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UNITA' DI RICERCA
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Programma di ricerca
LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE: PROBLEMI IRRISOLTI E NUOVE SFIDEUniversità di riferimento
Università degli Studi di PARMA - DIRITTO, ECONOMIA E FINANZA INTERNAZIONALE - ()Responsabile dell'Unità di ricerca
Laura PineschiDescrizione
La recente entrata in vigore della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (2005) e il successo in termini di consensi e partecipazione di due strumenti dell’UNESCO che di poco l’hanno preceduta – la Dichiarazione universale sulla diversità culturale (2001) e la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile (2003) – hanno portato in primo piano il problema della tutela della diversità culturale a livello internazionale. Alcuni Stati hanno colto l’occasione per invocare l’esistenza di diritti culturali e l’ancor vago concetto di diversità culturale a sostegno delle più svariate rivendicazioni, apparentemente ben al di là di quanto un’interpretazione strettamente letterale degli strumenti citati consentirebbe; si pensi al Giappone che, in seno alla Commissione baleniera internazionale ha rivendicato il diritto a cacciare le balene invocando, tra l’altro, il diritto alla diversità culturale.In linea generale, si può dire che qualsiasi strumento tuteli in qualche modo le culture, ne tutela indirettamente la diversità, perché, per essere diverse tra loro, le culture devono, in primo luogo, esistere e sopravvivere. In questo senso è innegabile che l’opera svolta dall’UNESCO per assicurare la sopravvivenza delle culture o alcuni aspetti essenziali delle stesse (si pensi ad esempio alla rafforzata attenzione posta di recente al problema della scomparsa delle lingue) è assolutamente fondamentale. È però altrettanto innegabile che gli strumenti UNESCO accolgono una nozione di cultura intesa, soprattutto, come attività dello spirito e non, in senso antropologico, come stile di vita caratteristico di un gruppo di persone. Ad es. la Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, a dispetto del suo titolo apparentemente onnicomprensivo, si pone in una prospettiva soprattutto “economica”, come dimostrano i non pochi problemi di coordinamento con le regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. Il rapporto tra diversità culturale e diritti umani non è peraltro sottovalutato: lo stesso preambolo della Convenzione UNESCO del 2005 riconosce che la diversità culturale è importante per la piena realizzazione dei diritti umani e le libertà fondamentali, come è del resto ribadito al § 10 della Ris. 60/167 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 2005 (Human Rights and Cultural Diversity), laddove si sottolinea che la tolleranza e il rispetto della diversità culturale e la promozione e la protezione universali dei diritti umani si sostengono vicendevolmente. Oltre a ciò, tuttavia, ci si può spingere fino a prospettare un vero e proprio diritto umano alla tutela della diversità culturale di cui si è portatori e alla protezione del patrimonio culturale che ne costituisce manifestazione. Si tratta di questioni quanto mai vive nell’attuale società internazionale ove, da un lato, si assiste a un imponente fenomeno di migrazioni con i conseguenti problemi cui la presenza di minoranze etniche, religiose e linguistiche dà luogo, dall’altro si rischia una “omogeinizzazione culturale in un contesto di globalizzazione”, per usare le parole della citata ris. 60/167 (§ 5). Nonostante la rilevanza della questione, la maggioranza dei trattati vigenti in materia di diritti umani affronta il tema dei diritti culturali non nel senso antropologico sopra menzionato.
