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UNITA' DI RICERCA
italiano - english
Bibliografia
a) -Picardi e Giuliani (a cura di), "Testi e documenti per la storia del processo", 20 volumi, di cui, in specie, v.:-Picardi e Giuliani (a cura di), Testi e Documenti per la Storia del Processo, "I codici napoleonici. I. Codice di procedura civile, 1806", Milano, 2000, con Introduzione di Ugo Petronio, "Il futuro ha un cuore antico. Considerazioni sul c.p.c. del 1806"
-Picardi e Giuliani (a cura di), Testi e Documenti per la Storia del Processo, "Ordinanza della procedura civile dell'impero germanico", Milano, 2002, con Introduzione di Christian Wollschläger, "La Zivilprozessordnung del 1877/1898"
-Picardi e Giuliani (a cura di), Testi e Documenti per la Storia del Processo, "Ordinanza processuale di Francesco Giuseppe", Milano, 2004, con Introduzione di Claudio Consolo, "Il duplice volto della "buona" giustizia civile tardo-asburgica e del suo rigeneratore"
-Stefano Solimano, Verso il Code Napoléon, Milano, 1998
-Stefano Solimano, "Alle origini del code de procedure civile del 1806: il progetto Pigeau", in Studi di storia del diritto, vol. II, Milano, 1999
-Martin Xavier, Mythologie du Code Napoléon, Dominique Martin Morin, Bouère (F), 2003
-Halpérin, Le Code civil, 2e éd., Dalloz, Paris, 2003
-Halpérin, Le Tribunal de Cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790-1799), Paris, 1987
b) -De Cristofaro, Rechtsangleichung durch Prozessrecht: Perspektiven und Schranken, Relazione tenuta al Convegno organizzato dalla International Association of Procedural Law a Vienna e Budapest, in data 22-24 settembre 2005, dal tema “Colloquium Europäisches Zivilverfahrensrecht”, in corso di pubblicazione per i relativi atti
-Normand, Il ravvicinamento delle procedure civili nell’Unione Europea, in Rivista di diritto processuale, 1998
-Tarzia, Modelli europei per un processo civile uniforme, in Rivista di diritto processuale, 1999
-Tarzia, L’ordine europeo del processo civile, in Rivista di diritto processuale 2001
-Perrot, L’efficacité des procédures judiciaires au sein de l’UE et le garanties des droits de la défense, in L’efficacité de la justice civile en Europe, a cura di Caupain e de Leval, Bruxelles, 2000
-Heβ, Aktuelle Perspektiven der Europäischen Prozessrechtsangleichung, in JuristenZeitung 2001
-Storme (Hrsg.), Rapprochement du droit judiciaire de l'Union Européenne / Approximation of Judiciary Law in the European Union, Antwerpen-Dordrecht, 1994
-Walter, L’influenza del diritto europeo sul diritto processuale nazionale, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2002
-Kerameus, Angleichung des Zivilprozessrechts in Europa, 66 RabelsZ [2002]
-Colesanti, Il terzo debitore nel pignoramento di crediti, Milano, 1967
-Attardi, Giurisdizione e competenza, in Commentario Allorio al Codice di procedura civile, I, 1, Torino, 1973
-De Cristofaro, L’espropriazione internazionale di crediti nelle “strettoie” della tutela del terzo debitore, in Int’l Lis,
2003, 2
-Isnard-Normand (a cura di), Nouveaux droits dans un nouvel espace européen de justice: le droit processuel et le droit de l'exécution, E.J.T., Paris, 2002
-Isnard-Normand (a cura di), L'aménagement du droit de l'exécution dans l'espace communautaire: bientôt le premiers instruments, E.J.T., Paris, 2003
-Heβ, Study No. JAI/A3/2002/02, General Report "On making more efficient the enforcement of judicial decisions within the European Union: Transparency of Debtor's Assets; Attachment of Bank Accounts; Provisional Enforcement and Protective Measures", 2004 (reperibile su Internet al sito www.google.it con l'indicazione del titolo della ricerca)
Programma di ricerca
Canoni europei per la codificazione processuale (verso un codice europeo di procedura civile)Università di riferimento
Università degli Studi di PADOVA - DIRITTO PUBBLICO, INTERNAZIONALE E COMUNITARIO - ()Responsabile dell'Unità di ricerca
Claudio ConsoloDescrizione
a) La ricerca intende indagare i presupposti storico-ordinamentali che si accompagnano alla predisposizione di un nuovo codice di procedura civile: e ciò proprio nello Stato che, tra quelli moderni, ha conosciuto ben due codificazioni, ispirate a principi divergenti quando non opposti, nel breve volgere di meno di un secolo.Lo studio si soffermerà non solo, ovviamente, sul Code Napoléon, posto a base - con significative contaminazioni "ginevrine" (si ricordi sul punto quanto già segnalato nel Commentario di Mortara) - del primo codice italiano unitario; ma altresì sugli altri due "grandi" codice processuali di paesi a noi vicini: ossia la Germania e l'Austria . Si reputa infatti di poter riuscire a reperire in ciascuna di queste tre esperienze elementi utili per il futuro "cantiere" di un rinnovato codice di procedura civile italiano per il nuovo millennio, improvvidamente apertosi (stante il collegamento che si è voluto instaurare tra il D.Lgs. n. 5/2003, recante la disciplina del processo societario ed il Disegno di legge delega per un nuovo c.p.c. steso dalla cd. Commissione Vaccarella) con l'ossimoro di un evento di de-codificazione: appunto la nuova disciplina del processo societario.
