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PROGRAMMA DI RICERCA

italiano - english
Programmi di ricerca simili:
Classificazione scientifico-disciplinare
Classificazione geografica
Bibliografia
Molfese, Prescrizione e decadenza in materia civile, Milano, 2005
Del Signore, Contributo alla teoria della prescrizione, Padova, 2004
Birr, Verjaehrung und Verwirkung, Berlin, 2003
Diez Picazo, La prescripcion extintiva, Madrid, 2003
Leban, Prescrizione e decadenza nel diritto privato, Padova, 2003
Dauner-Lieb (a cura di), Das neue Schuldrecht in anwaltlichen Praxis: Verjaehrungsrecht, Leistungsstoerungsrecht, Kaufrecht, Werkvertragsrecht, Schadensersatzrecht, Mietrecht, Bonn, 2002
Doerner, Staudinger, Schuldrechtsmodernisierung, Berlin, 2002
Huber, Faust, Schuldrechtsmodernisierung. Einfuehrung in das neue recht, Muenchen, 2002
Carbone V., Batà, Travaglino e De Gennaro, La prescrizione e la decadenza, Milano, 2001
Bianca C. M., Autotutela, in Encicl. dir., aggiornamento-IV, Milano, 2000, 13
Oriani, Eccezione (postilla di aggiornamento-2000), in Encicl. giur. Treccani, Roma, vol. XII
Nappi, Contributo alla teoria della compensazione - Per una rivisitazione dell’istituto in una prospettiva transnazionale, Torino, 1999UNTERHOLZNER, Ausfürliche Entwicklung der gesammten Verjährungslehre aus den gemeinen in Deutschland geltenden Rechten II voll., 2° ed. (Leipzig 1858).
SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, cur. V. SCIALOJA, V (Torino 1893) 307 ss.
WINDSCHEID, Diritto delle Pandette I (Torino 1925) 360 ss. (con le note di FADDA e BENSA, ivi, IV, 596 ss.).
PARTSCH, Die "longi temporis praescriptio" im klassichen römischen Rechte (Leipzig 1906).
VOLTERRA, Intorno alla prescrizione dei reati in diritto romano, in BIDR. XXXVII (1929) 57 ss.
GROPALLO, Contributi alla teoria generale della prescrizione (Milano 1930).
BERETTA, L’annualità delle azioni pretorie nel diritto romano classico, in RISG. 3° s. LXXXV (1948) 353 ss.; LXXXVI, 305 ss.;
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AMELOTTI, La prescrizione delle azioni nel diritto romano (Milano 1958).
THOMAS, Prescription of crimes in roman law, in RIDA. 3° s. IX (1962) 417 ss.
DE MARINI AVONZO, Giustiniano e le vicende della "praescriptio centum annorum", in St. in onore di E. Betti III (Milano 1962) 101 ss.
NöRR, Die Entstehung der "longi temporis praescriptio" (Köln-Opladen 1969).
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L. VACCA, La riforma di Giustiniano in materia di "usucapio" e "longi temporis praescripio" fra concezioni dommatiche classiche e prassi postclassica, in BIDR. XXXV-XXXVI (1993/1994) 146 ss.
L. SOLIDORO MARUOTTI, La tutela del possesso in età costantiniana (Napoli 1998) 193, 349 ss.

Vitucci (a cura di), La prescrizione, t. II, in Il Codice Civile. Commentario diretto da Schlesinger, Artt. 2941-2963, Milano, 1999
Oughton, Limitation of actions, Hong Kong - London, 1998
Larenz, Wolf, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts,
8° ed., Muenchen 1997
Petrone, La compensazione tra autotutela e autonomia, Giuffrè, Milano, 1997
Caponi, Gli impedimenti all'esercizio dei diritti nella disciplina della rpescrizione, in Riv. dir. civ., 1996, I, 721 ss.
Cimma, Prescrizione e decadenza, in Dig. disc. priv., Sez. civ., vol. XIV, Torino, 1996
Natucci, Risoluzione per inadempimento e prescrizione, in Riv. dir. civ., 1996, II, 605 ss.
