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PROGRAMMA DI RICERCA

italiano - english
Programmi di ricerca simili:
Classificazione scientifico-disciplinare
Classificazione geografica
Bibliografia
1) Jus ad bellum & International Peace-keeping

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Parole Chiave
CONFLITTO, ERITREA, ETIOPIA, DIRITTO, INTERNAZIONALE

Il diritto internazionale e il conflitto fra Eritrea e Etiopia

Università degli Studi di Milano
Abstract
La ricerca intende offrire un contributo di conoscenza al difficile processo di pace in atto a seguito di un conflitto armato fra due paesi africani tra i più poveri del mondo. La guerra fra Eritrea ed Etiopia ha avuto la sua massima intensità fra il 1998 e il 2000, causando gravissime perdite in termini di vite umane e distruzioni materiali. La controversia territoriale che ha costituito la causa scatenante del conflitto armato, la condotta delle ostilità e gli sviluppi successivi al cessate il fuoco, fra i quali il ruolo svolto dalle Nazioni Unite e dall’Organizzazione dell’Unità Africana (OUA, dal 2002 Unione Africana) suscitano problematiche rilevanti dal punto di vista del diritto internazionale relative, da un lato, al ricorso alla forza armata (c.d. ius ad bellum); dall’altro, all’applicazione del diritto internazionale dei conflitti armati, o diritto internazionale umanitario (ius in bello); infine, alla disciplina giuridica di una serie di situazioni al limite fra il diritto di guerra e il diritto di pace.
Il conflitto fra Eritrea e Etiopia sarà esaminato alla luce del diritto vigente sulla base di un’analisi critica delle decisioni della Commissione per i reclami e della Commissione sui confini, istituite mediante l’Accordo di Algeri del 12 dicembre 2000 concluso a seguito dell’impegno delle Nazioni Unite per la soluzione del conflitto. Il 13 aprile 2002 la Commissione sui confini ha adottato la sua decisione relativa al confine fra Eritrea e Etiopia; successivamente, essa ha lavorato al procedimento dell’effettiva demarcazione, che però, a causa di ulteriori divergenze fra le due parti, si è interrotto nel 2003 e solo il 10 marzo 2006, a seguito (fra l’altro) dell’opera del Segretario generale delle Nazioni Unite, ha potuto riprendere.
A partire dal 2003 la Commissione per i reclami, istituita ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo di Algeri, ha emanato un nutrito numero di decisioni sui ricorsi presentati dalle due parti relativamente a una varietà di argomenti, dal trattamento e scambio dei prigionieri di guerra al bombardamento aereo, dal trattamento dei civili alla responsabilità internazionale. Il 19 dicembre 2005 la Commissione ha emanato una serie di lodi relativamente a questioni di diritto diplomatico, disciplina dei rapporti economici durante bello (ivi compreso il trattamento della proprietà pubblica e privata) e a vari ricorsi concernenti il rispetto del diritto internazionale umanitario. Di particolare importanza è la decisione della Commissione sullo ius ad bellum, che attribuisce all’Eritrea la responsabilità internazionale per violazione del divieto della minaccia e dell’uso della forza, a seguito degli attacchi armati del 1998 contro l’Etiopia.
Le decisioni di entrambe le Commissioni hanno contribuito in maniera significativa allo sviluppo della giurisprudenza in un vasto novero di materie relative al diritto internazionale e meritano un attento studio da parte della comunità accademica, che invece sinora non ha riservato loro che un’attenzione alquanto limitata e sporadica.

Il progetto di ricerca riscuote l’interesse e conta sulla collaborazione di accademici in Inghilterra (Università di Londra, Queen Mary&amp;Westfield College e Università di Sheffield) e in Olanda (Università di Utrecht e TMC Asser Institute dell’Aja). Ciò qualifica internazionalmente il programma, che potrà altresì avvalersi del sostegno della Corte permanente d’arbitrato all’Aja, che funge da cancelleria per le due Commissioni. Nel giugno 2007 è prevista a Pisa, presso la Scuola Superiore S. Anna, l’organizzazione di un convegno internazionale sul conflitto fra Eritrea e Etiopia e sui lavori delle due Commissioni. I risultati della ricerca saranno riuniti in un volume in lingua inglese, per la pubblicazione del quale è già stato espresso interesse da parte di case editrici nei Paesi Bassi. <<<

