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PROGRAMMA DI RICERCA 2004

italiano - english
Programmi di ricerca simili:
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Bibliografia
A. Gambaro-R. Sacco, Sistemi Giuridici Comparati, in Trattato di Diritto Comparato, A cura di R. Sacco, 2a ed., Torino, 2002.
A. Page,Reid and Ross, A Guide to The Scotland Act, Edimburgh, 1999.
A. Truini, federalismo e regionalismo in Italia e in Europa, vol. I, Padova, 2003.
A. Vadaschi, La "devolution of powers" in Scozia e in Galles, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 1, 1999, 83.
Anton & Beaumont, Civil Jurisdicion in Scotland, 2a ed., Edimburg, 1995.
Blanco Valdés, Introduzione alla costituzione spagnola del 1978, Torino, 1999;
Brigid Hadfield, The Belfast Agreement, Sovereignty and the State of the Union, 1998 P.L. 599.
Bronzini, Diritto civile dei paesi europei: la Spagna, in Nuovo dir., 1990, 567;
Brown, Kingdom or province?: The Scotland and The Regal Union, 1603/1715, Basingstoke, 1993.
C.M.G. Himsworth & C.R. Munro, The Scoland Act 1998, 2a ed., Edimburgh, 2000.
C.M.G. Himsworth-C.R. Munro, The Scotland Act 1998, Edimburgh, 1999.
Ceccherini, Le relazioni tra governo centrale e governi territoriali nell’esperienza spagnola, in Regioni, 1999, 893;
D. M. Walker, Gli scritti istituzionali del diritto scozzese, in Rivista di diritto civile, 1983, 5, pt.1, 509.
Donaldson-Morpeth, A Dictionary of Scottish History, Edimburgh, 1977.
E. Clive, Law Making in Scotland: from APS to ASP, 2000 3 Edimburgh Law Review 131.
E. Lamarque, Osservazioni preliminari sulla materia "ordinamento civile", di esclusiva competenza statale, Le regioni, 6, 2001.
E. Palici di Suni Prat, F. Casella, M. Comba, Le costituzioni dei Paesi dell'Unione Europea;
E. Ruggiu, Devolution scozzese quattro anni dopo, in Le Regioni, fasc. 5, 2003, p. 737;
Elìas De Tejada, ¿Qué es el carlismo?, Escelicer, Madrid, 1971, 132;
G. Alpa, Il limite del diritto privato alla potestà normativa regionale, in Contratto e Impresa, Padova, 2002.
G. Alpa, "L'Ordinamento civile" nella recente giurisprudenza costituzionale, in I Contratti, 2004, p. 175.
G. Gorla, Diritto comparato e Diritto comune europeo, Milano, 1981.
Gloag-Henderson, The Law of Scotland, Edimburg, 2001.
Groppi, Il “conflitto a difesa dell’autonomia locale” in Spagna, in Regioni, 2000, 35;
H. L. MacQueen, Regional Private Law,Cambridge, 2003.
Iacometti, L’ordinamento locale, Giuffrè, Milano, 1993;
Iacometti, La giurisprudenza del tribunale costituzionale spagnolo nel biennio 1997 – 1998, in Giur. Cost., 1999, 3537;
K. Zweigert/ H. Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts, Band, I: Grundlagen,2. Aufl.,Tübingen,1984;
L. Moccia, Glossario per uno studio della common law, Milano, 1983.
L. Moccia, Il sistema di giustizia inglese, Milano, 1985.
L. Peterson, The autonomy of Modern Scotland, Edimburgh, 1994.
Lopez Aguillar, Lo stato autonomico spagnolo, Padova, 1999;
Lopez Aguillar, Ordinamento costituzionale e ordinamento comunitario: l’esperienza spagnola – Riflessioni sulla giurisprudenza costituzionale spagnola rispetto all’integrazione dello stato spagnolo nelal comunità europea, in Quaderni costituzionali, 1998, 423;
Lord Cooper-W. Metson-W.D.H. Sellar, The Scots Legal Tradition, S. Styles (cur.), Edinburgh, 1991.
Lord Hope, The Judicial Commitee Of The Privy Council: Its Practice and Procedure, 1999 4 S.L.P.Q. 1.
Luther, Romboli, Tarchi (a cura di), Esperienze di giustizia costituzionale, tomo II, Giappichelli, Torino, 2000, 253 ss.;
Mangas Martin, Comunità autonome e diritto comunitario in Spagna: un approccio generale, in Regioni, 1992, 665;
