Bibliografia
Sul tema dei rimedi a tutela della proprietà intellettuale cfr. per il modello europeo e americano:
J A. L. Sterling, World copyright law, London, 2003
H. McGregor, McGregor on damages, London, 2003
P. Birks, Unjust enrichment, Oxford, 2003
A. Plaia, Proprietà intellettuale e risarcimento del danno, Palermo, 2003
H. Koziol, Unification of tort law: wrongfulness, London-New york, 2002
L. Bentley-B. Sherman, Intellectual property law, Oxford, 2001
R. Romano, Attuazione della direttiva sul diritto d'autore nella società dell'informazione: tecniche di tutela e diritto della concorrenza, in Europa dir. priv., 2003, 943
N. Abriani-G. Cottino-M. Ricolfi, Diritto industriale, in Tratt. Dir. comm., II, Padova, 2001
AA. VV., Diritto industriale, Torino, 2001
A. Vanzetti-V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Milano, 2000
W. Cornish, Intellectual property, London, 1999
E con riferimento a modelli asiatici:
K. Hua Wang, Chinese Commercial law, Oxford, 2000
T. Loke Khoon-C. Borg-Marks, Trade Mark law in the people's republic of China, Oxford, 1998
R. Wacks, The future of the law in Hong Kong, Oxford, 1991
Un prezioso volume cui attingere è per le Germania:
V. Janich, Geistiges Eigentum -eine Komplementarerscheinung zum Sacheigentum?, Tubingen, 2002
Per l'Italia rinvio alla bibliografia contenuta nel mio "Proprietà intellettuale e risarcimento del danno", Torino, 2003.
Cui ora può aggiungersi:
Burzio, Il risarcimento del danno da violazione del diritto d'autore, , il dir. ind., 2003, 84.
Franzosi, Valutazione della proprietà intellettuale, ivi, 2003, 17
Cartella, Il risarcimento del danno nella contraffazione di marchio, ivi, 2001, 141
Il fenomeno in costante crescita della violazione della proprietà intellettuale (c.d. contraffazione) sfrutta ed è largamente agevolato dalle disparità di disciplina esistenti a livello nazionale – all’inteno dell’Unione europea - ovvero “regionale” – ad esempio tra modello europeo e modelli extraeuropei -. Ciò incide sulla localizzazione dell’attività di contraffazione, nel senso che i prodotti tendono ad essere fabbricati e venduti nei paesi che reprimono meno efficacemente di altri il fenomeno in questione. La ricerca mira ad una riflessione sulle ricadute sistematiche che l’armonizzazione del sistema sanzionatorio nel sottosistema della proprietà intellettuale ha sul tradizionale sistema delle tutele, anche al fine di un più agevole raffronto comparativo con sistemi e modelli extracomunitari. L’esigenza di perseguire il regolare funzionamento del mercato interno passa dunque per l’armonizzazione dei sistemi nazionali sanzionatori: questo è l’obiettivo della recente proposta di direttiva 30.1.2003 COM(2003) 2003/0024 (COD). Sino ad oggi l’azione della Comunità nel campo della proprietà intellettuale ha riguardato per lo più il piano della fattispecie, mediante l’armonizzazione del diritto nazionale o la creazione di un diritto unitario. Sono state in particolare armonizzate alcuni aspetti delle normative in materia di marchi (direttiva 89/104/CEE), dei disegni e modelli (dir. 98/71/CE), dei brevetti concernenti invenzioni biotecnologiche (dir. 98/44/CE), del diritto d’autore (dir. 91/250/CEE, rispetto ai programmi per elaboratore; dir. 92/100/CEE sul diritto di noleggio e di prestito; dir. 93/83/CEE sulla radiodiffusione via satellite e via cavo; dir. 93/98/CEE sulla durata di protezione del diritto d’autore; dir. 96/9/CE sulle banche dati; dir. 2001/29/CE su taluni aspetti del diritto d’autore nella società dell’informazione). L’intervento comunitario ha altresì riguardato una disciplina comune in materia di indicazioni geografiche e di denominazione d’origine (reg. n. 2081/92 e reg. n. 1068/97). La creazione di un diritto unitario ha invece riguardato