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INIZIO_TESTO_DA_INDICIZZARE

UNITA' DI RICERCA

italiano - english
Bibliografia
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La legge sull’intermediazione mobiliare, ivi 1993, I, p. 319 ss.; REALMONTE, Doveri di informazione e responsabilità precontrattuale, ivi 1994, I, p. 617; SCALISI, Dovere di informazione e attività di intermediazione mobiliare, in R. d. civ. 1994, p. 167; BUSNELLI, Itinerari europei nella “terra di nessuno tra contratto e fatto illecito”: la responsabilità da informazioni inesatte, in Contr. e impr. 1991, 560 ss.; ANNUNZIATA, Regole di comportamento degli intermediari e riforme dei mercati mobiliari, Milano 1993; CASTRONOVO, L’obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto, in Studi in onore di Mengoni, I, Milano 1995, 221; BOCHICCHIO, La figura del promotore finanziario, in Dir. banc. merc. fin. 1995, 366; COLTRO CAMPI, Promotore di servizi finanziari, in D. disc. priv., sez. comm., XI, Torino 1995, 405 ss.; ZITIELLO, Decreto Eurosim: la disciplina degli intermediari e delle attività, in Società 1996, 1017; ESINI - MORELLO, Il promotore finanziario. I principali aspetti della figura tra l. n. 1/91 e decreto Eurosim, Torino 1996, 157; BOCHICCHIO, Illeciti dei promotori finanziari nei confronti dei risparmiatori e responsabilità oggettiva dell’intermediario: articolazione del principio di responsabilità nell’ambito delle dinamiche di impresa, in Giur. comm. 1997, II, 471; CHIEPPA MAGGI, sub art. 23, in Campobasso (a cura di), L’Eurosim - d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415. Commentario, Milano 1997, 178 ss.; PINORI, La responsabilità degli intermediari finanziari, in Danno e resp. 1997, 297; BOCHICCHIO, La nuova disciplina del promotore finanziario, in Giur. comm. 1998, I, 877; ROPPO, in Alpa e Capriglione (a cura di), Commentario al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, Padova 1998, I, sub art. 31, 336; LOBUONO, La responsabilità degli intermediari finanziari. Profili di tutela civile nei servizi di investimento, Napoli 1999, passim; MAZZINI, Regole prudenziali e obblighi di comportamento nella prestazione dei servizi di investimento, in Intermediari finanziari, mercati e società quotate, a cura di PATRONI GRIFFI–SANDULLI–SANTORO, Torino 1999, p. 132; MANIÀCI, La responsabilità della S.I.M. per fatto illecito del promotore, in Contr. 1999, 499; RABITTI BEDOGNI, in Rabitti Bedogni (a cura di), Il Testo unico della intermediazione finanziaria - Commentario al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Milano 1998, sub art. 31, 260; BOCHICCHIO, La nuova disciplina del promotore finanziario, in Giur. comm. 1998, I, 880 ss.; SANTOSUOSSO, La responsabilità solidale della S.I.M. per fatto illecito del promotore, in Dir. banc. merc. fin. 1998, 80; ID., La buona fede del consumatore e dell’intermediario nel sistema della responsabilità oggettiva (a proposito della responsabilità della S.I.M. per illecito del promotore), in Banca, borsa, tit. cred. 1999, I, 37; POLTRONIERI, I limiti della responsabilità della società di intermediazione mobiliare per l’operato dei promotori di servizi finanziari, ivi 1999, II, 43; CARBONE, La responsabilità dei promotori e delle società finanziarie, in Danno e resp. 1999, 619; PETRONE-RISTUCCIA, La responsabilità dell’intermediario per l’illecito del promotore in giurisprudenza, in Banche promotori e intermediari, a cura di Pannella - Tofanelli, Milano 2000, 163; THIENE, Uso giurisprudenziale del diritto all’integrità del patrimonio, in Nuova g. civ. comm. 2000, 34; VENUTI, Le clausole generali di correttezza, diligenza e trasparenza nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, in Europ. d. priv. 2000, p. 1049 ss., in part. p. 1078 ss; FINARDI, Responsabilità oggettiva delle S.I.M. per fatto del preponente, in Società 2001, 968; LONGHINI, Le Sim e i promotori finanziari nella giurisprudenza, Milano 2001, 159; CARBONE, La responsabilità degli intermediari, in Danno e resp. 2002, 106; CHIEPPA MAGGI, sub art. 31, in Campobasso (a cura di), Testo unico della finanza (D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), Torino 2002, 276; TUCCI, Illecito del promotore finanziario e responsabilità solidale della società di intermediazione mobiliare, in Banca, borsa, tit. cred. 2002, II, 765; PERRONE, Falsità del prospetto