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PROGRAMMA DI RICERCA
italiano - english
Unità di Ricerca
- Università degli Studi di FIRENZE
DIRITTO COMPARATO E PENALE
- Università degli Studi di TRIESTE
SCIENZE GIURIDICHE
- Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"
SCIENZE GIURIDICHE
- Università degli Studi di MILANO
Diritto penale e processuale penale
- Università degli Studi di FOGGIA
SCIENZE GIURIDICHE PUBBLICISTICHE
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Classificazione scientifico-disciplinare
- Area scientifico disciplinare: Scienze giuridiche
Classificazione geografica
- Regione: Toscana
Parole Chiave
PROVA SCIENTIFICA, AMMISSIBILITA', DIVIETO PROBATORIO, RISERVATEZZA, GIUDIZIOInnovazioni scientifiche e processo penale
Università degli Studi di FirenzeAbstract
La ricerca, anche comparata, dovrà approfondire le problematiche concernenti il vaglio della scientificità della prova quale momento di classificazione del concetto di prova penale scientifica e di individuazione delle modalità della sua assunzione quale strumento probatorio nel processo penale con il fine ultimo di coniugare le esigenze di ricostruzione del fatto nel processo penale con i limiti degli esistenti meccanismi processuali mediante i quali le nuove risorse scientifico-tecniche di conoscenza possono essere praticabili nella funzione probatoria (Unità di Milano).Ulteriore obiettivo della ricerca consiste nella individuazione delle singole tipologie di tecnologie innovative utilizzabili nella fase investigativa, allo scopo di elaborarne una sistematizzazione che tenga conto delle loro caratteristiche strutturali e funzionali. In particolare si analizzeranno: le indagini informatiche, gli strumenti per il controllo delle trasmissioni via internet e dei flussi di e-mail, la rintracciabilità e il sistema di posizionamento satellitare GPS, l’accesso a banche dati informatiche pubbliche e private e i software di tracciamento utilizzabili, la balistica informatica, le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e ambientali, la grafologia giudiziaria, le investigazioni scientifiche, i collegamenti audiovisivi.
Saranno individuate le modalità operative degli strumenti investigativi tecnico-scientifici, nonché le modalità di documentazione di tale attività, basilari per la loro attendibilità; approfondendo il tema del rispetto delle garanzie difensive e l’apporto dei consulenti tecnici di parte. L'intento è poi quello di evidenziare le ‘ricadute’ di tali elementi probatori sul sistema processuale con particolare riguardo, tra l’altro, al ruolo dell’organo giurisdizionale nella prospettiva della futura utilizzabilità in chiave probatoria degli strumenti investigativi tecnico-scientifici (Unità di Foggia).
Successivamente ci si dovrà occupare dei nessi tra acquisizione dibattimentale della prova “scientifica” e metodo del contraddittorio. L’obiettivo è quello di verificare se l’innesto di mezzi probatori connotati da un alto grado di tecnicismo rischi di indebolire il ruolo delle parti nella fase di assunzione della prova e di depotenziare la capacità valutativa del giudice. Un secondo filone d’indagine è rappresentato dalle interrelazioni “strumentali” tra nuove tecnologie e giudizio penale: vengono in gioco sia il tema della documentazione di attività processuali a mezzo di strumentazione tecnica sempre più raffinata, sia la partecipazione a distanza alle udienze dibattimentali (Unità di Trieste).
Il passo successivo consisterà nell’esaminare i limiti alla utilizzabilità processuale dei risultati acquisiti con le metodologie indicate quando in gioco vi siano diritti costituzionalmente garantiti che la tecnologia potrebbe ledere. La questione assume rilevanza sia dal punto di vista dei mezzi di ricerca della prova, sia nell’ottica dei limiti di utilizzabilità dei risultati ottenuti attraverso l’intervento di nuovi strumenti e tecniche (Unità di Firenze).
