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UNITA' DI RICERCA

italiano
Bibliografia
BIROCCHI I., Alla ricerca dell’ordine. Fonti e cultura giuridica nell’età moderna, Torino, 2002.
BLANCO L., Note sulla più recente storiografia in tema di «Stato moderno», in «Storia Amministrazione Costituzione. Annale ISAP», II, 1994, pp. 259-297.
BÖCKENFÖRDE E.-W., La nascita dello stato come processo di secolarizzazione (1967), in ID., Diritto e secolarizzazione: dallo Stato moderno all'Europa unita, a cura di G. PRETEROSSI (trad. di M. Carpitella), Roma-Bari, 2007, pp. 33-54.
CAZZANIGA G.M. et Y.C. ZARKA (sous la dir. de), Penser la souveraineté a l'époque moderne et contemporaine, Paris-Pisa, 2001.
CHITTOLINI G. – A. MOLHO – P. SCHIERA (a cura di), Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, Bologna, 1994.
COLLOT C., L’école doctrinale de droit public de Pont-à-Mousson (Pierre Grégoire de Toulouse et Guillaume Barclay) (Fin du XVIe siècle), Paris, 1965.
COZZI G., Paolo Sarpi tra Venezia e l'Europa, Torino, 1978.
DUFOUR A. – P. HAGGENMACHER – J. TOMAN (éd. par), Grotius et l'ordre juridique international. Travaux du "Colloque Hugo Grotius" (Genève, 10-11 Novembre 1983), Lausanne, 1985.
FERRARI S. e G.P. ROMAGNANI (a cura di), Carlantonio Pilati. Un intellettuale trentino nell’Europa dei Lumi, Milano, 2005.
FOISNEAU L. (sous la dir. de), Politique, droit et théologie chez Bodin, Grotius et Hobbes, Paris, 1997.
FRAJESE V., Sarpi scettico: Stato e Chiesa a Venezia tra Cinque e Seicento, Bologna, 1994.
GAMBINO L., Il De Republica di Pierre Grégoire. Ordine politico e monarchia nella Francia di fine Cinquecento, Milano, 1978.
GROTIUS HUGO, De imperio summarum potestatum circa sacra, critical edition with introduction, english translation and commentary by HARM-JAN VAN DAM, Leiden, 2001.
ISNARDI PARENTE M., Introduzione a JEAN BODIN, I sei libri dello stato, a cura di EAD., I, Torino, 1964, pp. 9-100.
KELLENBENZ H. e P. PRODI (a cura di), Fisco, religione stato nell’età confessionale, Bologna, 1989.
LAURO A., Il cardinale Giovan Battista de Luca. Diritto e riforme nello Stato della Chiesa (1676-1683), Napoli, 1991.
MANNORI L., Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (Secc. XVI-XVIII), Milano, 1994.
MANNORI L. e B. SORDI, Storia del diritto amministrativo, Roma-Bari, 2001.
PETRALIA G., «Stato» e «moderno» in Italia e nel Rinascimento, in «Storica», VIII, 1997, pp. 7-48.
PIN C. (a cura di), Ripensando Paolo Sarpi. Atti del Convegno Internazionale di Studi nel 450° anniversario della nascita di Paolo Sarpi, Venezia, 2006.
PRODI P. e W. REINHARD (a cura di), Il concilio di Trento e il moderno, Bologna, 1996.
PRODI P., Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna, Bologna, 1982.
PRODI P., Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto, Bologna, 2000.
QUAGLIONI D., I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell’età moderna, Padova, 1992.
QUAGLIONI D., La sovranità, Roma-Bari, 2004.
SCATTOLA M., Diritto medioevale e scienza politica moderna nella dottrina della sovranità di Jean Bodin, in «Ius commune», XXVI, 1999, pp. 165-209.
SCHNUR R., Die französischen Juristen im konfessionellen Bürgerkrieg des 16. Jahrhunderts: ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des modernen Staates, Berlin, 1962.
SCHNUR R. (hrsg. von), Staatsräson: Studien zur Geeschichte eines politischen Begriffs, Berlin, 1975.
SCHNUR R. (hrsg. von), Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des modernen Staates, Berlin, 1986.