Manson-Smith, The Legal System of Scotland, Edimburgh, 1995.
Martin Sànchez, El derecho a la formacion de la consciencia y sus garantias constitucionales en el ordenamiento juridico espanol, in Dir. eccles. 1999, I, 450;
McFadden-Lazarowicz, The Scottish Parliament: An Introduction, 2a ed., Edimburgh, 2001.
N. Lipari, Il diritto privato tra fonti statali e legislazione regionale,in Giurisprudenza italiana, 2003,p. 620.
O. Hood Phillips-Lackson, Costitutional and Amministrative Law, 8a ed., London, 2001.
P. Gallo, Introduzione al diritto comparato, vol. I, Grandi Sistemi giuridici, 2° ed., Torino, 2001;
P. Vitucci, Proprietà e obbligazioni nel diritto privato regionale, in Studi in onore di U. Majello, Milano, 2003.
P.Vitucci, Il diritto privato e la competenza legislativa delle Regioni in alcune sentenze della Corte Costituzionale, in Giur. it., 1998, 1301.
Padrono, Confronto tra due costituzioni: spagnola e italiana; in Quaderni regionali, 1996, 161;
Padrono, Riflessioni sull’assetto regionale in Spagna, in Quaderni regionali, 1997, 897;
Padula, Le controversie fra stato centrale ed autonomie costituzionali: i sistemi tedesco e spagnolo e la prospettiva italiana delle riforme, in Regioni, 1999, 423 e 637;
Paterson-Bates, The Legal System of Scotland: Cases & Materials, Edimburg, 1986.
R. Clayton-H. Tomlison- C. George, The Law of Human Rights, London, 2000.
R. Skilbeck, The Human Rights Act 1998, in I diritti dell'uomo: cronache e battaglie, 2000, 23.
R. Wilford-R. Wilson, A "Bare KnuckleRide": Northern Ireland, in The State and The Nation: The First Years of Devolution in the United Kingdom, London, 2000.
Reid-Zimmemann, History of Private Law in Scotland, Oxford, 2000.
Roca Trias, Fonti del diritto civile: differenze e pluralità in Spagna, in Politica del diritto, 1996, 445;
Rubio Llorente, Il sistema delle fonti in Spagna, in Quaderni cost., 1986, 299;
S. Gambino (cur.), Regionalismo, federalismo, devolution. Competenze e diritti. Confronti europei (Spagna, Germania e Regno Unito), Milano, 2003.
S. Tierney, Devolution Issues and s.2(1) of Human Rights Act 1998, 2000 European Human Rights Law Review 380.
Stair-James-Viscount, The Institutions of The Law of Scotland, Glasgow-Edimburgh, 1981.
Torres Del Moral, Libertad y libertades en Espãna, in Nomos,2001, II, 9;
U. Breccia, L'immagine che i privatisti hanno del diritto pubblico, in Riv. crit. dir. priv., 1989, 201.
U. Mattei, Common Law (Il diritto Anglo Americano), in Trattato di Diritto Comparato, a cura di R. Sacco, Torino, 1992.
V. Roppo, Il diritto privato regionale: fra nuova legislazione, giurisprudenza vecchia e nuova, e dottrina prossima ventura, in Il Corriere Giuridico, vol.1, Milano, 2003.
V. Varano - V. Barsotti, La tradizione giuridica occidentale, Torino, 2002.
Venon V. Palmer, Mixed Jurisdiction WorldWide, Cambridge, 2001.
Vernon Bogdanor, Devolution in The United Kingdom, London, 1999.
Villanon, Costituzione spagnola e diritto costituzionale, in Foro it., 1999, V, 271;
W. Gordon, The Civil Law in Scotland, 2000 4 Edin. L.R. 130.
W.H.D. Sellar, Scots Law: Mixed From The Very Beginning? A Tale of Two Reception, 2000 4 Edin. L.R. 3.
Walker, Principles of Scottish Privae Law, 4th ed., Oxford, 1988.
Walker, The Scottish Legal System, 8a ed., Edimburg, 2001.
Wright, Regioni e regionalizzazioni in Francia, Italia e Spagna, in Regioni, 1984, 1166;
Zapata, L’esperienza spagnola dei rapporti tra lo stato e le comunità autonome, in relazione al diritto comunitario europeo – Problemi, in Giur. Cost., 1993, 671.
Parole Chiave
DIRITTO PRIVATO REGIONALE; DIRITTO COMPARATO; DECENTRAMENTO; DIRITTO GIURISPRUDENZIALE; DIRITTO EUROPEO

