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PROGRAMMA DI RICERCA

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LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE: PROBLEMI IRRISOLTI E NUOVE SFIDE

Università degli Studi di Siena
Abstract
Gli ultimi quindici anni sono stati caratterizzati da un intenso e notevole sviluppo degli standards giuridici internazionali concernenti la salvaguardia del patrimonio culturale. La Convenzione del 1972 sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale ha conseguito un ambito applicativo pressoché universale e si è trovata a dover affrontare alcune rilevanti sfide - non immaginabili al momento della sua adozione - con riguardo in particolare alla rappresentatività della Lista del patrimonio Mondiale, alla gestione di un numero costantemente crescente dei siti iscritti in tale Lista, al monitoraggio del loro stato di conservazione e alle strategie di gestione della nuova categoria dei "paesaggi culturali". Ancora oggi l'Italia conserva il primato - insieme alla Spagna - del numero dei siti iscritti nella Lista, ma alcune problematiche sono sorte sia in relazione alla pianificazione di un limite sul numero delle iscrizioni che potranno essere fatte in futuro, sia con riguardo alla garanzia di un livello di conservazione adeguato dei beni iscritti nella Lista a livello nazionale.
Un altro settore relativo alla disciplina internazionale della gestione del patrimonio culturale che è attualmente oggetto di un'evoluzione assai rilevante è quello della restituzione dei beni culturali mobili rubati o illecitamente esportati. In tale ambito si stanno infatti aprendo nuove incoraggianti prospettive per rafforzare l'efficacia dell'azione internazionale in materia, soprattutto grazie allo sviluppo di accordi tra Stati e istituzioni museali (nel cui ambito l'Italia ha assunto, nella prassi più recente, un ruolo di primo piano) finalizzati alla restituzione o allo sviluppo di principi etici e soluzioni alternative comunque idonee a garantire una soddisfacente valorizzazione dei beni oggetto di controversia nell'interesse generale dell'umanità.
Tra i più significativi sviluppi del diritto internazionale dei beni culturali vi sono due convenzioni recentemente adottate nel quadro dell'UNESCO: la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (2001) e la Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile (2003). Al di là dei temi specifici trattati, esse dimostrano l'interesse che la comunità internazionale oggi attribuisce alla tutela dei beni culturali, specialmente quando essi possano rientrare nella nozione di patrimonio comune dell'umanità. La Convenzione del 2003, in particolare, è entrata rapidamente in vigore, aprendo un nuovo interessante scenario nell'azione della comunità internazionale in materia di salvaguardia del patrimonio culturale.
Un ulteriore ambito di ricerca è quello relativo alla tutela della diversità culturale e al collegamento della stessa - quale elemento costituito dalle identità culturali delle differenti comunità umane - con i diritti umani fondamentali. Tale concezione olistica della cultura, intesa come stile di vita caratteristico di un gruppo di persone, dovrebbe trovare la sua espressione nella recente Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, anche se non si può fare a meno di notare come tale strumento, a dispetto del suo titolo apparentemente onnicomprensivo, si ponga in una prospettiva soprattutto “economica”, testimoniata dai non pochi problemi di coordinamento con le regole dell’OMC (si veda, in particolare, l'articolo 20 della Convenzione). Il fatto che la Convenzione appena citata, a dispetto delle previsioni pessimistiche degli stessi operatori ed esperti in materia, sia entrata in vigore molto velocemente, testimonia come il tema della diversità culturale sia percepito quale elemento cruciale nell'ambito delle relazioni internazionali nel nuovo millennio, aprendo prospettive di estremo interesse per una rivisitazione drastica della filosofia sottostante all'azione giuridica internazionale per la protezione del patrimonio culturale, nonché per la concezione della cultura quale elemento chiave per la realizzazione dei diritti umani fondamentali e per lo sviluppo della tolleranza e della comprensione reciproca tra i popoli del mondo.
