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PROGRAMMA DI RICERCA
italiano - english
Unità di Ricerca
- Università degli Studi di PARMA
SCIENZE PENALISTICHE
- Università degli Studi di FOGGIA
Diritto penale
- Università degli Studi di BOLOGNA
SCIENZE GIURIDICHE "A.CICU"
- Seconda Università degli Studi di NAPOLI
DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE ITALIANE,EUROPEE E COMPARATE
- Università degli Studi di PERUGIA
DIRITTO PUBBLICO
Programmi di ricerca simili:
- 1 - Società multiculturali e diritto penale.
- 2 - Principio di legalità e orizzonti della modernità
- 3 - L'evoluzione del diritto penale nei settori d'interesse europeo alla luce del nuovo progetto di riforma dei Trattati
- 4 - Diritto penale e Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa
- 5 - Famiglia e responsabilità
- 6 - LE NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO PENALE DELLA MEDICINA NELL'ESPERIENZA ITALIANA E STRANIERA
- 7 - Livelli di governo e integrazione multiculturale nell’esperienza europea: dalle istituzioni ai diritti
- 8 - Tutela dei diritti e sicurezza. Profili storici, filosofico-giuridici, politici e bioetici.
- 9 - Innovazioni scientifiche e processo penale
- 10 - L'influenza fuori d'Italia della cultura giuridico-penale italiana nell'età della codificazione.
Classificazione scientifico-disciplinare
- Area scientifico disciplinare: Scienze giuridiche
Classificazione geografica
- Regione: Emilia Romagna
Bibliografia
Si indicano di seguito le opere di carattere generale sul tema.Per le opere che affrontano specifici settori del diritto si rinvia alla bibliografia contenuta nei modelli B delle singole unità di ricerca partecipanti al presente progetto.
- Liszt F. von., La teoria dello scopo nel diritto penale (1883), trad. it., Milano, 1962;
- Beccaria C., Dei delitti e delle pene, 1764, trad. it., Milano, 1964;
- Villani A., Diritto e morale, Napoli, 1964;
- Wurthenberger T., La situazione spirituale della scienza penalistica in Germania (1959), trad. it., Milano, 1965;
- A. Baratta, Positivismo giuridico e scienza del diritto penale, Milano, 1966;
- Bettiol G., Sistema e valori del diritto penale (1940), in Scritti giuridici, I, 1966, 491 ss;
- Fiore C., L'azione socialmente adeguata nel diritto penale, Napoli, 1966;
- Calvi A. A., Tipo criminologico e tipo normativo d'autore, Padova, 1967;
- Radzinowicz L., Ideologia e criminalità (1966), trad. it., Milano, 1968;
- Mayer M. E., Rechtsnormen und Kulturnormen, Breslau, 1903;
- Nuvolone P., I fini e i mezzi nella scienza del diritto penale (1948), in Trent'anni di diritto e procedura penale, I, Padova, 1969, 151 ss;
- AA.VV., Laicità. Problemi e prospettive, Milano, 1977;
- Moccia S., Carpzov e Grozio. Dalla concezione teocratica alla concezione laica del diritto penale, Napoli, 1979;
- Romano M. - Stella F., Teoria e prassi della prevenzione generale, Milano, 1980;
- Lombardi Vallauri L. - Dilcher G., Cristianesimo, secolarizzazione e diritto moderno, Baden Baden-Milano, 1981;
- Mill J. S., Saggio sulla libertà, 1859, trad. it., Milano, 1981;
- Padovani T., L'utopia punitiva, Milano, 1981;
- Romano M., Secolarizzazione, diritto penale moderno e sistema dei reati, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, 477 ss;
- Roxin C., Sul rapporto tra diritto e morale nella riforma penale tedesca, in Arch. pen., 1982, 24 ss;
- Pettoello Mantovani L., Il valore problematico della scienza penalistica (1961), Milano, 1983;
- Feinberg J., The Moral Limits of the Criminal Law, Oxford, 1984-988;
- Baratta A., Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della legge penale, in Del. pene, 1985, 443 ss;
- Paliero C. E., "Minima non curat praetor". Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, Padova, 1985;
- Romano M., Legislazione penale e consenso sociale, in Jus, 1985, 413 ss;
- Stella F., Laicità dello Stato: fede e diritto penale, in Marinucci G. - Dolcini E. (a cura di), Diritto penale in trasformazione, Milano, 1985, 45 ss;
- Caprioli A. - Vaccaro L. (a cura di), Diritto, morale e consenso sociale, Brescia, 1989;
- Eusebi L., La pena "in crisi". Il recente dibattito sulla funzione della pena, Brescia, 1989;
