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Parte della ricerca che si presenta è costituita dallo studio della nozione di "razza" nel suo possibile impatto sugli ordinamenti giuridici occidentali. Una prima ricognizione di questa categoria è stata offerta in un recentissimo fascicolo della rivista "Filosofia Politica" (3/2003). In questa prospettiva, la ricerca metterà a fuoco l'apparoccio sviluppato negli Stati Uniti dagli autori che vengono fatti ricadere nell'alveo della cosiddetta Teoria Critica della Razza (CRT). Questi studi non sono affatto noti in Italia. Obbiettivo della ricerca sarà, allora, in primo luogo, di fare luce sulla controversa relazione fra razza e diritto, e in secondo luogo di distinguere le diverse forme di "razzismo" che, secondo gli autori della CRT, possono essere identificati nei nostri sistemi giuridici. La nozione di razza implica una tassonomia. Infatti, una razza è, innanzitutto, una suddivisione nell'ambito di un più esteso gruppo di individui. 'Razza' è perciò, e necessariamente, una nozione per così dire plurale: se gli esseri umani appartenessero a una sola razza – la ben nota risposta di Einstein al questionario dell'Ufficio Immigrazione americano, che conteneva il fatidico quesito, fu "umana" –, non ci sarebbero affatto razze, perché la nozione non verrebbe costruita. La razza in quanto tale non sarebbe concepita come categoria. Inoltre, la costruzione razziale di un "noi" politico non è che uno dei molti possibili modi di affrontare un classico problema di teoria politica – quello dell'identità collettiva. Un "noi" politico fondato razzialmente comporta necessariamente la costruzione di un "voi" politico e procede su un principio divisivo di esclusione. Si tenga presente che in base all'approccio qui prescelto, ogni "noi" politico non è che un costrutto culturale, e che da questo punto di vista la nozione di razza non è differente da quella di nazionalità, o di classe – si pensi alle "ambigue identità" di cui parla Etienne Balibar (1998). Gli autori della Critical Race Theory, così, possono aiutarci a meglio comprendere il ruolo specifico giocato dalla questione della razza. Possiamo distinguere un razzismo, per così dire, di input, da un razzismo di output. Il razzismo di input deve affermare se stesso in quanto tale, deve affermare la rilevanza di differenze/ineguaglianze basate sulla razza, perché altrimenti cadrebbe in contraddizione con la sua stessa logica, né ha la minima importanza qui ciò che la scienza ha da dire sull'argomento. Al contrario, il razzismo di output deve negarsi (in quanto razzismo), deve negare la rilevanza delle differenze basate sulla razza, per via della sua stessa logica: trascurare il fattore razza è un altro modo, e anzi, in questa tipo di ricostruzione, l'altro modo, di curvare un discorso sulla razza in approccio razzista ai problemi del diritto. Questa è, naturalmente, l'ideologia della neutrale, "liberale", colorblindness. La logica della "cecità rispetto al colore" rende la razza visibile dove più conta: al momento dell'output. Dal punto di vista dei risultati pratici, il progetto si dovrebbe concretizzare in alcuni articoli sull'argomento, e in un'antologia degli autori della CRT curata dal Professor Kendall Thomas (Ordinario di Diritto costituzionale alla Columbia Law School, New York) e dal proponente il progetto per i tipi dell'Editore Diabasis (Reggio Emilia). Questa pubblicazione renderà disponibile al pubblico Italiano una interessante, e finora trascurata, scuola di pensiero. La dialettica integrazione/ discriminazione non riguarda, però, solo le più antiche minoranze presenti sul territorio statunitense, quella nera, quella latina e quella cinese, ma anche i membri dei gruppi di più recente immigrazione. Il processo di "americanizzazione" degli immigrati non europei si confronta con significativi contrasti culturali che mettono direttamente alla prova la tradizione civica e giuridica di tolleranza che da sempre presiede alla costruzione dell'identità americana (Hong Hing 1997). Storicamente, il diritto americano e la filosofia politica soggiacente hanno risolto la tensione fra culture per mezzo della dottrina della libertà ordinata (ordered liberty). Tale principio provvede a comporre le tensioni che si generano fra libertà individuale e ordine sociale attraverso un contemperamento delle due istanze (Coleman 1998). In effetti, la Corte Suprema adotta ancora oggi il paradigma della libertà ordinata per risolvere i problemi generati dal conflitto fra rispetto delle culture e principio dell'autonomia individuale (Bowers v. Hardwick docet). In questo quadro, il tema delle mutilazioni genitali femminili (Erlich 1991) – di recente oggetto di diverse dispute di natura anche politica – ha riproposto con virulenza la questione del rapporto fra costituzionalismo e multiculturalismo (Brigman 1984; Crespi, Segatori 1996; Dworkin 1996; Belvisi 2000) proprio in virtù del carattere potenzialmente "pericoloso" e discriminante per l'integrità del soggetto sottoposto all'operazione (Gunning 1992; Facchi 1992; Nussbaum 2001); in altri termini, lo scopo della ricerca è quello di valutare in quale modo la dottrina costituzionale debba