L’indagine verterà, infine, sui limiti e le modalità di impiego delle tecnologie nel processo penale al fine di garantire un bilanciamento fra interesse individuale alla riservatezza dell’indagato (o dell’offeso dal reato) e l’interesse collettivo alla repressione del crimine. Si esamineranno, altresì, i limiti di intervento rispetto a terzi estranei alla singola vicenda processuale senza il loro consenso; la articolazione di una normativa relativa alla distruzione, conservazione e accesso ai dati; la possibile elaborazione di un sistematico intervento penalistico volto a tutelare indebite invasioni (Unità di Roma). <<<
Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Paolo Tonini Università degli Studi di FIRENZEObiettivo del Programma di Ricerca
L’inarrestabile progresso della scienza e delle tecnologie, che ne costituiscono l’applicazione, impone mutamenti anche all’interno del procedimento penale: l’accertamento del reato non può più prescindere dalla prova “scientifica”. Tuttavia, è necessario definire ed approfondire il concetto di scientificità della prova, al fine di comprenderne tratti costitutivi e disciplina. Ciò posto, la ricerca intende, dapprima, concentrarsi sui singoli strumenti investigativi basati su nuove tecnologie. L’indagine si prefigge di affrontare l’argomento dal punto di vista statico e dinamico. In primo luogo, quindi, saranno analizzate caratteristiche e tipologia dei nuovi strumenti investigativi con particolare riferimento alle esigenze difensive che devono essere previste; in secondo luogo, saranno oggetto di studio le modalità di acquisizione dibattimentale dei risultati di tali strumenti.L’obiettivo è quello di verificare se l’innesto di mezzi probatori connotati da un alto grado di tecnicismo rischi di indebolire il ruolo delle parti nella fase di assunzione della prova e di depotenziare la capacità valutativa del giudice.
Inoltre, è evidente che, nell’analizzare l’utilizzabilità processuale degli elementi di prova così ottenuti, la ricerca non potrà esimersi dall’individuare i possibili profili patologici, cioè le eventuali invalidità che derivano dalla lesione di libertà costituzionalmente garantite.
L’obiettivo è quello di pervenire ad un nitido quadro dei princìpi che governano la materia, delineando entro quali limiti i risultati conoscitivi acquisiti attraverso le nuove tecnologie abbiano accesso nel processo penale. Tale risultato avrà come riscontro immediato quello di un vaglio sulla correttezza dei disegni di legge attualmente all’attenzione del Parlamento.
Particolarmente esposto all’invasività delle nuove tecnologie è senza dubbio il diritto alla riservatezza, quindi la ricerca si propone di analizzare dettagliatamente i limiti e le modalità di impiego delle nuove tecnologie all’interno del procedimento penale. In sostanza, il progetto intende comprendere le attuali possibilità di lesione del diritto alla riservatezza, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, per potersi poi spingere a proporne adeguate modalità di tutela attraverso un ragionevole bilanciamento con le esigenze di difesa della società da intendersi come prevenzione e repressione del crimine.
L’intera ricerca sarà effettuata tenendo presenti le oramai imprescindibili influenze provenienti dal diritto comunitario ed internazionale. Infatti, il problema della cooperazione giudiziaria ed il sottostante principio del mutuo riconoscimento impongono la creazione di regole e garanzie comuni. <<<
Risultati parziali attesi
La ricerca si propone risultati ambiziosi. Anzitutto, definire ed approfondire il concetto di scientificità della prova, al fine di comprenderne tratti costitutivi e disciplina sotto un profilo di carattere generale.In secondo luogo, si intende pervenire ad un quadro chiaro sulle caratteristiche, il funzionamento, l’idoneità euristica dei singoli strumenti investigativi basati su nuovi strumenti tecnologici. Obiettivo del progetto di ricerca è pertanto l’individuazione delle tipologie di tecnologie innovative utilizzabili nella fase investigativa, allo scopo di elaborarne una sistematizzazione che tenga conto delle loro caratteristiche strutturali e funzionali. In particolare si analizzeranno: le indagini informatiche, gli strumenti per il controllo delle trasmissioni via internet e dei flussi di e-mail, la rintracciabilità e il sistema di posizionamento satellitare GPS, l’accesso a banche dati informatiche pubbliche e private e i software di tracciamento utilizzabili, la balistica informatica, le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e ambientali, la grafologia giudiziaria, le investigazioni scientifiche, i collegamenti audiovisivi.
