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INIZIO_TESTO_DA_INDICIZZARE

PROGRAMMA DI RICERCA 2005

italiano - english
Programmi di ricerca simili:
Classificazione scientifico-disciplinare
Classificazione geografica
Bibliografia
- ARIOLLI-BELLINI, Una nuova ipotesi di incompatibilità del giudice tra rigide previsioni processuali e orientamenti giurisprudenziali evolutivi, in Cassazione penale, 2004, p. 174;
- DE RISIO, Udienza preliminare, incompatibilità del g.u.p. e sentenza di non luogo a procedere per insufficienza di prove: natura e incongruenza nell'evoluzione del dibattito dottrinale e giurisprudenziale, in Giurisprudenza di merito, 2004, p. 948;
- DI DEDDA, Natura dell'udienza preliminare e livelli di invalidità degli atti introduttivi, in L' indice penale, 2004, p. 327;
- FALATO, Sull'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. tra la richiesta di rinvio a giudizio e l'udienza preliminare, in Cassazione penale, 2004, p. 2283;
- MANCUSO, Avviso di fissazione dell'udienza preliminare, vocatio in iudicium e regime delle nullità; in L' indice penale, 2004, p. 343-356;
- CAPITTA, Nuova fisionomia della udienza preliminare e tutela della imparzialità del g.u.p., in Cassazione penale, 2003, p. 3357;
- CASATI, L'udienza preliminare come giudizio "di" merito, in Cassazione penale, 2003, pp. 3368-3379;
- AMODIO, L’udienza preliminare nel nuovo processo penale, in Cassazione penale, 1988, p. 2172;
- BIELLI, Natura e funzione dell’udienza preliminare, in Giustizia penale, 1991, III, c. 262;
- CARRERI, Il giudice dell’udienza preliminare: giudice di rito o giudice di merito?, in Cassazione penale, 1994, p. 2836;
- DI CHIARA, L’incompatibilità endoprocessuale del giudice, Giapichelli, Torino, 2000;
- SPANGHER, Le ricostruzioni - molto diverse - della Corte costituzionale sul ruolo dell’udienza preliminare, in Giurisprudenza cosituzionale., 2001, p. 1963;
- FERRAIOLI, La separazione delle fasi: limiti e proiezioni di uno schema, in Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, vol. II, Giuffré, Milano, 2000;
- GROSSO, “Il processo penale dopo la legge Carotti”, in Diritto e procedura penale, 2000, p. 287;
- GALANTINI, La nuova udienza preliminare, in Amodio-Galantini, Giudice unico e garanzie difensive. La procedura penale riformata, Giuffré, Milano, 2000, p. 104;
- RIVELLO, La Corte costituzionale amplia l’area dell’incompatibilità in relazione alla fase dell’udienza preliminare, in Giurisprudenza cosituzionale, 2001, p. 1964;
- DALIA, L’apparente ampliamento degli spazi difensivi nelle indagini e l’effettiva anticipazione della “soglia di giudizio”, in AA. VV., Le recenti modifiche al codice di procedura penale, Vol. I, Le innovazioni in tema di indagini e dell’udienza preliminare, a cura di KALB, Giuffrè, Milano, 2000, p. 10.
Parole Chiave
UDIENZA PRELIMINARE; CONTENIMENTO TEMPI PROCESSUALI

L'UDIENZA PRELIMINARE E IL CONTENIMENTO DEI TEMPI PROCESSUALI

Università degli Studi di Bari
Abstract
L'udienza preliminare è una fase processuale volta ad assicurare, con il filtro delibativo, la non instaurazione di giudizi superflui.
L'esperienza applicativa, tuttavia, ha messo in evidenza come la normativa attuale non consenta un autentica ed efficace operazione selettiva. La conseguenza, alquanto negativa, è l'approdo di numerosi procedimenti alla fase del dibattimento anche quando questo non è necessario con notevole dispendio di energie processuali.Occorre che l'ordinamento disponga, al suo interno, di efficaci autocorrettivi capaci di effettuare le necessarie operazioni valutative in ordine ai procedimenti che, per consistenza probatoria, siano meritevoli di giungere alla fase del giudizio. Sebbene dei tentativi, in tal senso, siano stati effettuati dal legislatore (si pensi ad esempio, alla facoltà riconosciuta al giudice, ai fini della sentenza di non luogo a procedere, di tener conto delle circostanze attenuanti, nonchè applicare l'art. 69 c.p. in tema di concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti limitatamente all'anticipazione di una pronuncia estintiva del reato) questi non possono reputarsi sufficienti, alla luce dei risultati che si sono conseguiti.Se l'intento è quello di valorizzare questa fase processuale e di renderla effettivamente "filtro delle imputazioni azzardate", appare opportuno chiarire la portata giuridica del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare. Sin dalle prime applicazioni della disciplina dell'udienza >>>

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Vincenzo Roberto GAROFOLI Università degli Studi di BARI
Obiettivo del Programma di Ricerca
L'esigenza di evitare che procedimenti dai contenuti probatori inconsistenti giungano alla fase dibattimentale ha portato il legislatore a rivedere più volte la disciplina dell'udienza preliminare.
La ricerca, sulla scia di questo dato fattuale, si pone come scopo, quello di offrire soluzioni nuove, anche de iure condendo, che siano capaci di valorizzare questa fase.
Il punto di partenza sarà rappresentato da un'analisi approfondita delle ragioni che hanno ridotto, nonostante gli interventi legislativi, la funzionalità di tale fase. Successivamente, occorrerà proporre soluzioni in grado, di dare dignità di fase di giudizio all'udienza preliminare, pur senza modificarne la natura di vocativo in jiudicium. All'uopo sarà necessario fare perno su nuovi criteri di giudizio che, evitando di spingersi fino ad effettuare veri e propri giudizi prognostici sul sviluppo probatorio dibattimentale, siano equiparabili a quelli utilizzati al termine del giudizio.

Durata
24 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
L'udienza preliminare è una fase processuale volta ad assicurare, con il filtro delibativo, la non instaurazione di giudizi superflui.
Ma l'esperienza applicativa di un quindicennio ha messo in evidenza come la normativa attuale non consenta un autentica ed efficace operazione selettiva. La conseguenza, alquanto negativa, è l'approdo di numerosi procedimenti alla fase del dibattimento anche quando questo non è necessario e il procedimento si sarebbe potuto concludere anche prima.
Una soluzione può essere data dal potenziamento dei procedimenti c.d. "alternativi", ma questo non sposta il problema: l'obiettivo è quello di evitare che procedimenti dai contenuti "evanescenti" arrivino alla fase conclusiva, cioè al giudizio, sia esso conseguente al procedimento ordinario o a un procedimento alternativo.
In sostanza, l'ordinamento deve possedere al suo interno, una serie di efficaci "autocorrettivi" (si pensi, ad esempio, alla facoltà riconosciuta al giudice, ai fini della sentenza di non luogo a procedere, di tener conto delle circostanze attenuanti, nonché applicare l'art. 69 c.p. in tema di concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti limitatamente all'anticipazione di una pronuncia estintiva del reato) che siano capaci di selezionare i procedimenti meritevoli di giungere alla fase del dibattimento, con notevole vantaggio per le economie processuali e per la fiducia che i cittadini ripongono nel sistema giudiziario.
L'udienza preliminare >>>