Panza, Prescrizione, in Dig. disc. priv., Sez. civ., vol. XIV, Torino, 1996
Oriani, Eccezione, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Torino, 1995, vol. XII, appendice, 591
Turco Bulgherini, Prescrizione marittima ed aeronautica, in Dig. disc. comm., vol. XI, Torino, 1995
Minervini E., La prescrizione ed i "terzi", Napoli, 1994
Dal Bosco, Compensazione legale e giudiziale, in Riv. dir. civ., 1993, II, 493
Saletti, Processo esecutivo e prescrizione, Milano, 1993
Oriani, Eccezione, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Torino, 1991, vol. VII, 262
Merlin, Compensazione e processo, vol. I, Milano, 1991
Vitucci, Prescrizione (diritto civile), in Encicl. giur. Treccani, vol. XXIV, Roma, 1991
Vitucci, La prescrizione, t. I, in Il Codice Civile. Commentario diretto da Schlesinger, Artt. 2934-2940, Milano, 1990
Dal Bosco, La compensazione per atto unilaterale (la c.d. compensazione legale) tra diritto sostanziale e processo, in Riv. dir. civ., 1989, I, 357
Fabbrini, Eccezione, in Encicl. giur. Treccani, Roma, 1989, vol. XII
Pera, Prescrizione nel diritto del lavoro, in Encicl. giur. Treccani, vol. X, Torino, 1988
Panza, Decadenza nel diritto civile, in Dig. disc. priv., Sez. civ., vol. V, Torino, 1989
Bigliazzi Geri, Autotutela (diritto civile), in Encicl. giur., Treccani, Roma, 1988, vol. IV
De Castro, Decadenza e prescrizione: due istituti di rilevanza generale nell'ordinamento giuridico, in Nuova rass., 1995, 790 ss.
Grasso B., Prescrizione (diritto privato), in Encicl. dir., vol. XXXV, Milano, 1986
Morviducci, Prescrizione (dir. intern. priv.), in Encicl. dir., vol. XXXV, Milano, 1986
Bongiorno, L'autotutela esecutiva, Milano, 1984
Panza, Contributo allo studio della prescrizione, Napoli, 1984
Dagnino, Contributo allo studio dell’autotutela privata, Giuffré, Milano, 1983
Maresca, La prescrizione dei crediti di lavoro, Milano, 1983
Troisi, La prescrizione come procedimento, Napoli, 1980
Oriani, Processo di cognizione e interruzione della prescrizione, Napoli, 1977
Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Commentario del Codice Civile a cura di Scialoja e Branca, Art. 1230-1259, Bologna-Roma, 1975
Auricchio, Appunti sulla prescrizione, Napoli, 1971
Micheli, L'onere della prova, Padova, 1966
Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, 9° ed., Napoli, 1966
Azzariti, Scarpello, Prescrizione e decadenza, 2° ed., in Commentario del Codice Civile a cura di Scialoja e Branca, Art. 2910-2969, Bologna-Roma, 1964
Enneccerus, Nipperdey, Allgemeiner Teil des Buergerlichen Rechts, 15° ed., Tuebingen, 1959-1960
Giuliano, La compensazione con particolare riguardo alle procedure concorsuali, Milano, 1955
Allara, Le fattispecie estintive del rapporto obbliatorio, Torino, 1952
Bolaffi, L'eccezione in senso sostanziale, Milano, 1936
Windscheid, Il diritto delle Pandette, trad. it. e note di Fadda e Bensa, Torino, 1930
Escobedo, L'eccezione in senso sostanziale. Studio di diritto processuale, Milano, 1927
Giorgi, Teoria delle obbligazioni, Firenze-Torino, 1924-1927
Pugliese, La prescrizione nel diritto privato. Parte seconda: la prescrizione estintiva, 4° ed., Torino, 1924
Pugliese, La prescrizione nel diritto civile. Parte prima: la prescrizione acquisitiva, 4° ed., Torino, 1921
Parole Chiave
PRAESCRIPTIO, TEMPO, PRESCRIZIONE, PROCESSO, RADICI STORICHE, COMPARAZIONE, NORMATIVE NAZIONALI, LEGGI UNIFORMI, PROSPETTIVE DI RIFORMA

La rilevanza del tempo nell'esercizio dei diritti: prospettive nazionali e sovranazionali e radici storiche della prescrizione

Università degli Studi Roma Tre
Abstract
Se si guarda all’esperienza giuridica romana, gli studi sulla prescrizione, quale perdita dell’azione non esperita nell’arco di un determinato periodo di tempo, sono fermi ai risultati raggiunti tra il 1958 e il 1969 da Mario Amelotti e Dieter Nörr. Questi Autori hanno evidenziato –pur percorrendo differenti percorsi tematici ed esegetici- l’assenza, fino all’età tardoimperiale, di un istituto unitario. L’esigenza della certezza dei rapporti giuridici aveva indotto il pretore, già in età repubblicana, all’imposizione di termini all’azione nella procedura formulare, così parzialmente sacrificando l’arcaico principio di intangibilità e perpetuità dei diritti individuali preesistenti, che sono elemento essenziale del diritto quiritario.
