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UNITA' DI RICERCA
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Bibliografia
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Programma di ricerca
Dalla responsabilità per colpa professionale alla responsabilità oggettivaUniversità di riferimento
Università degli Studi di GENOVA - DIRITTO DELL'ECONOMIA E DELL'IMPRESA - GENOVA(GE)Responsabile dell'Unità di ricerca
Luciana PISUDescrizione
I compiti dell'Unità di ricerca hanno un ruolo rilevante nel quadro del Progetto nazionale, perché il settore dei prodotti farmaceutici e quello dei servizi sanitari, tra loro intimamente connessi, compongono un esemplare campo di emersione della tendenza – non solo in Italia, ma anche a livello di Unione Europea- ad elaborare criteri oggettivi di imputazione della responsabilità extracontrattuale agli operatori professionali, e contemporaneamente ad oggettivare la valutazione della colpa professionale in campo contrattuale quando si discute della responsabilità della struttura che presta il servizio (nella specie, sanitario), e ad avvicinare in certi casi l'obbligazione del professionista ad un'obbligazione di risultato, facendo gravare il relativo rischio sulla struttura nel cui ambito si è svolto un intervento con esito peggiorativo, o sul medico che aveva garantito con una informazione non corretta un risultato che invece, allo stato della scienza e della tecnica, non poteva essere assicurato (come nel caso di chirurgia estetica).Il programma si svilupperà dunque sui due piani, strettamente intersecantisi, del diritto interno e del diritto europeo e sarà così articolato:
a) analisi della disciplina della responsabilità del produttore per messa in circolazione di un prodotto difettoso, tesa soprattutto ad individuare le cause della sua scarsa applicazione giurisprudenziale (o meglio: le cause della scarsa propensione dei danneggiati a valersi di quel tipo di tutela) e approfondita con particolare riferimento al settore farmaceutico;
b) analisi della casistica in tema di danni alla salute da attività pericolosa, e in particolare di danni da farmaci; approfondimento del criterio di imputazione di cui all'art. 2050 cod. civ. e della relativa prova liberatoria, con speciale riferimento alla sopportazione del "rischio di sviluppo";
c) analisi della casistica in tema di contagio da trasfusione nella duplice prospettiva della qualificazione dell'attività delle strutture sanitarie come attività pericolosa e della qualificazione del sangue come "prodotto"; approfondimenti sulla circolazione del prodotto "for economic purpose" in rapporto alla distribuzione gratuita del sangue o di preparati farmaceutici (cfr. per esempio Corte di Giustizia CE, 10/5/2001, caso C-203/99, relativo a un trapianto di rene non riuscito a causa di un liquido di perfusione difettoso, prodotto e distribuito gratuitamente nell'ambito di strutture pubbliche); tensioni tra tutela dei consumatori e protezione delle imprese nella direttiva 85/374 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi;
d) analisi della casistica in tema di responsabilità delle strutture mediche; monitoraggio dei danni in correlazione alle cause, in funzione di una corretta gestione del rischio clinico: distinzione tra danni riconducibili all'operato umano o a disfunzioni organizzative del servizio sanitario o ancora ad eventi avversi, con specifico riguardo a quelli correlati all'impiego di medicinali, ai cd. ‘falsi negativi e cd. ‘falsi positivi' (nell'ambito della medicina preventiva);
e) studio della responsabilità medica nel diritto interno, con particolare attenzione alle regole di origine giurisprudenziale, che hanno differenziato i criteri di imputazione della responsabilità, ma anche la natura della stessa, in ragione dell'interesse tutelato (la salute del paziente) ed in funzione ruolo del soggetto che eroga la prestazione sanitaria (singolo professionista o struttura); standard valutativi sia dell'agire professionale sia dell'organizzazione delle strutture sanitarie, con particolare riguardo al problema dell'allocazione del rischio di esiti avversi; ruolo dell'informazione sulla formazione di nuove regole di responsabilità dirette a trasferire sul soggetto, su cui grava l'onere informativo, il rischio dell'accadimento di eventi, scientificamente e statisticamente prevedibili, che il paziente correttamente informato avrebbe potuto evitare rifiutando il trattamento;
f) responsabilità del prestatore di servizi sanitari e responsabilità del produttore: valutazione dell'opportunità (o inopportunità) di un'evoluzione della prima sulla falsariga della seconda; ruolo rispettivo dei criteri oggettivi di imputazione della responsabilità, dell'assicurazione obbligatoria, della sicurezza sociale.
I vari punti del programma, come sopra individuati, segnano l'articolazione logica della ricerca, ma non necessariamente la successione cronologica delle sue fasi. Lo studio della responsabilità del produttore e quello della responsabilità del prestatore di servizi sanitari partiranno in parallelo, secondo le competenze specifiche dei membri del progetto di ricerca; la prima fase (corrispondente all'incirca al primo anno) sarà dedicata alla raccolta del materiale dottrinale e all'analisi casistica degli orientamenti giurisprudenziali, sia a livello di diritto interno, sia a livello di diritto europeo; già nel corso del primo anno si prevede di raggiungere alcuni risultati parziali (specie con riferimento ai punti a, b e c); al secondo anno saranno riservati in particolare gli approfondimenti sulla responsabilità medica e le conclusioni generali (punti e ed f).



