Vai al contenuto| Home page|

   Ti trovi in: HOME »Programmi, progetti e risultati »I progetti »PRIN - Programmi di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale»Programma di ricerca
INIZIO_TESTO_DA_INDICIZZARE

PROGRAMMA DI RICERCA 2007

italiano - english

Le impugnazioni penali nel prisma del giusto processo.

Università degli Studi di Bologna
Abstract
Il progetto punta a una proposta di riforma razionale e sistematica del sistema delle impugnazioni penali (comprese quelle cautelari).
L’esigenza di questo approfondimento ha radici lontane, poiché la disciplina dei rimedi interni è stata solo lambita dall’afflato riformatore che ha accompagnato la redazione del codice del 1988: nonostante l’ispirazione accusatoria del nuovo rito, la disciplina delle impugnazioni penali ha infatti ricalcato i canoni strutturali del codice abrogato. Di conseguenza, oltre ad essersi riproposte, invariate, le storiche problematiche connesse a natura, finalità ed utilizzo dei singoli mezzi d’impugnazione, si è creata anche una netta asimmetria tra il giudizio di prima istanza, ispirato all'oralità e immediatezza, ed il giudizio di appello, dove continuava (e tuttora continua) a prevalere l'atto scritto, essendo il contraddittorio nella formazione della prova confinato ad ipotesi eccezionali. Tale discrasia, subito avvertita e criticata, ha alimentato perplessità ancora maggiori dopo la riforma dell’art. 111 Cost., che ha attribuito valore costituzionale al principio del contraddittorio nella formazione della prova.
L’incisivo intervento operato dalla legge n. 46 del 2006 e le due successive pronunce (nn. 26 e 320 del 2007) con cui la Corte costituzionale ha ripristinato l’appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento (potere che era appena stato eliminato dalla novella) hanno rianimato il dibattito >>>

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Renzo Orlandi Università degli Studi di BOLOGNA
Obiettivo del Programma di Ricerca
Così come descritto anche in altre sezioni (segnatamente, la n. 15), il progetto punta alla redazione di una proposta di riforma organica del sistema delle impugnazioni, attraverso l’elaborazione di un articolato normativo da sottoporre all’esame degli enti istituzionali.
La riforma delle impugnazioni rappresenta un obiettivo ambizioso, più volte accarezzato o perseguito ma invariabilmente mancato dal legislatore. Infatti, la riforma processuale varata circa vent'anni fa ha modificato radicalmente il procedimento di primo grado, ma ha lasciato sostanzialmente inalterato il sistema delle impugnazioni, oggetto di ritocchi marginali: una scelta, questa, che ha generato molte perplessità, fondate sull’evidente discrasia tra il giudizio di prima istanza, ispirato all'oralità e immediatezza, ed il giudizio di appello, dove continuava a prevalere l'atto scritto e il contraddittorio nella formazione della prova era confinato in ipotesi eccezionali.
Nonostante l’iniziale mancanza di coraggio dei codificatori, nel corso degli anni ’90 non sono mancate proposte tese ad un ripensamento dell’originaria impostazione conservatrice. Se da un lato è sintomatica l’esistenza di un ampio dibattito attorno alla necessità di riformare il ricorso per cassazione, vanno segnalate anche la rivoluzionaria proposta di abolire il giudizio di secondo grado, avanzata da taluni autorveoli magistrati subito dopo l’entrata in vigore del codice riformato e le ricorrenti iniziative >>>

Risultati parziali attesi
Come esposto nelle precedenti sezioni, il progetto di ricerca si propone l’obiettivo di delineare, alla luce di una ricognizione critica della disciplina positiva vigente arricchita dall’apporto di un’indagine storico-comparatistica, le linee portanti di una riforma del sistema delle impugnazioni penali, nonché di offrire una proposta di soluzione tecnica idonea a porre in essere la riforma stessa.
L’opportunità di un progetto di riforma della disciplina delle impugnazioni va analizzata alla luce dei meccanismi che condizionano il funzionamento complessivo del sistema processuale: il processo penale è, infatti, macchina costituita da “ingranaggi” complessi ed interdipendenti. Le eventuali modifiche da apportare ad alcuni degli ingranaggi non possono, dunque, risultare neutre sotto il profilo delle ricadute sul sistema complessivo. Tali potenziali ricadute devono essere oggetto di attenta ponderazione, perché è sul terreno dell’intero sistema processuale che devono essere misurate le potenzialità applicative del progetto di riforma proposto.
In questo senso, un primo parametro di riferimento con cui le proposte del presente progetto dovranno misurarsi è senz’altro offerto dalle esigenze di efficienza processuale. Sarà necessario, dunque, declinare le proposte di riforma in materia di impugnazioni penali consapevoli della necessità di contribuire, attraverso le soluzioni tecniche suggerite, al perseguimento di un processo dai tempi ragionevoli. La “ragionevole >>>

Durata
24 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
Benché l’originario intento riformatore postulasse l’opportunità di un intervento radicale anche sulla disciplina delle impugnazioni, il sistema dei rimedi adottato dal codice del 1988 è tendenzialmente ricalcato su quello previgente. Ciò ha determinato uno scollamento tra i caratteri del giudizio di primo grado, ispirato al modello accusatorio, e il giudizio d’appello, che – se si eccettuano i casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, tendenzialmente residuali – conserva una natura fondamentalmente cartolare, essendo il giudice chiamato a decidere sulla base dei verbali di prove non assunte in sua presenza. Questa impostazione, già fonte di perplessità a ridosso dell’entrata in vigore del codice, è stata fatta oggetto di più recenti critiche anche in virtù della riforma dell’art. 111 Cost., che ha attribuito rango costituzionale al principio del contraddittorio nella formazione della prova: il difetto di immediatezza che caratterizza il secondo grado di giudizio, infatti, mortifica (almeno in parte) i risultati del metodo dialettico impiegato nel primo.
Se dopo la riforma processuale del 1989 la struttura dell’appello rimane simile a quella precedente, un’importante novità ha invece connotato il ricorso per cassazione, con specifico riferimento al difetto di motivazione come motivo di annullamento in sede di legittimità. Sotto la vigenza del codice abrogato, in difetto di un riconoscimento espresso, tale ipotesi era dalla giurisprudenza ricondotta al pi >>>