Solo nel corso del Principato la prescrizione trova terreno più fertile, pur non assurgendo a regola generale, come dimostra la grande varietà di applicazioni e la differenza dei termini. Determinante, nell’affermarsi dell’esigenza di certezza del diritto, risulta la "recezione", nel diritto romano, della longi temporis praescriptio, di origine provinciale.
Le letture dei testi giustinianei hanno rappresentato il substrato culturale delle codificazioni ottocentesche, che in materia di prescrizione ripropongono i diversi modelli che si erano venuti elaborando: il Code civil mantiene una disciplina unitaria della prescrizione estintiva ed acquisitiva, sul modello della longi e, soprattutto, della longissimi temporis praescriptio, che nelle fonti sono presentate essenzialmente come eccezioni contro le azioni, anche reali, non esercitate per il tempo previsto, e solo secondariamente come ipotesi di acquisto. Un’altra lettura del modello giustinianeo è invece offerta dal Bürgerliches Gesetzbuch tedesco, che limita l’usucapione alle cose mobili, e conosce invece la prescrizione delle azioni immobiliari, alla quale non consegue necessariamente l’acquisto della proprietà da parte del possessore.
Successivamente all’entrata in vigore dei codici, il tema della rilevanza del decorso del tempo sulla tutela delle situazioni soggettive è rimasto sostanzialmente inalterato e, solo dopo un lungo periodo di relativa disattenzione, esso mostra rilevanti novità, soprattutto a livello internazionale.
Se, infatti, da un lato i lavori internazionali sul tema sono stati affrontati in tempi ormai non più vicini, dalla Convenzione di New York del 1974 in materia di prescrizione nella vendita internazionale di merci a progetti a livello comunitario, come il Projet de convention européenne sur la computation des délais pubblicato dal Consiglio nel 1973.
Anche nelle esperienze nazionali degli Stati membri si riscontra un rinnovato interesse dei legislatori sul tema, che vanno dal nuovo codice civile olandese alla riforma tedesca del diritto delle obbligazioni, entrata in vigore nel 2002, che ha apportato notevoli innovazioni soprattutto sul decorso del termine di prescrizione ordinaria, fino all’Avant-projet de reforme du Droit des obligations coordinato da Pierre Catala e Gerard Cornu.
Il progetto di ricerca si propone, attraverso il dialogo tra storici e studiosi del diritto attuale ed in chiave di completa interdisciplinarietà, partendo dalla corretta collocazione storica delle discipline europee in materia di prescrizione e tenendo conto delle particolarità del sistema romanistico dal quale essa proviene, di utilizzare l’indagine comparatistica anche alla luce delle discipline transnazionali per uno studio che porti da un lato ad un inquadramento dell’istituto nel diritto civile italiano alla luce di tutti gli elementi in tal modo raccolti, soprattutto per quanto riguarda i problemi relativi ai suoi effetti, al suo decorso, alla rilevanza nei confronti dei terzi, alla cosiddetta perpetuità delle eccezioni. D’altro canto lo studio così impostato consentirà di verificare se vi siano e quali siano le tendenze all’armonizzazione transnazionale, con particolare riguardo alla costruzione di un diritto privato europeo. <<<

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Paolo Maria Vecchi Università degli Studi ROMA TRE
Obiettivo del Programma di Ricerca
La ricerca si propone di offrire un inquadramento della prescrizione utilizzando tutti i dati disponibili sul piano del diritto interno, della comparazione e della storia.
Infatti già le ricostruzioni teoriche dell'istituto nel diritto italiano appaiono oltremodo discusse, dato che nonostante l'art. 2934 cod. civ. preveda che ad essa consegua l'estinzione del diritto non esercitato per il periodo di tempo previsto dalla legge, la non rilevabilità d'ufficio di tale estinzione ed altri fenomeni, come la non ripetibilità del debito prescritto, hanno indotto ad offrire altri inquadramenti della vicenda. Dubbi sussistono ancora su altri profili dell'istituto, che vanno dalla rilevanza del fatto interruttivo della prescrizione ai problemi legati alla legittimazione dei terzi ad opporla, alla cosiddetta imprescrittibilità delle eccezioni, dubbi che danno luogo anche a problemi sul piano operativo.