e responsabilità civile della Consob, ivi, II, 19 ss; DE GIORGI – THIENE, Il danno derivante da false informazioni, in Commentario Cian-Trabucchi, Padova 2004, sub art. 2043, 1986; THIENE, Rimedio risarcitorio e condotta del danneggiante: tramonto o riscoperta dell’ingiustizia del danno?, in Nuova g. civ. comm. 2002, II, 205 ss.; CHIEPPA MAGGI, Il promotore finanziario, Bari 2003, 102; ESPOSITO, La responsabilità della S.I.M. per illecito del promotore nel caso di collusione con il cliente, in Corr. giur. 2003, 73; MASTROPAOLO, I servizi di investimento e gli intermediari professionali. Gestione del rischio e responsabilità. L’esperienza francese ed italiana a confronto, Milano 2003; SALVATORE, Servizi di investimento e responsabilità civile, Milano 2004; PERRONE, Informazione al mercato e tutele dell’investitore, Milano 2003; BARCELLONA, Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti, Torino 2003, p. 50 ss., spec. p. 101 ss.; ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, 3° ed., Torino 2004; SARTORI, Le regole di condotta degli intermediari finanziari, Milano 2004, passim; SALVATORE, Servizi di investimento e responsabilità civile, Milano 2004, p. 397; GALLO, Responsabilità precontrattuale: la fattispecie, in R. d. civ. 2004, I, p. 311 ss.; LIACE, Responsabilità oggettiva della Sim per illecito del promotore finanziario, in Danno e resp. 2004, p. 301; VIGLIONE, Nota a Cas.. 19 luglio 2002, n. 10580, in Banca, borsa, tit. cred. 2004, II, p. 153 ss.; ID., Nullità del contratto, nota a Trib. Mantova 12 novembre 2004, in Studium iuris 2005, fasc. 3 .

Programma di ricerca

Dalla responsabilità per colpa professionale alla responsabilità oggettiva
Università di riferimento
Università degli Studi di FERRARA - SCIENZE GIURIDICHE - FERRARA(FE)
Responsabile dell'Unità di ricerca
Maria Vita DE GIORGI
Descrizione
La ricerca si occuperà, innanzi tutto, delle problematiche connesse alla responsabilità degli intermediari per le inesatte informazioni rese al risparmiatore inesperto che decide di investire nel mercato dei valori mobiliari.
L'argomento risulta di straordinaria attualità in un momento in cui, a fronte della rapidissima evoluzione dei mercati e del conseguente iperattivismo del legislatore, comunitario e interno, che hanno caratterizzato l'ultimo decennio del XX secolo, si registra, al contrario, una scemata fiducia da parte degli investitori nell'affidabilità del sistema finanziario.
Proprio in considerazione della posizione di asimmetria informativa in cui si trova l'investitore non professionale rispetto all'intermediario, il d.lgs. n. 58/98 e il Reg. Consob n. 11522/98 hanno posto in capo ai soggetti abilitati e ai promotori finanziari di cui gli stessi si avvalgono nell'offerta fuori sede precisi obblighi di condotta e specifiche regole di presentazione e comportamento. In primo luogo, l'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 58/98 impone agli intermediari autorizzati di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; quindi, di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati. Quanto alla disciplina regolamentare, l'art. 95 del reg. Consob n. 11522/98 obbliga i promotori a comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, ed a mantenere assoluta riservatezza sulle informazioni acquisite dagli investitori; i promotori, poi, devono osservare le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono, inoltre, rispettare le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico. Il successivo art. 96 prevede una serie di informazioni che il promotore è tenuto a fornire al cliente al momento del primo contatto, riguardanti i requisiti abilitanti il promotore e le caratteristiche essenziali dell'operazione: il promotore deve assicurarsi che l'investitore abbia ben chiaro quali siano i costi e i rischi dell'investimento e valutare se questi siano adeguati alla situazione economica e alla propensione al rischio del cliente. Il quadro degli obblighi di comportamento del promotore è completo se si tiene presente quanto stabilisce l'art. 36 del reg. n. 11522/98, in combinato disposto con gli artt. 28 e 29, con riguardo alla documentazione informativa che nell'ipotesi di attività di offerta svolta al di fuori della sede dell'impresa l'investitore deve ricevere e, a sua volta, fornire prima della sottoscrizione di un prodotto finanziario.
