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UNITA' DI RICERCA
italiano - english
Bibliografia
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A. Raffi, Tutela del lavoratore nel trasferimento di azienda tra normativa nazionale e normativa comunitaria, Giuffrè, Milano, 2004.
Programma di ricerca
Riparto di funzioni e responsabilità datoriali e garanzia dei diritti del lavoratore nei fenomeni di frammentazione, trasformazione e successione dell'impresaUniversità di riferimento
Università degli Studi di VERONA - DIRITTO DELL'ECONOMIA - ()Responsabile dell'Unità di ricerca
Andrea PilatiDescrizione
Di fronte ai vecchi ed ai nuovi problemi che la disciplina del trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda pone per la garanzia dei diritti dei lavoratori, l’Unità di Ricerca di Verona intende verificare l’effettività delle tecniche di tutela offerte dall’ordinamento ed eventualmente proporre nuove soluzioni normative, coerenti con le istanze comunitarie favorite anche dall’analisi comparata, capaci di colmare il deficit di protezione che il lavoratore riceve in tali situazioni.Il progetto di ricerca ha una durata biennale e si articola nelle seguenti fasi, ognuna delle quali occuperà circa un quarto della durata del progetto medesimo. Tale periodizzazione va intesa in modo approssimativo, a causa dell’inevitabile sovrapporsi dei temi e delle questioni affrontate, fermo restando che l'ultima fase è in gran parte rivolta anche alla valutazione d'insieme che deriva dal confronto con i risultati ottenuti dalle altre unità di ricerca.
Prima fase: ricostruzione degli istituti.
La prima fase della ricerca sarà finalizzata a ricostruire gli istituti del trasferimento d’azienda e di ramo d’azienda sulla base delle definizioni legislative esistenti. Stante l’origine comunitaria delle discipline nazionali, la ricognizione dovrà ad avere ad oggetto i dati normativi provenienti sia dal legislatore comunitario e sia da quelli degli Stati membri dell’Unione Europea.
Questa fase iniziale richiederà uno spiccato approccio interdisciplinare, che consenta di attingere anche alle ricostruzioni teoriche elaborate dagli studi di diritto commerciale. Si intende ad esempio accertare, all’indomani delle innovazioni introdotte all’art. 2112 c.c. dall’art. 1 del d. lgs. 2.2.2001, n. 18 e dall’art. 32 del d. lgs. 10.9.2003, n. 276, il grado di autonomia della nozione di azienda ivi prevista rispetto a quella propria del diritto commerciale, contenuta nell’art. 2555 c.c.
Si cercherà di verificare, in particolare, se la definizione di azienda di derivazione comunitaria, contenuta nell’art. 2112 c.c., consenta quantomeno di allentare l’aggancio con l’art. 2555 c.c., in cui la nozione di azienda è imperniata sul complesso dei beni materiali organizzati dall’imprenditore, e di spostare l’accento sulla attività e sull’organizzazione.
All’esito della comparazione, sarà quindi possibile sostenere l’esistenza o meno, ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., di una nozione giuslavoristica di azienda non del tutto riconducibile a quella dell’art. 2555 c.c.
In caso di risposta affermativa, andrebbero ulteriormente individuate le ricadute, sia nell’ambito del diritto del lavoro che del diritto commerciale, di un’eventuale duplicazione nell’ordinamento italiano della nozione di azienda.
Una particolare attenzione sarà inoltre dedicata all’esame di una fattispecie, recentemente presa in considerazione dal legislatore nazionale: il trasferimento di ramo d’azienda e la successiva stipulazione di un contratto di appalto, la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione (art. 2112, c. 6, introdotto dall’art. 32, c. 2, del d. lgs. 10.9.2003, n. 276 e successivamente modificato dall’art. 9 del d. lgs. 6.10.2004, n. 251).
Seconda fase: analisi degli orientamenti giurisprudenziali.
La seconda fase della ricerca sarà diretta a completare la ricostruzione degli istituti del trasferimento d’azienda e di ramo d’azienda alla luce delle interpretazioni giurisprudenziali. Anche in questa fase l’indagine sarà rivolta all’analisi sia della giurisprudenza comunitaria, che di quelle nazionali, offrendosi in tal modo la possibilità di individuare anche il grado di influenza che la prima ha saputo esercitare sulle seconde.
La ricerca avrà così occasione di indagare anche gli esiti della prima fase attuativa dei d. lgs. 2.2.2001, n. 18, e 10.9.2003, n. 276, alla luce sia del dibattito dottrinale a cui gli stessi hanno dato vita e sia delle applicazioni dei giudici di legittimità e di merito.