Partendo pertanto dall'indagine sull'emergere e sull'atteggiarsi della prescrizione nel diritto romano e sulla sua disciplina nella codificazione giustinianea, e tenendo anche conto dell'atteggiamento che essa ha assunto nell'interpretazione dell'età intermedia, si vuole inquadrare storicamente le discipline attualmente vigenti fin dal loro formarsi all'epoca della codificazione, al fine di ottenere il contesto il più completo possibile per arrivare a cercare di scioglierne i nodi problematici.
Inoltre la prescrizione ha da un lato formato oggetto di discipline concordate a livello internazionale ed europeo, e su di essa si è incentrata l'attenzione dei legislatori contemporanei, come confermano la riforma dello Schuldrecht tedesco, che l'ha profondamente innovata soprattutto con riguardo al suo decorso, o l'Avant-projet di riforma del Code Napoléon presentato nel mese di settembre 2005. Dall'esame e dal corretto inquadramento, anche dal punto di vista storico-comparatistico, di queste indicazioni si potrà verificare se vi siano, e quali possano essere, tendenze utili nell'ottica dell'armonizzazione del diritto privato. <<<
Durata
24 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
Le ricerche sulla prescrizione (quale perdita dell’azione, non esperita nell’arco di un determinato periodo di tempo), con riguardo all’esperienza giuridica romana, sono sostanzialmente ferme ai risultati –peraltro cospicui- raggiunti tra il 1958 e il 1969, rispettivamente da Mario Amelotti e Dieter Nörr. Ambedue gli Autori hanno evidenziato –pur percorrendo differenti percorsi tematici ed esegetici- l’assenza, fino all’età tardoimperiale, di un istituto unitario e di generale applicazione. L’esigenza della certezza dei rapporti giuridici aveva indotto il pretore, già in età repubblicana, all’imposizione di termini all’azione nella procedura formulare, così parzialmente sacrificando (come bene hanno messo in luce il Beretta e l’Amelotti) l’arcaico principio di intangibilità e perpetuità dei “diritti individuali preesistenti, che del diritto quiritario è elemento essenziale”. Solo nel corso del Principato, e dunque nell’ambito della cognitio extra ordinem, la prescrizione trova terreno più fertile, pur non assurgendo a regola generale, come dimostra la grande varietà di applicazioni e la differenza dei termini. Determinante, nell’affermarsi dell’esigenza di certezza del diritto, risulta la "recezione", nel diritto romano, della longi temporis praescriptio, di origine provinciale: questo istituto, applicato inizialmente alla materia della proprietà, diviene il modello per la prescrizione generale delle azioni, sancita da Teodosio II. E’ stata approfondita soprattutto nelle ricerche di Levy, Amelotti, Cannata e Vacca anche la disciplina costantiniana e giustinianea della longissimi temporis praesciptio, in cui si confondono (lasciando spazio a non pochi equivoci) carattere estintivo e acquisitivo. Suscettibile di ulteriori sviluppi sembrano, infine, le ricerche intraprese da De Marini Avonzo sulla praescriptio centum annorum, introdotta con una costituzione del 523 d.C. (CI. 1.2.23), per le azioni a favore delle chiese e delle opere pie, privilegio di cui si avverte vasta eco nelle successive elaborazioni medioevali.
Tali elaborazioni hanno peraltro portato alle letture dei testi giustinianei che hanno rappresentato il substrato culturale delle codificazioni ottocentesche, che in materia di prescrizione ripropongono i diversi modelli che si erano venuti elaborando: il Code civil mantiene infatti una disciplina unitaria della prescrizione estintiva ed acquisitiva, sul modello della longi e, soprattutto, della longissimi temporis praescriptio, che nelle fonti sono presentate essenzialmente come eccezioni contro le azioni, anche reali, non esercitate per il tempo previsto, e solo secondariamente come ipotesi di acquisto (peraltro nemmeno della proprietà o della rivendicazione vera e propria, ma dell’ambigua actio ad vindicandam rem di C. 7, 39, 8, situazione questa che, come mostrato da Feenstra, ha portato in diritto intermedio alla teoria della divisione del dominio), mostrando peraltro sul punto un netto distacco da Pothier, che tratta della prescrizione estintiva nel Trattato delle obbligazioni, distinguendola nettamente, nel Trattato della prescrizione, da quella acquisitiva; un’altra lettura del modello giustinianeo è invece offerta dal Bürgerliches Gesetzbuch tedesco, che limita l’usucapione (Ersitzung) alle cose mobili, e conosce invece la prescrizione delle azioni (rectius: pretese – cfr. i §§ 194 e 197, 1° comma, n. 1) reali immobiliari, alla quale non consegue necessariamente l’acquisto della proprietà da parte del possessore (§ 927); una distinzione netta tra prescrizione estintiva ed usucapione si trova invece già nei §§ 1451 ss. dell’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch austriaco, che ripropone sia pur in maniera meno equivoca il modello adottato dall’Allgemeines Landrecht prussiano (Parte I, Lib. I, tit. 9).