Sul piano empirico, l'obiettivo si concreterà ovviamente nella predisposizione di articoli o raccolte di scritti, mirando altresì alla organizzazione di un Convegno su scala nazionale o internazionale, per discutere - anche alla luce dei sempre più frequenti interventi del legislatore europeo nella materia processuale - della necessità di una rinnovata età della codificazione. Ovviamente anche l'Unità di ricerca di Padova contribuirà alla raccolta del materiale destinato a confluire nel "Codice delle normative comunitarie in materia di processo civile"
b) Sul primo dei due temi settoriali considerati, la ricerca mira da un lato ad approfondire le prospettive di una disciplina uniforme a livello europeo della provvisoria esecutorietà dei provvedimenti giurisdizionali di condanna. Dall'altro lato l'obiettivo è costituito dall'approfondimento dei rapporti tra la disciplina della provvisoria esecutorietà ed il novello Regolamento sul Titolo Esecutivo Europeo, che dedica espressa considerazione alla tematica delle sentenze provvisoriamente esecutive mediante la previsione di una serie di differenti certificazioni, "a cascata", volte a tenere in conto l'eventualità di conferma e riforma della sentenza già esecutiva ma non ancora passata in giudicato.
L’opzione – maturata nella fase finale dei lavori preparatori – di far rientrare nell’ambito applicativo del Reg. anche le decisioni non passate in giudicato , purché ovviamente esecutive (art. 6, par. 1, lett. a), ha infatti determinato la necessità di coordinare la definizione di “credito non contestato” con l’eventualità che la sentenza di primo grado venga successivamente impugnata, censurando la valutazione del giudice circa l’insussistenza di contestazione (ciò che accadrà, per regola, dinanzi a decisioni pronunciate in contumacia ed aggredite con una delle varie forme di opposizione contumaciale note ai diversi diritti municipali). Per evitare una estromissione a posteriori del provvedimento dall’ambito applicativo della nuova disciplina, nell’eventualità della proposizione di un tale gravame, si è così previsto che il Reg. 805/2002 si applichi anche alle decisioni pronunciate a seguito dell’impugnazione di una sentenza (o atto pubblico o transazione) originariamente certificata come TEE (art. 3 par. 2), e che queste decisioni – nel presupposto che l’impugnazione venga respinta anche solo in parte, confermando così l’originaria assenza di contestazione – possano a loro volta essere certificate in via sostitutiva utilizzando un apposito formulario (art. 6, par. 3); e che, nel caso contrario di accoglimento dell’impugnazione o anche solo di inibitoria pendente gravamine, possa venire rilasciato un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell’esecutività.
E' da chiedersi, peraltro, se il novello contesto del Titolo Esecutivo Europeo possa valere come fattore catalizzante della postulata evoluzione di una disciplina uniforme pan-europea della provvisoria esecutorietà.
c) I diversi modelli europei di disciplina del pignoramento di crediti risultano coerenti solo quanto alla necessità che la procedura principi con l'arresto del credito.
Al di là di ciò, diviene infatti necessario riferirsi, per ricomprendere le peculiarità dei diversi ordinamenti, con voluta generalizzazione, agli «incombenti funzionali al pignoramento ed all’assegnazione» al fine di tener conto della diversità delle discipline “municipali” in ordine sia alla realizzazione dell’arresto, sia alla perfezione del pignoramento del credito.
Sotto il primo profilo, da un lato, il modello anglo-germanico prevede che il creditore (salva, in Germania, la possibilità di anticipare l’arresto del credito tramite una Vorpfändung: § 845 ZPO) si rivolga in prima battuta al giudice al fine di ottenere un ordine di arresto (v., oltre a quanto precisato supra, nt. 4, per il diritto inglese, il § 829 ZPO: «Soll eine Geldforderung gepfändet werden, so hat das Gericht dem Drittschuldner zu verbieten, an den Schuldner zu zahlen»), ciò che presuppone appunto che il credito del debitore esecutato, oggetto di pignoramento, sia individuato nei suoi elementi soggettivi, oggettivi e causali (v. ora le Civil Procedure Rules, Practice Direction 72.3(1)(3): «the court will not grant speculative applications for third party debt orders, and will only make an interim third party order against a bank or building society if the judgment creditor’s application notice contains evidence to substantiate his belief that the judgment debtor has an account with the bank or building society in question»); dall’altro lato, il modello franco-italiano consente invece al creditore di procedere direttamente alla notificazione dell’ordine di arresto.
