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PROGRAMMA DI RICERCA 2004
italiano - english
Unità di Ricerca
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- 10 - Web Ram: web retrieval and mining
Classificazione scientifico-disciplinare
- Area scientifico disciplinare: Scienze giuridiche
- Area scientifico disciplinare: Scienze politiche e sociali
Classificazione geografica
- Regione: Lazio
Bibliografia
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Parole Chiave
DOTTRINA GIURIDICA; LEGISLAZIONE; INSEGNAMENTO; PRODUZIONE LIBRARIA; ETÀ MODERNAScienza giuridica, legislazione e produzione libraria (con particolare riferimento ai secoli XVI-XIX)
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"Abstract
La ricerca mira ad esaminare la produzione del libro giuridico in Italia sia in funzione del crescente interesse a raccogliere le fonti normative e sia in funzione dell'insegnamento, nell'arco temporale che si estende tra l'età moderna e la Stato unitario.Si tratta di un periodo nel quale, come è noto, i sistemi normativi andarono diversificandosi dalle radici comuni attraverso una giurisprudenza e una legislazione "patria"; e nell'ambito di quest'ultima, secondo equilibri che nei vari ordinamenti furono differenti, è dato distinguere una multiforme produzione, che ora si ricollegava in via esclusiva alla volontà del sovrano (lex, edictum, pragmatica), ora era piuttosto il risultato del concorrente intervento del Parlamento (capitula). Da qui perciò - fermo restando un orizzonte comparatistico - la necessità di approfondire l'analisi all'interno di singoli ordinamenti.
In particolare, una direttrice di analisi riguarderà la realtà siciliana nel periodo cruciale che va dalle opere di Mario Muta e di Mario Cutelli (prima metà del Seicento) fino alla costituzione del 1812. L'analisi si appunterà principalmente sulle riflessioni della dottrina in merito ai meccanismi (unilaterali o pattizi) di formazione dell'atto normativo, sulle istituzioni concorrenti alla sua formazione, sui modi di intendere la "costituzione" del regno.
Specificamente in relazione alla realtà del Regno di Sardegna verranno affrontati i problemi legati alla ricorrente richiesta e >>>
Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Italo BIROCCHI Universita' degli Studi di ROMAObiettivo del Programma di Ricerca
L'obiettivo del progetto di ricerca è quello di mettere in relazione il libro giuridico con le finalità della sua produzione e con il suo uso. Perché un tale obiettivo possa essere non solo raggiunto ma innanzi tutto plausibilmente posto, occorre ovviamente precisare l'arco temporale di cui ci si interessa, le realtà spaziali e ordinamentali a cui si fa riferimento e delimitare i profili entro cui il libro è preso in considerazione. Le scelte sono state determinate combinando l'oggettiva individuazione di lacune nelle conoscenze storiografiche con le specializzazioni e le specifiche competenze degli studiosi afferenti alle tre unità di ricerca.In particolare l'arco temporale in cui si articola la ricerca comprende l'intera età moderna e si estende sino all'avvento dello Stato unitario in Italia. Le indagini faranno infatti riferimento alla realtà giuridico-politica italiana: non certo per una chiusura nazionalistica - è noto che in generale il libro giuridico ha larga circolazione europea per tutta l'età moderna e che la stessa affermazione delle culture e delle legislazioni nazionali nell'Ottocento ha tutt'altro che escluso la diffusione e l'utilizzazione transnazionale dei testi giuridici, magari attraverso traduzioni- quanto per una scelta di fattibilità. L'allargamento all'Europa avrebbe richiesto la collaborazione di unità di ricerca di altri Paesi e, presumibilmente, l'estensione della durata delle indagini, sia per l'obbiettivo più ambizioso e complesso, sia >>>
Risultati parziali attesi
Le tre unità locali hanno a disposizione, nelle rispettive sedi di attività, la principale bibliografia esistente e la gran parte delle fonti edite, sulle quale hanno una lunga esperienza di studio; esse lavorano inoltre in stretta integrazione, secondo una consuetudine sperimentata continuativamente nel tempo. Anche in considerazione della circostanza che la durata della ricerca è relativamente breve (due anni), non si prevede una netta scansione tra una prima fase diretta al reperimento dei materiali e una seconda fase in cui si producono i risultati del lavoro di riflessione. S'intende che l'affermazione generale ora fatta non può essere estesa alla parte delle ricerche che concerne le fonti archivistiche, le quali per la loro caratteristiche (dispersione, reperibilità talvolta incerta e difficoltosa, disponibilità condizionata dalle esigenze di conservazione, ecc.) richiedono . di programmare missioni di studio in varie città e presuppongono di solito tempi di acquisizione (compresivi dello studio e dei controlli necessari) più lunghi.In generale, dunque, dal lavoro di indagine sono attesi risultati parziali già nel corso del primo anno di attività. La parzialità dei risultati non è da intendere come provvisorietà degli stessi, quanto invece come conclusioni relative a settori e obiettivi di ricerca in sé autonomi. In sostanza si tratterà di risultati che realizzeranno una parte delle finalità del programma prospettato che complessivamente sono le seguenti: >>>
Durata
24 mesiBase di partenza scientifica nazionale o internazionale
Il tema presuppone un duplice inquadramento: a) quello relativo al ruolo della legge in relazione alle altre fonti del diritto e con riferimento al diffondersi di raccolte normative a stampa, non tutte tecnicamente rientranti nella definizione di "legge"; b) quello relativo al ruolo dell'insegnamento per la formazione dei giuristi.Si tratta di profili a lungo considerati in modo semplificato. In passato infatti ha predominato la visione di uno Stato accentratore, tendenzialmente assorbente il potere di fare le leggi; in tale visione la pubblicazione di raccolte legislative era considerata il tramite per promuovere la funzione sovrana e, insieme, per promuovere chiarezza nell'ordinamento.
Ma che lo Stato moderno non sia affatto una macchina che linearmente si sia affermata spazzando via i corpi intermedi è un dato ormai acquisito dalla storiografia; lungi dall'avere il monopolio del politico, esso appare piuttosto come «luogo di mediazione e di organizzazione di forze diverse» (Chittolini); uno Stato «pluralistico e frastagliato», in cui «coesistono istituzioni diversamente definite» (Mannori e Oestreich). I ceti, le corporazioni, le comunità non erano "diaframmi" posti tra l'individuo e lo Stato né se ne può parlare come ostacoli all'accentramento (Gerhard): erano invece appartenenze entro cui si svolgeva la vita civile e soprattutto erano forze che partecipavano all'esercizio del potere. Non stupisce che la pretesa di identificare diritto e legge restasse >>>



