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PROGRAMMA DI RICERCA 2006

italiano - english
Programmi di ricerca simili:
Classificazione scientifico-disciplinare
Classificazione geografica
Bibliografia
P. Stanzione e G. Sciancalepore (a cura di), Procreazione assistita. Commento alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, Milano, 2004;

R. Villani, La procreazione assistita. La nuova legge 19 febbraio, n. 40, Torino, 2004;

C.Hnida,I.Agerholm,andS.Ziebe(2005) Traditional detection versus computer-controlled multilevel analysis of nuclear structures from donated human embryos Hum. Reprod. 20(3): 665 - 671.

A.Jurisicova and B.MActon (2004) Deadly decisions: the role of genes regulating programmed cell death in human preimplantation embryo development Reproduction, 128(3): 281 - 291.

Combelles CMH, Cekleniak NA, Racowsky C and Albertini DF (2002) Assessment of nuclear and cytoplasmic maturation in in-vitro matured human oocytes. Hum Reprod 17,1006–1016

F. Santosuosso, La procreazione medicalmente assistita. Commento alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, Milano, 2004;

M. Dogliotti - A.Figone, Procreazione assistita. Fonti, orientamenti, linee di tendenza, 2004;

P.G. Monateri, Il danno alla persona, Torino, 2000

De Matteis, La responsabilità medica. Un sottosistema della responsabilità civile, Padova, 1995

A.A.V.V, La responsabilità medica: le responsabilità contrattuali ed extracontrattuali, per colpa ed oggettive, del medico e degli enti sanitari (privati e pubblici), a cura di U. Ruffolo, Milano, 2004.
Parole Chiave
DIVIETO DI DIAGNOSI PREIMPIANTO, DIVIETO DI CRIOCONSERVAZIONE, TUTELA DELLA SALUTE E SVILUPPO EMBRIONE, RESPONSABILITA' DEL MEDICO E DELLA STRUTTURA, DIFETTO DI INFORMAZIONE, SOGGETTIVITA' DEL CONCEPITO, STATUS FILIATIONIS DEI NATI DA PMA, ABORTO, RICERCA CLINICA E SPERIMENTALE

PROBLEMI E RESPONSABILITA’ DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELLE METODICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

Università degli Studi di Milano
Abstract
L’articolo 1 della legge n. 40 sembra conferire anche al concepito, cioè al soggetto non ancora nato, una soggettività che invece l’art. 1 del codice civile subordina all’evento della nascita . Sembrerebbe, pertanto, che l’articolo 1 della legge n. 40 non si coordini con l’art. 1 del codice civile, attribuendo al concepito una capacità che il codice non attribuisce. La Corte Costituzionale ha riconosciuto fondamento costituzionale alla tutela del concepito, pur ammettendo che non esiste equivalenza tra il diritto alla vita e alla salute di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia del feto, che persona deve ancora diventare.
La giurisprudenza è giunta ad affermare che, anche se è vero che l’ordinamento giuridico non attribuisce la capacità giuridica al concepito, esso mira a tutelare l’individuo sin dal suo concepimento garantendogli che sia fatto il possibile per favorirne la nascita e la salute, compatibilmente con la legge n. 194 sull’interruzione della gravidanza.

Gli articoli della legge sulla procreazione medicalmente assistita n.40/2004 oggetto di maggiore contestazione sono gli articoli 13 e 14, rispettivamente concernenti il divieto di sperimentazione sugli embrioni e in particolare il divieto di diagnosi preimpianto e il divieto di crioconservazione. La dottrina e la giurisprudenza argomentano dalla legge n. 40/2004, e segnatamente dall’art. 13, la non ammissibilità della diagnosi preimpianto genetica, essendo ammissibile – in >>>

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Ugo Carnevali Università degli Studi di MILANO
Obiettivo del Programma di Ricerca
Il programma di ricerca si ripropone di sviluppare i profili più controversi della legge sulla procreazione medicalmente assistita, n. 40/2004 sui quali in questi due anni si è acceso un sofferto dibattito, concernenti il divieto di diagnosi reimpianto, l’indagine osservazionale sull’embrione, il divieto di crioconservazione, la soggettività del concepito, lo status filiationis, i profili di responsabilità dell’operatore sanitario e della struttura che applicano le tecniche di fecondazione artificiale, al fine di approdare ad uno studio sotto forma si saggio o di monografia.

Durata
24 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
Il divieto di diagnosi preimpianto già nella prima fase di applicazione della legge ha comportato numerosi problemi, scientifici e giuridici. Tale forma di diagnosi nasce essenzialmente dalla possibilità che l’avvento della Fivet ha dato al medico ed allo scienziato di osservare l’embrione nei primissimi stadi del suo sviluppo ed, eventualmente, di intervenire sullo stesso. Infatti è oggi possibile scegliere, mediante l’osservazione al microscopio, tra i vari embrioni formatisi in vitro quelli maggiormente idonei al trasferimento in utero ed effettuare sugli stessi indagini cromosomiche che identifichino precocemente alcune disfunzioni che potrebbero tradursi in gravi patologie per il nascituro, tuttora incurabili. Lo sviluppo della citogenetica permette oggi di individuare nell’embrione allo stadio di sei-otto cellule, oltre novanta patologie, tra cui l’emofilia A e B, la beta-talassemia, la fibrosi cistica, l’anemia falciforme, la distrofia muscolare, ecc. . Tale potenzialità, offerta dall’evoluzione della scienza, ha fatto in modo che negli ultimi anni anche le coppie non sterili, ma portatrici di malattie trasmissibili, che volessero avere figli sani, potessero raggiungere questo obiettivo mediante il ricorso alla procreazione assistita ed alle tecniche di diagnostica preimpianto, senza dover ricorrere a ripetute e sicuramente invasive interruzioni di gravidanza.
La dottrina e la giurisprudenza argomentano dalla legge n. 40/2004, e segnatamente dall’art. 13, la >>>