STOLLEIS M., Stato e ragion di stato nella prima età moderna (ediz. orig. 1990 – trad. di S. Iovino e C. Schultz), Bologna, 1998.
SUGGI A., Sovranità e armonia: la tolleranza religiosa nel Colloquium heptaplomeres di Jean Bodin, Roma, 2005.
THIREAU J.L., Charles Du Moulin (1500-1566). Étude sur les sources, la méthodologie, les idées politiques et économiques d'un juriste de la Renaissance, Genève, 1980.
TODESCAN F., Le radici teologiche del giusnaturalismo laico. I. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Ugo Grozio, Milano, 1983.
VENTURI F., Settecento riformatore, II. La chiesa e la repubblica dentro i loro limiti (1758-1774), Torino, 1976.
VIVANTI C., Assolutismo e tolleranza nel pensiero politico francese del Cinque e Seicento, in Storia delle idee politiche economiche e sociali, diretta da L. FIRPO, IV, L'età moderna, Torino, 1980, pp. 13-93.
The World of Hugo Grotius (1583-1645). Proceedings of the International Colloquium (Rotterdam, 6-9 april 1983), Amsterdam-Maarsen, 1984.
ZANOTTI A., Cultura giuridica del Seicento e “jus publicum ecclesiasticum” nell'opera del Cardinal Giovanni Battista De Luca, Milano, 1983.
ZARKA Y.C. (sous la dir. de), Raison et déraison d'Etat: théoriciens et théories de la raison d'Etat aux XVIe et XVIIe siècles, Paris, 1994.
ZARKA Y.C. (sous la dir. de), Jean Bodin: nature, histoire, droit et politique, Paris, 1996.

Programma di ricerca

Diritto del “Principe”, diritto della Chiesa: il problema della secolarizzazione e della tolleranza nella prospettiva della storia giuridica
Università di riferimento
Università degli Studi di VERONA - STUDI GIURIDICI - ()
Responsabile dell'Unità di ricerca
Giovanni Rossi
Descrizione
A) Il primo indirizzo di ricerca che ci si propone di seguire concerne l'approfondimento di alcune delle basilari acquisizioni del pensiero giuridico transalpino cinquecentesco in ordine ai temi tipici della costruzione della statualità moderna, in connessione con la dinamica manifestata verso la secolarizzazione dell'esercizio del potere e della vita politica in genere.
Nella scienza giuridica francese di epoca rinascimentale è possibile infatti individuare un rilevante filone di autori che dedicano la parte maggiore della propria attività alla riflessione giuspolitica relativa ai fondamenti stessi della vita associata ed alle regole essenziali che consentono la convivenza civile e pacifica, riflessione particolarmente necessaria in un'epoca drammatica come quella delle guerre di religione; nelle loro opere scorgiamo così l'emergere di un coacervo di concetti e nozioni mediante i quali la giurisprudenza cerca faticosamente di enucleare gli elementi distintivi dello Stato, organizzato intorno a parole-chiave diverse e sovente opposte rispetto a quelle che caratterizzavano la respublica medievale.
1) In tale corrente dottrinale Jean Bodin (1529-1596) occupa sicuramente un posto di rilievo assoluto, per la sua capacità di servirsi del patrimonio concettuale della tradizione riplasmandolo ed attribuendogli significati inediti e per l'ampiezza e la solidità della teorizzazione dedicata allo Stato, entro coordinate culturali profondamente rinnovate.
a) Proprio la ricca letteratura dedicata a tale autore rende necessario, in primis, procedere ad una ricognizione della più recente storiografia al fine di fissare lo status quaestionis circa il significato attribuito nella concezione bodinina a concetti pregnanti (ed intimamente connessi) quali quelli di legge e di sovranità. A dispetto delle numerose ricerche in merito, infatti, il dibattito storiografico non ha prodotto esiti univoci e sembra opportuna una attenta riconsiderazione preliminare della letteratura secondaria ed un suo confronto stringente con le fonti, estendibile anche ad altri lemmi significativi, quali tirannia, consuetudine, famiglia, ordini (sociali), e via elencando.
