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PROGRAMMA DI RICERCA

italiano - english
Programmi di ricerca simili:
Classificazione scientifico-disciplinare
Classificazione geografica
Bibliografia
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Parole Chiave
DIFFERENZA, EGUAGLIANZA, GENERE, SALUTE, SOGGETTI DEBOLI, DISABILITA', DIRITTI FONDAMENTALI, CITTADINANZA, SESSUALITA'

I PROBLEMI DELLA DIFFERENZA ASPETTI FILOSOFICI GIURIDICI SOCIALI

Università degli Studi di Siena
Abstract
I. DIFFERENZA E PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA
Il principio di uguaglianza tradizionalmente si è contrapposto a quello di differenza. Essere uguali è concepito come l’opposto dell’essere differenti. E l’uguaglianza risulta dunque dal superamento e dall’abolizione delle differenze. Nondimeno, nel momento in cui l’uguaglianza si concettualizza come “equal concern”, principio dell’eguale dignità dinanzi alle norme e nelle norme, la differenza come statuto costitutivo dell’individualità può pretende un “eguale rispetto” e dunque introdursi ed accettarsi in quadro normativo che all’apparenza ed in principio le risultava ostile o estraneo. La non considerazione della differenza diviene allora, o può divenire, ragione di disuguaglianza di trattamento e di discriminazione. <<<

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Cosimo Marco Mazzoni Università degli Studi di SIENA
Obiettivo del Programma di Ricerca
1.
Il principio di uguaglianza tradizionalmente si è contrapposto a quello di differenza. Essere uguali è concepito come l'opposto
dell'essere differenti. E l'uguaglianza risulta dunque dal superamento e dall'abolizione delle differenze. Nondimeno, nel momento in cui l'uguaglianza si concettualizza come "equal concern", principio dell'eguale dignità dinanzi alle norme e nelle norme, la
differenza come statuto costitutivo dell'individualità può pretende un "eguale rispetto" e dunque introdursi ed accettarsi in quadro
normativo che all'apparenza ed in principio le risultava ostile o estraneo. La non considerazione della differenza diviene allora, o
può divenire, ragione di disuguaglianza di trattamento e di discriminazione. L'evoluzione di tale quadro teorico è ben riflesso nella filosofia giuridica di Ronald Dworkin, che gira intorno per l'appunto alla nozione di "equal concern", ed in quella assai potente di John Rawls dove il "principio di differenza" si collega al principio di uguale libertà .

2.Il Programma si articola nei seguienti punti di ricerca:
Prima fase:
- mettere al confronto i vari decreti emessi dalla magistratura italiana in tale argomento
- operare comparazioni statistiche a livello regionale
- conteggiare i provvedimenti di interdizione e di inabilitazione tutt'ora emessi in Italia nelle distinte entità geografiche
- monitorare i vari decreti a seconda della tipologia dei beneficiari
- monitorare i vari decreti a seconda dei nuclei di incapacitazione volta a volta previsti dal giudice
- verificare nei limiti del possibile in quali casi e con quale frequenza i singoli decreti sono fatto oggetto, correzioni, modifiche
successive
- monitorare i numeri delle disinterdizioni e disinabilitazioni emesse dai tribunali in italia
- seguire qual è in dottrina il riscontro critico rispetto alle ipotesi di intervento normativo per l'abrogazione dell'interdizione e
dell'inabilitazione
- effettuare adeguate ricerche di tipo comparato soprattutto per quanto concerne il confronto con la Francia, la Spagna, l'Austria e
la Germania
- realizzare su tutti gli argomenti di cui sopra inconti di studio, convegni teorico/pratici
- effettuare pubblicazioni degli atti

3.Seconda fase:
- svolgere un'indagine focalizzata sulla questione della differenza fra sessi, analizzata sia in relazione all'ampio dibattito e alla letteratura critica, nazionali e internazionali, dedicate a questo specifico oggetto, sia in relazione al suo riconfigurarsi all'interno dei vari ambiti disciplinari, adattandosi ai loro parametri concettuali ma anche mettendoli in crisi.
Teso a rintracciare ed elaborare nuove categorie critiche per la comprensione dell'attuale panorama di violenza e l'anomalo ruolo
attivo che in esso ricoprono alcune donne (come bombe suicide o torturatrici), il programma si organizza in una serie di punti o
aree specifiche di indagine.