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Gabriella Venturini Università degli Studi di MILANO
Obiettivo del Programma di Ricerca
La ricerca intende offrire un contributo di conoscenza al difficile processo di pace in atto a seguito di un conflitto armato fra due paesi africani tra i più poveri del mondo: l’Eritrea, già colonia italiana, e l’Etiopia, che è stata occupata militarmente dall’Italia dal 1936 al 1941. La guerra fra i due Stati ha avuto la sua massima intensità fra il 1998 e il 2000, presentando in buona parte i caratteri di una classica guerra di trincea e causando gravissime perdite in termini di vite umane e distruzioni materiali; nel 2003 sono ripresi scontri armati. Nonostante gli sforzi e le pressioni esercitati dalla comunità internazionale e dalle Nazioni Unite abbiano condotto, alla fine del 2002, a un accordo di cessate il fuoco e successivamente all’Accordo di pace di Algeri, a tutt’oggi le relazioni fra le due parti non hanno ancora raggiunto un assetto stabile e anzi, all’inizio del 2006, si trovano a un punto assai critico.
La controversia territoriale che ha costituito la causa scatenante del conflitto armato, la condotta delle ostilità e gli sviluppi successivi al cessate il fuoco, fra i quali il ruolo svolto dalle Nazioni Unite e dall’Organizzazione dell’Unità Africana (OUA, dal 2002 Unione Africana) suscitano problematiche rilevanti dal punto di vista del diritto internazionale. Trattasi di questioni relative, da un lato, al ricorso alla forza armata (c.d. ius ad bellum); dall’altro, all’applicazione del diritto internazionale dei conflitti armati, o diritto internazionale umanitario (ius in bello); infine, alla disciplina giuridica di una serie di situazioni al limite fra il diritto di guerra e il diritto di pace, quali la restituzione dei prigionieri dei guerra, la fine delle ostilità, la rimozione dei residuati bellici, la riparazione dei danni di guerra, la responsabilità penale individuale e le operazioni di mantenimento della pace.

Il progetto di ricerca si prefigge due principali obiettivi:

In primo luogo, il conflitto fra Eritrea e Etiopia sarà esaminato alla luce del diritto vigente. Allo scopo di individuare le problematiche giuridiche sollevate dal conflitto, la ricerca si concentrerà sull’analisi critica delle decisioni della Commissione per i reclami fra Eritrea e Etiopia (Eritrea-Ethiopia Claims Commission, EECC) e della Commissione sui confini fra Eritrea e Etiopia (Eritrea-Ethiopia Boundary Commission, EEBC). Entrambe le Commissioni sono state istituite a seguito dell’impegno delel Nazioni Unite per la soluzione del conflitto, o almeno di alcuni dei problemi che esso ha causato ai due Paesi africani. Il 12 dicembre 200, questi concludevano l’Accordo di Algeri (c.d. “Accordo di Dicembre”) che sanciva la fine del conflitto e istituiva le due Commissioni. Il 13 aprile 2002 la Commissione sui confini adottava la sua decisione relativa al confine fra Eritrea e Etiopia; successivamente, essa ha lavorato al procedimento dell’effettiva demarcazione, che però, a causa di ulteriori divergenze fra le due parti, si è interrotto nel 2003 e solo il 10 marzo 2006, a seguito (fra l’altro) dell’opera del Segretario generale delle Nazioni Unite, ha potuto riprendere.

La Commissione per i reclami, che ha sede all’Aja, è stata istituita e opera ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo di Algeri. A partire dal 2003, la Commissione ha emanato un nutrito numero di decisioni sui ricorsi presentati dalle due parti relativamente a una varietà di argomenti, dal trattamento e scambio dei prigionieri di guerra al bombardamento aereo, dal trattamento dei civili alla responsabilità internazionale, e via dicendo. Il 19 dicembre 2005 la Commissione ha emanato una serie di lodi relativamente a questioni di diritto diplomatico, disciplina dei rapporti economici durante bello (ivi compreso il trattamento della proprietà pubblica e privata) e a vari reclami concernenti il rispetto del diritto internazionale umanitario. Di particolare importanza è la decisione della Commissione sullo ius ad bellum, che attribuisce all’Eritrea la responsabilità internazionale per violazione del divieto della minaccia e dell’uso della forza, a seguito degli attacchi armati del 1998 contro l’Etiopia. Nella successiva fase finale, la Commissione deciderà sul risarcimento dei danni relativamente ai ricorsi accolti.
Le decisioni di entrambe le Commissioni, ma soprattutto quelle della Commissione sui reclami, hanno contribuito in maniera significativa allo sviluppo della giurisprudenza in un vasto novero di materie relative al diritto dei conflitti armati internazionali e meritano un attento studio da parte della comunità accademica, che invece sinora non ha riservato loro che un’attenzione alquanto limitata e sporadica.