il marchio comunitario (reg. n. 40/94), la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (reg. n. 2100/94) e, più di recente, i disegni e i modelli comunitari (reg. n. 6/2002), mentre è attualmente in discussione una proposta legislativa per la creazione di un brevetto comunitario (proposta di regolamento 28.11.2000, GU C 337 E). Alla progressiva armonizzazione ed uniformazione del diritto sostanziale sul piano della fattispecie non corrisponde tuttavia un apparato omogeneo di strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Nei paesi in cui la contraffazione è agevolata da un sistema sanzionatorio debole o comunque inefficace le imprese devono affrontare la “concorrenza” dei prodotti contraffatti, il che comporta perdite di quote di mercato ed uno squilibrio delle reti di distribuzione. Si pensi che, ad esempio, in Grecia la sanzione non implica necessariamente una colpa e può quindi essere diretta contro l’autore della violazione in buona fede; in Svezia e Finlandia la sanzione non si applica ad una persona in buona fede, mentre in Danimarca, Spagna e Italia essa non si applica a chi fa soltanto un uso privato delle merci interessate. Nei Paesi Bassi il sequestro e la distruzione di beni prodotti in violazione del diritto d’autore non sono comminati se c’è un utilizzo meramente personale, mentre nel Regno Unito le apparecchiature utilizzate per la fabbricazione di copie pirata possono essere distrutte solo se si prova la mala fede o l’errore non scusabile. In Germania, sempre con riferimento al diritto d’autore, gli strumenti utilizzati per produrre copie pirata possono essere sequestrati e distrutti solo se appartengono all’autore della violazione, mentre in materia di marchi non esiste una analoga restrizione. Nei Paesi Bassi la giurisprudenza (a partire da HR 23.2.1990, NJ, 1990, 664, Hameco) ha sviluppato un principio in virtù del quale l’autore della violazione può essere obbligato a ritirare, a proprie spese, i prodotti che sono già stati distribuiti sul mercato. Una misura importante ed ignota a tutti gli altri ordinamenti dei Paesi membri dell’Unione. Esistono poi divergenze in materia di diritto alla prova e dunque un’esigenza di uniformazione del diritto processuale civile nel settore della proprietà intellettuale. Ancora sul piano delle “misure provvisorie” ed infine su quello risarcitorio. In particolare, per la quantificazione del danno negli Stati membri esistono tre possibilità: la compensazione per le perdite reali subite, la restituzione dei profitti realizzati dall’autore della violazione, il pagamento delle royalty che il contraffattore avrebbe dovuto versare nel caso in cui avesse chiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto. In molti dei Paesi l’attore può scegliere una di queste tre opzioni (o almeno la prima o la terza) senza possibilità di cumulo. Diverse tuttavia sono le modalità di calcolo nei vari Stati: nel Regno Unito la restituzione dei profitti è solo una “misura correttiva equa”, mentre in Portogallo gli utili del contraffattore vanno considerati nel calcolo del risarcimento. Talvolta poi la restituzione è condizionata alla sussistenza della mala fede (Benelux), mentre altre volte la restituzione prescinde dal grado della colpa (Austria per il diritto d’autore e Finlandia per il marchio). La proposta di direttiva citata si propone proprio di introdurre un sistema armonizzato ed imponente di misure reali (ritiro delle merci, esclusione dai circuiti commerciali, distruzione), preventive ed alternative. Essa d’altro canto punta ad armonizzare la sanzione risarcitoria. La ricerca mira essenzialmente alla realizzazione di: a) volumi, anche collettanei, nonché saggi sui temi sin qui descritti; b) seminari e convegni sui temi della ricerca.