Lo scopo della presente ricerca è quello di investigare ed analizzare i temi sopra citati, al fine di contribuire alla comprensione dello stato e dell'evoluzione del diritto internazionale contemporaneo in materia di salvaguardia del patrimonio culturale nonché - allo stesso tempo - di enucleare idee originali per lo sviluppo di iniziative di "policy" finalizzate al rafforzamento del complesso delle norme giuridiche attualmente in vigore per la protezione di tale patrimonio e dei valori fondamentali ad esso collegati, favorendo, in particolare, l'attuazione a livello interno delle norme e dei principi internazionali pertinenti. <<<

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Francesco Francioni Università degli Studi di SIENA
Obiettivo del Programma di Ricerca
Lo scopo della presente ricerca è quello di investigare ed analizzare la prassi internazionale concernente la tutela del patrimonio culturale al fine di contribuire alla comprensione dello stato del diritto internazionale contemporaneo in materia nonché - allo stesso tempo - di enucleare idee originali per lo sviluppo di iniziative di "policy" finalizzate al rafforzamento del complesso delle norme giuridiche attualmente in vigore per la protezione del patrimonio culturale e, in particolare, favorire l'attuazione a livello interno delle norme e dei principi internazionali pertinenti. In tal senso si intende in modo particolare contribuire alla definizione delle modalità e strategie di azione degli organismi nazionali e internazionali competenti in materia, in modo da favorire la razionalizzazione e l'efficienza della loro azione coordinando in modo armonico gli obiettivi perseguiti dai vari strumenti internazionali pertinenti.
In primo luogo, uno degli obiettivi finali del progetto consiste nella valutazione delle strategie idonee a consolidare le potenzialità della Convenzione sul patrimonio mondiale culturale e naturale quale strumento fondamentale per la salvaguardia del patrimonio culturale a beneficio delle future generazioni. Da un lato sarà necessario prospettare specifiche azioni e norme per rafforzare il quadro istituzionale da cui dipende il sistema di cooperazione internazionale (in particolare, dovrebbero essere individuate delle alternative per il reperimento di risorse). Dall’altro lato è essenziale che la nozione di patrimonio mondiale e le norme della Convenzione divengano parte integrante dell’ordinamento giuridico degli Stati contraenti, così da assicurare che, quando sia necessario, tali norme siano applicate dagli organi amministrativi e giudiziari statali.
In secondo luogo, il progetto si propone di raccogliere, classificare e analizzare la legislazione e la giurisprudenza sul patrimonio culturale subacqueo di alcuni tra gli Stati più direttamente interessati (Italia, Spagna, Francia e altri paesi del Mediterraneo, Stati Uniti, Australia, Sudafrica, Brasile e altri paesi latino-americani). Particolare attenzione sarà dedicata all’atteggiamento che i singoli Stati hanno verso la Convenzione per la tutela del patrimonio culturale subacqueo, a seconda che ne siano parti o meno, cercando di chiarire i motivi per i quali la Convenzione incontra difficoltà ad entrare in vigore e, qualora la Convenzione entrasse in vigore nel corso del periodo di ricerca, alle regole relative ai rapporti tra Stati parti e Stati non parti e all'impatto che la Convenzione potrà avere nel diritto interno. Inoltre, la ricerca intende accertare quale sia l’evoluzione della materia della restituzione dei beni culturali alla luce del moderno concetto di patrimonio culturale e delle trasformazioni geopolitiche degli ultimi anni che hanno portato alla successione degli Stati nella gestione di alcuni beni culturali.
Il progetto mira inoltre ad affrontare il tema dei diritti culturali in relazione alla tutela dei diritti umani ed in particolare ad accertare se si può prospettare l’esistenza di un vero e proprio diritto umano alla tutela della diversità culturale di cui si è portatori e alla protezione del patrimonio culturale che ne costituisce manifestazione.
Il tema in questione si ricollega al più ampio problema della tutela del patrimonio culturale intangibile. A tal proposito il progetto mira a raccogliere, classificare e analizzare la legislazione e la giurisprudenza sul patrimonio culturale intangibile di alcuni tra gli Stati più direttamente interessati (Italia, Spagna, Francia e altri paesi del Mediterraneo, Giappone, Australia, Sudafrica e altri paesi africani, Brasile, Bolivia e altri paesi latino-americani). Ciò porterà ad identificare non solo le modalità di funzionamento del meccanismo previsto dalla Convenzione del 2003, ma anche le differenze che caratterizzano tale meccanismo rispetto a quello istituito dalla Convenzione sul patrimonio mondiale. <<<
Risultati parziali attesi
Negli ultimi decenni la materia della protezione internazionale del patrimonio culturale è stata caratterizzata da un’evoluzione connotata da un’ampia produzione normativa, nell’ambito della quale non è stato però sufficientemente curato l’aspetto fondamentale del coordinamento tra gli strumenti pertinenti e della razionalizzazione dell’azione globale in materia. Ciò ha condotto allo sviluppo di un regime che – globalmente considerato – difetta della necessaria omogeneità per garantire l’efficienza dell’azione internazionale in materia, in cui vi sono sovrapposizioni di competenze inutili e dannose nonché, addirittura, elementi di conflitto tra i diversi strumenti, i quali conducono in ultima analisi ad un’interferenza reciproca tra gli stessi nel conseguire gli obiettivi da essi perseguiti. Ciò avviene, ad esempio, in relazione alla Convenzione del 1972 sul Patrimonio Mondiale, il cui approccio statocentrico e fondato su criteri di valutazione statici e artificiosamente universalizzati collide apertamente con il criterio olistico e “soggettivistico” abbracciato dalle recenti convenzioni sul patrimonio culturale intangibile e sulla diversità delle espressioni culturali.