Si cercherà di verificare, in particolare, l’effettivo grado di accoglimento da parte della giurisprudenza nazionale di una nozione smaterializzata di azienda o di ramo d’azienda ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 c.c. Andrà inoltre verificata la possibilità di ricondurre entro l’ambito di applicazione dell’art. 2112 c.c. una serie di ipotesi, in cui è discussa l’individuazione di una vicenda circolatoria dell’azienda (ad es. trasferimento del pacchetto azionario, conferimento di un’azienda individuale ad una società, trasferimento di singoli beni, concessione amministrativa, successione ereditaria).
Più in generale, questa fase della ricerca consentirà di accertare le convergenze e le divergenze tra l’assetto normativo e giurisprudenziale raggiunto in ambito nazionale e le indicazioni normative e giurisprudenziali provenienti dall’Unione europea.
Terza fase: ulteriori approfondimenti e sintesi dell’esperienza comparata.
La terza fase della ricerca si propone di concentrare la riflessione sulle più significative soluzioni normative rinvenibili in altri ordinamenti europei ed emerse nelle precedenti due fasi. L’esame delle diverse modalità di attuazione della normativa comunitaria consentirà, tra l’altro, di individuare le soluzioni che appaiono più adeguate alle esigenze di tutela del lavoratore e di valutarne la loro esportabilità nel nostro Paese.
Con questo ulteriore apporto, la ricerca potrà procedere ad una più consapevole analisi delle tecniche di tutela, che sono state predisposte per il lavoratore nelle ipotesi di trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda. In questa fase della ricerca si cercherà in particolare di verificare, nel rinnovato contesto normativo italiano e tenuto conto delle esperienze comparate, l’adeguatezza del modello protettivo predisposto dall’ordinamento comunitario e recepito da quello nazionale. L’obiettivo di fondo è quello di confrontare le diverse tecniche di tutela analizzate, valutarne l’adeguatezza e proporre eventualmente soluzioni normative diverse da quelle attualmente adottate nel nostro Paese.
A titolo esemplificativo, dopo aver ricostruito le tecniche di tutela offerte dall’originaria versione dell’art. 2112 c.c., immaginata per il solo fenomeno della circolazione dell’intera azienda, si intende accertare la perdurante idoneità di tali tecniche, rimaste sostanzialmente inalterate nel corso degli anni, a regolamentare fenomeni da esso differenti, quali il trasferimento di ramo d’azienda in quanto tale o in collegamento con un successivo contratto di appalto, avente ad oggetto il ramo ceduto.
Quarta fase: valutazioni finali e comparazione con i risultati delle altre unità
Nella quarta ed ultima fase, dovrà essere affinata la comprensione degli aspetti più problematici della materia. Si vuole accertare, tra l’altro, se le operazioni di trasferimento d’azienda o di suoi rami possano vanificare la legislazione limitativa in materia di licenziamenti. Se così fosse, l’art. 2112 c.c. avrebbe conosciuto una sorta di eterogenesi dei fini, nella misura in cui, introdotto nell’ordinamento per offrire ai lavoratori continuità occupazionale e nei trattamenti economico-normativi, finirebbe per offrire uno strumento con il quale le imprese realizzano operazioni di espulsione di quote di personale; ciò, da un lato, senza i costi, sociali ed economici, di un licenziamento collettivo e, dall’altro, senza la necessità di acquisire il consenso dei lavoratori, altrimenti necessario ex art. 1406 c.c., quando venga in rilievo una cessione del contratto. Con il trasferimento di ramo d’azienda, in particolare, l’imprenditore potrebbe attuare un’operazione di esternalizzazione di parti o fasi anche rilevanti della propria produzione, liberandosi unilateralmente della parte corrispondente degli organici aziendali, senza sottostare ad alcun controllo giudiziale sui motivi dell’operazione e senza necessità di consenso dei lavoratori trasferiti. Né sembra che la definizione legislativa di ramo d’azienda riesca a precludere fenomeni di esternalizzazione di segmenti dell’attività aziendale privi di reale autonomia organizzativa, ma individuati ad hoc in occasione del trasferimento con il fine, per l’imprenditore, di liberarsi di parti dell’azienda e/o di lavoratori scomodi, senza seguire le procedure dei licenziamenti collettivi. Se tale pericolo risulterà confermato, sarà necessario individuare i rimedi già rinvenibili nell’ordinamento o da escogitare ex novo, anche tra i momenti di tutela collettiva, al fine di impedire comportamenti simulatori o fraudolenti.
Al di là delle suggestioni che potranno aversi in forza della riflessione svolta nell'unità, nell'ultima fase sarà compito di essa anche procedere ad una considerazione orizzontale dei fenomeni di molteplicità e successioni di datori di lavoro, mediante il raccordo e l'approfondimento delle riflessioni svolte dalle altre unità di ricerca, nonché attraverso l’interscambio didattico sul tema di indagine, anche al fine di una sperimentazione che preveda lo svolgimento di parte delle lezioni dei rispettivi corsi di Diritto del lavoro tramite l’apporto dei professori delle altre sedi di unità operative.