Nell’ambito dell’indagine sul conflitto alla luce del diritto internazionale, il secondo obiettivo del progetto di ricerca sarà costituito dall’individuazione delle pertinenti norme internazionali in relazione ad argomenti sui quali le Commissioni non sono state chiamate a decidere, o non possedevano competenza, o per altri motivi non si sono pronunciate: fra queste, tematiche di diritto internazionale umanitario e tutela dei diritti umani; il diritto di neutralità; il diritto delle organizzazioni internazionali (universali e regionali), con particolare riguardo alla loro condizione in una situazione di conflitto armato e al loro ruolo nella negoziazione di accordi di cessate il fuoco e di accordi di pace; il ruolo delle organizzazioni non governative durante e dopo il conflitto armato.

Il progetto di ricerca riscuote l’interesse e conta sulla collaborazione di accademici in Inghilterra (Università di Londra, Queen Mary&amp;Westfield College e Università di Sheffield) e in Olanda (Università di Utrecht e TMC Asser Institute dell’Aja). Ciò qualifica internazionalmente il programma, che potrà altresì avvalersi del sostegno della Corte permanente d’arbitrato all’Aja, che funge da cancelleria per le due Commissioni. Nel giugno 2007 è prevista a Pisa, presso la Scuola Superiore S. Anna, l’organizzazione di un convegno internazionale sul conflitto fra Eritrea e Etiopia e sui lavori delle due Commissioni. I risultati della ricerca saranno riuniti in un volume in lingua inglese, per la pubblicazione del quale è già stato espresso interesse da parte di editori nei Paesi Bassi. <<<
Durata
24 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
La base di partenza scientifica del progetto di ricerca è costituita da quei rami del diritto internazionale pubblico che disciplinano l’uso della forza nelle relazioni internazionali, la soluzione delle controversie, le operazioni di pace e i conflitti armati.