Lo scopo principale della ricerca che qui si propone sarà, dunque, l’analisi degli strumenti internazionali esistenti e della prassi dei competenti organi volta a dimostrare l’esistenza e la tutela di un diritto individuale come testé prospettato. Lo studio sarà condotto alla luce delle seguenti considerazioni:
1) L’espressione “diritto culturale” comincia a essere riferita anche al diritto alla preservazione delle caratteristiche culturali in senso antropologico soprattutto a partire dagli anni ‘90 Da questo punto di vista è evidente il ruolo svolto dai trattati che si occupano di popoli indigeni e di minoranze etniche, linguistiche, religiose. Viene a tal proposito in considerazione, sul piano universale, la Convenzione ILO sui popoli indigeni e tribali del 1989 che però, come si evince dal suo titolo, non si applica agli individui in quanto portatori di una certa identità culturale, ma ai popoli aventi particolari caratteristiche, non diversamente da quanto poteva trarsi dalla genericissima disposizione dell’art. 1.1 comune ai due Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali (1966) che enuncia, quale conseguenza del diritto dei popoli all’autodeterminazione, il diritto degli stessi a perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale. Così, ancora, rileva l’art. 27 del Patto sui diritti civili e politici che riconosce il diritto degli individui appartenenti a minoranze etniche, religiose o linguistiche ad avere una vita culturale propria, a professare e praticare la propria religione o a usare la propria lingua. In ambito regionale troviamo, invece, la Carta europea delle lingue regionali minoritarie (1992) e la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995). La ricerca che si intende condurre non potrà prescindere dall’esame anche di questi strumenti, quantunque essi non siano specificatamente dedicati ai diritti culturali “individuali”; in particolare, l’analisi sarà volta a ricavare da essi l’esistenza di principi generali e a individuarne le possibili linee evolutive.
2) Gli strumenti più strettamente dedicati ai diritti umani, interpretati alla lettera, sono ancora insufficienti per dedurne un vero e proprio diritto del singolo alla tutela della diversità culturale di cui è portatore e alla protezione del patrimonio culturale che ne costituisce manifestazione. La ricerca qui proposta intende approfondire e verificare se e in quale misura tale diritto e, soprattutto, la sua efficace tutela possano essere ricavati, prima ancora che con la conclusione di nuove convenzioni ad hoc, interpretando, in modo estensivo e secondo il metodo evolutivo, i trattati sui diritti umani esistenti.
3) Nel quadro dei diritti umani, la tutela della diversità culturale comporta un duplice approccio: da un lato, evitare, nell’esercizio dei diritti garantiti, le discriminazioni basate sull’appartenenza culturale e, dall’altro, assicurare la possibilità di conservare le proprie caratteristiche culturali. La ricerca intende sviluppare soprattutto questa seconda ipotesi, muovendo dall’esame delle rilevanti disposizioni dei principali trattati in materia di diritti umani e dedicando poi particolare attenzione alla giurisprudenza degli organi preposti al controllo della loro applicazione. È innegabile, infatti, che alcune disposizioni di tali trattati, pur garantendo diritti diversi ma inscindibilmente legati ai diritti culturali, possono essere interpretate in maniera estensiva ed evolutiva fino a trasformarsi in meccanismi efficaci di tutela anche dei diritti culturali in senso stretto. Il legame in taluni casi è evidente; la religione, la cui libertà è tutelata dai principali trattati sui diritti umani, è sicuramente un’importante componente della propria cultura; così, ancora, la libertà di espressione può tradursi in libertà di manifestare la propria diversità culturale. Analogamente, la libertà di educare i propri figli in conformità delle proprie convinzioni può ricomprendere il diritto a tramandare la propria cultura. Ma, come la ricerca intende illustrare, in altri casi si è arrivati a tutelare i diritti culturali muovendo dall’asserita violazione di altri diritti o divieti apparentemente più lontani, quali, ad es., il diritto alla vita e il divieto di privazione arbitraria della vita, il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti o di diritti “economici” come il diritto al rispetto della proprietà privata.
La ricerca qui proposta sarà organizzata in DUE FASI.