4.Terza fase:
In ambito filosofico-giuridico si intende, in questa ricerca, studiare e approfondire il tema dell'identità e delle differenze di genere avendo attenzione al linguaggio normativo. Con "linguaggio normativo" si fa qui riferimento non solo al linguaggio del legislatore, ma anche quello della giurisprudenza. In molti casi le differenze sono ‘istituzionalizzate' attraverso il linguaggio normativo che eleva al rango del giuridico alcune categorie di attori sociali, marginalizzandone altre. Tale istituzionalizzazione può avvenire attraverso la codificazione delle differenze nel linguaggio formale della legge oppure attraverso prassi amministrative, consuetudini,pratiche sociali, che poi sono assunte dalle corti come dati sulla cui base costruire le proprie decisioni. Si possono immaginare vari rimedi all'istituzionalizzazione delle identità perpetrata attraverso il linguaggio giuridico. La scelta dipende da ciò che di volta in volta serve a consentire a soggetti in condizioni di subordinazione un'effettiva promozione sociale superando le discriminazioni di cui sono vittime. A seconda che tale promozione sia ostacolata ovvero favorita dall'affermazione della propria differenza, la scelta sarà in favore di un linguaggio normativo neutrale ovvero di pieno riconoscimento delle differenze.

5.Quarta fase:
In relazione alla distribuzione dei compiti tra le varie unità di ricerca, e all'esigenza di selezionare un campo d'osservazione
relativamente definito e coerente, il programma si concentra sui seguenti temi:
a)Le differenze etnico-religiose nell'educazione familiare del minore
b)Gli orientamenti sessuali e il valore dell'identità nell'educazione del minore
c)Corpo e salute nell'età minore (gestione, consensi, autodeterminazione)
d)Differenze etnico-religiose, tutela della persona e inserimento sociale
e)Differenze sessuali e unioni paraconiugali
f)Famiglia e disabilità (adozione, trust protettivi a favore dei disabili). <<<
Durata
24 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
1. - La differenza di posizioni giuridiche all’interno della categoria della soggettività giuridica necessità di una riflessione aggiornata ai più recenti mutamenti sociali, cui il legislatore nazionale e comunitario si è nel corso degli ultimi anni cercato di adeguare predisponendo statuti differenziati di soggettività.
La diversità di posizioni soggettive necessita inoltre una parziale revisione della categoria e del concetto di soggetto di diritto conosciuto e disciplinato dalla tradizione continentale del diritto civile.

La società moderna si trova oggi a dover analizzare la complessità delle posizioni individuali in rapporto alla loro collocazione dentro la comunità statale e sovranazionale. I differenti modi di acquisto, di perdita e di trattamento della soggettività si ritrova nella numerosa esemplificazione che verrà separatamente e analiticamente esaminata nel corso del presente progetto di ricerca.
In maniera non molto dissimile dalle società medievali e premoderne, dove lo statuto del riconoscimento della soggettività giuridica era legato all’appartenenza al gruppo sociale, alla classe, alla comunità religiosa e alla cittadinanza, anche la società della globalizzazione del mondo contemporaneo determina e condiziona un uso differenziato della soggettività.


2.L'ampio tema dei diritti dei cc.dd. soggetti deboli ha ricevuto, con l'entrata in vigore dell'istituto dell'amministrazione di sostegno(legge numero 6 del 9 gennaio 2004), un forte impulso pratico e teorico. Assistiamo, infatti, ad un fiorire di pronunce
giurisprudenziali, da un lato, di interesse dottrinale, dall'altro, per l'istituto in questione. Con la novella del Capo I del Titolo XII del codice civile, il nostro sistema giuridico si è dotato di un flessibile strumento che mira a tutelare - in misura volta volta diversa, a seconda delle esigenze di protezione del soggetto che si trovi nella "impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi" (art.404 c.c.) - infermi, anziani, malati. Si tratta di uno strumento che presenta notevoli affinità con analoghe misure di protezione adottate in ambienti di civil law a noi più o meno affini: Francia, Austria e Germania. Ebbene, con tale strumento, il tema centrale della differenza viene a giocare un ruolo centrale e al tempo stesso peculiare all'interno del diritto civile.
La differenza come ostacolo che il legislatore, le corti, i servizi sociali, la famiglia si impegna concretamente - e flessibilmente, val
la pena di notare - a rimuovere, per il raggiungimento di quella piena realizzazione personale che connota la nostra Carta
Costituzionale

