Bibliografia
Bibliografia ragionata
Si considera essenziale la consultazione dei contributi sul tema della distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, su cui vedi:
BUSNELLI, Itinerari europei nella «terra di nessuno tra contratto e fatto illecito»: la responsabilità da informazioni inesatte, in Contratto e impresa, 1991, 539 ss.; GIARDINA, responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, Milano, 1993; MONATERI, Cumulo di azioni, in Digesto IV, Disc. priv., sez. civ., 41 e ss; ROSSELLO, Responsabilità contrattuale ed aquiliana: il punto sulla giurisprudenza, in Contratto e impresa, 1996, 643 ss.; VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile. Fatti illeciti. Inadempimento. Danno risarcibile, III ed., Padova, 2005, cap. IV, 197 ss.; IDEM, Inadempimento, in Dieci lezioni di diritto civile, nella collana per la didattica nelle scuole di specializzazione per le professioni legali coordinata da G. Visintini, Milano, 2001; IDEM, Colpa contrattuale: un falso concetto?, in Contratto e impresa, 2002, ss.
Sotto il codice abrogato la distinzione era fortemente accreditata: cfr. Polacco, Le obbligazioni nel diritto civile italiano, I, Verona-Padova, 1898; Chironi, La colpa nel diritto civile odierno. Colpa extracontrattuale I, Torino-Roma, 1903; Giorgi, Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano, II, Firenze, 1885:
In particolare sul tema oggetto dell’indagine che fa capo al gruppo di ricerca, ovvero la responsabilità della P.A. vedi:
Alessi, L’illecito e la responsabilità civile degli enti pubblici, Milano, 1964, Id. La responsabilità della pubblica amministrazione, 2ª ed. Milano, 1951; ALPA, Appunti sul danno da informazione economica, in Resp. civ. prev., 1978, p. 523 ss.; Casetta, L’illecito degli enti pubblici, Torino, 1953; DIANA, La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, Padova, 2000, nella collana “Enciclopedia” diretta da P. Cendon; LUMINOSO, Responsabilità civile della banca per false o inesatte informazioni, in Giur. comm. 1976, I, p. 630; MANTOVANI, Vizî incompleti del contratti e rimedio risarcitorio; MAZZAMUTO Verso una responsabilità civile delle Authorities?, in Danno resp., 2000, p. 364; MONATERI, La responsabilità civile delle autorità garanti, in Danno resp., 2000, p. 361; RANIERI, La responsabilità per false informazioni, in Giur. comm., 1976, I, p. 631; RONCHI, La responsabilità della banca per false o inesatte informazioni nella giurisprudenza più recente, in Resp. civ. prev., 2000, I, p. 594; VISINTINI, Trattato cit., p. 325 ss; IDEM, La reticenza nella formazione dei contratti, Padova, 1972, passim; IDEM, I fatti illeciti, I. Ingiustizia del danno, 2ª ed. 1997, pp. 333 ss.; IDEM, I fatti illeciti, II. L’imputabilità e la colpa in rapporto agli altri criteri di imputazione della responsabilità, 2ª ed 1998, p. 388; Busnelli, Dopo la sentenza n. 500. La responsabilità civile oltre il «muro» degli interessi legittimi, in Riv. dir. civ. 2000, I, p. 335 ss.; Galletto, La responsabilità della P.A. per lesione di situazioni soggettive correlate ad interessi legittimi, nel volume “L’appalto tra pubblico e privato”, ed. Giuffrè 2001; Visintini, Danno ingiusto e lesione degli interessi legittimi, in Contratto e impresa, 2001, p.9 ss.; Vincenzo Carbone, Il giudice amministrativo adotta la responsabilità da «contatto procedimentale» in Danno e resp., 2002, 183; R. Caranta, Colpa e responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione per attività provvedimentale: la faute de service conquista la Cassazione, in Resp. civ. prev. 1992, 250 ss. ; Id. La responsabilità extracontrattuale della Pubblica Amministrazione, Milano, 1993; V. Carbone, Provvedimento illegittimo e dannoso,: il nuovo orientamento della giustizia amministrativa, in Danno resp., 2001, 309 ss.; Id., Quale tutela garantisce al cittadino il G.A. in tema di risarcimento del danno nei confronti della P.A.? in Corriere giur., 2002, 883 ss.; Italo Franco, Gli strumenti di tutela nei confronti della Pubblica amministrazione. Dall'annullamento dell'atto lesivo al risarcimento, Cedam, 2 ed. 2003; F. Elefante, La responsabilità della Pubblica Amministrazione da attività provvedimentale, Cedam, 2002; Massimo Bianca, Danno ingiusto: a proposito del risarcimento degli interessi legittimi, in Riv. dir. civ., 2000, II, 689 ss.; Enzo Maria Guerrieri Il risarcimento che si addice alla lesione degli interessi legittimi, Dir. proc. amm., 2002, 651 ss.; M. Bussani, La responsabilità exracontrattuale della pubblica amministrazione per attività illegittima. Note di diritto comparato, in Resp. civ. prev., 2000, p. 547 ss.; F. Capriglione, Danno ingiusto da interesse legittimo e responsabilità delle Amministrazioni di controllo del mercato finanziario, in Nuova Giur. civ. comm., 1999, I, 396; A. Falzea, Gli interessi legittimi e le situazioni giuridiche soggettive, in Riv. dir. civ., 2000, II, 679 ss.; N. Lipari, La responsabilità per lesione degli interessi legittimi, in Foro amm., 1982, 1671 ss.; G. Oppo, Novità e interrogativi in tema di tutela degli interessi legittimi, in Riv. . civ., 2000, II, 391 ss.; A. Pajno, Mutamento dei modelli amministrativi e cambiamento dei modelli di tutela giurisdizionale: << La giurisdizione concentrata>>, in Il sistema della dirgiustizia amministrativa, Atti Convegno, Milano, 2000, p. 103 ss.; G. Recchia, La responsabilità della pubblica amministrazione in diritto comparato e in diritto comunitario, in Dir. proc. amm., 2000, 643 ss.