affrontare le richieste di riconoscimento che provengono dai gruppi di una società di fatto già multiculturale, con particolare attenzione alle fattispecie difficilmente sussumibili nel quadro giuridico tradizionale (Hirsch 1992; Tully 1995). Nel contesto americano ciò implica, in primo luogo, un'analisi dei limiti di applicabilità che vengono imposti ai due emendamenti più citati nella giurisprudenza americana (Haworth 1998; Griffin 2003), il I (free-speech amendment) e il XIV (equal protection clause), e, in secondo luogo, individuare quali siano le categorie necessarie per ripensare l'equilibrio, sottinteso all'idea di libertà ordinata, fra l'esigenza di sicurezza sociale e rispetto delle differenze culturali (Sarat 1995). Attorno a questi due assi tematici la ricerca si propone di formalizzare i propri risultati in due articoli: il primo si soffermerà sulla questione delle mutilazioni genitali femminili esaminando l'impatto che ha avuto sulla giurisprudenza costituzionale nordamericana (Coleman 1996; Heger Boyle 2002); il secondo, si concentrerà sulla relazione fra costituzionalismo e multiculturalismo, indagando alcuni luoghi topici come lo statuto della libertà di espressione e del principio dell'eguale protezione in una società multiculturale (Raz 1994; Sunstein 1995). Inoltre, per quanto riguarda quest'ultimo principio, esso può essere giustificato da un punto di vista morale sulla base della concezione del "dovere di rispettare le persone" (Raz 2003) e quindi di trattarle con "eguale considerazione" (Dworkin 1990). Abbinando questi criteri con il principio della tolleranza, fondamentale per una società pluralista e multiculturale, diviene opportuno ricercare se non esista un paradigma giudiziale più adeguato della tradizionale sentenza nei confronti del trattamento dei conflitti culturali. In essi sono spesso coinvolti dei soggetti particolarmente vulnerabili come possono essere le donne appartenenti a gruppi in senso lato culturali (etnici, linguistici, religiosi, o sessualmente orientati). Per quanto riguarda la tutela giuridica di questi soggetti, portatori di differenze anche nei confronti della propria minoranza, la procedura più adeguata può non essere quella che termina con una decisione autoritativa come quella del giudice, ma una procedura negoziale che cerchi di mediare tra le parti in causa (Dukes 1996). Infatti, nelle questioni in cui sono implicate la maggior parte delle volte, come quelle coniugali (divorzio, ripudio) o familiari (affidemento dei figli, patria potestà, ecc.), o in quelle che le contrappongono direttamente alla loro collettività (noto è il caso Santa Clara Pueblo v Martinez, 1978), le donne rischiano di essere in ogni caso delle perdenti: se il giudice statale riconosce il loro buon diritto vengono emarginate o espulse dal gruppo, se soccombono sono costrette a continuare a subire maltrattamenti (Shachar 2001). In questi casi – che si concretizzano, ad esempio, nella tutela del diritto all'integrità fisica di contro al pericolo di subire una mutilazione genitale – in letteratura inizia a farsi strada l'ipotesi che sia più favorevole una soluzione di compromesso che salvaguardi sia norme ed usanze tradizionali, sia i diritti delle donne, ma senza fare loro correre il rischio di non essere più accettate dal gruppo (Coleman 1998, Shachar 2001). Questa strategia di composizione del conflitto sembra potersi accordare ad una politica di inclusione sociale delle minoranze, mirante a fornire ai loro membri delle opportunità di riconoscersi nella società di accoglienza grazie alla sua capacità di tollerare. Essa si manifesta nel definire come lecite anche delle modalità di agire che non sono condivise da una parte consistente della popolazione, in quanto designano comportamenti culturalmente specifici, come, ad esempio, la circoncisione maschile o femminile, l'indossare certi capi di vestiario, la poligamia, ecc. La società che permette ai membri delle minoranze culturali di seguire i loro stili di vita può venire apprezzata proprio per questo suo aspetto liberale. In questo senso, la tolleranza della diversità diviene un fattore di "infelice integrazione" (Zanetti 1998), poiché garantisce, nonostante tutto, il rispetto della dignità umana e della capacità di scelta (Dworkin 1990). Diversamente dall'ipotesi appena delineata, che si ispira ad una concezione "liberal" del rapporto diritto e morale, la strategia negoziale per il trattamento dei conflitti giuridici è stata fatta oggetto di particolare interesse dalle teorie sociali di impronta "communitarian" (Mastronardi 2000), e specialmente dai teorici della "transformation" (Abalos 1996; Dukes 1996), che intendonola mediazione giudiziale quale momento quasi empatico di comprensione delle ragioni della parte avversa. A fronte della valorizzazione del principio negoziale da parte di orientamenti generalmente ritenuti contrapposti (liberals e communitarians) può risultare di un certo interesse teorico e pratico dedicare una parte dell'indagine a studiare quanto sia compatibile questo stesso modello di "conflict management" con la concezione costituzionale di Winfried Brugger (1998, 1999), improntata com'è ad un "comunitarismo liberale".