Saranno individuate le modalità operative e di acquisizione degli strumenti investigativi tecnico-scientifici, nonché le modalità di documentazione di tali attività, basilari per la loro attendibilità; approfondendo il tema del rispetto delle garanzie difensive e l’apporto dei consulenti tecnici di parte. Il tutto sia dal punto di vista della polizia giudiziaria e del pubblico ministero che del difensore e dei suoi coadiutori.
L'intento è poi quello di evidenziare le ‘ricadute’ di tali elementi probatori sul sistema processuale, a partire dalla fondamentale questione della ‘atipicità’ (vera o presunta) degli strumenti investigativi legati alle nuove tecnologie. Gli ulteriori e rilevanti profili che risulteranno chiariti al termine della ricerca attengono all’utilizzazione degli strumenti investigativi tecnico-scientifici nell’ambito delle decisioni cautelari, nonché ai fini delle decisioni terminative della fase delle indagini preliminari, e dunque delle relative regole valutative, senza trascurare il ruolo dell’organo giurisdizionale nella prospettiva della futura utilizzabilità in chiave probatoria degli strumenti investigativi tecnico-scientifici.
La finalità è quella di realizzare risultati apprezzabili non solo scientificamente – attesa la necessità indifferibile di dare sistematicità ad una materia giuridicamente ancora ‘grezza’ – ma anche di concreta utilità sia per il legislatore (in vista di eventuali interventi modificativi della disciplina vigente), sia per gli operatori della giustizia. Si pensi all’utilizzo di strumenti tecnologici nella verbalizzazione dell’attività processuale (all’interno del più vasto progetto del cd. processo penale telematico); all’istituzione di banche dati investigative a disposizione degli organi dell’accusa su base nazionale (e non solo) che possano favorire le indagini, specie per i reati in materia di terrorismo e di criminalità organizzata; alla predisposizione di adeguati strumenti tecnologici che sopperiscano ai deficit comunicativi; alla possibilità di estendere la disciplina dei collegamenti audiovisivivi, specie nel procedimento minorile e nei processi in cui il minore è persona offesa o testimone; alla creazione di meccanismi di controllo della correttezza delle operazioni di intercettazione di comunicazioni telefoniche, ambientali, informatiche e telematiche, nonché delle operazioni di verifica del traffico internet, dei flussi di e-mail, del tracciamento satellitare e di utilizzo di software di tracciamento.
Ancora, si mira a delineare con precisione le modalità di acquisizione dibattimentale dei risultati di tali strumenti. L’obiettivo è quello di verificare se l’innesto di mezzi probatori connotati da un alto grado di tecnicismo rischi di indebolire il ruolo delle parti nella fase di assunzione della prova e di depotenziare la capacità valutativa del giudice. Al fine di evitare inconvenienti siffatti, si chiariranno i criteri per la valutazione della scientificità della prova, le modalità attraverso le quali si può esplicare il contraddittorio sulla prova scientifica, i criteri che il giudice deve adottare nella valutazione di tale strumento di conoscenza, al fine di evitare il pericolo che la perizia e la consulenza tecnica si trasformino in prove legali, che imbrigliano il libero convincimento del giudice.
Obiettivo ulteriore consiste nel pervenire ad un nitido quadro dei princìpi che governano i divieti probatori nel processo penale, delineando entro quali limiti i risultati conoscitivi acquisiti attraverso le nuove tecnologie abbiano accesso nel rito. Particolarmente esposto all’invasività delle nuove tecnologie è senza dubbio il diritto alla riservatezza. Oltre a chiarire lo statuto giuridico di tale diritto, la cui stessa rilevanza costituzionale è stata in passato oggetto di discussione, il progetto intende comprendere le attuali possibilità di lesione, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, per potersi poi spingere a proporne adeguate modalità di tutela attraverso un ragionevole bilanciamento con le esigenze di difesa della società da intendersi come prevenzione e repressione del crimine.
