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UNITA' DI RICERCA

italiano - english
Bibliografia
G.Ferrando, Il matrimonio, Milano, 2002;
AA.VV. (a cura di E.Moscati e A.Zoppini), I contratti di convivenza, Torino, 2002;
G.Ferrando, Crisi coniugale e accordi intesi a definire gli assetti economici, in Familia, 2001, pp. 243-264;
AA.VV. (a cura di D.Fenouillet et P. Vareilles-Sommières), La contractualisation de la famille, Paris, 2001;
M.F.Brinig, From Contract to Covenant. Beyond the Law and Economics of the Family, Harvard University Press, 2000;
D.Shwab, Familienrecht, 10 aufl., Muenchen, Beck's, 1999;
S.N.Kats, J.Eekelarr, M.Maclean, Cross Currents. Family law and Policy in the United State and England, Oxford University Press, 2000;
AA.VV. (a cura di G.Levi), The Marriage, Milano 1998;
J.Eekelaar and T.Nhlapo, The Changing Family. Family Forms & Family Law, Hart Publishing, Oxford, 1998;
R.Bailey-Harris, Dividing The Assets on Family Breakdown, Jordan Publishing Limited, Bristol, 1998;
I.Schwenzer, Restitution of Benefits in Family Relationships, in International Encyclopedia of Comparative Law, vol.X, 1997;
S.M. Cretney-J.M.Masson, Principles of Family Law, VI ed., London, 1997;
J.Flour-G.Champenois, Les régimes matrimoniaux, Paris, 1995;
M.A.Glendon, The Transformation of Family Law, The University of Chicago Press, Chicago, 1989.