- Ferrajoli L., Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma-Bari, 1989;
- Morselli E., Il ruolo dell'atteggiamento interiore nella struttura del reato, Padova, 1989;
- Cattaneo M. A., Pena, diritto e dignità umana. Saggio sulla filosofia del diritto penale, Torino, 1990;
- Fiandaca G., Laicità del diritto penale e secolarizzazione dei beni tutelati, in Studi in memoria di Pietro Nuvolone, I, Milano, 1991, 165 ss;
- Moccia S., Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica, Napoli, 1992;
- Mantovani F., Problemi della laicità nell'esperienza giuridico-penale, in Scritti in memoria di Renato Dell'Andro, I, Bari, 1994, 519 ss;
- Diciotti E., Il principio del danno nel diritto penale, in Dir. pen. proc., fasc. 3, 1997, 367 ss;
- Mazzola R., Le radici cristiane e laiche del diritto penale statuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, 1313 ss;
- Gargani A., Libertà religiosa e precetto penale nei rapporti familiari, in Dir. eccl., 2003, 1013 ss;
- Donini M., Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Milano, 2004;
- Canestrari S., Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali. Relazione tenuta al convegno organizzato in Siracusa dall'ISISC il 2-3/12/05, intitolato "La riforma penale rinviata: generazioni e progetti a confronto".
- Forti G., Per una discussione sui limiti morali del diritto penale, tra visioni liberali e paternalismi giuridici, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, Giuffrè, Milano, 2006
Parole Chiave
DIRITTO PENALE, LAICITA', LIBERALISMO, REATI SESSUALI, BIOETICA, RELIGIONE, STUPEFACENTI, PORNOGRAFIA, VITTIMALAICITA', VALORI E DIRITTO PENALE
Università degli Studi di ParmaAbstract
Il programma di ricerca intende indagare i rapporti spesso problematici tra il "principio di laicità", che, secondo l'opinione pressochè unanime della dottrina, sia italiana che straniera, deve ispirare il diritto penale, e il necessario orientamento verso valori socialmente condivisi che il diritto penale stesso deve avere.Da un lato è infatti necessario che il diritto penale tuteli i valori più significativi di una società, per assolvere alla sua principale funzione, che consiste nella conservazione sociale. L'esigenza di una forte vicinanza fra norme del diritto penale e norme di cultura è stata infatti più volte evidenziata dalla dottrina per garantire maggiore efficacia ed effettività al sistema penale nel suo complesso.
Dall'altro occorre mantenere la sfera del diritto, ed in particolare del diritto penale, distinta da quella della morale e della religione, evitando ogni tipo di confusione tra "delitto" e "peccato".
La configurazione dei termini di questo rapporto non è semplice.
Anche nella nostra legislazione penale si riscontrano talvolta interventi connotati in modo "eticizzante" e tale tipo di approcio appare diffilmente eliminabile.
La laicità del diritto penale, dunque, benchè accolta universalmente quale principio di scienza della legislazione, a contatto con esigenze pratiche di tutela e nuovi fenomeni criminosi, rischia di subire deroghe o vere e proprie lesioni.
Ciò appare ancora più evidente in una società multiculturale,come quella contemporanea, in cui il diritto penale, tutelando i valori prevalenti nella società in cui opera, è talvolta costretto a sacrificare, quantomeno entro certi limiti, i valori contrapposti ad essi, che possono viceversa essere propri di minoranze etniche, religiose, culturali, ecc. che pure di quella composità società fanno parte.
Intento di questo progetto di ricerca è quello di approfondire gli aspetti problematici legati a questi temi ed inserire questa analisi all'interno del dibattito sulla nuova codificazione penale. A tal fine sarà particolarmente importante l'indagine comperatistiche da effettuare con particolare riferimento ai sistemi europei, ma anche extrauropei, specie se di fruttuosa confrontabilità con il nostro sistema.
A questo scopo verranno prese in considerazione le leggi emanate più di recente dal Parlamento in materia penale e verranno sottoposte ad analisi con riferimento ai due poli che guidano il progetto: "laicità" e "valori sociali".