Altro risultato rilevante consisterà nel collocare gli approfondimenti delineati in un panorama di respiro sovranazionale. Il riscontro pratico immediato è evidente ove solo si abbia riguardo al fatto che il problema della cooperazione giudiziaria ed il sottostante principio del mutuo riconoscimento impongono la creazione di regole e garanzie comuni.
Quanto all’interesse per l’avanzamento della conoscenza, occorre tenere presente che si tratta di una indagine che può concretamente contribuire alla formulazione o riformulazione di progetti di riforma del codice di procedura penale. Lo studio dei criteri per valutare la scientificità della prova, l’analisi del tasso di errore delle nuove metodologie costituiscono un imprescindibile background senza il quale qualunque riforma in materia di prova penale finisce per risultare avulsa dalla realtà sulla quale pretende di intervenire. Al tempo stesso, l’approfondito esame del concetto di inutilizzabilità, di prova illecita, di prova incostituzionale è necessario per una riforma - attesa niente meno che dagli anni Sessanta dello scorso secolo - che finalmente delinei criteri chiari, precisi e determinati per stabilire l’ubi consistam processuale di acquisizioni che talora risultano lesive dei diritti fondamentali. In molti casi, la lesività dell’acquisizione è direttamente proporzionale all’utilità euristica degli elementi che permette di introdurre nel processo.
Rilevanti appaiono anche le potenzialità applicative. Si tratta di studiare prove i cui risultati possono diventare determinanti per le sorti di un numero sempre più ampio di processi penali. Se fino a un decennio fa la prova principale nel processo penale era quella dichiarativa, oggi si può senz’altro dire che la scienza in molti casi è la chiave per l’accertamento. Basti pensare a processi dalla grande risonanza mediatica, come il caso Cogne, Garlasco, Una Bomber. Si tratta di vicende giudiziarie nelle quali i risultati delle consulenze di parte e delle perizie sono state determinanti per l’esito del processo. Come sempre accade, al di sotto dei grandi casi, c’è un mare magnum di processi che non assurgono agli onori della cronaca. Sempre più importante appare il contributo della blood pattern analysis, dei test del DNA su tracce ridotte, campioni degradati, tracce miste, e di molte altre tecniche scientifiche in continua evoluzione. Si pensi anche ai risultati prodotti dal cd. Innocence Project portato avanti negli Stati uniti, con cui si è iniziato ad effettuare il test del DNA sui reperti relativi a reati per i quali vi sono state condanne anche alla pena capitale. Il progetto ha messo in evidenza l’innocenza di circa 200 persone, attraverso l’applicazione di un innovativo meccanismo per il rilevamento della identità genetica.