IL DIRITTO PRIVATO REGIONALE DOPO LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE: UNA PROSPETTIVA COMPARATISTICA

Università degli Studi di Macerata
Abstract
La riforma del titolo V della Costituzione attuata con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ha ridisegnato la distribuzione della potestà legislativa tra Stato e Regioni. In specie, l'art. 117 Cost. (nella sua attuale formulazione) attribuisce allo Stato competenza esclusiva in materia, tra l'altro, di "ordinamento civile".
Da ciò potrebbe trarsi la conseguenza che alle Regioni è negata ogni possibilità di incidere sulla materia privatistica. Tuttavia, ad un più attento esame, ci si avvede che in realtà una simile conclusione sarebbe del tutto affrettata, anche perché la Corte Costituzionale ha statuito che al legislatore regionale non è precluso in modo assoluto di dettare norme di diritto privato: anche la disciplina dei rapporti privatistici può subire un qualche adattamento, ove questo risulti in stretta connessione con la materia di competenza regionale e risponda al criterio di ragionevolezza (Corte Cost., sentenza n. 352 del 2002).
La presente ricerca intende contribuire al dibattito intorno al tema del diritto privato regionale, offrendo il contributo della comparazione giuridica. Invero, l'analisi di altre esperienze che hanno conosciuto lo sviluppo di un diritto privato "regionale" o locale consente di inquadrare in una prospettiva più ampia anche i temi e i problemi sorti in ambito nazionale.
L'attenzione, in particolare, verrà rivolta al Regno Unito, alla Germania e alla Spagna: quanto al Regno Unito, si analizzerà la riforma di >>>

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Ermanno CALZOLAIO Università degli Studi di MACERATA
Obiettivo del Programma di Ricerca
La ricerca prende le mosse dalla riforma del titolo V della Costituzione, che ha ridisegnato la distribuzione della potestà legislativa tra Stato e Regioni, con effetti rilevanti in materia di diritto privato.
Di recente, autorevoli studiosi hanno sottolineato la scarsa attenzione sinora dedicata all'argomento dai civilisti italiani (vedi Roppo, in Il Corriere Giuridico, 1/2003), evidenziandone invece i risvolti particolarmente complessi e di profonda rilevanza, soprattutto nel contesto del processo in atto di integrazione europea e, in specie, di costruzione di un diritto privato europeo.
La presente ricerca intende contribuire a questo dibattito, offrendo il contributo della comparazione giuridica alla riflessione sul tema: l'analisi di altre esperienze che, prima di quella italiana, hanno conosciuto lo sviluppo di un diritto privato "regionale" consente di inquadrare in una prospettiva più ampia una serie di problematiche, che rimarrebbero difficilmente comprensibili ad una analisi circoscritta unicamente al diritto nazionale.
La ricerca si propone di studiare le esperienze di tre paesi dell'Unione Europea - Regno Unito, Germania e Spagna - in cui si assiste ad una valorizzazione del diritto privato "regionale", seppure secondo modelli anche profondamente divergenti.
Lo scopo principale della ricerca è di verificare se e come in questi paesi si è riusciti a conciliare l'uniforme applicazione del diritto privato in ambito nazionale con le >>>

Risultati parziali attesi
Un primo risultato parziale atteso è anzitutto quello di avere una ricostruzione più precisa del rapporto tra diritto privato nazionale e diritto privato locale in Spagna, Germania Regno Unito.
In secondo luogo, ci si attende di verificare come si pone la nostra riforma costituzionale nel contesto degli altri modelli emergenti dallo studio comparativo. Ad un primo esame la riforma costituzionale italiana ricalca il modello tedesco, ma a ben vedere realizza un assetto di distribuzione della competenze tra stato e regioni in materia privatistiva che appare molto più vicino alla esperienza del Regno Unito con riferimento al Galles.I risultati attesi all'esito della seconda fase della ricerca sono: a) identificare i profili di divergenza e di eventuale convergenza tra i modelli studiati, anche per raffronto con l'esperienza italiana dopo la riforma del titolo V della Costituzione;
b) trarre dallo studio storico-comparativo svolto itinerari che consentano di individuare una possibile compatibilità tra il processo di integrazione europea, da un lato, e il processo di riconoscimento di più ampi poteri alle autorità locali, dall'altro lato.

Durata
24 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
) La modifica del titolo V della Costituzione Italiana, introdotta con la L. Cost. n. 3 del 18 ottobre 2001, impone un'attenta riflessione sul nuovo assetto dei rapporti Stato-Regioni anche sotto il profilo delle eventuali competenze delle Regioni a legiferare in materia di diritto privato.
Si tratta di un tema nuovo, che proprio ora sta attirando l'attenzione della nostra civilistica (v. al riguardo gli interventi di G. Alpa su Contratto e Impresa - fasc. n. 3 del 2002 - e di V. Roppo su Il Corriere Giuridico - fasc. n. 1 del 2003).
Prima dell'entrata in vigore della riforma costituzionale citata, l'art. 117 della Costituzione attribuiva allo Stato una generale competenza legislativa, mentre le Regioni potevano legiferare solo nelle materie espressamente previste ed elencate dalla norma e nei "limiti del rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello stato" (art. 117 Cost. abrogato).
2) L'attuale art. 117, così come novellato dopo la riforma citata, ribalta completamente il criterio di ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni. Infatti, l'articolo in esame, al quarto comma, stabilisce: "spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato"; il secondo comma elenca le materie di competenza esclusiva del legislatore statale; infine, il terzo comma prevede una competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni in una serie di settori. >>>