Sul profilo delle nuove regole di diligenza professionale di cui alla recente riforma di diritto societario può essere utile in riferimento all’espletamento di pubblici servizi la consultazione della bibliografia in tema di responsabilità degli amministratori e delle Autorità amministrative indipendenti:
BONELLI, La responsabilità degli amministratori di società di capitali, Milano, 1992; CAMPANA, La responsabilità degli amministratori delle società di capitali, in N.G.C.C., 2000, II, 215; G. CAVALLI, I sindaci in Trattato delle società per azioni diretto da G. E. Colombo e G.D. Portale, vol. V Controlli, obbligazioni, Torino, 1988; CECCHI, Gli amministratori di società per azioni, Milano, 1999; F. DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1988, FRANZONI, La responsabilità civile degli amministratori di società di capitali, in Trattato dir. comm. dir. pubbl. ec. diretto da F. Galgano, Milano, 1994; Id., La Consob e i sindaci di società. I. – la Consob, i dottori e i ragionieri commercialisti ripensano al collegio sindacale, in Contr. Impr. 1997, 1132; Id. La Consob e i sindaci di società. II.-La Consob, i dottori e i ragionieri commercialisti nella responsabilità dei sindaci, ivi, 1997, 1143; TINA, Insindacabilità nel merito delle scelte gestionali degli amministratori delle società di capitali, in N.G.C.C., 2000, II, 215; TOSETTI, Nuove operazioni e responsabilità dei sindaci, in Giur. it., 2000, 2089. AFFERNI, VISINTINI (a cura di) I principi civilistici nella riforma del diritto societario, Milano, 2005.
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DIRITTO PRIVATO, INTERNAZIONALE E COMMERCIALE "G. L. M. CASAREGI" - GENOVA(GE)
Il gruppo di ricerca intende verificare il progressivo abbandono del criterio della colpa in versione tecnico-professionale a fronte della tendenza verso una responsabilità di natura oggettiva nelle fattispecie in cui la P.A. è chiamata a rispondere di danni subiti dai cittadini nell'esercizio del suo potere di discrezionalità tecnica. Si tratta delle ipotesi in cui la dottrina civilistica, seguita in parte dalla giurisprudenza della Cassazione e da quella del Consiglio di Stato, configura la responsabilità della P.A. come responsabilità da "contatto sociale". Tale operazione concettuale non è stata senza conseguenze pratiche perché ha segnato una inversione di tendenza rispetto al passato per quanto attiene all'elemento soggettivo o meglio al criterio di imputazione della responsabilità e al regime probatorio. Infatti, sotto il primo punto di vista, l'indagine relativa ad un abuso della P.A si è trasformata in un accertamento oggettivo della violazione di regole di buona amministrazione, di correttezza e di imparzialità e, sotto il secondo profilo, l'onere probatorio, da sempre a carico del danneggiato della colpa della P.A., si è rovesciato attraverso un richiamo analogico delle norme codicistiche sulla responsabilità del debitore, con il risultato di imporre alla P.A. la prova liberatoria di una causa non imputabile e non riferibile a lei stessa dell'attività illegittima o della omissione illegittima di un provvedimento da cui è derivato il danno al privato. La casistica cui la ricerca si indirizzerà è eterogenea e comprende l'area in cui la P.A. dispone, nei confronti delle pretese dei privati, di una discrezionalità di tipo tecnico (non meramente amministrativa ) discrezionalità quindi che può essere sindacabile dal giudice alla luce di conoscenze tecniche e di settore disciplinare specialistico. E' il caso dell'attività di aggiudicazione degli appalti rispetto alla quale la problematica risarcitoria ha incluso la tematica della perdita di chances e non è necessariamente circoscritta al risarcimento in forma specifica, ovvero alla reintegrazione del danneggiato nella posizione di aggiudicatario da cui era stato estromesso da un provvedimento illegittimo. E' il caso del sindacato giudiziale sulle valutazioni tecniche espresse dalle Commissioni di esami in materia di concorsi a posti di pubblico impiego. E' il caso della violazione dei c.d. interessi legittimi 'in espansione' rispetto ai quali il titolare è in grado di dimostrare l'avvio di un procedimento amministrativo (caratterizzato da precisi oneri di correttezza e da istruttoria tecnica) che, in vista della sua conclusione poi non verificatasi, genera affidamenti giustificati e legittime aspettative del privato ( è l'ipotesi, per intendersi, delle revoche illegittime di licenze e concessioni e delle convenzioni disattese). Con riferimento a tale casistica il gruppo di ricerca intende procedere, in