La PRIMA FASE sarà dedicata, in primo luogo, alla raccolta e alla classificazione del materiale documentario e bibliografico. Il compito si preannuncia complesso in quanto, come sopra si è evidenziato, la tutela dei diritti culturali nell’ambito della protezione dei diritti umani è stata raggiunta, nella maggioranza dei casi, attraverso un’interpretazione estensiva ed evolutiva di convenzioni concepite con intenti diversi o contenenti disposizioni che solo parzialmente potevano dirsi rientrare tra quelle volte a tutelare un diritto culturale in senso stretto. Fondamentale appare dunque il ruolo svolto dagli organi di controllo sull’applicazione degli accordi sui diritti umani. La ricerca si propone di analizzare, in particolare, la prassi seguita in materia dei seguenti organi:
- Comitato dei diritti umani che si occupa, inter alia, del controllo sull’applicazione del Patto internazionale sui diritti civili e politici;
- Comitato sul diritti economici, sociali e culturali che si occupa, inter alia, del controllo sull’applicazione del Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali;
- Commissione europea dei diritti umani (fino al 1998) e la Corte europea dei diritti umani che si occupano, inter alia, del controllo sull’applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (1950) e dei successivi Protocolli.
- Commissione e Corte interamericane sui diritti umani che si occupano, inter alia, del controllo sull’applicazione della Convenzione americana sui diritti umani (1969) e del Protocollo aggiuntivo in materia di diritti economici, sociali e culturali (1988).
Oltre alla prassi di questi organi, verrà presa in considerazione la copiosa produzione di soft law cui hanno dato vita gli organi delle Nazioni Unite, in primo luogo l’Assemblea Generale, che come s’è detto ha recentemente reiterato l’adozione di una risoluzione intitolata proprio “Human Rights and Cultural Diversity” e il Consiglio economico e sociale, nonché i rilevanti organi sussidiari, in particolare la Commissione dei diritti umani (fino al 2006) e oggi il Consiglio sui diritti umani, ivi compresi Relatori speciali e i Gruppi di lavoro che, sistematicamente o occasionalmente, si sono occupati di diritti culturali. Sempre nel sistema delle Nazioni Unite sarà esaminata la prassi dell’ILO che, oltre ad avere elaborato la citata Convenzione del 1989, si è occupata di diritti culturali in alcuni strumenti dedicati ai lavoratori migranti. Infine, spunti interessanti potranno venire dall’ancora limitata prassi degli organi istituiti dalle Convenzioni UNESCO del 2003 (Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile) e del 2005 (Comitato intergovernativo per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali).
La SECONDA FASE della ricerca sarà dedicata allo studio e all’analisi del materiale raccolto e organizzato sistematicamente nella prima fase. In particolare saranno analizzati e valutati i seguenti dati:
- quali disposizioni dei principali trattati sui diritti umani siano state interpretate estensivamente per garantire la tutela di diritti culturali e sulla base di quali metodi ermeneutici ciò si sia reso possibile;
- quali deroghe e limitazioni alla tutela dei diritti culturali siano state considerate ammissibili. Si tratta di un problema particolarmente delicato, in quanto i diritti culturali non appartengono alla categoria dei diritti inderogabili; è quindi presumibile che essi potranno essere limitati per le “usuali” motivazioni quali, ad es., ordine pubblico, protezione della salute, dei diritti e libertà altrui, della morale. Si pensi a quest’ultima giustificazione: una restrizione all’esercizio del diritto alla diversità culturale adottata sulla base della morale – necessariamente quella dominante – porta con sé un’apparente contraddizione con il principio generale, sottolineato, tra l’altro, all’art. 2.3 della Convenzione UNESCO del 2005, secondo cui il riconoscimento dell’uguale dignità e il rispetto per tutte le culture è il presupposto della protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali. La ricerca illustrerà in quale modo sia possibile conciliare le diverse esigenze;
- quali limiti incontri, nell’ambito del diritto internazionale, l’esercizio del diritto alla diversità culturale o alla conservazione del patrimonio culturale che ne costituisce manifestazione. Anche in questo caso si tratta di una questione di non facile soluzione: la preservazione di talune pratiche culturali, infatti, è suscettibile di scontrarsi con altre esigenze che pure trovano tutela nel diritto internazionale come, ad es., la protezione dell’ambiente. La ricerca intende esaminare come questi contrasti possano essere risolti e in quale modo possa avvenire il coordinamento tra i principali strumenti a tutela dei diritti umani fondamentali e altri trattati potenzialmente confliggenti.