b) In secondo luogo, mercé un riesame ravvicinato dei passi salienti tratti dalle opere di Bodin, soprattutto dalla «République» (1576) e dal «Colloquium heptaplomeres» (terminato verso il 1593), si tratta di mettere a fuoco l'idea elaborata dal giurista angevino del rapporto tra potere laico e religione e dei limiti posti alla libertà religiosa dalle preminenti esigenze di salvaguardia della integrità e della stessa salvezza dello Stato, inserendolo nel contesto del complessivo disegno giuridico-politico di cui sopra. In questa ottica, la specificità della voce di Bodin appare fornita dal fatto che il suo impegno nella configurazione rinnovata della struttura costituzionale del regno di Francia si nutre di una una analisi genuinamente tecnico-giuridica, che non disdegna tuttavia di mettere a frutto il patrimonio della sapienza politica classica (Aristotele e Platone su tutti), entro un panorama culturale che attinge dall'enciclopedismo rinascimentale l'idea della possibile conciliazione e della vitale contaminatio dell'insegnamento dei due autori antichi.
La novità relativa di tale rilettura deriva, a nostro avviso, per un verso dalla valorizzazione della cultura giuridica di Bodin, elemento troppo spesso immotivatamente accantonato o deprezzato, e per altro dalla considerazione del suo progetto culturale e politico nella sua qualità di proposta intimamente organica e coerente, mirante alla restaurazione dell'ordine e della pace facendo perno sui poteri del principe, non più vincolato ad una incondizionata difesa della (vera) religione bensì legittimato dalla titolarità della sovranità, unica reale garanzia per la stessa vita della respublica, a promuovere la laicità dello Stato (intesa come impossibilità di subordinare il raggiungimento degli interessi politici primari della comunità all'obbedienza a principi e regole religiosi posti da un'autorità che si pone al di fuori di quella stessa comunità).
2) Importante in tale ottica risulta poi la comparazione del pensiero di Bodin con quello di altri giuristi coevi e, in particolare, con il giurista tolosano Pierre Grégoire (1540-1597), le cui opere offrono un punto di vista critico ed originale sulla formazione di un nuovo equilibrio fra potere laico e potere ecclesiastico, nel senso della loro necessaria armonizzazione e cooperazione, raggiunta però entro la cornice di una irrinunciabile autonomia politica e giurisdizionale dello Stato, al fine di garantire il fine primario della "salus Reipublicae". L’affermazione dello Stato sovrano unitamente alla crisi sociale e politica procurata dalle guerre di religione accelerano infatti il processo di secolarizzazione che caratterizza l’età moderna e in tale contesto storico si colloca l'idea di Grégoire che lo Stato sia espressione del disegno divino non meno che della volontà dell’uomo, e che pertanto al principe tocchi di adoperarsi per la sua salvaguardia contro ogni ingerenza che possa minarne la sicurezza, inducendo il popolo alla divisione e fomentando tensioni capaci di sfociare in conflitti potenzialmente esiziali.
La ricerca dovrà dunque incentrarsi su una aggiornata e mirata lettura sinottica delle opere del Tolosano, capaci di illuminarci circa la soluzione offerta al problema del difficile contemperamento delle ragioni della Chiesa e di quelle dello Stato; tra esse, in particolare, risposte significative potranno trarsi dal «Syntagma iuris universi» (1582), dal «De Republica libri sex et viginti» (1596), nel quale ben due libri sono dedicati a come debba comportarsi il principe verso la religione ed ai rimedi per le manifestazioni "patologiche" della vita spirituale (si veda il lib. XII: "De his quae in reipublicae sollicitudine ad religionem pertinent" ed il lib. XIII: "De his in quibus praetextu religionis errari in republica potest, et de remediis quibus obviam eatur, vel admissa iam emendetur") e dalla singolare «Response au conseil donné par Charles des Molins sur la dissuasion de la publication du Concile de Trente en France» (1584).