3.La questione della differenza fra i sessi, così com'è stata affrontata dalla teoria femminista in Occidente che ha denunciato il
carattere ‘sessista' della tradizione ‘patriarcale' e ha discusso sul tema dell'eguaglianza così come sulla valorizzazione della specificità femminile, deve oggi confrontarsi con un fenomeno sconvolgente. Si tratta del fenomeno che, all'interno dell'attuale
dilagare della violenza di matrice terrorista, vede anche le donne trasformarsi in bombe umane per uccidere per lo più gente inerme.
Ciò, da un lato, contrasta con la visione, spesso stereotipica, della figura femminile come sostanzialmente materna, oblativa,
pacifista e non-violenta; e va a impattare, d'altro lato, con il noto problema delle differenze culturali, etniche e religiose che si
incrociano inevitabilmente con la questione della differenza sessuale. La letteratura scientifica odierna su tale questione è infatti costretta a prendere atto che proprio là dove oggi si rinsalda un ordine patriarcale dove le donne continuano ad essere sottomesse sulla base di principi tribali e religiosi, queste donne stesse sembrano trovare una ‘ scorciatoia' al processo emancipativo mediante la loro partecipazione ‘paritaria' ad atti di inaudita violenza. Detto altrimenti, la pretesa universalità, già del resto da tempo denunciata dal femminismo postcoloniane e multiculturale, della contrapposizione fra una violenza di marchio maschile e una ‘naturale' non-violenza femminile è messa in crisi dagli eventi. Così come diventano assai problematici quei parametri egualitari ed emancipativi che, tanto più nel caso delle donne, mostrano la loro peculiare afferenza alla laicità statuale della storia occidentale moderna.


4.Il progetto muove dalla constatazione che le differenze, e la differenza di genere, in primo luogo, dopo essere state ignorate, sono assunte dal diritto in un primo momento come richiesta di riconoscimento di una propria specifica identità da parte dello stato. Al cuore della pretesa di riconoscimento si trova il desiderio di controllare il modo in cui la differenza è rappresentata nella realtà. In gioco è il diritto di autorappresentarsi, contestando il modo in cui 'gli altri' descrivono la differenza o il gruppo. Il rimedio è la
rivalutazione della differenza nascosta o omologata o forse la decostruzione dei modi correnti di elaborare quella differenza.
Non a caso la critica degli anni settanta nasce ad emancipazione femminile avvenuta, quando, cioè, sul piano formale, si è raggiunta
la titolarità di tutti i diritti e la parità si presenta come un obbiettivo scontato. E' precisamente a questo punto, con l'accesso ai diritti e l'estensione e la moltiplicazione dei diritti stessi a tutti/e, la cancellazione di norme discriminatorie e la promulgazione di norme intese a promuovere non solo la parità formale ma anche quella sostanziale, che si fa più intensa la domanda radicale circa la natura stessa di diritto e diritti moderni, la loro logica di funzionamento, la loro utilizzabilità per diminuire le ingiustizie e legittimare pretese nuove. La letteratura su questi temi è transdisciplinare: vi contribuiscono filosofe, filosofe del diritto, filosofe della giustizia, giuriste, politologhe, sociologhe.

5.Il tema delle differenze viene tradizionalmente affrontato , nel campo delle relazioni personali e familiari, in una prospettiva che
trova la sua chiave nell'idea di "soggetto debole" e nello studio degli strumenti di tutela. In questa luce trovano un approccio le
questioni relative alla protezione della donna, del minore, dell'anziano, dell'infermo di mente, del disabile, considerati come soggetti destinatari di una sovraprotezione giustificata dal connotato della "debolezza". Ciò determina un approccio efficace ma
relativamente selettivo rispetto alla individuazione degli interessi protetti e di obiettivi e mezzi della tutela, in quanto la differenza è osservata prevalentemente come situazione di fragilità e svantaggio da compensare con una più adeguata ed intensa funzione
protettiva delle norme e degli interventi statuali, venata anche del riferimento a interessi generali. Non manca certo, anche in
questa prospettiva, un intento di valorizzazione delle specificità - dell'identità di genere, della personalità in formazione, della
dignità - ma l'accento dominante non è posto sulla differenza come elemento identitario e valore quanto come situazione bisognosa
di sovraprotezione. <<<