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PROGRAMMA DI RICERCA 2005

italiano - english
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Classificazione scientifico-disciplinare
Classificazione geografica
Bibliografia
S. Ferrari, Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, cristianesimo e islam a confronto, Bologna 2002
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C. Cardia, Ordinamenti religiosi e ordinamento dello Stato, Bologna 2003
N. Luhmann, Religious Dogmatics and the Evolution of Societies, New York – Toronto 1984
Multiculturalismo e identità, a cura di C. Vigna e S. Zamagni, Milano 2002
Per un dialogo interculturale, a cura di V. Cesareo, Milano 2001
J. Waldron, Religious Contributions in Public Deliberation, in San Diego Law Review 30 (1993), p. 817-848
P. Donati, La cittadinanza societaria, Bari 1993
A. Bettetini, - Sobre las relaciones entre religión, derecho canónico y derecho político en una sociedad posmoderna, in Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado, n. 3/2003, in www.iustel.com
F. Giuffré, La solidarietà nell’ordinamento costituzionale, Milano 2002
Stefano Ceccanti, Una libertà comparata. libertà religiosa, fondamentalismi e società multietniche,Bologna 2001.
R. Botta, Tutela del sentimento religioso ed appartenenza confessionale nella società globale, Torino 2003
F. Margiotta Broglio - C. Mirabelli - F. Onida, Religioni e sistemi giuridici, Bologna 1997
G. Lo Castro, La libertà religiosa e l'idea di diritto, in Il diritto ecclesiastico 1996, I
La libertà religiosa, t. 3, a cura di M. Tedeschi, Soveria Mannelli 2002
M. Ricca, Le religioni, Bari-Roma 2004
M. Ventura, La laicità dell'Unione Europea. Diritti, mercato, religione, Torino 2001
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Segretario generale - Servizio per i rapporti istituzionali e con le confessioni religiose, Dall'Accordo del 1984 al Disegno di legge sulla libertà religiosa: un quindicennio di politica e legislazione ecclesiastica, Roma, 2001
G. Dalla Torre, Il fattore religioso nella Costituzione, Milano 1995
Parole Chiave
RELIGIONE; DIRITTO RELIGIOSO; DEMOCRAZIA; PLURALISMO; LIBERTÀ RELIGIOSA

Dinamiche delle relazioni tra pluralismo religioso e stato di diritto: contesto attuale, storico e sociale.

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Abstract
Non si può negare che l'Europa affondi le proprie radici, oltre che nel patrimonio greco-romano, in quello religioso. Riconoscere tali radici non significa uno sterile sguardo al passato, al contrario, come ben evidenziava Simone Weil, la loro perdita è proprio il sintomo di decomposizione o di decadenza di una civiltà.
Assumere una diversa posizione significherebbe sostenere che la religione in quanto tale, al di fuori degli schemi istituzionali di relazioni giuridiche di tipo concordatario, o della sua considerazione quale oggetto di un diritto strettamente personale, sarebbe un elemento estraneo o comunque estrinseco a un corretto sviluppo e ad una piena evoluzione di una società democraticamente intesa. Così qualora una religione, sconfinando dall'ambito delle manifestazioni strettamente religiose o cultuali, estenda la sua azione al campo della comune vita del diritto, gli Stati possono assumere, e di fatto assumono atteggiamenti differenti, a seconda del loro retaggio storico e socio-culturale. Un atteggiamento che può portare a relegare la religione nuovamente nel privato, o comunque e specificamente al diritto comune dei privati, come avviene il più delle volte nella tradizione statunitense anche alla luce del primo emendamento del 1791 alla Costituzione federale; ovvero a regolarla in modo da funzionalizzarla al progetto politico democratico, come si dà in Europa. Con un risultato che alla fine non è dissimile, in quanto nell'un caso come nell'altro la >>>

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Gaetano LO CASTRO Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"
Obiettivo del Programma di Ricerca
La ricerca si propone di verificare se, e secondo quali modalità, la religione, e in particolar modo il diritto di matrice religiosa, abbiano contribuito e tuttora contribuiscano alla costruzione di un ordinamento democratico, con particolare riferimento a quelli dell'Unione Europea.Specificamente, seguendo il paradigma formulato da Tocqueville nel suo "La democrazia in America", la ricerca si propone di dimostrare che la religione può costituire un elemento positivo di sviluppo della democrazia se, in quanto e allorché è in grado di sviluppare una società civile nella quale vi sia differenziazione fra potere politico e potere religioso, e in cui la religione abbia la possibilità di influire sul sistema politico con le sue iniziative.
Questo significa e implica che nella religione bisogna saper distinguere, o per meglio dire, che le religioni devono saper distinguere fra gli elementi costitutivi interni alla religione stessa, la loro dogmatica, e lo spazio del dialogo necessario con le altre religioni e culture. Una distinzione che implica anche relazione, essendo evidente che quanto più una religione sviluppa i motivi e i fondamenti del proprio messaggio, tanto più sia in grado di entrare in dialogo con le altre confessioni, e anche con chi non crede, e quindi di partecipare alla deliberazione pubblica. Le unità di ricerca, inquadrata la tematica nella necessaria prospettiva storica, studieranno a tal fine istituti ed esperienze giuridiche e politiche che paiono >>>

Durata
24 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
Il pensiero moderno è abituato ad assumere a presupposto delle proprie argomentazioni una sostanziale antinomia fra Stato democratico e sistemi religiosi. Come se essi fossero due contesti non solo autonomi, ma permeabili per necessità quando non per caso, e comunque per il tramite di collegamenti ad extra. Si presume cioè, e conseguentemente, una totale estraneità tra la dimensione spirituale e quella temporale nella società civile e, da questa, nell'uomo. Una lettura peraltro "facilitata" per la cultura giuridica italiana dagli art. 7 e 8 Cost., ai sensi dei quali tali relazioni sono solo fra enti esponenziali, la Chiesa cattolica e le confessioni religiose da un lato, lo Stato dall'altro.
Il diritto di libertà religiosa della persona si è invece formalizzato prevalentemente al di fuori, e talora in contrapposizione a tale logica binaria, prendendo cioè le mosse da una concezione della religione quale dimensione della persona umana, astrazion fatta dal suo inserimento in una struttura confessionale (organicamente articolata o incipiente che sia). Non che la persona con il proprio patrimonio giuridico e culturale, spirituale, non sia presente nella sistematica delle relazioni giuridiche fra ordine dello Stato e delle confessioni, di quella cattolica in particolare.
Basti ricordare il primo articolo dell'Accordo del 1984, ai sensi del quale, come ben noto, "la Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel >>>