B) Il quadro può essere utilmente completato mediante la riconsiderazione delle teorie elaborate in materia da Ugo Grozio (1583-1645), soprattutto alla luce di quanto enunciato nella sua fondamentale trattazione «De imperio summarum potestatum circa sacra» (edita per la prima volta nel 1647 ma scritta a difesa del «Decretum illustrium ac potentum Ordinum Hollandiae et Westfrisiae pro pace ecclesiarum» del 1614, nel quadro del conflitto politico-religioso degli anni 1613-1618), oltre che in altri scritti minori (ma di grande significato ai nostri fini: pensiamo al «Tractatus de iure magistratuum circa ecclesiastica») nei quali si reperisce una compiuta teorizzazione dei limiti che gli ecclesiastici devono incontrare nei confronti del potere laico e della piena autonomia che deve caratterizzare l'operato dell'autorità civile, al fine di garantire a tutti libertà di culto ed in funzione di una società così pacificata e ridotta a concordia. Il sovrano, anzi, per incarnare compiutamente la sua funzione di tutore del "bonum commune", deve disporre di un imperium in sacra che gli consenta di reprimere ogni integralismo ed ogni velleità di rompere la pace religiosa.
Si tratta di tesi ben note alla storiografia specializzata ma tuttora oggetto di rinnovato interesse che possono essere utilmente poste in relazione con quanto prodotto dalla letteratura giuridico-politica francese di fine XVI secolo, ancora una volta con un'attenzione precipua e non scontata alle valenze tecnico-giuridiche insite nel discorso condotto da autori che sono invariabilmente giuristi di formazione e di professione. A corroborare quanto detto basti segnalare, per un verso, la recente edizione critica del «De imperio» curata da van Dam (2001) e, per altro verso, il fatto che l'ampia introduzione e l'accurato commento del curatore non esauriscono certo l'analisi in chiave storico-giuridica del testo.
C) Un terzo filone d'indagine concerne l'Italia, entro la quale risultati corposi possono aspettarsi dallo studio di due realtà politico-istituzionali e di due autori assai diversi tra loro.
1) Da un lato, quasi condotti naturaliter a ciò dall'avvio del «Colloquium heptaplomeres», recante un sentito elogio della libertà di coscienza vigente a Venezia, proprio l'assetto giuridico-politico della Serenissima, inserito in tale più ampio contesto europeo, può fornire ulteriori elementi per tracciare un affresco comparato ed insieme diacronico del processo di secolarizzazione avviato entro le compagini politiche della prima modernità. Anche in questo caso l'autore che può fare da guida alla ricerca non è certamente incognito: il frate servita Paolo Sarpi (1552-1623) e le sue posizioni connotate da grande indipendenza verso il papato e volte a fornire validi argomenti giuridici e politici in appoggio alla politica veneziana di separazione del potere temporale da quello spirituale sono state fatte spesso oggetto di ricostruzione storiografica.
Non inutile, tuttavia, appare una rilettura delle sue opere (a cominciare dalla «Istoria dell'interdetto») che superi un'ottica talora eccessivamente sbilanciata in chiave di storia puramente veneziana e che miri a valorizzare adeguatamente i contenuti giuridici e canonistici della polemica e ridia insieme voce anche ai contraddittori di parte pontificia del consultore veneziano, per ricreare il senso compiuto della polemica divampata ad inizio Seicento tra Venezia e Roma. La rimeditazione delle posizioni giurisdizionaliste del frate servita risulta ora stimolata, oltre che grandemente facilitata, dall'attività di edizione e commento dei consulti resi dal Sarpi alla Repubblica (a cominciare proprio da quelli sulla crisi dell'interdetto, degli anni 1606-1607), sui quali manca tuttora - nonostante il lavoro meritorio di Cozzi e dei suoi allievi - una rilettura complessiva aggiornata in chiave (anche) storico-giuridica.
2) L'altro ambiente al quale la ricerca intende dedicare attenzione è quello della Roma papale nel pieno XVII secolo, onde riprendere le fila di un'analisi già assai fruttuosa (cfr. P. Prodi, «Il sovrano pontefice») che tendeva a distinguere sul piano della teoria costituzionale ma anche della concreta prassi di governo la figura del sovrano temporale da quella del capo della Chiesa universale, concettualmente distinguibili anche se riunite di fatto in capo alla stessa persona. Pur sembrando a prima vista una contraddizione in termini la ricerca di tracce dello stato moderno e soprattutto del processo di secolarizzazione entro la cornice dello Stato pontificio, le vicende dell'esercizio del potere temporale dei papi - se osservate in questa ottica - possono riservare elementi di grande interesse ed introdurre a scenari non scontati circa la prassi di governo adottata. In tale direzione appare degna di nota e meritevole di una più attenta considerazione l'opera del cardinale Giovan Battista De Luca (1613-1683), giurista pratico di gran rango, che tra i tanti meriti vanta anche quello, forse il meno noto ma potenzialmente il più fecondo, di aver operato il tentativo, in parte riuscito, di riforma della curia e dell'intero sistema di governo pontificio, sulla base di un preciso progetto culturale, espresso non con i toni e le parole del riformatore religioso o del filosofo, ma nelle forme tipiche del sapere giuridico, meno altisonanti e più concrete.