Sotto il secondo profilo, quello della perfezione del pignoramento, si riscontra una ulteriore “contaminazione” tra i modelli, dovuta al fatto che in Italia ed in Inghilterra – successivamente all’arresto del credito e qualora il terzo debitore non renda dichiarazione positiva circa l’esistenza del proprio obbligo (ovvero anche solo resti in silenzio, in Inghilterra) – si innesta necessariamente una fase giudiziale diretta alla verifica dell’esistenza del credito e, solo successivamente a ciò, alla pronuncia dell’ordine di assegnazione: ciò che, con riguardo all’ordinamento inglese, fa apparire l’individuazione degli elementi soggettivi e causali, imposta nella fase iniziale diretta all’emanazione dell’ordine di garnishment, nulla più che un requisito di serietà dell’istanza relativa, anziché di concretizzazione dell’oggetto del pignoramento, come invece accade in Germania [v. CPR, Rule 72.8: «(1) If the judgment debtor or the third party objects to the court making a final third party debt order, he must file and serve written evidence stating the grounds for his objections. (2) If the judgment debtor or the third party knows or believes that a person other than the judgment debtor has any claim to the money specified in the interim order, he must file and serve written evidence stating his knowledge of that matter. (3) If (a) the third party has given notice under rule 72.6 that he does not owe any money to the judgment debtor, or that the amount which he owes is less than the amount specified in the interim order; and (b) the judgment creditor wishes to dispute this, the judgment creditor must file and serve written evidence setting out the grounds on which he disputes the third party's case. (4) Written evidence under paragraphs (1), (2) or (3) must be filed and served on each other party as soon as possible, and in any event not less than 3 days before the hearing. (5) If the court is notified that some person other than the judgment debtor may have a claim to the money specified in the interim order, it will serve on that person notice of the application and the hearing. (6) At the hearing the court may – (a) make a final third party debt order; (b) discharge the interim third party debt order and dismiss the application; (c) decide any issues in dispute between the parties, or between any of the parties and any other person who has a claim to the money specified in the interim order; or (d) direct a trial of any such issues, and if necessary give directions»]. Per contro, in Germania l’ordine di pignoramento è di regola accompagnato (o talora seguito) da un provvedimento giudiziale immediatamente traslativo dello ius exigendi in ordine al credito meramente “asserito” o “ipotizzato”, che legittimerà l’esecutante a chiedere una sentenza di condanna nei confronti del terzo che non adempia spontaneamente (Überweisung zur Einziehung: § 835 ZPO), nel contempo privando l’esecutato della facoltà di pretendere la soddisfazione del credito. Intermedia, per certi versi, la posizione della Francia, ove l’odierna saise-attribution ha di per sé immediata efficacia traslativa del credito, ma tale efficacia può essere paralizzata, con sospensione dell’obbligo di pagamento, in caso di contestazioni (da presentarsi immediatamente – v. infra, nt. 28 – o, in presenza di motivo legittimo, al più tardi entro un mese) e sino alla loro risoluzione giudiziale (v. gli artt. 43, comma 1, e 46 l. 9 luglio 1991: «L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation»; «En cas de contestation devant le juge de l'exécution, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine»).
Tra gli ulteriori frastagliati problemi posti dalle peculiarità delle procedure di espropriazione di crediti, la cui proiezione trilatera giustappone due rapporti di debito/credito a motivo della coincidenza tra il soggetto passivo dell’uno ed il soggetto attivo dell’altro, uno dei più controversi è poi costituito dalla determinazione dei limiti della competenza internazionale quanto agli incombenti funzionali al pignoramento ed all’assegnazione, là dove debitore esecutato e/o terzo debitore abbiano domicilio o sede in uno Stato diverso da quello la cui giurisdizione esecutiva è stata invocata dal creditore istante. Di recente si è aperto un contrasto in Inghilterra tra la House of Lords e la Court of Appeal in merito alla possibilità di ritenere che – a prescindere dalla localizzazione del credito sul piano internazionale, e quindi dalla sede principale del terzo debitore che in astratto e su di un piano pressoché universale viene fatta coincidere con il situs of the debt – la competenza possa riconoscersi in base al criterio generale rappresentato dalla possibilità di notificare sul territorio inglese l’ordine di arresto del credito: ciò che risulta possibile, pur trattandosi di terzo avente sede all’estero, allorché questi abbia una filiale e sia registrato come una overseas company in Inghilterra, o si sia volontariamente assoggettato alla giurisdizione inglese accettando di ricevere la notifica presso i propri solicitors. Analoga soluzione viene sempre più frequentemente propugnata in Germania e fu già prospettata, da noi, da Attardi.
Sulla possibilità di un'armonizzazione in merito a tali tematiche, rilevantissime sul piano pratico in considerazione della frequenza con cui si fa ricorso, specie sul piano internazionale, alla procedura di pignoramento di crediti (che è senz'altro la strada di regola più "efficiente" per la soddisfazione delle pretese creditorie), si soffermerà la ricerca dell'unità di Padova.



