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PROGRAMMA DI RICERCA 2006

italiano - english
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Classificazione scientifico-disciplinare
Classificazione geografica
Bibliografia
Aa. Vv., Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005, in Foro it., 2005, V, 89;
Andrioli, Intorno al disegno di legge delega per il nuovo codice di procedura civile, in Dir. e giur., 1983, 793;
Atti del convegno sul disegno di legge delega per il nuovo codice di procedura civile (Roma, 9-10 ottobre 1981), vol. XL dei quaderni dell’associazione fra gli studiosi del processo civile, a cura di Carnacini, Rimini, 1983;
Borrè, Verso la riforma del codice di procedura civile? - Riflessioni sulla disciplina dell’esecuzione forzata nel disegno di legge delega n. 1463, in Foro it., 1983, V, 134;
Cappelletti, Verso un nuovo codice di procedura civile?, in Giust. civ., 1982, II, 120;
Cerino Canova, In tema di riforma del codice di procedura civile,in Riv. dir. proc., 1982, 316;
Chiarloni, Su alcune riforme e progetti di riforma, con particolare riguardo al disegno di legge delega per un nuovo codice di procedura civile, in Nuova giur. civ., 2004, II, 498;
Cipriani, Ideologie e modelli del processo civile, Napoli, 1997;
Disegno di legge delega per il nuovo codice di procedura civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1981, 645;
Fabbrini, A proposito del disegno di legge delega per la riforma del codice di procedura civile, in Foro it., 1981, V, 293;
I lavori per la riforma del codice di procedura civile, in Riv. dir. proc., 1981, 504;
Liebman, Per un nuovo codice di procedura civile, in Riv. dir. proc., 1982, 25;
Montesano, Osservazioni sul disegno di legge di delega al governo per l’emanazione del nuovo codice di procedura civile, in Foro it., 1982, V, 70;
Picardi, Codice di procedura civile (presupposti storici e logici), in Digesto civ., vol. II, Utet, Torino, 1988, 457;
Picardi, Codice di procedura civile (linee delle riforme), in Encicl. dir., aggiornamento-II, Giuffrè, Milano, 1998, 219;
Proto Pisani, Riflessioni sul disegno di legge delega per l’emanazione del nuovo codice di procedura civile,in Questione giustizia, 1982, 259;
Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, quarta ed., Napoli, 2002;
Proto Pisani, Le tutele giurisdizionali dei diritti, Napoli, 2003;
Tarzia, Principi generali e processo di cognizione nel disegno di legge delega per il nuovo codice di procedura civile, in Riv. dir. proc., 1982, 30;
Tarzia, Per la revisione del codice di procedura civile, in Riv. dir. proc., 1996, 945;
Vocino, «Du côte» del disegno di legge delega per il nuovo codice di procedura civile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1984, 193.
Parole Chiave
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE, NUOVO CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Per un nuovo codice di procedura civile

Università degli Studi di Firenze
Abstract
La ricerca ha come obiettivo la redazione di un nuovo codice di procedura civile, e della relativa relazione illustrativa.
Essa non ha l’obiettivo di trasformarsi in legge vigente, ma di costituire un punto di riferimento per quanti (studiosi, parlamentari ecc.) si porranno il problema della riforma del codice o di talune sue parti.
La ricerca muove dalle seguenti consapevolezze:
? il c.p.c. è stato redatto nel 1940, in pieno periodo fascista, in un contesto che non riconosceva il primato dei valori della persona e del lavoro (v. invece la Costituzione del 1947);
? è opinione che va maturando consensi che molte parti del codice (dalla sua struttura che nel libro I inizia con la trattazione del giudice e non del diritto di azione del cittadino, alle molte norme del testo originario o ancora attuali che attribuiscono al giudice poteri sostanzialmente discrezionali subordinati all’equivoca formula dei gravi motivi: v. per tutti il testo originario degli art. 184 e 282 e oggi – fra i tanti – gli artt. 624, 649, 665 c.p.c. ecc.) accentuano i poteri discrezionali del giudice e come tali rischiano di squilibrare il corretto esplicarsi dell’inevitabile contrasto autorità-libertà;
? sono passati oltre sessanta anni dalla emanazione del c.p.c., anni nei quali la dottrina (e la giurisprudenza) hanno sottoposto a radicale riesame sia i principi fondanti del processo civile, sia i singoli istituti;
? il susseguirsi di riforme parziali sia >>>

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Andrea Proto Pisani Università degli Studi di FIRENZE
Obiettivo del Programma di Ricerca
La ricerca ha come obiettivo la redazione di un nuovo codice di procedura civile, e della relativa relazione illustrativa.
Essa non ha l’obiettivo di trasformarsi in legge vigente, ma di costituire un punto di riferimento per quanti (studiosi, parlamentari ecc.) si porranno il problema della riforma del codice o di talune sue parti.

Durata
24 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
Il codice di procedura civile è stato redatto nel 1940, in pieno periodo fascista, in un contesto che non riconosceva il primato dei valori della persona e del lavoro (v. invece la Costituzione del 1947). È opinione che va maturando consensi che molte parti del codice (dalla sua struttura che nel libro I inizia con la trattazione del giudice e non del diritto di azione del cittadino, alle molte norme del testo originario o ancora attuali che attribuiscono al giudice poteri sostanzialmente discrezionali subordinati all’equivoca formula dei gravi motivi: v. per tutti il testo originario degli art. 184 e 282 e oggi – fra i tanti – gli artt. 624, 649, 665 c.p.c. ecc.) accentuano i poteri discrezionali del giudice e come tali rischiano di squilibrare il corretto esplicarsi dell’inevitabile contrasto autorità-libertà. Sono passati oltre sessanta anni dalla emanazione del c.p.c., anni nei quali la dottrina (e la giurisprudenza) hanno sottoposto a radicale riesame sia i principi fondanti del processo civile, sia i singoli istituti. Il susseguirsi di riforme parziali sia attraverso la tecnica della novellazione, sia soprattutto attraverso la previsione di leggi speciali (da ultimo si pensi al d. leg. 196/2003 sulla protezione dei dati personali e al d. leg. n. 5/2003 sul processo societario) ha portato ad un irrazionale moltiplicarsi dei riti e di norme processuali speciali, così che sembra doveroso procedere ad una riscrittura del codice che sia capace di superare la frammentazione >>>