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PROGRAMMA DI RICERCA 2004

italiano - english
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Classificazione scientifico-disciplinare
Classificazione geografica
Bibliografia
Sulla idea di persona si intersecano una serie di contributi di stampo giuridico, ovviamente, ma anche antropologico, sociologico e filosofico. Il che non può sorprendere data la centralità della tematica: un topos nel nostro modo occidentale di concepire l'io e gli 'altri'. Entro il travaglio dogmatico nella costruzione del concetto di persona che affonda le radici nella cultura giuridica, e che per noi è essenziale, si sceglie innanzitutto la prospettiva romanistica, che ne è origine e in buona parte la riassume per il ruolo del diritto romano. In tale prospettiva, un punto di partenza sono le ampie coordinate storiche e quelle dogmatiche tracciate da Riccardo Orestano nella seconda metà del secolo appena trascorso e i riflessi di queste sulla giuspositivistica contemporanea. Vi aggiungiamo le ricerche di altri romanisti. Per i contributi sia giuridici sia di altre discipline la bibliografia è, ovviamente, amplissima: facciamo qui una ristretta scelta di testi, dal valore diseguale, rappresentativi però di posizioni culturali, o utili sul piano dell’informazione. Non dimenticando che le celebrazioni che si preannunciano su Mounier porteranno sotto gli occhi degli studiosi di scienze umane fin troppa materia.
A parte sono da ricordare i contributi dell’Accademia Romanistica Costantiniana. Il tardo impero è oggi considerato - invertendo una secolare linea di tendenza - un punto focale nelle ricerche di storici e di giuristi. Possono darne conto per la molteplicità degli approcci e dei temi gli Atti della Accademia che si sono occupati di: caratteri del tardo impero e prospettive di studio (vol. I); tetrarchia dioclezianea e monarchia costantiniana (vol. II); da Teodosio il Grande a Teodosio II (vol. III); codice Teodosiano e sue fonti; problemi critici e ricostruttivi (vol. V); politica ecclesiastica e legislazione religiosa dopo l'Editto di Todosio I del 380 (vol. VI); forme di appartenenza nel tardo impero romano (vol. IX); vent'anni di studi sul tardo impero (vol. X); amministrazione della giustizia ed esperienze processuali nella tarda antichità (vol. XI); centralismo e autonomie nella tarda antichità (vol. XIII). Alla persona sotto il profilo della parentela è dedicato il vol. VII degli Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana (27 contributi, 581 pp., argomenti trattati: dal matrimonio, filiazione, patrocinio, matrimoni misti, condizione della donna, esercizio di professioni e mestieri) sempre alla persona nella società e nel diritto del tardo impero è dedicato il vol. VIII (36 contributi, 774 pp., argomenti trattati: giustizia nel cristianesimo antico, schiavitù, colonato, etica e matrimonio, divorzio, lutto vedovile, liberti, morale 'pagana' e cristiana); ancora alla persona, sotto il profilo dei rapporti tra impero e cristianesimo, è dedicato il vol. III (502 pp., argomenti trattati: la politica religiosa di Teodosio I, cristianesimo occidentale e orientale, interventi imperiali nell'elezione dei vescovi, polemica tra impero e cristianesimo).

BIBLIOGRAFIA
ALBANESE B., Le persone in diritto romano, Palermo 1979
CATALANO P., Diritto e persone, Torino 1990
CENTINEO E., Il problema della persona nella filosofia contemporanea, Bologna 1948
CRIFO’ G., Civis. La cittadinanza tra antico e moderno, Roma-Bari 2000
CRIFO’ G., Riflessioni antiche e nuove in tema di persona, in “Cunabula iuris”. Studi storico-giuridici per Gerardo Broggini, Milano 2002, pp. 145 ss.
FERRI G.B., Persona e formalismo giuridico, Rimini 1985
LEVY-STRAUSS C., L'identità, Palermo 1986
LOBRANO G., Pater et filius eadem persona, Milano 1984
MANTELLO A., Individuo, fenomeni associativi e strutture socio-economiche nel razionalismo wolffiano, in Quaderni fiorentini, 11/12 (1982-1983), pp.180 ss.
MANTELLO A., Lezioni di diritto romano, II, Le persone, Torino 2004
MARCI T., Persona e società, Roma 2001
MAUSS M., Una categoria dello spirito umano: la nozione di persona, quella di 'io', in Mauss, Teoria generale della magia ed altri saggi, Torino 1965
MILANO A., Persona in teologia: alle origini del significato di persona nel cristianesimo antico, Napoli 1984
MOUNIER, Qu'est-ce-que le personnalisme', in MOUNIER, Oeuvres, 3, Paris 1961
ORESTANO R., Il problema delle 'persone giuridiche' in diritto romano, Torino 1968
RESCIGNO P., Persona e comunità, Padova 1987
RICOEUR P., Persona, comunità e istituzioni, San Domenico di Fiesole 1994
ROSS L.- NISBETT E., La persona e la situazione, Bologna 1998
SIRICO R., Il personalismo economico e la società libera, Soveria Mannelli 2001
TALAMANCA M., L'antichità e i "diritti dell'uomo", in Atti dei convegni Lincei, 174, Roma 2001, pp. 41 ss.
VATTIMO G., Il soggetto e la maschera, Milano 1975