Nonostante la rilevata centralità dell’indagine e della prova scientifica, spesso le tecniche investigative sono in alto mare, non appaiono idonee a produrre risultati soddisfacenti, vengono talora smentite dall’applicazione di metodi scientifici innovativi o diversi rispetto a quelli applicati, oppure sono caratterizzate da un tasso di errore non determinato, che finisce di per sé per lasciar residuare un ragionevole dubbio anche all’esito della acquisizione della prova scientifica. Ebbene, la ricerca si propone, se non di risolvere, senz’altro di ridimensionare questi lati oscuri della prova scientifica, quanto meno chiarendo con precisione il grado di convincimento necessario per pervenire ad una decisione e delineando con chiarezza la differenza tra la probabilità statistica, tipica della scienza e la probabilità logica al di là del ragionevole dubbio, che costituisce la regola fondamentale della epistemologia giudiziaria. <<<
Durata
24 mesiBase di partenza scientifica nazionale o internazionale
Il tema della prova scientifico-tecnica, in particolare la elaborazione di criteri e procedure in merito al concetto di scientificità della prova anche ai fini della sua ammissibilità quale strumento probatorio nel processo penale, è da anni oggetto di studio da parte delle singole unità di ricerca.Presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano è stata compiuta, infatti, una ricerca “sul campo” sia interna che presso università nordamericane. Tale indagine ha dato luogo al volume di Oreste Dominioni “La prova penale scientifica – Gli strumenti scientifico-tecnici nuovi o controversi e di elevata specializzazione”, Milano, 2005, nonché a tesi di dottorato, articoli, note a sentenza che hanno avuto ad oggetto il tema del vaglio della scientificità della prova anche mediante l’analisi delle regole di assunzione dei singoli strumenti scientifico-tecnici che hanno potuto o potranno trovare utilizzo nel processo penale. Inoltre è stata elaborata un’ampia casistica della giurisprudenza nordamericana sviluppatasi sul tema di specifico interesse del vaglio della scientificità della prova penale e delle regole della sua ammissibilità.
Anche l’unità fiorentina studia da anni il tema della prova scientifica ed ha prodotto articoli e monografie sul tema. In particolare si ricorda P. Tonini, Progresso tecnologico, prova scientifica e contraddittorio, in Aa.Vv., “La prova scientifica nel processo penale”, a cura di L. De Cataldo Neuburger, Padova, 2007, 49-82; Id., Prova scientifica e contraddittorio, in Diritto pen. e proc., 2003, 1459; Conti C., Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale, Padova, 2007; P. Felicioni, Accertamenti sulla persona e processo penale. Il prelievo di materiale biologico, Milano, 2007.
Il progetto assume inoltre quale base di partenza le ricerche e gli incontri di studio che sono già stati svolti dei responsabili delle Unità operative. Si ricorda, in particolare, l’incontro di studio su “Prova scientifica e contraddittorio”, che è stato coordinato da Paolo Tonini nell’ambito della sua attività al CSM e che si è svolto a Roma nel luglio 2005. Di tale base di partenza l'attuale progetto vuole proporsi quale ideale complemento ed organica elaborazione.
Al di là di tali contributi, l’interesse della dottrina risulta piuttosto frammentario e l’attuale stato dell’arte è caratterizzato da pubblicazioni settoriali, nonostante che l’ingresso delle nuove tecnologie nel processo penale abbia sensibilmente modificato le tecniche dell’accertamento. Tale mutamento si manifesta già dalla fase preliminare nella quale le parti, nell’ambito delle rispettive ‘inchieste’, ricercano gli elementi probatori.
Qualora le parti non abbiano le competenze necessarie, si avvarranno di specialisti del settore. In molti casi le competenze specialistiche, finiscono per essere determinanti ai fini dell’orientamento dell’attività investigativa. Esempi di questa stretta dipendenza sono rappresentati dalle indagini tecnico-scientifiche effettuabili per particolari fattispecie di reato, quali quelle in materia di reati ambientali o di reati commessi con strumenti informatici: si pensi all’accertamento delle condotte previste dagli artt. 615-ter, quater e quinquies, 617-bis, ter, quater, quinquies e sexies, 640-ter c.p.; alle indagini e alle attività per sicurezza telematica previste dall’art. 7-bis del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito nella l. 31 luglio 2005, n. 155; alla clonazione e all’indebito utilizzo per via telematica di mezzi di pagamento di cui all’art. 12 del d.l. 3 maggio 1991, n. 143; all’accertamento dell’attività invasiva della vita privata prevista dall’art. 615-bis c.p.; alle fattispecie concernenti la diffusione ed il commercio telematico di materiale pornografico riguardante minori; alle ipotesi di contraffazione e pirateria che costituiscono ora oggetto della direttiva IPRED2 (Intellectual Property Rights Enforcement Directive), votata dal Parlamento europeo il 30 aprile 2007, nella quale si prevede la costituzione di squadre investigative comuni di forze dell’ordine e detentori dei diritti.