In considerazione di tale realtà, la ricerca cercherà di perseguire i seguenti risultati, strettamente connessi gli uni con gli altri:

1) AVANZAMENTO DELLE CONOSCENZE. I proponenti della presente ricerca si attendono un ampliamento della conoscenza sui seguenti aspetti della materia: a) l'identificazione e il chiarimento del moderno concetto di patrimonio culturale, tenuto conto sia della estensione di tale concetto alle tradizioni culturali immateriali, sia ai beni situati al di fuori della giurisdizione nazionale (come nel caso di beni archeologici localizzati nei fondi marini internazionali); b) la rivisitazione critica del concetto di "valore universale eccezionale" come requisito per la tutela ai sensi della Convenzione sul Patrimonio Mondiale del 1972, data la varietà dei patrimoni culturali del mondo; c) l'identificazione delle conseguenze del riconoscimento della diversità culturale come "common concern of humanity"; d) l'identificazione delle implicazioni della tutela del patrimonio culturale per i diritti umani; e) l'accertamento del grado di trasformazione delle norme pattizie in materia di protezione del patrimonio culturale in norme e principi di diritto internazionale generale applicabili nei confronti di tutti i membri della comunità internazionale.

2) RAZIONALIZZAZIONE E SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE INERENTI A CIASCUNO DEI TEMI OGGETTO DELLA RICERCA, SINGOLARMENTE CONSIDERATI. In tal senso, in relazione alle problematiche inerenti alla Convenzione del 1972, il team di ricerca tenterà di valutare le strategie idonee a consolidare le potenzialità di tale strumento per garantire la salvaguardia del patrimonio culturale a beneficio delle future generazioni. A tal fine, sarà da un lato necessario prospettare specifiche azioni e norme per rafforzare il quadro istituzionale da cui dipende il sistema di cooperazione internazionale instaurato dalla Convenzione, dall'altro lato dovranno essere esplorate le prospettive per un’attuazione della Convenzione a livello nazionale maggiormente puntuale di quanto non sia accaduto fino ad oggi. In materia di restituzione dei beni culturali, la ricerca dovrebbe consentire di identificare procedure adeguate a facilitare ed accelerare la restituzione o, nei casi in cui risulti più appropriato, ricorrere a soluzioni alternative. Si cercherà in particolare di individuare le soluzioni più appropriate in relazione al tema della risoluzione delle controversie nel campo della circolazione delle opere d'arte, con particolare riguardo ai mezzi alternativi disponibili a tal fine. Tutto ciò sulla base di un moderno concetto di patrimonio culturale, focalizzato non soltanto sugli elementi tradizionali del possesso, della proprietà e dell’ubicazione dei beni coinvolti, ma anche sull'obiettivo primario della tutela del patrimonio o dell'interesse comune dell'umanità, nonché, nel contempo, delle singole comunità umane. Per ciò che concerne la materia della diversità culturale e dei diritti culturali, si cercherà di verificare se sia possibile sostenere l’esistenza di un vero e proprio diritto umano alla tutela della diversità culturale di cui si è portatori e alla protezione del patrimonio culturale che ne costituisce manifestazione, che rappresenta un problema quanto mai attuale nel contesto di una società mondiale nella quale, da un lato, si assiste a un imponente fenomeno di migrazioni con i conseguenti problemi cui la presenza di minoranze etniche, religiose e linguistiche dà luogo, dall’altro si rischia una omogeneizzazione culturale a causa della globalizzazione. Lo scopo principale della ricerca sarà dunque, in tale settore, l’analisi degli strumenti internazionali pertinenti e della prassi degli organi competenti volta a dimostrare l’esistenza e la tutela di un diritto individuale come appena prospettato. Infine, in relazione al patrimonio culturale subacqueo e al patrimonio intangibile la ricerca si propone di raccogliere, classificare e analizzare la legislazione e la giurisprudenza pertinenti di alcuni tra gli Stati più direttamente interessati, valutando l’approccio degli Stati nei confronti delle convenzioni UNESCO pertinenti (adottate, rispettivamente nel 2001 e nel 2003) nonché il contributo che tali strumenti sono in grado di fornire per l’elaborazione e lo sviluppo del concetto di patrimonio culturale dell’umanità, cercando di chiarire, attraverso specifici indicatori, se e fino a qual punto si manifesti in esse – e nel modo in cui sono applicate – un interesse collettivo dell’intera comunità internazionale che trascende quello dei singoli Stati membri.