Tra le opere del De Luca degne di attenzione ai nostri fini (oltre ovviamente a molti luoghi del «Theatrum», quali quelli dedicati alla descrizione dell'apparato burocratico e giurisdizionale dello Stato pontificio) spicca il «Principe cristiano pratico» (1680), trattato nel quale - nel solco della tradizione giuspolitica medievale ma con una indubbia modernità di accenti che gli deriva anche dalla invincibile allergia alle astrattezze filosofiche - l'autore propone la propria idea dell'organizzazione statale ed affronta anche la questione, in apparenza irresolubile a Roma, dei rapporti tra potere temporale e spirituale e della autonomia del principe (laico) dall'autorità ecclesiastica.
D) Infine, una pista di ricerca possibile ed assai suggestiva conduce sulle orme di Carlantonio Pilati (1733-1802), autore che presenta connotati assai peculiari e diversi dagli scrittori sin qui considerati, ma che può essere accostato ad essi dalla comune formazione giuridica. Il "Leitmotiv" della riflessione politica e civile del giurista trentino consiste com'è noto nella rivendicazione accorata di uno spazio di autentica autonomia per la società civile nei confronti della Chiesa, fino a toccare i toni di un anticlericalismo acceso ed intransigente; la riduzione degli ecclesiastici entro limiti che li privino di qualsiasi potere sulla vita civile di una comunità ed il ripudio della tradizionale commistione di piani e di ruoli tra politica e religione tipica dei paesi cattolici sono i dichiarati obiettivi di civiltà perseguiti da Pilati, dichiarati senza infingimenti nei suoi scritti ed argomentati soprattutto là dove ambiziosamente si occupa «Di una riforma d'Italia» (1767). In questa opera, forse la più significativa tra quelle di Pilati, tutta incentrata sulla proposta di una completa secolarizzazione della vita istituzionale italianacome rimedi per i mali della nazione, la polemica assume spesso contenuti e forme di una disputa giuridica e anche come tale deve essere letta per coglierne tutta la pregnanza: basti considerare il lungo cap. XIV: "Delle leggi civili", ovvero il cap. XVII: "Delle immunità ecclesiastiche", dove la perizia tecnico-giuridica è messa al servizio del radicalismo riformatore dell'autore.
Con riguardo a tutti i filoni d'indagine su descritti la ricerca si articolerà necessariamente in ripetuti momenti di confronto di tipo seminariale, vuoi con il coinvolgimento di studiosi esterni all'unità di ricerca, anche stranieri, di comprovata e riconosciuta competenza sui temi d'indagine, vuoi nella forma della organizzazione di sessioni all'interno di convegni storici e storico-giuridici internazionali, dedicati al periodo rinascimentale (come ad es. i Meetings annuali della "Renaissance Society of America") o all'illuminismo, al fine di esporre i risultati parziali raggiunti e di verificarne la bontà, in vista poi della organizzazione di un convegno internazionale a chiusura del progetto, in cui presentare i risultati complessivi della ricerca.
Si prevede che i risultati parziali e poi quelli definitivi della ricerca siano pubblicati sulle riviste specializzate di settore, cioè quelle relative alla storia moderna, alla storia delle idee, alla storia del diritto, ovvero assumano la forma di studi pubblicati in forma di monografia o confluiscano in raccolte di atti congressuali, editi comunque presso accreditate case editrici nazionali od estere, in modo da fornire loro la massima visibilità e conoscibilità (non escluso, a tal fine, il ricorso alla pubblicazione via internet, specie con riguardo a fonti e materiali ed a rassegne bibliografiche, messi a punto durante la ricerca).