La ricerca privilegia gli ultimi secoli, che riassuntivamente possiamo definire età tardoantica, dell'esperienza romana. In questa delimitazione gioca, entro certi limiti, il criterio delle competenze specifiche. Non solo alcuni dei partecipanti al progetto hanno negli ultimi anni lavorato su tematiche tardoimperiali e giustinianee, ma il centro universitario di ricerca Accademia Romanistica Costantiniana - la cui risalente attività di studio è appunto dedicata a questa epoca - ha sede nell'Ateneo di Perugia. Il motivo di fondo della scelta è però la localizzazione in questi secoli del tema che ci interessa.
Come dicevamo, l'idea di persona - cui il progetto è dedicato - proprio per essere il nostro intrinseco modo di rappresentarci è fra quelle rispetto a cui è più facile indulgere alla tentazione di crederla l'unica possibile. Essa invece non è idea innata, ma è frutto di un processo culturale, del quale può individuarsi luogo e momento in cui affiora. Ha origine in Occidente - a Roma - quale prodotto del complesso incontro tra diritto romano (con le sue influenze stoiche) e visione cristiana del mondo.
Quale primario scandaglio si sceglie il vocabolo latino persona nelle fonti giuridiche tradizionali. Alla luce della iniziale, sommaria rilevazione - già effettuata - le testimonianze appaiono significative: quantitativamente e qualitativamente. Come è noto, la valutazione del significato “persona” è un tradizionale terreno di scontro scientifico e ideologico nella letteratura romanistica. Peraltro, rispetto alle testimonianze relativamente esigue che in essa vengono messe in gioco, sorprende la messe di utilizzi del vocabolo riscontrabile nelle fonti. Una ricognizione esaustiva è ancora da fare e questa intendiamo fare nei limiti già detti.
Considerandole nel loro insieme, le ricorrenze di persona (facciamo riferimento ai brani in cui il termine compare, ove talvolta si ripete però più volte) superano le duemila. Considerando le singole opere, e limitandoci alle più importanti, se ne contano a un dipresso 244 nel Codice Teodosiano e 1556 nel Corpus iuris giustinianeo (82 nelle Istituzioni; 874 nel Digesto; 600 nel Codice). Volutamente teniamo da parte le Novelle perché strumento di ricerca è il vocabolo latino. Il nostro interesse specifico si concentra sulle testimonianze del tardo impero e campo di indagine saranno in specie le due raccolte di costituzioni del quinto e del sesto secolo.
Proprio il dato numerico è prova, tuttavia, di una equilibrata distribuzione delle ricorrenze tra le fonti giurisprudenziali e quelle imperiali. Anche i due testi istituzionali del giurista e dell'imperatore (le Istituzioni di Gaio, le istituzioni di Giustiniano) si equivalgono (88 in Gaio, avverso le 82 in Giustiniano). Già questo, da solo, non permetterebbe, a rigore, di ignorare il 'prima' del tardo impero. Ciononostante, poiché reputiamo essenziale e prioritario stabilire i termini fondanti della questione e dare – rapidamente – base certa a ricerche future, attraverso l’analisi del segmento essenziale della questione, e proprio in nome della appena richiamata professionalità, l'oggetto della ricerca rimane concentrato su i testi della normativa imperiale.
Parole Chiave
PERSONA; CODEX THEODOSIANUS; CODEX IUSTINIANUS; HOMINES-SUBIECTI-PERSONAE; DIRITTO ROMANO

Rappresentazioni della persona umana: il modello storico-giuridico del tardo impero romano attraverso i Codices di V e VI secolo

Università degli Studi di Perugia
Abstract
Premessa.
Il progetto muove dalla convinzione della rilevanza del concetto di "persona" per la civiltà occidentale e si colloca nella prospettiva - forse ambiziosa, certo di lungo periodo - di studiarne il significato storico-giuridico attraverso lo snodo determinante dell'esperienza del tardo impero romano, con la consapevolezza peraltro che si debba necessariamente procedere per tappe successive.
Radicato nell'ambito romanistico, che offre una solida base di partenza scientifica, il progetto propone qui una prima mappatura del concetto all'interno delle fonti giuridiche, così da cogliere il suo valore e il momento di formazione nel crogiuolo che fu l'incontro del diritto romano con il cristianesimo: imprescindibile fattore di cognizione per le linee di ricerca su soggettività/personalità, identità/privatezza, società/stato. Il lessico da cui si prendono le mosse è dunque il lessico ‘normativo' dei codices imperiali.