1) La disciplina dell’uso della forza nelle relazioni internazionali rappresenta una particolare branca del diritto internazionale pubblico le cui fonti sono di natura consuetudinaria, pattizia e di soft law. L’articolo 2.4 della Carta delle Nazioni Unite impone il divieto dell’uso e della minaccia della forza nelle relazioni internazionali. Tale divieto si è ben presto trasformato da norma pattizia a norma di diritto consuetudinario vincolante per tutti i membri della comunità internazionale. Le uniche sue eccezioni sono, oggigiorno, le misure coercitive che il Consiglio di sicurezza può autorizzare ex Capo VII e capo VIII e il diritto di legittima difesa, altro principio consuetudinario codificato nella Carta all’articolo 51.
Non esiste una coincidenza perfetta tra divieto dell’uso della forza e diritto di legittima difesa, cioè non tutte le violazioni dell’articolo 2.4, ma solo le più gravi, comportano automaticamente il diritto di reazione in base all’articolo 51. Quest'interpretazione è stata per lungo tempo largamente condivisa sia in dottrina che nella prassi.
Oggi, tuttavia, sembra essersi avviato un processo di revisione che comporta una progressiva erosione su più lati del divieto dell’uso della forza (vedi de GUTTRY A., PAGANI F., Le Nazioni Unite. Sviluppo e riforma del sistema di sicurezza collettiva, Bologna, 2005). Il primo, importante, caso in questo processo è la guerra del Kosovo, in cui le forze NATO sono intervenute a protezione della popolazione di etnia albanese oggetto di persecuzione da parte del regime di Belgrado prescindendo da un’autorizzazione ONU e al di fuori di qualsiasi ipotesi di legittima difesa, ma sulla base di un dichiarato diritto di “intervento umanitario”. Pur non essendo questa la prima volta in cui si invocava tale diritto, la guerra del Kosovo rappresenta un salto di qualità nel processo di affermazione di una nuova ed importante eccezione al divieto dell’uso della forza. Secondo alcuni, incluso l’High-level Panel creato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite nel 2003, il processo di formazione di una norma che permetta l’intervento umanitario sarebbe giunto ad uno stadio di maturazione avanzato. Ne sarebbe la prova, innanzitutto, la sua codificazione nell’Atto istitutivo dell’Unione Africana che, dal 2002, ha sostituito l’OUA. Inoltre, questa tesi sembra essere condivisa dal Segretario Generale che, nel rapporto del marzo 2005 (In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All), sottolinea l’emergere di una “responsabilità collettiva di proteggere”.
Il divieto di uso della forza viene messo in discussione anche dalle nuove tendenze in materia di legittima difesa preventiva. Nel settembre del 2002, il Presidente americano G. W. Bush sottoponeva al Congresso il documento The National Security of the United States. Questo rapporto ha modificato i parametri strategici per l’uso della forza da parte degli Stati Uniti. Per la prima volta, apertamente, il governo americano asseriva il diritto di agire in maniera preventiva contro minacce alla propria sicurezza nazionale ed in particolare contro il potenziale utilizzo di armi di distruzione di massa da parte di gruppi terroristi o Stati “canaglia”. La reazione della comunità internazionale non è stata univoca: alcuni Paesi, in particolare europei, si sono manifestati riluttanti ad accettare questa nuova teoria, in quanto darebbe necessariamente adito ad abusi e aggressioni mascherate. Altri Stati, invece, hanno immediatamente sottolineato l'universalità di tale dottrina e la possibilità del suo utilizzo in caso di minaccia alla propria sicurezza. Una posizione decisamente conservatrice ha assunto l’High – level Panel, che si è espressamente pronunciato contro qualsiasi riscrittura o reinterpretazione dell’articolo 51 (Rapporto del dicembre 2004: A more secure world: our shared responsibility, GA Res A/59/565, para. 192).
È prematuro, sul piano del diritto, formulare tesi sull’intervento umanitario come eccezione al divieto dell’uso della forza nelle relazioni internazionali oppure sulla modifica del principio della legittima difesa, come codificato dall’articolo 51 della Carta (vedi A. DE GUTTRY, Le basi giuridiche dell'intervento umanitario, in A. DE GUTTRY, a cura di, Tra Crisi umanitarie e azione umanitaria in crisi: lezioni apprese, nuove sfide e scenari future, Roma, 2005, p. 4 ss.). Tuttavia, è evidente che i principi fondamentali del sistema di sicurezza collettiva, così come percepiti dai fondatori delle Nazioni Unite e sostanzialmente condivisi dalla comunità internazionale nel periodo della guerra fredda, stanno attraversando una profonda crisi. Qualora questo “attacco” su più fronti si affermasse definitivamente, il principio della messa al bando dell'uso della forza e conseguentemente il grande esperimento di accentramento del monopolio della coercizione militare in un organo che operi in nome della collettività, ne verrebbero fortemente ridimensionati.

2) Parallelamente al divieto sancito dall’art. 2.4 si è affermato l’obbligo, pattizio e consuetudinario, di risolvere le controversie internazionali con mezzi pacifici. Per quanto più specificamente riguarda il tema della soluzione delle controversie territoriali, gli strumenti internazionali di cui gli Stati dispongono sono:
a) il ricorso alla negoziazione diretta: in realtà, alla luce della natura particolarmente “sensibile” delle controversie territoriali (vedi la questione palestinese), tale strumento ha dimostrato di essere difficilmente praticabile;
b) l’utilizzo degli strumenti quali i buoni uffici, la conciliazione e la mediazione che, in taluni casi, hanno contribuito realmente alla soluzione del problema (vedi il caso del Canale di Beagle);
c) il ricorso a tribunali arbitrali e la costituzione di commissioni di confine (di recente i casi Etiopia-Eritrea e Eritrea-Yemen);
d) il ricorso alla Corte internazionale di giustizia: tra i casi più recenti, la controversia fra Benin e Niger (sentenza del 12 luglio 2005), quella sul confine terrestre e marittimo fra Camerun e Nigeria (sentenza del 10 ottobre 2002) e quella fra Libia e Ciad (sentenza del 13 febbraio1994).