Programma di ricerca

Il diritto di famiglia e lo sviluppo sociale e tecnologico: sistemi, modelli ed esperienze a raffronto
Università di riferimento
Università degli Studi di GENOVA - "DIRITTO PRIVATO, INTERNAZIONALE E COMMERCIALE "G. L. M. CASAREGI"" - GENOVA(GE)
Responsabile dell'Unità di ricerca
Andrea FUSARO
Descrizione
L'obiettivo del progetto di ricerca, nel quadro del più generale programma di studio sul moderno diritto di famiglia alla luce dei mutamenti sociali e dello sviluppo tecnologico, è in primo luogo l'esame dei modelli in uso nel nostro e in altri Paesi con riguardo al regime patrimoniale della famiglia: a sistemi in cui vige la comunione dei beni, sia pure con modalità più o meno accentuate - tutti i paesi dell'Europa continentale ed alcuni stati americani -, si affiancano altri dove, al contrario, si attua la separazione - Inghilterra ed il resto dell'area di common law -. Queste diverse inclinazioni sembrano affondare le loro origini nella storia, soprattutto culturale e religiosa oltreché economica, degli ambienti di common law e di civil law, l'uno propenso a proteggere la posizione individuale dei componenti la famiglia, che dal matrimonio risentono una modificazione non significativa delle rispettive sfere; l'altro per il quale aspetto centrale della vicenda è la solidarietà tra gli sposi, scaturente da un matrimonio da cui promanano effetti patrimoniali di gran lunga più significativi. Si può rilevare, d'altra parte, come in genere i regimi patrimoniali della famiglia siano concepiti per la vita di coppia e non in vista della sua dissoluzione, ed è in questa prospettiva fisiologica che sono per lo più studiati. L'indagine, come già è stato messo in luce da comparatisti di fama, non è diretta tanto a riscontrare quale sia lo statuto proprietario dei beni durante il matrimonio, quanto a stabilire l'assetto del potere di amministrazione degli stessi in questa fase; mentre in sede di divorzio e di successione ereditaria lo sguardo si deve invece fissare sulle regole che ne disciplinano la distribuzione. E' evidente infatti che nella permanenza stabile e pacifica del vincolo coniugale, importa accertare non chi sia titolare dei beni ma chi ne abbia il godimento e i poteri di disposizione; al contrario, al momento dello scioglimento del matrimonio ciò che rileva è la loro apprensione. Del resto, è proprio nella fase della crisi coniugale e quindi delle singole e concrete esigenze dei coniugi che i regimi patrimoniali devono misurare le loro regole. In questa prospettiva, la distanza tra comunione e separazione si attenua significativamente, posto che il primo regime è spesso caratterizzato da crescenti margini di libera disponibilità dei cespiti, mentre il secondo tende generalmente verso una distribuzione finale dei beni, specialmente in caso di divorzio; si assiste sempre più, altresì, ad una "contrattualizzazione" del matrimonio sotto il profilo patrimoniale, essenzialmente in vista della sua crisi. Nell'ambito di un tale raffronto può essere significativa, in particolare, quella teoria, non priva peraltro di obiezioni, che azzarda un parallelismo tra la comunione e il trust: la "joint tenacy" ed il "trust for sale", in effetti, appaiono accostabili alla comunione laddove accentrano amministrazione e potere di disposizione; punti di contatto possono riscontrarsi inoltre quando alla posizione del soggetto privo di "legal title" rispetto al coniuge dell'acquirente in regime di comunione; l'aspettativa verso il controvalore dei beni assomiglia altresì alle prerogative accordate dalla comunione differita; con riguardo ai terzi, inoltre, la posizione del coniuge titolare di un "equitable interest" in ordine ai cespiti oggetto di "legal title" da parte dell'altro, non è dissimile da quella del coniuge dell'acquirente in regime di comunione. Lo studio è altresì finalizzato a sindacare quali diritti e quali beni sono presi in considerazione nella comunione o al momento del divorzio, al fine di valutare l'adeguatezza dei rispettivi regimi rispetto ad una ricchezza le cui voci attive non si esauriscono necessariamente negli investimenti immobiliari o, di seguito, nll'acquisto di azioni, automobili, arredi, ecc., annoverati invece come esclusivi nelle poste attive predisposte dal legislatore continentale o considerate dalla giurisprudenza di common law. Particolare appare comunque la disciplina in ordine alla casa famigliare ed ai relativi arredi che in regime sia di comunione sia di separazione trovano analoga protezione nei confronti della disposizione unilaterale non autorizzata. L'analisi dei due sistemi a fronte di uno scenario economico-sociale estremamente mutato, può servire anche a misurarne l'efficienza, laddove, ad esempio, la comunione appare pensata per una famiglia tradizionale che produce risparmio da destinare agli acquisti immobiliari, stante il fatto che per i beni mobili e per gli altri diritti ciascun coniuge ne può disporre senza il consenso dell'altro ed in ogni caso sono irrecuperabili se unilateralmente alienati nonostante l'altrui opposizione. Occorre d'altra parte considerare che la funzionalità dei regimi patrimoniali della famiglia e delle regole in materia di divorzio è condizionata anche da altri fattori, molto spesso variabili, quali l'inevitabile comunione di alcuni beni che comunque si realizza in ogni convivenza, comunione la cui latitudine dipende dalle regole vigenti in tema di circolazione dei beni, di prova della proprietà e del possesso; le scelte relative ad una determinata pianificazione fiscale responsabile di intestazioni strategicamente indirizzate; la maggiore o minore efficacia di una legislazione assistenziale e previdenziale che garantisca al coniuge più debole ciò che l'altro sarebbe tenuto in caso di scioglimento del matrimonio. Compito dell'Unità di Ricerca è dunque, in definitiva, quello di studiare i diversi regimi patrimoniali della famiglia presenti nel mondo e di misurarne le distanze ovvero i punti di convergenza, ponendo in luce le matrici culturali, religiose ed economiche delle scelte che caratterizzano le aree di common law rispetto a quelle di civil law. Si intende altresì misurare l'efficienza dei sistemi di comunione e di separazione dei beni a fronte di una realtà caratterizzata ormai da scenari assai modificati rispetto ai modelli che quei sistemi esprimono in astratto, in considerazione soprattutto del fatto che le singole e concrete esigenze dei coniugi si manifestano più al momento della crisi del matrimonio che non nel suo pacifico ed armonioso sviluppo. Nel rilevare come la tradizionale distinzione tra comunione e separazione dei beni stia ormai gradualmente perdendo peso, l'intento è quello di offrire modelli di regole in ordine alle sistemazioni patrimoniali ed alla compensazione degli arricchimenti in occasione dello scioglimento del matrimonio, regole che siano più funzionali ad una visione della famiglia sempre più "privata" e per la quale è urgente la predisposizione di strumenti rimediali adatti a governare in fase di dissoluzione i suoi assetti patrimoniali.