3) COORDINAMENTO TRA I DIVERSI REGIMI GIURIDICI INTERNAZIONALI INERENTI ALLA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE. Sulla base dei risultati ottenuti nell’attuazione del punto precedente, si passerà quindi all’individuazione di soluzioni per il coordinamento di tali regimi a livello nazionale ed internazionale, cercando di contribuire alla risoluzione dei problemi di conflitto attualmente esistenti tra i suddetti regimi e alla razionalizzazione dell’azione internazionale in materia. In tal modo si cercherà di favorire lo sviluppo di un concetto operativo di patrimonio culturale comune applicabile in tutti i settori considerati, in modo da garantire l’uniformità dei risultati perseguiti dai regimi pertinenti tenendo contestualmente in considerazione tutte le esigenze coesistenti in tale ambito. Tutto ciò presenta potenzialità estremamente interessanti non soltanto con riguardo all’avanzamento delle conoscenze in materia presso la comunità scientifica, soprattutto chiarendo numerosi aspetti assai rilevanti sui quali attualmente permangono dubbi e incertezze, ma anche dal punto di vista delle potenzialità applicative. Alcuni dei componenti del team di ricerca – sia tra i coordinatori delle singole unità che tra gli altri partecipanti – sono infatti coinvolti nell’attività delle istituzioni nazionali (in particolare i ministeri delle attività culturali e degli affari esteri) e internazionali (soprattutto l’UNESCO) competenti in materia; i risultati della ricerca potranno quindi essere trasfusi in proposte e attività suscettibili di essere attuate nel contesto dell’attività di tali istituzioni, andando dunque ad interessare concretamente l’evoluzione e l’attuazione della disciplina nazionale e internazionale nel settore della salvaguardia del patrimonio culturale. <<<
Durata
24 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
Quando, all’inizio del XX secolo, furono introdotte nel sistema giuridico internazionale le prime regole concernenti la protezione del patrimonio culturale la comunità internazionale non attribuiva a tale patrimonio la connotazione olistica che è oggi riconosciuta all'alba del nuovo millennio. I beni di rilevanza culturale erano infatti considerati come “proprietà”, ovvero come oggetto di esclusiva pertinenza dello Stato territoriale in cui erano situati. Questo approccio fu adottato dalle Convenzioni dell’Aja del 1907 sulle leggi e consuetudini di guerra, in cui era stabilito che dovevano essere presi i provvedimenti necessari per risparmiare dagli effetti pregiudizievoli di assedi e bombardamenti, per quanto possibile, gli edifici consacrati al culto, alle arti, alle scienze, alla beneficenza, nonché i monumenti storici, a condizione non fossero utilizzati per scopi militari. Nel 1954 fu adottata la Convenzione dell’Aja concernente la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, la quale contemplava un doppio livello di salvaguardia per i beni in oggetto (“ordinaria” e “speciale”) ed estendeva l’ambito applicativo di alcune delle sue norme ai conflitti armati non internazionali. Sebbene tale strumento fosse ancora incentrato sull’interesse sovrano degli Stati per il patrimonio culturale nazionale, il valore del patrimonio in questione come trascendente i limitati confini dello Stato territoriale fu ben compreso dai redattori della Convenzione, la quale proclamava il principio secondo cui “damage to cultural property belonging to any people whatsoever means damage to the cultural heritage of all mankind”. La Convenzione fu anche accompagnata da un Protocollo, anch’esso adottato nel 1954, il quale regola la materia della circolazione e della restituzione dei beni culturali in tempo di guerra.