Linee di ricerca e suoi obiettivi.
Il termine "persona" nei codici Teodosiano e Giustiniano. Schedatura: quali imperatori utilizzano il vocabolo e in che misura; in quali periodi storici se ne riscontra un addensarsi o un qualificarsi giuridicamente; di contro, se vi siano epoche in cui il termine sembri sconosciuto o usato senza alcuna valenza specifica; in quali materie, in quali istituti, ricorre il termine e con quale frequenza; creazione di ‘chiavi di lettura'. Valutazione delle utilizzazioni più significative >>>

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Maria CAMPOLUNGHI Università degli Studi di PERUGIA
Obiettivo del Programma di Ricerca
E' necessario premettere un'avvertenza. Nell'ambito dei Progetti 2003 è stata presentata dall'Unità di Perugia, quale unità locale, una ricerca sul medesimo tema, che si inseriva però in una vasta indagine sui temi di persona, con impegno di studiosi di vari settori giuridici e di altre discipline (erano interessate al progetto ben sette sedi universitarie). Il giudizio dei revisori, nei riguardi dell'unità locale di Perugia, fu allora positivo: in quel giudizio leggiamo di "corretto programma dell'unità", di "precisa metodologia di indagine", di "linee definite"; all'unità fu altresì riconosciuta perspicua corrispondenza con la ratio del progetto generale. Il progetto interuniversitario, nonostante la "originalità" ad esso riconosciuta dai revisori, fu bocciato: in particolare per la mancanza di sufficiente coordinamento tra le varie unità. Abbandonata dunque l'ambizione di una ricerca di vaste proporzioni - per i rischi di mancanza di omogeneità e di coerenza che essa quasi fatalmente comporta, sì da essere necessario, in parte, un ‘atto di fiducia' nei confronti dei ricercatori - confortati, però, dal giudizio dei revisori sul progetto della unità di Perugia, si ripropone in questa ricerca intrauniversitaria la sostanza di quel progetto. Esso, per aumentare compattezza, trasparenza e verificabilità, è ridotto agli elementi essenziali (propedeutici ai temi che l'Unità avrebbe voluto sviluppare in collaborazione con altri studiosi). Il progetto lascia intatti "l'iter di >>>

Risultati parziali attesi
Il lavoro svolto consentirà di completare ciascuna scheda con ulteriori annotazioni, che potranno meglio determinarsi con l'avvio dei lavori. Pensiamo alla materia nell'ambito della quale ricorre il termine (ad es. per usare la terminologia moderna, diritto di famiglia piuttosto che diritti reali). Pensiamo alla formulazione con cui il vocabolo compare: in quale caso; con quale preposizione; quale ruolo sintattico abbia nel periodo; a quale verbo eventualmente si colleghi (si ricordi, per tutti, il documentato personam habere). Pensiamo alla valenza del termine: se sia da intendersi come vocabolo del linguaggio comune o piuttosto di una lingua tecnica, con un significato magari in nuce giuridico. Se rispetto ai primi due profili esemplificati, le indicazioni risulterebbero (per quanto possibile) oggettive, per il terzo profilo la valutazione è squisitamente soggettiva. Sarà perciò opportuno che ogni scheda sia siglata dal responsabile della lettura (più libero pertanto di segnalare altri aspetti interessanti): per qualsiasi altro fruitore le indicazioni risulteranno chiaramente frutto di posizioni individuali con una precisa paternità. Sarà assai utile che di volta in volta si annoti in calce se nelle altre costituzioni analizzate si sia riscontrata una formulazione simile.La schedatura potrà, su richiesta, essere messa a disposizione dei revisori designati dal Ministero. Le schede verranno rese accessibili ad altri studiosi, e quindi fruibili per le loro ricerche, non >>>

Durata
12 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
L'idea di persona è "nata" e si è "sviluppata molto lentamente nel corso di lunghi secoli e attraverso numerose vicissitudini, al punto da essere ancora, ai nostri giorni, fluttuante, fragile, preziosa e bisognevole di una ulteriore elaborazione": così MARCEL MAUSS in un saggio del 1938 (trad. it. 1965, da cui si cita, p. 352). Se dunque è la storia a consegnarci tale idea, se filosofia e sociologia contribuiscono certo a delinearla, soprattutto il diritto ma anche l'antropologia sono le chiavi per individuare "persona" nel suo formarsi. Scienze di opposta polarità: questa ne coglie il sostrato materiale nella società, quella ne dà una formalizzazione (una forzatura). Le professionalità attualmente impegnate nel Progetto impongono di concentrarsi sull'analisi giuridica. Tramite questa lente, un'idea che ormai ci sembra necessariamente connaturata al nostro modo di sentire, risulta invece - inserita nella trama della storia (JEAN-PAUL VERNANT) - né innata né in alcun modo intuitiva; soprattutto, non è generale. "Persona" è insomma il modo in cui l'uomo occidentale dell'età moderna rappresenta, e percepisce, sé stesso e gli altri. Infatti, mentre "il concetto di personaggio è in qualche modo universale (un grandissimo numero di società è infatti arrivato alla nozione di personaggio, di maschera sociale), quello di persona (in quanto "fatto" giuridico e morale) è propriamente occidentale" (MAUSS, pp. 327-381 nella sintesi di un recente commentatore, MARCI, p. 14). E pi >>>