3) In non pochi casi (il precedente Eritrea-Etiopia deve essere annoverato tra questi), nel periodo intercorrente tra l’accordo di tregua successivo ad un conflitto internazionale e la conclusione delle procedure decise congiuntamente per la soluzione della disputa territoriale, le parti del contenzioso hanno chiesto alla Comunità internazionale il dispiegamento di un’operazione di peace-keeping. In questo contesto, infatti, le peace-keeping operations (PKO), rappresentano uno strumento del sistema di sicurezza collettiva che consente non solo di “raffreddare le crisi” ma anche di traghettare le stesse verso un accordo stabile di pace. Esiste un consenso generalizzato, nell’ambito delle Nazioni Unite, circa i caratteri che tali operazioni devono presentare: deve trattarsi di interventi imparziali rispetto alle parti coinvolte nelle situazioni di crisi e di conflitto, condotti da contingenti militari a cui può essere affiancata una componente civile, per l’attuazione di obiettivi attinenti al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; devono realizzarsi con il consenso degli Stati sul cui territorio sono chiamate ad operare e senza usare la forza se non per legittima difesa o, comunque, entro i limiti definiti dal Consiglio di Sicurezza stesso. In realtà, il mandato delle PKO è andato ampliandosi in maniera significativa negli ultimi decenni che hanno visto una forte crescita dei compiti affidati ai peace-keeper.

4) I conflitti armati internazionali sono disciplinati da un ramo del diritto internazionale pubblico nato e sviluppatosi prevalentemente su base consuetudinaria, che risulta codificato e ulteriormente precisato grazie a strumenti di natura convenzionale. Il diritto internazionale dei conflitti armati, altrimenti denominato ius in bello o diritto internazionale umanitario, contempla un articolato insieme di regole internazionali concernenti i mezzi e i metodi di guerra legittimi e la tutela delle vittime della guerra.
Le disposizioni contemplate dal Regolamento dell’Aja del 18 ottobre 1907, la cui natura consuetudinaria è ormai pacificamente riconosciuta, riflettono il delicato equilibrio tra gli obiettivi di carattere umanitario e le esigenze legate alla necessità militare e si ispirano al fondamentale principio secondo cui sono vietati gli attacchi contro il nemico che infliggano sofferenze eccessive o provochino danni superflui. Il I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra ha riaffermato e precisato la portata di tale principio, stabilendo che le operazioni devono essere finalizzate al perseguimento di un obiettivo militare concreto definito e che la forza impiegata non deve eccedere la misura strettamente indispensabile per il conseguimento dell’obiettivo considerato. Ai sensi della definizione introdotta dal I Protocollo, sono obiettivi militari i beni che per natura, ubicazione, destinazione o impiego, forniscono un effettivo contributo all’azione militare e la cui distruzione, cattura o neutralizzazione offrono un vantaggio militare preciso. Quest’ultimo deve essere apprezzato tenendo conto dell’effetto complessivo prodotto sull’intera operazione o sulla campagna in generale e non può essere valutato esclusivamente in relazione al singolo attacco (l’applicazione dei principi considerati è stata oggetto di studio nell’opera monografica di G. VENTURINI, Necessità e proporzionalità nell’uso della forza militare in diritto internazionale, Milano, 1988, p. 123 ss.).
La maggior parte delle regole contemplate dal I Protocollo riflettono principi consuetudinari, secondo quanto evidenziato dall’ampio studio presentato dal Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) nel 2005 e volto a identificare, grazie ad un’accurata rilevazione della prassi statale attuale, le norme consuetudinarie fondamentali del diritto internazionale umanitario. Ciononostante, persistono incertezze riguardo alla reale portata giuridica di alcune nozioni, quali ad esempio la definizione di obiettivo militare, sicché le pronunce di organi giurisdizionali internazionali possono contribuire significativamente all’individuazione delle regole consuetudinarie del diritto internazionale umanitario.
La natura consuetudinaria delle regole contemplate dai trattati che limitano o proibiscono l’uso di determinate categorie di armi è più controversa. Mentre la maggior parte degli Stati sembra riconoscere la portata generale del divieto dell’uso di armi chimiche, la prassi appare molto diversificata con riferimento alle armi di tipo convenzionale. Corrispondono, peraltro, senza dubbio, a consuetudine le regole che sanciscono il principio di discriminazione tra civili e militari e stabiliscono le misure volte a proteggere la popolazione e i beni civili.
Il “diritto di Ginevra”, codificato nelle quattro Convenzioni del 12 agosto 1949 e corrispondente al diritto consuetudinario vigente, mira specificamente alla protezione delle vittime della guerra, in particolare, i civili, i malati, i feriti, i naufraghi e i prigionieri di guerra. Il I Protocollo addizionale ha contribuito allo sviluppo di tale settore, precisando che debbono essere sempre prese tutte le precauzioni possibili per evitare perdite di civili e danni ai beni di natura civile, nonché per assicurare che gli attacchi siano diretti esclusivamente contro obiettivi militari. Il principio di proporzionalità deve esser debitamente tenuto in considerazione e i danni collaterali non devono essere sproporzionati rispetto allo specifico vantaggio militare atteso dall’attacco. Sebbene le regole per la protezione delle vittime di guerra siano dettagliate ed esaurienti, la loro attuazione si è spesso dimostrata difficile nei conflitti odierni, persino quando ad esse sia riconosciuta natura consuetudinaria (si pensi, ad esempio, agli obblighi relativi al trattamento dei prigionieri di guerra).
Inoltre, con riguardo alle proprietà dei civili, i principi di discriminazione e di proporzionalità si applicano, nel corso dei combattimenti, non solo a tutela delle persone, ma anche dei loro beni. Il saccheggio e le rappresaglie nei confronti delle proprietà delle persone protette sono proibite sia nei territori occupati, sia nei territori dei belligeranti. Purtroppo, tuttavia, la prassi dimostra che le vittime non sono adeguatamente tutelate nel corso di un conflitto e che la distruzione o i danni ai loro beni pregiudicano ulteriormente le loro condizioni sia durante, sia dopo la conclusione delle ostilità.
A seguito dell’interruzione delle relazioni diplomatiche nel corso del conflitto, di solito le parti belligeranti affidano ai rappresentanti diplomatici di Stati neutrali, designati come potenze protettrici, il compito di assicurare il collegamento tra loro per qualsiasi funzione diplomatica o consolare residua. Nei conflitti più recenti, tuttavia, gli Stati belligeranti tendono a mantenere le relazioni diplomatiche durante le ostilità, con i contrasti, i rischi e le incertezze riguardo al diritto applicabile che ne conseguono.