Su questo fronte è doveroso segnalare, inoltre, che il 21 aprile 2004 è stata approvata la Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio «relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le Direttive 85/611/CEE del Consiglio e la Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 93/22/CEE del Consiglio», destinata, senz'altro, ad aprire un varco all'ingresso nel nostro ordinamento di una regolamentazione ancor più rigida e penetrante del comportamento che gli intermediari finanziari devono osservare al momento della prestazione di servizi di investimento ai clienti. Si segnalano, in particolare, le puntuali disposizioni racchiuse rispettivamente nell'art. 19, dove, tra gli altri, viene previsto l'obbligo per gli intermediari di fornire informazioni corrette, chiare e non fuorvianti (comma 2) e variamente articolato il dovere di mettere il cliente nelle condizioni di poter prendere decisioni in materia di investimenti con cognizioni di causa, e l'art. 21, che sancisce l'obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente.
La responsabilità dell'intermediario che non osservi gli obblighi informativi previsti dalla legge può, quindi, sia derivare dalla diffusione di notizie false, come si verifica, in particolare, nelle ipotesi di c.d. responsabilità da prospetto, sia trarre origine da un cattivo consiglio reso al cliente, che viene così indotto ad un investimento inadeguato rispetto alle proprie caratteristiche. Al riguardo si segnala, inoltre, la necessità di mantenere distinte le ipotesi in cui l'intermediario si limiti a svolgere una funzione meramente promozionale, senza essere parte del relativo contratto di collocamento, dalle ipotesi in cui, invece, assuma nei confronti dell'investitore una autonoma posizione contrattuale.
Tale problematica rivela la sua importanza e complessità in particolare nel momento in cui offre ulteriori spunti di riflessione riguardo alla delicatissima questione della natura della culpa in contraendo. Ed in proposito la ricerca coglierà l'occasione di meditare sulla possibilità di ricostruire la responsabilità dell'intermediario-professionista in termini di responsabilità da status, provenendo l'informazione nella quale l'investitore ripone affidamento da un soggetto dotato di una particolare qualifica professionale.
L'attenzione del legislatore nei confronti dei temi connessi al risarcimento dei danni cagionati al cliente è, altresì, testimoniata dall'art. 23, comma 6, d.lgs. n. 58/98: in forza di questa norma spetta ai soggetti abilitati l'onere di dimostrare di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
Particolarmente interessante risulterà, inoltre, l'individuazione delle voci di danno risarcibili, tradizionalmente limitate nei casi di responsabilità precontrattuale al c.d. interesse negativo, con maggiore attenzione nei riguardi delle ipotesi in cui le informazioni inesatte inducano il cliente a non concludere un affare in fieri che avrebbe diversamente portato a termine ovvero a concludere un contratto che avrebbe comunque stipulato ma a condizioni diverse.
Un altro filone di ricerca riguarderà la regola risarcitoria racchiusa nell'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58/98, che prevede la responsabilità solidale del soggetto abilitato che conferisce l'incarico per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario anche nell'ipotesi in cui tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Occorrerà valutare, innanzi tutto, la portata innovativa della previsione della normativa speciale rispetto all'àmbito di applicazione soggettivo delle disposizioni codicistiche di cui agli artt. 1228 e 2049, con particolare riguardo alle ipotesi in cui il rapporto di collaborazione con il preposto sia autonomo (agenzia o mandato).
Dal punto di vista sistematico, si coglie l'occasione per evidenziare la scarsa attenzione che il legislatore del d.lgs. n. 58/98 ha dedicato alla materia dei contratti. Al contrario, valorizzando una distinzione propria della dottrina commercialistica, si evince la scelta di affidare la strutturazione e la regolamentazione del mercato dei valori mobiliari alla disciplina dell'attività di negoziazione, intesa come realtà giuridica autonoma che trascende i singoli atti nei quali si concretizza. Pertanto, la regola risarcitoria di cui all'art. 31, rispondendo ad un'esigenza di forme di tutela che si dispieghino in consonanza ad una concezione dinamica piuttosto che a difesa di singole posizioni, sancisce la responsabilità solidale del soggetto abilitato prescindendo dai rapporti contrattuali sottostanti: il preponente risponde dell'operato del soggetto deputato, ex lege, a realizzare un'espansione della propria sfera di attività, elevata, nell'ottica del legislatore, a presupposto applicativo della responsabilità solidale.
