone; si pensi alla tendenza che di continuo riaffiora a far prevalere la forza delle argomentazioni e, quindi, la retorica al linguaggio dei fatti (un pericolo da cui sembra minacciata la tradizione probatoria del mondo anglosassone, tutta imperniata sulla abilità delle parti e, soprattutto, dei difensori di fornire alla giuria, composta da gente comune e non necessariamente acculturata, una rappresentazione “scenica” suggestiva). Gli studiosi attuali del diritto sulle prove sono orientati a ritenere che questa disciplina debba essere tutta raccolta nel codice di procedura, ma che, nel contempo, debba essere assai limitata per dare spazio alla possibilità per il giudice di utilizzare, secondo il suo prudente apprezzamento, qualsiasi elemento idoneo a fornirgli dati utili per la formazione del suo convincimento. Si ritiene, infatti, che solo in tal modo venga garantita nel modo più alto la ricerca della verità materiale e al tempo stesso venga data piena attuazione al diritto alla prova della parte nel processo, come espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito (ex art. 24).
d)La ricerca dell'Unità di Roma Tre muove dal sempre maggiore interesse, a livello internazionale e all’interno dei singoli ordinamenti, per gli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione, ADR. Con tale espressione ci si riferisce a fenomeni eterogenei ma caratterizzati dall’essere tutti finalizzati alla risoluzione o prevenzione delle controversie senza il ricorso alla giurisdizione dello Stato (categoria con tutta probabilità assimilabile a quella, di creazione dottrinaria italiana, dei c.d. «equivalenti giurisdizionali»). In questo campo, peraltro, gli operatori giuridici europei sono chiamati a confrontarsi con una regolamentazione legislativa in molti casi ancora in via di sperimentazione ed a raccordare sul piano sistematico i nuovi mezzi di risoluzione a quelli tradizionali.
Sempre con specifico riferimento alle ADR, la difficoltà primaria è data dalla stessa delimitazione della categoria: un tentativo definitorio di sicuro interesse può rinvenirsi nel Libro Verde pubblicato nell’aprile 2002 dalla Commissione europea (Com (2002) 196) con l’obiettivo “di avviare un’ampia consultazione degli ambienti interessati su un certo numero di questioni di ordine giuridico che si pongono nel campo della risoluzione alternativa delle controversie in materia civile e commerciale”, nonché nel correlato Parere del Comitato economico e sociale europeo, pubblicato in data 8 aprile 2003. Si legge, infatti, sub 1.1, 2, del Libro Verde adottato dalla Commissione europea in data 19 aprile 2002, che “i modi alternativi di risoluzione delle controversie, ai sensi del presente Libro Verde, designeranno … le procedure non giurisdizionali di risoluzione delle controversie condotte da una parte terza neutrale, ad esclusione dell’arbitrato propriamente detto”, e, sub 1.1. del Parere, che “i cosiddetti … ADR … costituiscono una procedura amichevole con la quale un terzo, neutro e indipendente, cerca di mettere d’accordo le parti e di pervenire ad una soluzione che compone la loro controversia”.
Per quanto specificamente attiene all’arbitrato (sulla cui larga diffusione su scala mondiale e sulla cui più strutturata e consolidata tradizione giuridica non può nutrirsi dubbio alcuno), in una prospettiva di comparazione fra i vari sistemi, continuano poi a riscontrarsi, almeno apparentemente, aspetti di ambivalenza ed oscillazione, circa la sua natura e l’efficacia del relativo dictum, in particolare sotto l’angolo visuale dei rapporti dello stesso istituto con i mezzi di risoluzione negoziale delle controversie e con l’esercizio della giurisdizione statale.
È quindi comprensibile, data la sua rilevanza sul piano della risoluzione dei conflitti con risvolti di internazionalità, come l’esigenza di uniformazione o, quanto meno, di coordinamento normativo tra discipline nazionali abbia trovato sbocco in alcune convenzioni internazionali.
Al riguardo, è noto il successo, quanto meno sul piano delle adesioni, riscontrato dalla Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere ed altrettanto noto è il tentativo di creazione di una disciplina uniforme per l’arbitrato commerciale internazionale costituito dalla Convenzione Europea sottoscritta a Ginevra nel 1961. È poi conosciuto il ruolo fondamentale svolto dai regolamenti arbitrali delle Istituzioni permanenti di Arbitrato create in seno alle Camere di Commercio, prima tra tutte la Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi: regolamenti che, nel disciplinare in modo completo ed esaustivo il giudizio arbitrale, assolvono a quella sempre più pressante esigenza di uniformità che si riscontra soprattutto, ma non esclusivamente, nel campo dei commerci transnazionali.
Sul piano dei singoli ordinamenti, negli ultimi decenni si è assistito all’evolversi della disciplina dell’istituto arbitrale, con numerosi interventi di riforma a livello nazionale. Si consideri, ad esempio, il nostro Paese che, nell’arco di poco più di 20 anni, ha affrontato tre leggi di riforma che hanno profondamente inciso sugli aspetti più importanti dell’istituto; oppure alla Spagna, dove l’arbitrato ha vissuto una prima riforma nel 1988 ed una successiva nel 2003, ovvero all’Arbitration Act del Regno Unito del 1996.
Ciò che tuttavia emerge, sul piano europeo, è come tali riforme – pure ove attuate nell’ottica di una uniformazione o, quanto meno, di coordinamento normativo – abbiano visto come elemento propulsore più che altro l’adesione a Convenzioni internazionali di matrice mondiale. Ciò che appare carente sul piano europeo è un qualsivoglia tentativo o progetto della Comunità Europea nella direzione di una armonizzazione normativa nel campo dell’arbitrato e degli altri strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, come invece è avvenuto per la tutela esecutiva del credito, per le notificazioni e per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze giudiziarie. L’esito negativo del tentativo, pure perseguito dalla Convenzione di Strasburgo del 1966 promossa dal Consiglio d’Europa, è del resto tristemente noto.
Il maggiore ostacolo incontrato nella predisposizione di una normativa comune è senz’altro da individuarsi nella resistenza dei singoli Paesi membri ad accettare disposizioni lontane dal proprio modo di vedere e sentire gli istituti. <<<