Terminate le ostilità, l’obiettivo principale è ristabilire al più presto una condizione di pace duratura. A tal fine, il diritto internazionale mira ad alleviare le sofferenze causate dai combattimenti e a favorire il superamento di ogni controversia tra le parti, onde evitare che i motivi di contrasto originari rimangano irrisolti e permanga, di conseguenza, il rischio di ulteriori conflitti. L’accertamento delle responsabilità può offrire un valido contributo all’opera di ricostruzione e di stabilizzazione post-conflitto. Le violazioni gravi del diritto dei conflitti armati internazionali comportano la responsabilità penale individuale di qualunque persona, militare o civile, e sono perseguibili in base al diritto internazionale penale. Simili crimini possono consistere nelle violazioni delle regole volte a proteggere persone specifiche (ad esempio, il maltrattamento dei prigionieri di guerra o dei civili detenuti), nonché il mancato rispetto delle norme relative alla condotta delle ostilità. Al fine di reprimere e punire i crimini di guerra sono stati istituiti appositi tribunali internazionali la cui giurisprudenza è di fondamentale importanza per l’interpretazione e la determinazione della portata delle regole del diritto internazionale umanitario.

Anche gli Stati sono responsabili sul piano internazionale delle violazioni del diritto dei conflitti armati internazionali compiute dalle proprie forze armate e sono tenuti a corrispondere un risarcimento per i danni e le conseguenze derivanti da tali illeciti. Nella prassi internazionale, le riparazioni di guerra consistono, in genere, in un risarcimento monetario versato dalla nazione sconfitta allo Stato o alla coalizione di Stati vincitori. Più di recente, a seguito della Risoluzione 687(1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con la quale è stata dichiarata la responsabilità dell’Iraq per i danni causati dall’invasione del Kuwait, è stata istituita una Commissione di compensazione delle Nazioni Unite, incaricata di valutare tutte le richieste di riparazione. Il sistema di riparazione in tal modo inaugurato appare particolarmente innovativo, in quanto la Commissione ha dato priorità ai reclami presentati dagli individui rispetto alle richieste avanzate dalle persone giuridiche private e dai governi. <<<