Scarso approfondimento caratterizza anche il tema dell’epistemologia scientifica e della tecnologica nella fase del giudizio. Occorre prendere atto che la prova scientifica, se riferita al contesto dibattimentale, suscita diverse problematiche sotto il profilo epistemologico. In primis, perché il suo studio deve misurarsi con l’opinione, ancora assai diffusa, che tende a ricondurre il tema della prova scientifica nell’ambito di quella c.d. atipica, regolata dall’art. 189 c.p.p. Sotto il secondo profilo, l’impiego diretto delle nuove tecnologie ha consentito di allargare lo spazio processuale al di là dell’aula di udienza. In particolare, la c.d. partecipazione a distanza, regolata dall’art. 146-bis disp. att. c.p.p., nel consentire di superare ostacoli di natura spazio-temporale, crea problemi di perequazione con le modalità ordinarie di svolgimento del dibattimento tra presenti. Risultano, infatti, ancora sfornite di adeguata regolamentazione banali esigenze operative (soprattutto di natura difensiva), quali le modalità e i limiti del contatto riservato tra il difensore, presente in aula, e l’assistito, nella postazione remota.
Passando allo stato dell’arte della disciplina in materia di limiti probatori, è noto che le esigenze di accertamento del fatto non possono giustificare l’ingresso indiscriminato nel processo penale di ogni tipo di informazione, anche se ottenuta a dispetto di diritti costituzionalmente garantiti. Attualmente, tuttavia, nonostante la delicatezza della materia, il diritto positivo è di scarso aiuto; viceversa, la disciplina dei limiti probatori relativi alle nuove tecnologie è da rinvenirsi in ampia misura nella giurisprudenza pretoria della Cassazione e in alcune pronunce della Corte costituzionale (es. in materia di video-riprese). Inoltre, è importante ricordare il disegno di legge n. 1638 in materia di intercettazioni, già approvato dalla Camera il 19 aprile 2007. Ancora, si attendono le vicende parlamentari del ddl n. 1967, recante una disciplina dei prelievi corporali coattivi e dell’utilizzazione dei profili genetici. Pare imminente, inoltre, la presentazione di un disegno di legge governativo sull’istituzione di una banca centrale del DNA.
Anche in merito alla riservatezza esistono risultati acquisiti. Si tratta di un diritto costituzionale. Il bene riservatezza va inteso in senso di esclusività di conoscenza di dati personali, quale aspetto inalienabile della stessa persona umana. La titolarità di tale diritto va riconosciuta alle persone fisiche. Il contenuto è dato dalla esclusività di conoscenza: nessuno può prendere conoscenza né rivelare ciò che avviene nella sfera privata di altri, senza il loro consenso. L’oggetto del diritto è costituito da tutto ciò che attiene alla sfera privata del soggetto e che può costituire oggetto dell’altrui conoscenza: dai dati fisico–corporali ai dati psichici, affettivi, intellettuali; dalle situazioni materiali, ai comportamenti, alle relazioni interpersonali, fino alle cose materiali. Ai fini della determinazione della portata del diritto, il criterio distintivo tra sfera pubblica e privata deve essere qualitativo: va individuato non nella natura del luogo di svolgimento dei fatti, bensì dalla natura dell’interesse rivestito dai fatti. Due sono le tipologie di aggressione del diritto alla riservatezza: la condotta di indiscrezione, cioè la presa di conoscenza di ciò che attiene alla vita privata altrui; la condotta di rivelazione, cioè la comunicazione ad altri di ciò che si conosce dell’altrui vita privata, in via privata o attraverso mezzi di divulgazione. I rapporti, già a livello costituzionale, tra diritto alla riservatezza e ambito, limite e forme del lecito intervento dello Stato nell’altrui sfera privata (perquisizioni, ispezioni, esperimenti giudiziari, perizie, sequestri, intercettazioni) riguardano soprattutto l’indiscrezione. <<<