Il passaggio dalla visione “statalista” dei beni culturali alla concezione contemporanea di patrimonio culturale quale valore che riflette l’interesse dell’umanità complessivamente intesa avvenne negli anni ’70, con l’adozione della Convenzione UNESCO del 1972 sul patrimonio mondiale, la quale mutò radicalmente il diritto internazionale dei beni culturali. La Convenzione del patrimonio mondiale rappresentò il consolidamento del movimento intellettuale e giuridico avente come obiettivo quello di rendere il patrimonio culturale parte del patrimonio mondiale dell’umanità, superando il limitato concetto di “bene culturale” quale oggetto di diritti proprietari individuali di valore prettamente economico. La filosofia alla base della Convenzione consiste nella volontà di promuovere un sistema di cooperazione internazionale con il quale gli Stati contraenti aderiscano all’impegno globale per la preservazione dei tesori culturali (e naturali) situati nei loro territori per il supremo interesse dell’umanità intera. Nel corso dei 35 anni dalla sua adozione la Convenzione ha dato prova di essere uno strumento assai efficace per la protezione dei beni culturali immobili di interesse eccezionale per l’umanità. Ciò è dimostrato dal continuo incremento del numero degli Stati contraenti (184 al 25 ottobre 2006) e dall’enorme aumento della quantità dei siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale (851 dopo la 31° Sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, svoltasi in Nuova Zelanda nel 2007). Nel 1992 il sistema della Convenzione del patrimonio mondiale è stato arricchito dall’inclusione della categoria dei paesaggi culturali, riconoscendo l’importanza “associativa” dei paesaggi e il fatto che, per essi, gli elementi culturali e quelli naturalistici sono indissolubili.
Infine, un nuovo tema che riguarda la protezione del patrimonio culturale materiale concerne il patrimonio subacqueo. Tale tema ha trovato recentemente una disciplina nella Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001. Le problematiche che emergono nella regolamentazione di questa materia riguardano prevalentemente la ricerca di principi chiari che determinino i diritti e gli obblighi di coloro che organizzano spedizioni finalizzate alla raccolta di questo particolare tipo di beni artistici; degli Stati coinvolti che possono essere sia quello di provenienza di tali beni, lo Stato territoriale nelle acque i beni vengono reperiti e lo Stato di cittadinanza di coloro che intendono impossessarsi o che sono già in possesso di beni artistici reperiti nei fondi marini. Altri problemi emergono invece dall’interazione, se non addirittura, dalla sovrapposizione della normativa a tutela del patrimonio subacqueo con altri regimi internazionali, quale, in particolare il diritto del mare.
Un altro rilevante tema relativo alla protezione del patrimonio culturale materiale è quello della restituzione dei beni culturali, nel cui contesto sia gli scavi clandestini di siti archeologici che la pratica del bottino di guerra perdurano ancora oggi. Gli strumenti giuridici internazionali maggiormente rilevanti concernenti tale settore sono la Convenzione UNESCO del 1970 sui mezzi per proibire e prevenire l’importazione, l’esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti del patrimonio culturale e la Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati. Entrambe queste convenzioni hanno come obiettivo quello di far fronte al problema della circolazione illecita dei beni culturali mobili, fissando specifiche regole per ristabilire lo status quo ante attraverso la restituzione delle opere d’arte ai legittimi proprietari. In particolare, la Convenzione UNIDROIT cerca di rendere l’azione internazionale nel settore realmente efficiente prevedendo l’obbligo di riconoscere le leggi pertinenti dello Stato di origine dei beni culturali rivendicati ai fini della restituzione. Finora, tuttavia, solo un numero limitato di Stati ha ratificato la Convenzione UNIDROIT (29 al 19 luglio 2007), tra cui non compaiono quelli in cui vengono normalmente trasportate le opere d’arte rubate per essere vendute ai collezionisti privati. La questione della circolazione e della restituzione dei beni culturali è anche l’oggetto di due provvedimenti adottati dalla Comunità europea. Il primo (in ordine cronologico) è il Regolamento 3911/1992 relativo all’esportazione dei beni culturali, il quale – avendo l’obiettivo di prevenire l’esportazione dei beni oggetto di tutela dal territorio della Comunità – stabilisce che nessun bene culturale può essere esportato da tale territorio senza una autorizzazione ad hoc rilasciata dall'autorità competente dello Stato di origine. La Direttiva 1993/7, che è ancora più incentrata sulla questione della restituzione, stabilisce che l’autorità competente dello Stato membro in cui un bene culturale è stato illegalmente trasferito dal territorio di un altro Stato membro deve ordinarne la restituzione in favore di quest’ultimo, a condizione che lo Stato richiedente soddisfi determinate condizioni (dimostrando, in particolare, che il bene richiesto appartiene al suo patrimonio artistico, storico o archeologico).