Nella prospettiva funzionale appena accennata, nonché, naturalmente, nell'intento di predisporre un'adeguata tutela dell'investitore, il legislatore ha sancito la responsabilità del conferente l'incarico per i danni cagionati a terzi senza nulla prevedere relativamente al titolo della stessa. Questo andrà, pertanto, ricavato direttamente dalle disposizioni-cornice racchiuse nel c.c.
In questo studio sarà necessario individuare, innanzi tutto, il momento in cui il promotore pone in essere il comportamento dannoso. In particolare, tale condotta potrebbe collocarsi all'interno di un rapporto contrattuale-cornice già intercorrente tra soggetto abilitato e cliente. In questo caso, allora, dovrà ulteriormente distinguersi il danno che l'investitore abbia subìto per l'inadempimento da parte del promotore di obblighi di prestazione derivanti al preponente dal contratto di investimento, o relativi all'esecuzione dei singoli rapporti-operazione, dal danno che, invece, sia derivato al cliente da un fatto illecito del promotore (tipicamente, l'indebita appropriazione di somme destinate all'investimento).
Anche nella fase delle trattative, precedente, quindi, la stipulazione del contratto di intermediazione mobiliare, il risparmiatore può subire sia un pregiudizio derivante da illecito del promotore sia un danno conseguente all'inosservanza da parte dello stesso degli obblighi informativi e di diligenza previsti dalla normativa speciale con riguardo al momento del "primo contratto" con la clientela. Risulta, in questa sede, opportuna una riflessione circa l'individuazione dei comportamenti del promotore che, rientrando nella sua attività promozionale e di "pubblicità", non diano luogo ad alcuna responsabilità.
La disposizione in questione è risultata immediatamente di grande interesse per la giurisprudenza, che vi ha molto spesso fatto ricorso nell'evidente intento di assicurare al risparmiatore danneggiato un ristoro più sicuro dal pregiudizio subito; allo stesso tempo, tuttavia, gli interpreti si sono trovati di fronte ad alcune scottanti problematiche relative ai limiti e alla portata della responsabilità solidale dell'intermediario per l'operato del proprio promotore.
Pertanto, nell'àmbito della presente ricerca, ci si propone di considerare la natura della responsabilità solidale in questione, e, cioè, di verificare se si tratti di una responsabilità di tipo oggettivo, che prescinde dall'accertamento di una qualsiasi culpa in vigilando o in eligendo a carico del preponente, ovvero se il criterio di imputazione della responsabilità per fatto del promotore consista, al contrario, in una colpa presunta, potendo il soggetto abilitato sempre fornire prova contraria.
Quindi, si esamineranno i presupposti necessari per la configurazione dell'obbligazione risarcitoria solidale del soggetto abilitato, vale a dire il rapporto di preposizione, con particolare attenzione al ricorso frequentemente operato dai giudici all'istituto dell'apparenza colposa, e il nesso di occasionalità necessaria tra incombenze affidate al promotore ed illecito.
Si dovrà, inoltre, considerare la possibilità per il preponente di provare l'insussistenza del nesso causale ovvero di veder riconosciuta, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., una causa di limitazione della propria obbligazione risarcitoria nelle ipotesi in cui il risparmiatore abbia, con il proprio comportamento negligente, concorso, insieme al promotore, nella determinazione del danno.
In conclusione, si sottolinea come l'ineludibile punto di partenza di questo studio sarà chiaramente rappresentato dalla ratio perseguita dalla giurisprudenza e dallo stesso legislatore, il quale ha voluto predisporre una specifica disciplina con riguardo alla sollecitazione svolta dal promotore fuori dalla sede dell'impresa in considerazione dell'esigenza di tutelare il piccolo risparmiatore che, pur privo delle adeguate conoscenze, decide di agire sul mercato dei valori mobiliari: questa esigenza, che informa tutta la normativa di settore, diventa particolarmente significativa proprio in relazione all'attività svolta porta a porta, o, comunque, al di fuori della sede dell'impresa, dai promotori finanziari. Lo sforzo della ricerca consisterà, quindi, nel tentare di verificare i termini entro i quali risulti possibile ricondurre la regola risarcitoria di cui all'art. 31 d.lgs. n. 58/98 al sistema di responsabilità civile delineato dal codice.