Il tema della laicità e dei valori, quali fari per il "cammino" del diritto penale, verrà esaminato non solo in una dimensione nazionale, ma anche tenendo in considerazione i principali documenti comunitari e sovranazionali, valutando le influenze e le "interferenze" che questi producono sulle scelte del legislatore nazionale . <<<
Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Alberto Cadoppi Università degli Studi di PARMAObiettivo del Programma di Ricerca
Obiettivo del presente programma di ricerca è quello di indagare i difficili rapporti tra il "carattere di laicità" e il necessario orientamento ai valori socialmente condivisi che il diritto penale deve avere.Più specificamente il presente Progetto di ricerca mira a:
1) misurare l'attuale livello di laicità della legislazione penale nazionale;
2) misurare l'attuale livello di laicità della legislazione penale degli altri paesi europei e di paesi extraeuropei, che si presentino di particolare interesse;
3) porre a confronto il livello di laicità del diritto penale nazionale con quello degli altri paesi europei;
4) effettuare una ricognizione per individuare quali siano i valori sociali più significativi nel nostro paese e quali siano le esigenze di tutela degli stessi. L'analisi dovrà essere svolta tenendo in considerazione l'ausilio delle scienze empirico sociali;
5) effettuare una ricognizione dell'aderenza del diritto penale nazionale rispetto ai valori avvertiti come più significativi dalla società;
6) individuare quali siano le nuove esigenze di tutela rispetto alle quali il diritto penale è chiamato ad intervenire;
7) individuare linee guida per la legislazione penale nel rispetto del "carattere di laicità" e del necessario orientamento ai valori socialmente condivisi (utili per orientare le scelte del legislatore o per fornire parametri d'intervento alla Corte costituzionale);
8) formulare proposte di riforma della legislazione penale nei singoli settori considerati dalla diverse unità di ricerca che partecipano al progetto e che sono dettegliatamente indicati nei punti successivi.
Intento di questo progetto di ricerca è, in sintesi, quello di approfondire gli aspetti problematici connessi alla necessaria convivenza nel sistema penale di laicità e valori, per inserire quest'analisi nel dibattito sulla nuova codificazione penale. <<<
Durata
24 mesiBase di partenza scientifica nazionale o internazionale
Il "principio di laicità" del diritto penale trova, oggi, unanimi consensi in dottrina, sia in Italia che all'estero. In Italia, è stato esplorato in numerosi scritti (si rinvia, in proposito, al punto seguente), e in particolare da vari lavori di G. Fiandaca, e più di recente di S. Canestrari; all'estero, la letteratura è, indubbiamente, ancor più cospicua: si pensi, per tutti, alla monumentale opera di Joel Feinberg, "The moral limits of the criminal law", Oxford, 1984-1988. D'altra parte, il principio in questione poggia su radici ben più solide, trovando le sue origini già nel pensiero antico, ma soprattutto nel pensiero illuminista. E' noto che Beccaria, per non citare che l'autore più famoso relativamente alla nostra materia, aveva già limpidamente distinto con il suo libro "Dei delitti e delle pene" (1764) la sfera del diritto, in particolare quello penale, da quella morale/religiosa, e conseguentemente il delitto dal peccato.La lotta per una progressiva separazione fra le due sfere menzionate, per altro, fu certamente difficile, lunga e tormentata.
Se si riuscì già nel corso del Settecento ad eliminare dal catalogo dei delitti peccati quali l'eresia, la stregoneria, ecc., cionondimeno il diritto penale restò intriso di riferimenti alla morale e di contaminazioni etiche e confessionali per lungo tempo. Il codice penale francese del 1810 rappresentò il primo esempio di codice moderno, da questo punto di vista: in tale codice, ad esempio, non erano puniti l'incesto ed il suicidio.
Nel corso dell'Ottocento i nostri codici preunitari tornarono per certi versi ad una concezione meno "laica" del diritto penale: basti pensare al fatto che i reati contro la religione erano situati al primo posto in tali testi normativi.
Passando direttamente all'oggi, il codice Rocco del 1930 - che ancora presentava numerosi difetti sotto il punto di vista qui considerato - è stato oggetto, specie negli ultimi trent'anni, di numerose modifiche, talora legislative, talora giurisprudenziali, che hanno conformato sempre più il nostro diritto all'esigenza della laicità.