Se successivamente all’entrata in vigore dei codici il tema della rilevanza del decorso del tempo sulla tutela delle situazioni soggettive è rimasto sostanzialmente inalterato, dopo un lungo periodo di relativa disattenzione, esso mostra rilevanti novità, soprattutto a livello internazionale.
Se infatti da un lato lavori internazionali sul tema sono stati affrontati in tempi ormai non più vicini, dalla Convenzione di New York del 1974 in materia di prescrizione nella vendita internazionale di merci a progetti a livello comunitario, come il Projet de convention européenne sur la computation des délais pubblicato dal Consiglio nel 1973, si è assistito di recente ad interventi di settore, come la previsione dei termini per far valere i diritti del consumatore nella Direttiva Comunitaria n. 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita di beni di consumo, trasfusa dapprima nell’art. 1519-sexies del codice civile ed ora nell’art. 132 del Codice del consumo.
D’altro canto, anche nelle esperienze nazionali degli Stati membri si riscontra un rinnovato interesse dei legislatori sul tema, che vanno dal nuovo codice civile olandese alla riforma tedesca del diritto delle obbligazioni, entrata in vigore nel 2002, che ha apportato notevolissime innovazioni soprattutto con riguardo al decorso del termine di prescrizione ordinaria, fino all’Avant-projet de reforme du Droit des obligations (Articles 1101 à 1386 du Code civil) et du Droit de la prescription (Articles 2234 à 2281 du Code civil), coordinato da Pierre Catala e Gerard Cornu e presentato al Ministro Guardasigilli francese il 22 settembre 2005. In Italia si segnalano pure piccole, ma significative novità, come la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.15661 del 27 luglio 2005 la quale, modificando un orientamento ormai consolidato, ha reputato l’interruzione della prescrizione rilevabile d’ufficio.
A fronte di questa situazione si deve rilevare come l’indagine dottrinale – esclusi i contributi assai importanti, ma ormai non più recenti (almeno nell’impostazione originaria) di Paolo Vitucci – si limiti a saggi che prendono in considerazione singole problematiche, generalmente a commento di sentenze, ovvero ad opere, come quelle di Molfese o di Leban, che affrontano profili eminentemente pratici; nel panorama si segnala peraltro il recente lavoro di Del Signore, sempre incentrato essenzialmente sulla disciplina domestica.
Indicazioni utili si possono trovare anche in studi generali sull’eccezione in senso sostanziale, come pure su altre eccezioni non rilevabili d’ufficio, prima fra tutte la compensazione, relativamente alla quale si deve senz’altro far riferimento al ponderoso studio di Elena Merlin ed a quello, successivo, di Nappi, senza trascurare la letteratura processualistica, che peraltro dai tempi di Bolaffi e della Escobedo non conosce più opere monografiche dedicate all’eccezione come situazione giuridica soggettiva, per esaminare piuttosto i riflessi delle vicende processuali sulla prescrizione.
Non è al contrario dato riscontrare alcuna indagine che affronti il problema dal punto di vista comparatistico (se non, peraltro sotto altro punto di vista, il lavoro di Moccia sull’usucapione) alla luce di un ampio inquadramento storico. I profili d’interesse storico e comparatistico che già da brevissima rassegna più sopra fatta emergono appaiono poi non ancora adeguatamente approfonditi, mentre del tutto carente è poi ogni indagine approfondita sulla limitation of actions del Common law, se si eccettuano il lavoro più sopra riportato di Moccia sull’usucapione ed un ormai risalente articolo di Vittorio Tedeschi. <<<