Il patrimonio culturale non consiste solo di beni tangibili. In epoca recente sono stati adottati numerosi strumenti a tutela dell’identità e della diversità culturale degli individui considerati sia nella loro singolarità che come gruppo. Il ruolo svolto dall’UNESCO in questo campo resta fondamentale, come dimostra la recente adozione di tre importanti strumenti sull’argomento: la Dichiarazione universale sulla diversità culturale (2001), la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile (2003) e la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (2005). Diversi altri strumenti, menzionati in una nota alla Dichiarazione del 2001, erano già stati precedentemente elaborati in queste materie. Dal canto suo, la Convenzione sulla diversità delle espressioni culturali, contrariamente a ciò che il suo titolo onnicomprensivo lascerebbe intendere, si occupa soltanto di un aspetto della diversità culturale, affrontando, come l’UNESCO stessa ha precisato, tre distinte necessità: a) riconoscere che beni e servizi culturali sono portatori d’identità, di valori e di significati e non possono essere considerati come merci o beni di consumo come gli altri; b) adottare, da parte degli Stati, tutte le misure per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali assicurando la libera circolazione di idee e opere; c) ridefinire la cooperazione internazionale.
Nonostante l’imponente complesso di strumenti convenzionali, al quale si aggiunge un’altrettanto imponente mole di documenti di soft law, in linea di massima, e pur con qualche apprezzabile eccezione, possiamo osservare come la nozione di “diritti culturali” accolta sia parziale in quanto si rifà a un’idea di “cultura” come attività dello spirito e non, in senso antropologico, come stile di vita caratteristico di un gruppo di persone. La tutela approntata per i diritti culturali così intesi risente, inevitabilmente, di questa impostazione. Nella stessa limitata prospettiva si pongono gli strumenti di tutela dei diritti umani meno recenti, a cominciare dalla Dichiarazione universale dei diritti umani che, all’art. 27, prevede il diritto di prendere parte alla vita culturale della comunità a godere delle arti e a partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici, oltre che il diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui sia autore. La disposizione è poi ripresa in termini analoghi all’art. 15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966). Si tratta, peraltro, di un approccio non certo abbandonato, tanto che, nella Ris. 60/167 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 2005 (Human Rights and Cultural Diversity), si ribadisce al § 3 il medesimo concetto, sia pure in termini più concisi.
La tutela dei diritti culturali intesi come diritto alla protezione dei tratti caratteristici distintivi di un gruppo va dunque ricercata altrove, in primo luogo nei trattati che si occupano di popoli indigeni e di minoranze (etniche, linguistiche, religiose). Sul piano universale si possono menzionare la Convenzione ILO sui popoli indigeni e tribali del 1989, mentre, nell’ambito regionale del Consiglio d’Europa, ricordiamo la Carta europea delle lingue regionali minoritarie (1992) e la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995). Laddove, tuttavia, questi accordi si presentino lacunosi o si tratti di tutelare il diritto del singolo portatore di una diversità culturale, ancora vengono in soccorso trattati a tutela dei diritti umani anche quando gli stessi non contengono disposizioni espressamente dedicate ai diritti culturali. Alcune disposizioni di tali trattati, infatti, pur garantendo diritti diversi ma inscindibilmente legati ai diritti culturali, quali la libertà religiosa o la libertà di espressione, come dimostra la giurisprudenza degli organi deputati al controllo della loro applicazione (in primis la Corte interamericana e la Corte europea dei diritti umani ma anche il Comitato dei diritti umani), possono essere interpretate in maniera estensiva, sulla base del metodo evolutivo, fino a trasformarsi in meccanismi efficaci di tutela anche dei diritti culturali in senso stretto. Sono soprattutto questi aspetti che, come illustrato al punto 13, la ricerca qui proposta intende approfondire.
Il tema dei diritti culturali si collega alla più ampia problematica dell’identificazione e della protezione del cosiddetto patrimonio culturale intangibile, recentemente disciplinata dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile del 2003. <<<