Tuttavia, ancora oggi si riscontrano alcune "derive" eticizzanti, diffilmente eliminabili. Nel frattempo, nuovi valori e nuove esigenze di tutela, difficilmente contestabili nei loro fondamenti generali, hanno spinto il legislatore ad emanare leggi che sembrano porsi ai limiti di quanto prescriverebbe il principio di laicità, anzi talora superandoli. Ad esempio, la recentissima l. n. 38 del 2006, riformando la legge che nel 1998 aveva introdotto nel nostro codice i reati di pedo-pornografia, pare apprestare una tutela che a volte trascende la persona, per scivolare verso la punizione di un "tipo d'autore", sicuramente immorale, ma a volte inoffensivo verso persone reali.
Allo stesso modo, sempre a titolo esemplificativo, si può segnalare come la scelta di incriminare l'assuntore di sostanze dopanti (compiuta con la L. 14.12.2000 n. 376) rappresenti una limitazione della possibilità di autodeterminzione dell'individuo forse poco comprensibile alla luce del principio di laicità.
La laicità del diritto penale, dunque, benchè accolta universalmente quale principio di scienza della legislazione, tuttavia, a contatto con esigenze pratiche di tutela e nuovi fenomeni criminosi, rischia di subire deroghe o vere e proprie lesioni.
Dall'altro punto di vista, il diritto penale, per soddisfare al principio di offensività, deve tutelare valori socialmente condivisi. Un diritto penale che rinunciasse alla tutela dei valori più significativi di una società si porrebbe fuori da essa e non adempirebbe al suo compito, che è fondamentalmente quello di conservazione sociale. L'esigenza di uno stretto rapporto fra norme del diritto penale e norme di cultura, d'altronde, è stata ripetutamente evidenziata dalla dottrina, anche se non tutti sono d'accordo sull'esatta estensione e fisionomia di tale rapporto.
Ad esempio, uno dei profili di difficoltà di inquadramento del nesso fra norme del diritto e norme di cultura è proprio quello relativo alla contemporanea esigenza di osservare il principio di laicità. Ovvero: come può un diritto penale, da un lato, tutelare valori, ed i valori più significativi di una società, e dall'altro mantenersi "laico", e dunque, in un certo senso, indifferente ai diversi valori espressi nell'ambito della società stessa, o comunque tollerarli?
La problematicità del rapporto fra queste due diverse esigenze del diritto penale risalta con particolare enfasi nell'ambito di una società multiculturale, laddove il diritto penale, tutelando i valori della società nella quale opera, è costretto a sacrificare, quantomeno entro certi limiti, i valori contrapposti ad essa che sono espressione di minoranze etniche, religiose, culturali, ecc.
Qui, un diritto penale che si ispirasse in toto al principio di laicità (di cui il principio di tolleranza è un naturale corollario o "pendant") dovrebbe astenersi dall'intervenire, rischiando però allo stesso tempo di non tutelare i valori che esso ritiene più significativi.
Recentemente, in uno studio condotto da S. Canestrari, si è sostenuto anche come la laicità rappresenti non è un principio, ma un "carattere" del diritto penale. Si afferma, infatti, che l'intervento penale - nelle sue varie dimensioni e nei vari ambiti in cui opera - deve avere il carattere di laicità poichè, in caso contrario, verrebbero compromessi i principi fondamentali, desumibili dalla Costituzione, che lo sorreggono e lo delimitano. Nessuna opzione di politica criminale può dunque "straripare" da quella griglia di principi (uguaglianza, pluralismo, autodeterminazione, libertà di pensiero, ecc.) che il dettato costituzionale pone a presidio delle prerogative di tutti i consociati. Proprio per tale ragione, appare opportuno parlare della laicità come di un carattere ineludibile del "ius criminale", quale corollario dell'impronta generale della nostra Carta fondamentale (della tutela della libertà), nonchè dei principi di legalità, materialità, offensività, personalità della responsabilità penale, extrema ratio, funzione preventiva e, in generale, di uguaglianza e libertà di manifestazione del pensiero.
La laicità, pertanto, sia intesa quale espressione di un principio autonomo che come carattere del diritto penale, offre coordinate per un corretto metodo di indagine razionale, quale canone di ermeneutica per i casi dubbi: l'interpretazione giuridica corretta, costituzionalmente orientata, dovrà pertanto essere sempre quella "laica", ovvero capace di garantire e attuare il pluralismo, di contemperare e implementare il maggior numero di interessi e valori pur in conflitto, di proteggere i soggetti più deboli. <<<