una prima fase, ad una accurata ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali sia della giurisprudenza civilistica che amministrativa, competente a decidere anche ai fini risarcitori, e verificare il modello di soluzione delle controversie accolto, sul piano delle regole effettivamente applicate, privilegiando in altri termini, una lettura delle sentenze che colleghi la decisione al caso di specie.In una seconda fase si opererà un inquadramento, se possibile, nelle tipologie di responsabilità conosciute nel nostro ordinamento (contrattuale, extracontrattuale, precontrattuale) ma fin d'ora non si esclude una seconda possibilità, quella di ammettere nel nostro ordinamento l'esistenza di un tipo di responsabilità professionale caratterizzata dalla violazione di regole tecniche e improntata ad un regime tipizzato dalla giurisprudenza anche nel settore dei danni connessi all'esercizio illegittimo dell'attività della P.A.Il gruppo di ricerca non ignora il dibattito risalente sui rapporti tra illegittimità (dell'azione amministrativa ) e illiceità (in generale) e quello oggi molto attuale dei rapporti tra tutela di annullamento e tutela risarcitoria (è il problema della c.d. pregiudizialità amministrativa ) e intende portare un contributo anche su questo piano in una prospettiva meno formalistica rispetto al metodo con cui il tema finora risulta affrontato, sia a livello dottrinale che giurisprudenziale. Non si può infatti escludere che i presupposti di applicazione della responsabilità aquiliana (il requisito dell'ingiustizia del danno ex art. 2043 c.c. e un criterio di imputazione della responsabilità) si possano dare per esistenti anche quando la P.A., a seguito della pronuncia di illegittimità solo formale del provvedimento, reitera lo stesso provvedimento - di revoca o di ritiro di una concessione al privato - senza nuovamente incorrere nel vizio di forma (è il caso deciso dalla Supr. Corte di cassazione con la sent. 500/1999 cui è seguita una sentenza del giudice di merito di accoglimento della richiesta di risarcimento del danno). Nella fattispecie la controversia alquanto risalente tra un proprietario e il Comune, che gli aveva negato la concessione a costruire era impostata sulla mancata inclusione di una precedente convenzione di lottizzazione nel nuovo piano regolatore. Il Comune poteva legittimamente modificare il piano, ma non aveva motivato il mancato inserimento ivi del preesistente accordo e il proprietario, confidando nella realizzazione del progetto, aveva affrontato molte spese. Con riferimento a tale caso ovviamente si entra nel campo della discrezionalità amministrativa e dunque l'eventuale criterio di imputazione della responsabilità non può essere quello della responsabilità per negligenza tecnico-professionale, bensì quello fondato su una scorrettezza o un abuso nell'esercizio del potere nella fase delle trattative precedenti all'emissione del provvedimento. Una situazione che si tende a far rientrare nella tipologia della responsabilità precontrattuale. Tuttavia, per attrazione al tema della ricerca il gruppo dovrà estendere l'indagine anche alla casistica testé menzionata al fine di delimitare l'area della responsabilità della P.A. come fornitore di un servizio che richiede un impegno di diligenza tecnico-professionale. Oltre a questo la frequenza con cui al giorno d'oggi la P.A. appalta ai privati l'erogazione di servizi pubblici costringerà il gruppo di ricerca ad esaminare anche i rapporti tra le responsabilità di questi ultimi e quella eventuale della P.A. e gli aspetti assicurativi connessi. Infine un altro settore d'indagine includerà la possibile configurazione di azioni di associazioni ambientalistiche nei confronti della pubblica amministrazione che porti avanti progetti urbanistici che implichino lavori da cui può derivare un danno ambientale per le modalità di esecuzione e per il mancato rispetto di regole tecniche. Vi è dibattito sul punto in altri paesi sulla legittimazione ad agire di tali associazioni in un campo in cui il contenzioso si è tradizionalmente circoscritto tra proprietari, da una parte e P.A., dall'altra. In collegamento con l'Unità di Ferrara sarà inoltre approfondito da alcuni membri del gruppo il parametro della diligenza professionale cui si può ancorare l'accertamento delle responsabilità civili nello svolgimento dei pubblici servizi tenendo anche conto della nuova regola intitolata alla "diligenza specifica" che è stata recepita nella recente legislazione in tema di intermediazione finanziaria e nella riforma del diritto societario.